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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.4988/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice unico CE De EO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al numero 4988/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981” e vertente
TRA
Parte_1
, Sezione Operativa Territoriale di Lecce (P.I. ), in persona del dirigente
[...] P.IVA_1 pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Controparte_1
APPELLANTE
E
(C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Controparte_2
Marsano, giusta mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 17.12.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE Con atto di appello, depositato telematicamente il 15.05.2019, l' Parte_1 ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 443/2019,
[...] depositata il 28.01.2019, non notificata, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 448 del 18.10.2018, notificata il 23 Controparte_2 successivo, emessa dall'Amministrazione appellante a seguito dell'emissione del verbale di constatazione, contestazione e notifica di violazioni amministrative redatto dalla Guardia di
Finanza di Gallipoli in data 23.03.2017, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di euro
5.000,00 per violazione dell'art. 1, comma 644, lettera e), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, poiché "quale proprietaria dell'immobile in cui ha sede l'esercizio nel quale veniva esercitata
l'attività di raccolta di scommesse ha omesso di comunicare i propri dati anagrafici e quelli relativi al titolare del punto di raccolta di scommesse di gioco con vincita in denaro e informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' territorialmente competente". Parte_1
L'opponente, a fondamento del ricorso, aveva dedotto di aver concesso l'immobile in locazione a affinché lo utilizzasse come “centro servizi on-line”, come pattuito Parte_2 nel contratto di locazione sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso di mutamento non autorizzato della destinazione d'uso, e di aver appreso solo attraverso i verbali della Guardia di
Finanza, e quindi a seguito dell'indagine ispettiva, l'effettivo utilizzo illecito e occulto dell'immobile.
Aveva, pertanto, contestato la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa considerazione da parte dell'Amministrazione degli scritti difensivi e della documentazione depositata ai sensi dell'art. 18, l.689/81, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento, nonché per violazione dell'art. 3 della medesima legge, non avendo avuto conoscenza, prima della notifica del verbale della Guardia di Finanza, dell'attività di raccolta scommesse esercitata dal conduttore dell'immobile in modo illecito e occulto.
L si era costituita in giudizio, contestando le avverse Parte_1 censure e insistendo per la dichiarazione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione nonché per la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione e delle spese di giudizio.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 443/2019, depositata il
28.01.2019, aveva accolto il ricorso e dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione, con compensazione delle spese di lite.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui aveva ritenuto nullo il provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, sostenendo che l'ordinanza-ingiunzione fosse, invece, adeguatamente motivata, sia in modo espresso sia per relationem, sulla base dei verbali della Guardia di Finanza e del quadro normativo di riferimento (art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, L. n. 401/1989; art. 1, comma 644, L. n. 190/2014).
Ha ribadito che l'attività di raccolta di scommesse svolta nei locali era priva delle necessarie concessioni, licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza, e che la normativa vigente impone specifici obblighi informativi non solo in capo al gestore dell'attività, ma anche al proprietario dell'immobile.
Ha contestato, pertanto, che la dedotta ignoranza della destinazione illecita del bene potesse assumere valenza scriminante, evidenziando come sul locatore gravi un dovere di vigilanza e controllo sull'uso dell'immobile locato.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente attribuito rilievo decisivo alla mancata conoscenza soggettiva della proprietaria, senza considerare che tale circostanza non esclude la responsabilità colposa prevista dalla normativa speciale, né incide sulla legittimità dell'ordinanza- ingiunzione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiararsi la legittimità e l'efficacia dell'ordinanza–ingiunzione n. 448/2018 opposta, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in appello eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi d'appello e riproponendo il secondo motivo di opposizione (sul quale il giudice di prime cure non si era pronunciato, rimanendo assorbito dall'accoglimento del primo) ovvero la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in violazione dell'art. 3 della L. 689/81, per aver ignorato senza colpa l'esercizio, all'interno dell'immobile locato, dell'attività di raccolta scommesse.
All'udienza del 17.12.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, e 350 bis c.p.c., il
Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
****
L'appello merita accoglimento.
Il thema decidendum afferisce alla legittimità di una sanzione amministrativa irrogata nei confronti della proprietaria di un locale commerciale locato con la destinazione di “centro servizi on line” e, in concreto, destinato a centro scommesse non autorizzato.
In via preliminare giova richiamare la norma la cui violazione è stata eccepita nell'ordinanza opposta e coincidente con l'art. 1 comma 644, l. 190/2014 secondi cui "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell Parte_1
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e
l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' entro gli stessi termini di cui al periodo Parte_1 precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931”.
Ciò premesso, occorre rigettare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che risulta oggetto di specifica impugnazione il motivo fondante la sentenza di primo grado.
Sul punto va rilevato come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non sia affetta da alcuna illegittimità per violazione dell'obbligo di valutazione delle memorie formulate in fase endoprocedimentale dall'odierna appellata.
