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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3678 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra GUERRATO TRISSINO
e
MORSOLETTO Anna, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela CARCERERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia riconoscere la
1 sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di separazione personale dei coniugi, e – previa acquisizione del parere del PM in sede, Voglia emettere la sentenza con la quale – ai sensi dell'art 473bis-n. 51 co IV c.p.c. -
• I* si autorizzino i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
• II* si omologhi la separazione consensuale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, alle concordate condizioni siccome di seguito specificate ed elencate alle lettere da A) a I)
CONDIZIONI CONCORDATE
a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati ed a fissare la rispettiva residenza ove meglio credono;
b) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I^ i figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni maggiormente significative in loro favore, mentre disgiuntamente quelle afferenti alla ordinaria amministrazione;
II^ i figli e continueranno a risiedere, ai meri fini anagrafici, Per_1 Per_2 Per_3
con la madre presso la nuova abitazione che ella ha acquistato e presso la quale si è
trasferita, sita in Caldogno, Fraz. Rettorgole - Complesso Residenziale “Stella", via
Curti 51 – Int. 18
c) Controparte_2
Il padre eserciterà i seguenti turni di responsabilità, quasi paritetici a quelli materni,
come da schema allegato sub B) al ricorso ossia:
• a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio e sino al lunedì mattina seguente curando di portarli a scuola;
• il mercoledì pomeriggio sino al giovedì successivo nelle settimane il cui weekend spetta alla mamma;
• il mercoledì pomeriggio nelle settimane il cui weekend spetta al papà;
2 ➢ Vacanze Natalizie: ad anni alterni i ragazzi staranno con uno o l'altro dei genitori rispettivamente dal primo giorno di vacanza al pomeriggio del 31.12 e dal pomeriggio del 31.12 fino al rientro a scuola dopo l'Epifania.
➢ Vacanze Pasquali: i ragazzi le trascorreranno col genitore che non li aveva con sé
nella settimana comprendente il Natale – salvo diversi accordi nel caso in cui i genitori non si spostino da casa e dunque il periodo possa esser diviso da inizio vacanze alla
Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo all'inizio della scuola, per pari giorni consecutivi con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
➢ Vacanze di Carnevale: ad anni alterni e comunque i genitori si accorderanno anche in ragione della prossimità al fine settimana di competenza nel calendario ordinario.
➢ Vacanze estive: tre settimane, due anche consecutive, con ciascun genitore. Tale
periodo verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o coincidenza nella scelta del periodo, la precedenza di scelta andrà ad anni pari alla madre e dispari al padre.
Almeno una settimana prima della partenza l'altro genitore dovrà conoscere il luogo di vacanza (indirizzo e numero di telefono) dei figli.
➢ I ponti scolastici (25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 8 Settembre, i primi giorni di
Novembre e 8 Dicembre) dovranno essere uniti al week-end di competenza più vicino.
Se cadono nel corso della settimana, si segue l'andamento ordinario del calendario.
➢ Compleanni dei figli: i genitori si divideranno la giornata così da poter trascorrere entrambi un momento con il figlio da festeggiare, salvo diversi accordi.
➢ Compleanno del genitore: i figli pranzeranno o ceneranno con il genitore festeggiato.
➢ Nel giorno della Festa del Papà e della Festa della Mamma i figli staranno col 3 genitore da festeggiare indipendentemente dal calendario dei we.
d) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando nel conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di €720 mensili, Controparte_1
in ragione di € 240 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile a fare data dal mese di novembre 2025 secondo gli indici Istat famiglie;
egli contribuirà altresì mediante pagamento diretto o rimborso del 60% delle spese straordinarie affrontande o affrontate per i figli, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
anche per l'animale domestico – che ha portato con CP_1
sé - si applicherà la regolazione prevista dal detto Protocollo all'art 35 lett. d)
prevedendo la ripartizione di spesa al 50% tra le parti;
e) CASA EX CONIUGALE
La casa di Via Lago d'Iseo n.1 in Caldogno (Loc. Cresole) - Vicenza, di proprietà
esclusiva della mamma del sig. e data in comodato al di lei figlio rimarrà in Parte_1
uso al medesimo sig. che ivi ospiterà i figli nei suoi turni di responsabilità, Parte_1
completa di arredi e corredi ad eccezione dei beni indicati nell'allegato sub A) al ricorso che sono in gran parte già stati asportati dalla signora;
quest'ultima ha CP_1
liberato la casa ex coniugale di via Lago d'Iseo 1 in Caldogno per trasferirsi nella nuova soluzione abitativa di Caldogno Fraz Rettorgole – Via Curti 51 in data 15.11.2024
f) L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
–ovvero qualsiasi contributo economico statale che sostituisca o assolva identica funzione socio-economica - spetterà nella misura del 100% alla signora , CP_1
con espresso impegno da parte del sig. a non avanzare domanda di sorta e Parte_1
comunque a fornire all'Ufficio o all'Ente deputato qualsiasi documento risulti utile al conseguimento di tale contribuzione;
g) ACCORDI DIVISIONALI
4 Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di divisione della comunione legale Parte_1
dei beni e restituzione delle somme percette anche per l'arredo della casa ex coniugale di via Lago d'Iseo – Caldogno la somma di €32.000,00 (diconsi trentaduemila), che sarà pagata a mezzo assegno circolare non trasferibile il giorno dell'udienza cartolare,
non appena dimesse le note in sostituzione d'udienza, a conferma degli accordi qui intercorsi;
all'avvenuto pagamento di tale somma la signora null'altro avrà CP_1
ad avanzare a titolo di divisione della comunione legale dei beni;
h) L'autovettura in uso al sig. Kia Sportage targata GT178DX rimarrà in Parte_1
proprietà ed uso esclusivi al medesimo sig. con tutti i correlati oneri di spesa Parte_1
(Bollo – Assicurazione RC) mentre la autovettura Dacia Duster Targata EW729JY in uso alla signora rimarrà in uso e proprietà esclusivi della medesima, con CP_1
tutti i correlati oneri di spesa (Bollo – Assicurazione RC) esonerandosi le parti al mutamento di intestazione della proprietà, se non necessario;
i) Darsi atto che ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze legali del proprio procuratore;
gli avvocati rinunciano alla solidarietà stabilita dall' art 13 co. 8 LP.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 08/09/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
5 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla conferma della residenza degli stessi, ai meri fini anagrafici, presso la nuova abitazione della madre ed ai tempi di permanenza presso i due genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste nella misura del 60% a carico del padre e del residuo 40% a carico della madre, così come concordato dai coniugi;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Vicenza in data 08/09/2006 con atto Controparte_1
trascritto al n. 148, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3678 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra GUERRATO TRISSINO
e
MORSOLETTO Anna, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela CARCERERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia riconoscere la
1 sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di separazione personale dei coniugi, e – previa acquisizione del parere del PM in sede, Voglia emettere la sentenza con la quale – ai sensi dell'art 473bis-n. 51 co IV c.p.c. -
• I* si autorizzino i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
• II* si omologhi la separazione consensuale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, alle concordate condizioni siccome di seguito specificate ed elencate alle lettere da A) a I)
CONDIZIONI CONCORDATE
a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati ed a fissare la rispettiva residenza ove meglio credono;
b) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I^ i figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni maggiormente significative in loro favore, mentre disgiuntamente quelle afferenti alla ordinaria amministrazione;
II^ i figli e continueranno a risiedere, ai meri fini anagrafici, Per_1 Per_2 Per_3
con la madre presso la nuova abitazione che ella ha acquistato e presso la quale si è
trasferita, sita in Caldogno, Fraz. Rettorgole - Complesso Residenziale “Stella", via
Curti 51 – Int. 18
c) Controparte_2
Il padre eserciterà i seguenti turni di responsabilità, quasi paritetici a quelli materni,
come da schema allegato sub B) al ricorso ossia:
• a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio e sino al lunedì mattina seguente curando di portarli a scuola;
• il mercoledì pomeriggio sino al giovedì successivo nelle settimane il cui weekend spetta alla mamma;
• il mercoledì pomeriggio nelle settimane il cui weekend spetta al papà;
2 ➢ Vacanze Natalizie: ad anni alterni i ragazzi staranno con uno o l'altro dei genitori rispettivamente dal primo giorno di vacanza al pomeriggio del 31.12 e dal pomeriggio del 31.12 fino al rientro a scuola dopo l'Epifania.
➢ Vacanze Pasquali: i ragazzi le trascorreranno col genitore che non li aveva con sé
nella settimana comprendente il Natale – salvo diversi accordi nel caso in cui i genitori non si spostino da casa e dunque il periodo possa esser diviso da inizio vacanze alla
Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo all'inizio della scuola, per pari giorni consecutivi con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
➢ Vacanze di Carnevale: ad anni alterni e comunque i genitori si accorderanno anche in ragione della prossimità al fine settimana di competenza nel calendario ordinario.
