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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 928/2024
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025, alle ore 09:45, innanzi al Giudice, dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. LOTTA DANIELE Parte_1
pagina 1 di 6 Per Controparte_3
nessuno è comparso.
L'avv. Lotta discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di udienza e nell'eccezione di inammissibilità della produzione avversaria.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. LOTTA C.F._2
DANIELE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
Controparte_3
(C.F. , domiciliato in VIA V. OGNINA 6 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 1 e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 153/2024, resa Parte_1 Parte_1
dal Giudice di Pace di in data 1.2.2024 nel proc. N RG 1054/2023, con la quale è stata CP_1
rigettata l'opposizione e confermato il verbale n. 700017459247 del 08.03.2023 dalla Polizia Stradale di con il quale i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento della sanzione di € CP_1
5.100,00. In particolare, con l'impugnato verbale n. 700017459247 la Polizia Stradale di ha CP_1
inflitto al , quale trasgressore, e alla IG.ra , quale obbligata in solido, la Parte_1 Parte_1 sanzione amministrativa della somma di € 5100,00, in quanto il alla guida del Parte_1 motoveicolo targa ER99116 ha violato l'art. 116 comma 17 del Cds perché “art 116 comma 15 e 17
CdS circolava alla guida del motociclo Honda SH300 sprovvisto della prescritta patente di guida perché revocata con decreto n. 2394/12013.3 / Div. Ct del Prefetto di Siracusa emesso il 26.04.2007 notificato in data 22.05.2007. Identificato a mezzo di C.E. 05.04.2018”. C.F._3
A sostegno dell'appello, e hanno eccepito la nullità della sentenza Parte_1 Parte_1
per omessa motivazione e nel merito ha riproposto i medesimi motivi spiegati in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza, l'annullamento del verbale impugnato.
Si costituiva in giudizio la in data 25.6.2024 chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello, evidenziando l'insussistenza dei presupposti di legge per l'invocato stato di necessità.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti presenti all'odierna udienza.
2. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che la Suprema Corte chiarisce che, in tema di sanzioni amministrative, il contravventore che invochi la sussistenza di una causa di giustificazione dell'illecito contestato è tenuto
- per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche - a provarne l'esistenza o, quantomeno, a dimostrare di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della scriminante in forza di circostanze oggettive, non essendo invece sufficiente il convincimento dell'esistenza dei suoi presupposti o una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 12 luglio 2022, n.
22020).
Per quanto attiene lo stato di necessità, si sarebbe dovuto dimostrare che la condotta fosse necessitata dall'imminente, ancorché supposto per errore di fatto, pericolo per la sua vita o la propria integrità fisica.
Sotto tale profilo a nulla rileva la tardiva produzione da parte della , in quanto l'onere CP_2
della prova, circa la sussistenza della scriminante, anche putativa, grava sull'appellante.
Dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata in primo grado, segnatamente la documentazione prodotta, non può ritenersi raggiunta tale prova. In particolare, parte appellante a pagina 4 di 6 sostegno delle proprie ragioni ha prodotto soltanto il referto del pronto soccorso del 8.3.2023 di Pt_1
, dal quale non emerge alcuna situazione di pericolo da qualificarsi come grave, tenuto conto che al
[...]
pronto soccorso è stato assegnato alla paziente il codice verde.
Si condivide, infatti, quanto affermato dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto che nessuna prova è stata fornita relativamente alla imminenza di un pericolo grave alla persona, né che la condotta del ricorrente è stata determinata da necessità, urgente ed indifferibile, di recarsi presso il pronto soccorso
È la stessa valutazione relativa all'inevitabilità della condotta salvifica a risultare priva di pregio.
Infatti, come condotta alternativa a quella tenuta dal ricorrente, che avrebbe, in concreto, assicurato di porre rimedio al malore, senza violare la legge, si sarebbe potuto far ricorso all'intervento di un'ambulanza.
Sullo stato di necessità putativo va osservato che, sebbene l'art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 escluda la responsabilità quando la violazione sia commessa per errore sul fatto, ipotesi in cui rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il relativo onere probatorio grava su colui che invochi l'errore.
Ebbene, nella fattispecie in esame gli appellanti non hanno in alcun modo dimostrato la sussistenza di una situazione di pericolo, tale da giustificare la violazione delle norme della circolazione stradale. Gli appellanti non hanno, pertanto, assolto all'onere probatorio gravante a loro carico.
Non residua dubbio, quindi, che il Giudice di Pace abbia correttamente valutato la situazione di fatto in cui versava parte appellante al momento dell'infrazione escludendo l'operatività dell'esimente ex artt. 4 L. 689/1981 e 54 c.p. 59 c.p.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente rigettato e merita di essere confermata la sentenza impugnata.
3. Le spese di lite, relative al giudizio di gravame, non possono che seguire la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 147/2022 tenendo conto del valore della controversia e delle fasi di giudizio di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 928/2024 R.G., così statuisce:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n 153/2023 confermando il CP_1 verbale di accertamento impugnato e anche l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata;
pagina 5 di 6 2) Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 850,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge;
3) Condanna e al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi Parte_1 Parte_1 dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 928/2024
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025, alle ore 09:45, innanzi al Giudice, dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. LOTTA DANIELE Parte_1
pagina 1 di 6 Per Controparte_3
nessuno è comparso.
L'avv. Lotta discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di udienza e nell'eccezione di inammissibilità della produzione avversaria.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. LOTTA C.F._2
DANIELE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
Controparte_3
(C.F. , domiciliato in VIA V. OGNINA 6 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 1 e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 153/2024, resa Parte_1 Parte_1
dal Giudice di Pace di in data 1.2.2024 nel proc. N RG 1054/2023, con la quale è stata CP_1
rigettata l'opposizione e confermato il verbale n. 700017459247 del 08.03.2023 dalla Polizia Stradale di con il quale i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento della sanzione di € CP_1
5.100,00. In particolare, con l'impugnato verbale n. 700017459247 la Polizia Stradale di ha CP_1
inflitto al , quale trasgressore, e alla IG.ra , quale obbligata in solido, la Parte_1 Parte_1 sanzione amministrativa della somma di € 5100,00, in quanto il alla guida del Parte_1 motoveicolo targa ER99116 ha violato l'art. 116 comma 17 del Cds perché “art 116 comma 15 e 17
CdS circolava alla guida del motociclo Honda SH300 sprovvisto della prescritta patente di guida perché revocata con decreto n. 2394/12013.3 / Div. Ct del Prefetto di Siracusa emesso il 26.04.2007 notificato in data 22.05.2007. Identificato a mezzo di C.E. 05.04.2018”. C.F._3
A sostegno dell'appello, e hanno eccepito la nullità della sentenza Parte_1 Parte_1
per omessa motivazione e nel merito ha riproposto i medesimi motivi spiegati in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza, l'annullamento del verbale impugnato.
Si costituiva in giudizio la in data 25.6.2024 chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello, evidenziando l'insussistenza dei presupposti di legge per l'invocato stato di necessità.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti presenti all'odierna udienza.
2. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che la Suprema Corte chiarisce che, in tema di sanzioni amministrative, il contravventore che invochi la sussistenza di una causa di giustificazione dell'illecito contestato è tenuto
- per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche - a provarne l'esistenza o, quantomeno, a dimostrare di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della scriminante in forza di circostanze oggettive, non essendo invece sufficiente il convincimento dell'esistenza dei suoi presupposti o una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 12 luglio 2022, n.
22020).
Per quanto attiene lo stato di necessità, si sarebbe dovuto dimostrare che la condotta fosse necessitata dall'imminente, ancorché supposto per errore di fatto, pericolo per la sua vita o la propria integrità fisica.
Sotto tale profilo a nulla rileva la tardiva produzione da parte della , in quanto l'onere CP_2
della prova, circa la sussistenza della scriminante, anche putativa, grava sull'appellante.
Dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata in primo grado, segnatamente la documentazione prodotta, non può ritenersi raggiunta tale prova. In particolare, parte appellante a pagina 4 di 6 sostegno delle proprie ragioni ha prodotto soltanto il referto del pronto soccorso del 8.3.2023 di Pt_1
, dal quale non emerge alcuna situazione di pericolo da qualificarsi come grave, tenuto conto che al
[...]
pronto soccorso è stato assegnato alla paziente il codice verde.
Si condivide, infatti, quanto affermato dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto che nessuna prova è stata fornita relativamente alla imminenza di un pericolo grave alla persona, né che la condotta del ricorrente è stata determinata da necessità, urgente ed indifferibile, di recarsi presso il pronto soccorso
È la stessa valutazione relativa all'inevitabilità della condotta salvifica a risultare priva di pregio.
Infatti, come condotta alternativa a quella tenuta dal ricorrente, che avrebbe, in concreto, assicurato di porre rimedio al malore, senza violare la legge, si sarebbe potuto far ricorso all'intervento di un'ambulanza.
Sullo stato di necessità putativo va osservato che, sebbene l'art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 escluda la responsabilità quando la violazione sia commessa per errore sul fatto, ipotesi in cui rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il relativo onere probatorio grava su colui che invochi l'errore.
Ebbene, nella fattispecie in esame gli appellanti non hanno in alcun modo dimostrato la sussistenza di una situazione di pericolo, tale da giustificare la violazione delle norme della circolazione stradale. Gli appellanti non hanno, pertanto, assolto all'onere probatorio gravante a loro carico.
Non residua dubbio, quindi, che il Giudice di Pace abbia correttamente valutato la situazione di fatto in cui versava parte appellante al momento dell'infrazione escludendo l'operatività dell'esimente ex artt. 4 L. 689/1981 e 54 c.p. 59 c.p.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente rigettato e merita di essere confermata la sentenza impugnata.
3. Le spese di lite, relative al giudizio di gravame, non possono che seguire la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 147/2022 tenendo conto del valore della controversia e delle fasi di giudizio di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 928/2024 R.G., così statuisce:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n 153/2023 confermando il CP_1 verbale di accertamento impugnato e anche l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata;
pagina 5 di 6 2) Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 850,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge;
3) Condanna e al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi Parte_1 Parte_1 dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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