Art. 2.
Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge.
Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge.