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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/12/2024, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2022 promossa da:
Persona_1
, Controparte_1
n.q. di genitori di Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ARTIOLI BONATI PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, CP_2
CONVENUTO/CONTUMACE;
e contro
, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. VOLPONI GAUDENZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2024, le parti hanno concluso come da note d'udienza, depositate per via telematica.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Persona_1 Controparte_1 Per_2 agiscono in giudizio contro e per chiedere il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3 patiti dalla minore in occasione del sinistro verificatosi il 30.05.2018, quando la minore era stata investita mentre attraversava via Langhirano per fare ingresso nell'Istituto La Salle.
Si è costituita solo l'Assicurazione, che ha contestato la dinamica e il concorso di colpa del danneggiato;
, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Le parti hanno discusso in punto di ascrizione del giudizio di responsabilità: in particolare, dibattono sulla (cor)responsabilità della minore1 che non sarebbe stata 'investita' sulle strisce, ma avrebbe urtato l'auto che era già in stato di quiete (sulle strisce pedonali), in quanto incolonnata nel traffico.
Ora, come si evince dalle dichiarazioni della teste (disinteressata) (ud. 23.02.23), la mattina Tes_1 del 30.05.2018, in un momento di traffico convulso e congestionato, le auto procedono, incolonnate, lungo la via Langhirano: ferma in via Berzioli, nei pressi della Scuola la Salle, la teste nota un bambino, una bambina e una nonna scendere dall'autovettura, aprire il baule dell'autovettura; in quel mentre la ragazzina afferrava al volo lo zaino e attraversava la carreggiata, ma non ricordo se in quel punto ci sono le strisce pedonali.
In questo frangente, la bambina urta l'auto, Volkswagen Golf, guidata da , che scende e CP_2 la soccorre.
La dinamica è, nei suoi tratti essenziali, confermata dai testi di parte attrice: il teste (ud. ES
23.02.23) ha affermato che la bambina sarebbe stata investita, sulle strisce, dall'auto, in (lento) movimento;
la teste (ud. 16.03.2023) è risultata molto più imprecisa, affermando, sì, che la Tes_3 bambina era stata di certo 'investita' ma senza riferire né il punto di impatto (se sulle strisce, o meno), né il punto d'urto (sulla fiancata o sulla parte anteriore dell'auto).
Sulla scorta di tali elementi, si possono quindi raccogliere i ricordi più nitidi dei testi e ricondurli ad unità, affermando che la mattina del 30.05.2018, la minore è rimasta vittima di un sinistro, Per_2 causato dal suo impatto con un'auto che procedeva, incolonnata, a bassa velocità, quando questa si trovava, di già, sulle strisce pedonali, che la bambina stava, frettolosamente, attraversando per entrare a scuola.
La conclusione è confermata dalle foto allegate al rapporto di intervento della Polizia Municipale, che confermano che il punto d'urto sull'auto si colloca sulla fiancata sinistra, all'altezza dello specchietto 1 L'espressione corresponsabilità della minore sottintende, invero, un giudizio di responsabilità del maggiorenne che ne detiene la vigilanza, ai sensi dell'art. 2048 co. 2 c.c. su cui v. diffusamente nel testo. pagina 3 di 6 retrovisore (e così pure il teste ): ciò vuol dire che la bambina, impegnata a raggiungere ES
(probabilmente di corsa) l'ingresso della scuola, forse per la fretta, forse perché distratta da altro intorno a lei, forse da qualche richiamo di un amico o della nonna (che potrebbe averla richiamata proprio a fare attenzione), forse perché impegnata in un attraversamento 'non lineare', districandosi tra un'auto e l'altra, bloccate nel traffico, è andata a sbattere contro l'auto che procedeva in lento movimento ormai in quiete, sulle strisce.
L'impatto sulle strisce risulta confermato, del resto, dalla stessa , rimasta contumace in questo CP_2 giudizio, anche se citata per l'i.f., già quando era stata sentita nell'imminenza dei fatti dalla Polizia
Municipale.
Ne consegue che il sinistro è funzione di un duplice fattore di innesco causale:
(a) l'ingombro dell'auto sulle strisce, frutto della malsana abitudine degli autisti di continuare la corsa anche sulle strisce, nella frettolosa dinamica delle mattinate feriali, che impedisce agli utenti della strada di fare proprio ciò che la bambina aveva diritto di fare – cioè attraversare sulle strisce senza il pensiero di dover evitare ingombri;
(b) l'attraversamento, anch'esso, incauto della bambina, che, se fosse stata poco più avveduta, avrebbe potuto evitare l'impatto (sull'attraversamento in corsa, v. C. n. 14064/10).
I due elementi concorrono e possono reputarsi equivalenti, in quanto se è pur vero che l'assenza di ingombro delle strisce avrebbe impedito l'urto, la preesistenza dell'ingombro esalta il ruolo concorrente della colpa del danneggiato che si riverbera (ex art. 2047 sui genitori e, di rimbalzo, su coloro cui questi hanno affidato il minore, i.e. l'accompagnatore).
