Sentenza 20 maggio 1957
Massime • 1
Ai fini dell'art. 1901 cod.civ. la risoluzione di diritto del contratto di Assicurazione è impedita solo se l'assicuratore, nel caso in cui si sia avvalso del procedimento monitorio per il pagamento del premio o della rata scaduti, abbia, nel termine di sei mesi, notificato al debitore il ricorso ed il relativo decreto, non essendo sufficiente il solo deposito in cancelleria del ricorso stesso o la emissione del decreto da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1957, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1957 |
Testo completo
Ai fini dell'art. 1901 cod.civ. la risoluzione di diritto del contratto di Assicurazione è impedita solo se l'assicuratore, nel caso in cui si sia avvalso del procedimento monitorio per il pagamento del premio o della rata scaduti, abbia, nel termine di sei mesi, notificato al debitore il ricorso ed il relativo decreto, non essendo sufficiente il solo deposito in cancelleria del ricorso stesso o la emissione del decreto da parte del giudice.