Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1957, n. 1819
CASS
Sentenza 20 maggio 1957

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Ai fini dell'art. 1901 cod.civ. la risoluzione di diritto del contratto di Assicurazione è impedita solo se l'assicuratore, nel caso in cui si sia avvalso del procedimento monitorio per il pagamento del premio o della rata scaduti, abbia, nel termine di sei mesi, notificato al debitore il ricorso ed il relativo decreto, non essendo sufficiente il solo deposito in cancelleria del ricorso stesso o la emissione del decreto da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1957, n. 1819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1819
    Data del deposito : 20 maggio 1957

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