➢ Vacanze estive: tre settimane, due anche consecutive, con ciascun genitore. Tale
periodo verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o coincidenza nella scelta del periodo, la precedenza di scelta andrà ad anni pari alla madre e dispari al padre.
Almeno una settimana prima della partenza l'altro genitore dovrà conoscere il luogo di vacanza (indirizzo e numero di telefono) dei figli.
➢ I ponti scolastici (25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 8 Settembre, i primi giorni di
Novembre e 8 Dicembre) dovranno essere uniti al week-end di competenza più vicino.
Se cadono nel corso della settimana, si segue l'andamento ordinario del calendario.
➢ Compleanni dei figli: i genitori si divideranno la giornata così da poter trascorrere entrambi un momento con il figlio da festeggiare, salvo diversi accordi.
➢ Compleanno del genitore: i figli pranzeranno o ceneranno con il genitore festeggiato.
➢ Nel giorno della Festa del Papà e della Festa della Mamma i figli staranno col 3 genitore da festeggiare indipendentemente dal calendario dei we.
d) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando nel conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di €720 mensili, Controparte_1
in ragione di € 240 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile a fare data dal mese di novembre 2025 secondo gli indici Istat famiglie;
egli contribuirà altresì mediante pagamento diretto o rimborso del 60% delle spese straordinarie affrontande o affrontate per i figli, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
anche per l'animale domestico – che ha portato con CP_1
sé - si applicherà la regolazione prevista dal detto Protocollo all'art 35 lett. d)
prevedendo la ripartizione di spesa al 50% tra le parti;
e) CASA EX CONIUGALE
La casa di Via Lago d'Iseo n.1 in Caldogno (Loc. Cresole) - Vicenza, di proprietà
esclusiva della mamma del sig. e data in comodato al di lei figlio rimarrà in Parte_1
uso al medesimo sig. che ivi ospiterà i figli nei suoi turni di responsabilità, Parte_1
completa di arredi e corredi ad eccezione dei beni indicati nell'allegato sub A) al ricorso che sono in gran parte già stati asportati dalla signora;
quest'ultima ha CP_1
liberato la casa ex coniugale di via Lago d'Iseo 1 in Caldogno per trasferirsi nella nuova soluzione abitativa di Caldogno Fraz Rettorgole – Via Curti 51 in data 15.11.2024
f) L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
–ovvero qualsiasi contributo economico statale che sostituisca o assolva identica funzione socio-economica - spetterà nella misura del 100% alla signora , CP_1
con espresso impegno da parte del sig. a non avanzare domanda di sorta e Parte_1
comunque a fornire all'Ufficio o all'Ente deputato qualsiasi documento risulti utile al conseguimento di tale contribuzione;
g) ACCORDI DIVISIONALI
4 Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di divisione della comunione legale Parte_1
dei beni e restituzione delle somme percette anche per l'arredo della casa ex coniugale di via Lago d'Iseo – Caldogno la somma di €32.000,00 (diconsi trentaduemila), che sarà pagata a mezzo assegno circolare non trasferibile il giorno dell'udienza cartolare,
non appena dimesse le note in sostituzione d'udienza, a conferma degli accordi qui intercorsi;
all'avvenuto pagamento di tale somma la signora null'altro avrà CP_1
ad avanzare a titolo di divisione della comunione legale dei beni;
h) L'autovettura in uso al sig. Kia Sportage targata GT178DX rimarrà in Parte_1
proprietà ed uso esclusivi al medesimo sig. con tutti i correlati oneri di spesa Parte_1
(Bollo – Assicurazione RC) mentre la autovettura Dacia Duster Targata EW729JY in uso alla signora rimarrà in uso e proprietà esclusivi della medesima, con CP_1
tutti i correlati oneri di spesa (Bollo – Assicurazione RC) esonerandosi le parti al mutamento di intestazione della proprietà, se non necessario;
i) Darsi atto che ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze legali del proprio procuratore;
gli avvocati rinunciano alla solidarietà stabilita dall' art 13 co. 8 LP.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 08/09/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
5 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla conferma della residenza degli stessi, ai meri fini anagrafici, presso la nuova abitazione della madre ed ai tempi di permanenza presso i due genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste nella misura del 60% a carico del padre e del residuo 40% a carico della madre, così come concordato dai coniugi;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Vicenza in data 08/09/2006 con atto Controparte_1
trascritto al n. 148, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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