Venendo alla quantificazione del danno, è stata esperita CTU medico-legale.
Il perito, con ragionamento analitico e puntuale, ha censito le conseguenze patite dalla minore:
- danno biologico, 9%;
- danno biologico temporaneo, pari a 45 giorni di IT assoluta, 15 giorni di IT parziale al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%.
Le spese mediche ammontano a € 4.714,65.
La difesa di parte attrice ha chiesto di personalizzare il danno nella massima misura consentita dal dato normativo.
Ora, nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute - rilevante nella vita di relazione (cfr. art. 2043 c.c.) - si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le pagina 4 di 6 circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria - teoricamente pensata per qualunque uomo 'medio borghese' - sia inadeguata.
Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo
- riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio (anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico ed irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, la componente biologica relativamente ridotta, la giovane età (con la resilienza che, naturalmente, porta seco), le stesse circostanze riportate dal CTU2 escludono la necessità di procedere a un arrotondamento del dato tabellare.
Si riconosce solo una percentuale a titolo di danno morale pari al 10%, perché si può comprendere che una ragazza tanto giovane viva l'immobilizzazione come un una esperienza odiosamente penalizzante
(v. infra quanto riferito sull'occasione di viaggio perduto).
Si possono, invece, riconoscere, in astratto, le spese riconducibili alla perdita economica conseguita alla mancata partecipazione a un viaggio in Scozia: il dato numerico richiamato dalla difesa ammonta a €
1254,00. Da tale somma va, tuttavia, detratto il risparmio di spesa (per le somme che, ragionevolmente,
i genitori avrebbero fornito alla figlia da spendere per se stessa in terra straniera, € 50 x 15 giorni = €
750): il dovuto ammonta, quindi, a € 504,00.
Per tutto quanto detto l'ammontare del danno da riconoscersi agli attori è pari a
€ 15.382,27
(30.764,54/2).
Sulla base del modello ricostruttivo prediletto, noto al foro, la somma andrebbe devalutata e sull'importo devalutato andrebbero riconosciuti interessi al saggio legale. L'aumento del tasso di inflazione impone tuttavia di riconoscere la somma in valuta attuale (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.): interessi dalla sentenza.
Le spese vengono calibrate sul decisum: vista la distanza tra chiesto e riconosciuto, le stesse sono compensate di 1/3. 2 Così il CTU: le menomazioni non incidono in modo significativo sugli aspetti dinamico relazionali. pagina 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 706/22 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di € 15.382,27, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo;
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre € 804,2 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Consulenza, come liquidate in corso di causa.
Parma, 12/12/2024
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2022 promossa da:
Persona_1
, Controparte_1
n.q. di genitori di Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ARTIOLI BONATI PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, CP_2
CONVENUTO/CONTUMACE;
e contro
, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. VOLPONI GAUDENZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2024, le parti hanno concluso come da note d'udienza, depositate per via telematica.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Persona_1 Controparte_1 Per_2 agiscono in giudizio contro e per chiedere il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3 patiti dalla minore in occasione del sinistro verificatosi il 30.05.2018, quando la minore era stata investita mentre attraversava via Langhirano per fare ingresso nell'Istituto La Salle.
Si è costituita solo l'Assicurazione, che ha contestato la dinamica e il concorso di colpa del danneggiato;
, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Le parti hanno discusso in punto di ascrizione del giudizio di responsabilità: in particolare, dibattono sulla (cor)responsabilità della minore1 che non sarebbe stata 'investita' sulle strisce, ma avrebbe urtato l'auto che era già in stato di quiete (sulle strisce pedonali), in quanto incolonnata nel traffico.
Ora, come si evince dalle dichiarazioni della teste (disinteressata) (ud. 23.02.23), la mattina Tes_1 del 30.05.2018, in un momento di traffico convulso e congestionato, le auto procedono, incolonnate, lungo la via Langhirano: ferma in via Berzioli, nei pressi della Scuola la Salle, la teste nota un bambino, una bambina e una nonna scendere dall'autovettura, aprire il baule dell'autovettura; in quel mentre la ragazzina afferrava al volo lo zaino e attraversava la carreggiata, ma non ricordo se in quel punto ci sono le strisce pedonali.
In questo frangente, la bambina urta l'auto, Volkswagen Golf, guidata da , che scende e CP_2 la soccorre.
La dinamica è, nei suoi tratti essenziali, confermata dai testi di parte attrice: il teste (ud. ES
23.02.23) ha affermato che la bambina sarebbe stata investita, sulle strisce, dall'auto, in (lento) movimento;
la teste (ud. 16.03.2023) è risultata molto più imprecisa, affermando, sì, che la Tes_3 bambina era stata di certo 'investita' ma senza riferire né il punto di impatto (se sulle strisce, o meno), né il punto d'urto (sulla fiancata o sulla parte anteriore dell'auto).
Sulla scorta di tali elementi, si possono quindi raccogliere i ricordi più nitidi dei testi e ricondurli ad unità, affermando che la mattina del 30.05.2018, la minore è rimasta vittima di un sinistro, Per_2 causato dal suo impatto con un'auto che procedeva, incolonnata, a bassa velocità, quando questa si trovava, di già, sulle strisce pedonali, che la bambina stava, frettolosamente, attraversando per entrare a scuola.
