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Articolo 3 della Legge 25 luglio 1985, n. 448
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Legge 25 luglio 1985, n. 448
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1985, n. 448
Versione
28 agosto 1985
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 agosto 1985
Vedi fonte istituzionale
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