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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2933/2023 promosso da
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, in via San Giovanni Parte_1 In Laterano n. 60, presso lo studio dell'avv. M. Fabrizio Mischitelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 difende e rappresenta RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza del 16.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, ha presentato domanda di protezione internazionale il 11.08.2016 . La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 23.11.2016 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di
Perugia, con provvedimento del 16.12.2020 divenuto definitivo.
In data 23.07.2021 il ricorrente ha reiterato l'istanza di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di
Perugia con provvedimento del 3.11.2021, confermato dal Tribunale di Perugia, con provvedimento del 16.06.2022.
Con istanza del 27.09.2022 il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. pagina 1 di 4 Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2016 ed ha allegato, a sostegno, la seguente documentazione: dichiarazione di accoglienza Certificate Of Origin – Oredo local Parte_2
Goovernment, contratto di servizio civile universale, attestato frequentazione laboratorio teatro/recitazione, contratto di assunzione a tempo determinato intermittente, buste paga, attestato di frequentazione corso di italiano e certificato di nascita. La Commissione
Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 13.06.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari, nonché ha rilevato la mancanza di alloggio autonomo ed ha ritenuto insufficiente la documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa ai fini della prova di uno stabile radicamento
“ sociale” nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 13.06.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011. Ha dedotto ( oltre a profili di asserita irregolarità procedurale) nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2016, ha svolto, negli anni, varie e regolari attività lavorative e si è integrato nel territorio dello stato italiano. Accolta l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto. Controparte_1
La causa istruita in via documentale all'esito della trattazione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Alla controversia in esame è applicabile “ ratione temporis” il DL 130/2020 che ha (aveva, essendo stato poi emanato il decreto nr. 20/2023 e successiva legge di conversione ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n.
pagina 2 di 4 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale
(tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte,
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicati tali criteri al caso in esame si ritiene che nonostante il ricorrente abbia documentato iniziale percorso di integrazione sociale e lavorativa - che ha giustificato l'accoglimento in fase cautelare dell'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato – all'attualità non risultano ulteriori allegazioni idonee a provare uno stabile radicamento, sociale, lavorativo e familiare in Italia pur a fronte della lunga permanenza nel paese di accoglienza. L'ultima attività lavorativa regolare documentata è risalente al mese di agosto del 2023 e quanto alle allegazioni relativi a periodi precedenti non può non valutarsi che le stesse non sono state ritenute sufficienti a fondare la domanda di protezione già rigettata con provvedimento del Tribunale di Perugia del 16.6.2022 ormai coperta dal giudicato. Il “ deficit” di allegazioni non consente, conclusivamente, di ritenere una stabile integrazione in Italia tale da determinare, in caso di rimpatrio e in assenza di documentate condizioni di vulnerabilità, pregiudizio per la vita privata del ricorrente o pericolo di lesione di altri diritti fondamentali.
Il ricorso va dunque rigettato. pagina 3 di 4 Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 17.1.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2933/2023 promosso da
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, in via San Giovanni Parte_1 In Laterano n. 60, presso lo studio dell'avv. M. Fabrizio Mischitelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 difende e rappresenta RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza del 16.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, ha presentato domanda di protezione internazionale il 11.08.2016 . La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 23.11.2016 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di
Perugia, con provvedimento del 16.12.2020 divenuto definitivo.
In data 23.07.2021 il ricorrente ha reiterato l'istanza di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di
Perugia con provvedimento del 3.11.2021, confermato dal Tribunale di Perugia, con provvedimento del 16.06.2022.
Con istanza del 27.09.2022 il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. pagina 1 di 4 Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2016 ed ha allegato, a sostegno, la seguente documentazione: dichiarazione di accoglienza Certificate Of Origin – Oredo local Parte_2
Goovernment, contratto di servizio civile universale, attestato frequentazione laboratorio teatro/recitazione, contratto di assunzione a tempo determinato intermittente, buste paga, attestato di frequentazione corso di italiano e certificato di nascita. La Commissione
Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 13.06.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari, nonché ha rilevato la mancanza di alloggio autonomo ed ha ritenuto insufficiente la documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa ai fini della prova di uno stabile radicamento
“ sociale” nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 13.06.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011. Ha dedotto ( oltre a profili di asserita irregolarità procedurale) nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2016, ha svolto, negli anni, varie e regolari attività lavorative e si è integrato nel territorio dello stato italiano. Accolta l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto. Controparte_1
La causa istruita in via documentale all'esito della trattazione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Alla controversia in esame è applicabile “ ratione temporis” il DL 130/2020 che ha (aveva, essendo stato poi emanato il decreto nr. 20/2023 e successiva legge di conversione ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n.
pagina 2 di 4 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale
(tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte,
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicati tali criteri al caso in esame si ritiene che nonostante il ricorrente abbia documentato iniziale percorso di integrazione sociale e lavorativa - che ha giustificato l'accoglimento in fase cautelare dell'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato – all'attualità non risultano ulteriori allegazioni idonee a provare uno stabile radicamento, sociale, lavorativo e familiare in Italia pur a fronte della lunga permanenza nel paese di accoglienza. L'ultima attività lavorativa regolare documentata è risalente al mese di agosto del 2023 e quanto alle allegazioni relativi a periodi precedenti non può non valutarsi che le stesse non sono state ritenute sufficienti a fondare la domanda di protezione già rigettata con provvedimento del Tribunale di Perugia del 16.6.2022 ormai coperta dal giudicato. Il “ deficit” di allegazioni non consente, conclusivamente, di ritenere una stabile integrazione in Italia tale da determinare, in caso di rimpatrio e in assenza di documentate condizioni di vulnerabilità, pregiudizio per la vita privata del ricorrente o pericolo di lesione di altri diritti fondamentali.
Il ricorso va dunque rigettato. pagina 3 di 4 Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 17.1.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
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