La conclusione è confermata dalle foto allegate al rapporto di intervento della Polizia Municipale, che confermano che il punto d'urto sull'auto si colloca sulla fiancata sinistra, all'altezza dello specchietto 1 L'espressione corresponsabilità della minore sottintende, invero, un giudizio di responsabilità del maggiorenne che ne detiene la vigilanza, ai sensi dell'art. 2048 co. 2 c.c. su cui v. diffusamente nel testo. pagina 3 di 6 retrovisore (e così pure il teste ): ciò vuol dire che la bambina, impegnata a raggiungere ES
(probabilmente di corsa) l'ingresso della scuola, forse per la fretta, forse perché distratta da altro intorno a lei, forse da qualche richiamo di un amico o della nonna (che potrebbe averla richiamata proprio a fare attenzione), forse perché impegnata in un attraversamento 'non lineare', districandosi tra un'auto e l'altra, bloccate nel traffico, è andata a sbattere contro l'auto che procedeva in lento movimento ormai in quiete, sulle strisce.
L'impatto sulle strisce risulta confermato, del resto, dalla stessa , rimasta contumace in questo CP_2 giudizio, anche se citata per l'i.f., già quando era stata sentita nell'imminenza dei fatti dalla Polizia
Municipale.
Ne consegue che il sinistro è funzione di un duplice fattore di innesco causale:
(a) l'ingombro dell'auto sulle strisce, frutto della malsana abitudine degli autisti di continuare la corsa anche sulle strisce, nella frettolosa dinamica delle mattinate feriali, che impedisce agli utenti della strada di fare proprio ciò che la bambina aveva diritto di fare – cioè attraversare sulle strisce senza il pensiero di dover evitare ingombri;
(b) l'attraversamento, anch'esso, incauto della bambina, che, se fosse stata poco più avveduta, avrebbe potuto evitare l'impatto (sull'attraversamento in corsa, v. C. n. 14064/10).
I due elementi concorrono e possono reputarsi equivalenti, in quanto se è pur vero che l'assenza di ingombro delle strisce avrebbe impedito l'urto, la preesistenza dell'ingombro esalta il ruolo concorrente della colpa del danneggiato che si riverbera (ex art. 2047 sui genitori e, di rimbalzo, su coloro cui questi hanno affidato il minore, i.e. l'accompagnatore).
Venendo alla quantificazione del danno, è stata esperita CTU medico-legale.
Il perito, con ragionamento analitico e puntuale, ha censito le conseguenze patite dalla minore:
- danno biologico, 9%;
- danno biologico temporaneo, pari a 45 giorni di IT assoluta, 15 giorni di IT parziale al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%.
Le spese mediche ammontano a € 4.714,65.
La difesa di parte attrice ha chiesto di personalizzare il danno nella massima misura consentita dal dato normativo.
Ora, nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute - rilevante nella vita di relazione (cfr. art. 2043 c.c.) - si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le pagina 4 di 6 circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria - teoricamente pensata per qualunque uomo 'medio borghese' - sia inadeguata.
Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo
- riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio (anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico ed irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, la componente biologica relativamente ridotta, la giovane età (con la resilienza che, naturalmente, porta seco), le stesse circostanze riportate dal CTU2 escludono la necessità di procedere a un arrotondamento del dato tabellare.
Si riconosce solo una percentuale a titolo di danno morale pari al 10%, perché si può comprendere che una ragazza tanto giovane viva l'immobilizzazione come un una esperienza odiosamente penalizzante
(v. infra quanto riferito sull'occasione di viaggio perduto).
Si possono, invece, riconoscere, in astratto, le spese riconducibili alla perdita economica conseguita alla mancata partecipazione a un viaggio in Scozia: il dato numerico richiamato dalla difesa ammonta a €
1254,00. Da tale somma va, tuttavia, detratto il risparmio di spesa (per le somme che, ragionevolmente,
i genitori avrebbero fornito alla figlia da spendere per se stessa in terra straniera, € 50 x 15 giorni = €
750): il dovuto ammonta, quindi, a € 504,00.
Per tutto quanto detto l'ammontare del danno da riconoscersi agli attori è pari a
€ 15.382,27
(30.764,54/2).
Sulla base del modello ricostruttivo prediletto, noto al foro, la somma andrebbe devalutata e sull'importo devalutato andrebbero riconosciuti interessi al saggio legale. L'aumento del tasso di inflazione impone tuttavia di riconoscere la somma in valuta attuale (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.): interessi dalla sentenza.
Le spese vengono calibrate sul decisum: vista la distanza tra chiesto e riconosciuto, le stesse sono compensate di 1/3. 2 Così il CTU: le menomazioni non incidono in modo significativo sugli aspetti dinamico relazionali. pagina 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 706/22 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di € 15.382,27, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo;
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre € 804,2 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Consulenza, come liquidate in corso di causa.
Parma, 12/12/2024
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 6 di 6