Articolo 31 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 gennaio 1973
Art. 31. (Riliquidazioni delle pensioni in atto)

Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.
Il pensionato conserva il precedente trattamento se piu' favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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