Quest'ultima, infatti, già in fase di accertamento ispettivo aveva reso dichiarazioni finalizzate a scriminare la propria condotta tenuta, riportate testualmente nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza e ripetute pedissequamente nella successiva dichiarazione scritta del 27.03.2015. Si tratta di dichiarazioni che, ripercorrendo il contenuto di quelle rese a margine dell'accertamento, risultavano già note all'organo accertatore e che, non a caso, risultano oggetto di un richiamo, per relationem, all'interno dell'ordinanza di ingiunzione attraverso il riferimento al verbale di contestazione del 16 Marzo 2017.
Da tale dato si evince come le notizie fornite dall'appellata siano state oggetto di analisi da parte dell'appellante che ha optato per la relativa irrilevanza nell'ambito della valutazione della violazione contestata.
Per tali ragioni, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, l'ordinanza opposta, quanto al profilo della motivazione, risulta legittima.
Con riguardo al merito, non analizzato dal giudice di prime cure per ragioni di assorbimento, va osservato che la norma sopra richiamata prescrive, a carico dei soggetti che non ottemperino ai doveri di cui al comma 643, l. 190/2014, precisi obblighi comunicativi affiancando agli stessi soggetti anche il proprietario dell'immobile ove vengano svolte attività di scommessa.
La norma, invero, introduce una distinzione non solo sul versante soggettivo attivo della comunicazione (titolare dell'esercizio o del punto di raccolta), ma anche sotto il profilo soggettivo passivo del destinatario della comunicazione, ovvero nell'un caso il questore e, nel caso del proprietario dell'immobile, l' . Parte_1
Appare evidente, dunque, come il descritto obbligo sia inderogabile e presupponga il dovere di conoscenza da parte del proprietario dell'immobile, nel caso in esame anche locatore, circa il tipo di attività ivi svolta.
Sul punto, considerata l'eccezione di assenza di consapevolezza dell'appellata in ordine all'attività non consentita di raccolta scommesse, merita un approfondimento la portata applicativa dell'art. 3, l. 689/81, richiamato dall'appellata quale norma idonea ad escludere ogni responsabilità in relazione all'elemento soggettivo.
Ebbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
02/05/2025, n. 11568), “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.”.
RA (v. Cassazione civile sez. II, 29/03/2024, (ud. 28/03/2024, dep. 29/03/2024), n.8588),
“è costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", comunque riferibile al trasgressore persona fisica, può rilevare in termini di esclusione responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo
a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che
l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del
26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01; Cass. nn.
16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n.
21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09).
Sulla scia di tali principi è evidente, in primo luogo, come coscienza e volontà si pongano su un piano distinto e preliminare rispetto al dolo e alla colpa, elemento soggettivo quest'ultimo rispetto al quale alcuna prova di esclusione è stata fornita dall'appellata.
La circostanza secondo cui l'oggetto del contratto di locazione, consistente in “servizi on line”, escluderebbe a monte ogni possibile elemento di conoscenza della creazione di un centro scommesse non costituisce, invero, un'esimente di colpa della locatrice.
Al contrario proprio dall'ampio significato sotteso alla locuzione “servizi on line” si sarebbe potuto dedurre, o quantomeno ipotizzare, l'esercizio di attività di scommesse, fermo restando il possibile esperimento di controlli successivi da parte dell'appellata. Questi ultimi, peraltro, considerando la distanza temporale tra la sottoscrizione del contratto e i controlli della Guardia di
Finanza avvenuti ben quattro anni dopo, risultavano possibili o opportuni anche alla luce della clausola contrattuale prescrittiva della risoluzione del contratto di locazione nel caso di modifica della destinazione d'uso da parte del conduttore.
Per tali ragioni e in forza delle statuizioni della Suprema Corte sopra richiamate non si rinvengono gli estremi dell'errore inevitabile, la mera dichiarazione – peraltro non documentata – del conduttore di offrire servizi di cancelleria o ricevitoria non integrando l'elemento esterno “idoneo ad ingenerare la convinzione della sopra riferita liceità”, senza dimenticare l'omissione da parte dell'appellata di aver “fatto tutto il possibile per osservare la legge”.
Per quanto suesposto l'appello va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto di entrambi i gradi del giudizio nonché del valore della causa (determinato secondo il criterio del
“decisum”) e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m., decurtati del 50% stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 443/2019
[...] Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della pronuncia dal Giudice di Pace di Lecce n. 443/2019, dichiara la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 448 del 18.10.20181 emessa dall'
[...]
confermando l'importo delle sanzioni ivi indicate;
Parte_1
b) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, liquidate in € 147,00 per spese ed in € 2.091,00 (di cui € 1.458,00 per il presente giudizio ed € 633,00 per il primo grado) per onorario, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce, lì 17/12/2025
Il Giudice unico
CE De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria UPP, dott.ssa Giulia
Valentini.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice unico CE De EO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al numero 4988/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981” e vertente
TRA
Parte_1
, Sezione Operativa Territoriale di Lecce (P.I. ), in persona del dirigente
[...] P.IVA_1 pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Controparte_1
APPELLANTE
E
(C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Controparte_2
Marsano, giusta mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 17.12.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE Con atto di appello, depositato telematicamente il 15.05.2019, l' Parte_1 ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 443/2019,
[...] depositata il 28.01.2019, non notificata, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 448 del 18.10.2018, notificata il 23 Controparte_2 successivo, emessa dall'Amministrazione appellante a seguito dell'emissione del verbale di constatazione, contestazione e notifica di violazioni amministrative redatto dalla Guardia di
Finanza di Gallipoli in data 23.03.2017, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di euro
5.000,00 per violazione dell'art. 1, comma 644, lettera e), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, poiché "quale proprietaria dell'immobile in cui ha sede l'esercizio nel quale veniva esercitata
l'attività di raccolta di scommesse ha omesso di comunicare i propri dati anagrafici e quelli relativi al titolare del punto di raccolta di scommesse di gioco con vincita in denaro e informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' territorialmente competente". Parte_1
L'opponente, a fondamento del ricorso, aveva dedotto di aver concesso l'immobile in locazione a affinché lo utilizzasse come “centro servizi on-line”, come pattuito Parte_2 nel contratto di locazione sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso di mutamento non autorizzato della destinazione d'uso, e di aver appreso solo attraverso i verbali della Guardia di
Finanza, e quindi a seguito dell'indagine ispettiva, l'effettivo utilizzo illecito e occulto dell'immobile.
Aveva, pertanto, contestato la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa considerazione da parte dell'Amministrazione degli scritti difensivi e della documentazione depositata ai sensi dell'art. 18, l.689/81, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento, nonché per violazione dell'art. 3 della medesima legge, non avendo avuto conoscenza, prima della notifica del verbale della Guardia di Finanza, dell'attività di raccolta scommesse esercitata dal conduttore dell'immobile in modo illecito e occulto.
L si era costituita in giudizio, contestando le avverse Parte_1 censure e insistendo per la dichiarazione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione nonché per la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione e delle spese di giudizio.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 443/2019, depositata il
28.01.2019, aveva accolto il ricorso e dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione, con compensazione delle spese di lite.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui aveva ritenuto nullo il provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, sostenendo che l'ordinanza-ingiunzione fosse, invece, adeguatamente motivata, sia in modo espresso sia per relationem, sulla base dei verbali della Guardia di Finanza e del quadro normativo di riferimento (art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, L. n. 401/1989; art. 1, comma 644, L. n. 190/2014).
Ha ribadito che l'attività di raccolta di scommesse svolta nei locali era priva delle necessarie concessioni, licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza, e che la normativa vigente impone specifici obblighi informativi non solo in capo al gestore dell'attività, ma anche al proprietario dell'immobile.
Ha contestato, pertanto, che la dedotta ignoranza della destinazione illecita del bene potesse assumere valenza scriminante, evidenziando come sul locatore gravi un dovere di vigilanza e controllo sull'uso dell'immobile locato.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente attribuito rilievo decisivo alla mancata conoscenza soggettiva della proprietaria, senza considerare che tale circostanza non esclude la responsabilità colposa prevista dalla normativa speciale, né incide sulla legittimità dell'ordinanza- ingiunzione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiararsi la legittimità e l'efficacia dell'ordinanza–ingiunzione n. 448/2018 opposta, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in appello eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi d'appello e riproponendo il secondo motivo di opposizione (sul quale il giudice di prime cure non si era pronunciato, rimanendo assorbito dall'accoglimento del primo) ovvero la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in violazione dell'art. 3 della L. 689/81, per aver ignorato senza colpa l'esercizio, all'interno dell'immobile locato, dell'attività di raccolta scommesse.
All'udienza del 17.12.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, e 350 bis c.p.c., il
Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
****
L'appello merita accoglimento.
Il thema decidendum afferisce alla legittimità di una sanzione amministrativa irrogata nei confronti della proprietaria di un locale commerciale locato con la destinazione di “centro servizi on line” e, in concreto, destinato a centro scommesse non autorizzato.
In via preliminare giova richiamare la norma la cui violazione è stata eccepita nell'ordinanza opposta e coincidente con l'art. 1 comma 644, l. 190/2014 secondi cui "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell Parte_1
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e
l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' entro gli stessi termini di cui al periodo Parte_1 precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931”.
Ciò premesso, occorre rigettare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che risulta oggetto di specifica impugnazione il motivo fondante la sentenza di primo grado.
Sul punto va rilevato come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non sia affetta da alcuna illegittimità per violazione dell'obbligo di valutazione delle memorie formulate in fase endoprocedimentale dall'odierna appellata.
Quest'ultima, infatti, già in fase di accertamento ispettivo aveva reso dichiarazioni finalizzate a scriminare la propria condotta tenuta, riportate testualmente nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza e ripetute pedissequamente nella successiva dichiarazione scritta del 27.03.2015. Si tratta di dichiarazioni che, ripercorrendo il contenuto di quelle rese a margine dell'accertamento, risultavano già note all'organo accertatore e che, non a caso, risultano oggetto di un richiamo, per relationem, all'interno dell'ordinanza di ingiunzione attraverso il riferimento al verbale di contestazione del 16 Marzo 2017.
Da tale dato si evince come le notizie fornite dall'appellata siano state oggetto di analisi da parte dell'appellante che ha optato per la relativa irrilevanza nell'ambito della valutazione della violazione contestata.
Per tali ragioni, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, l'ordinanza opposta, quanto al profilo della motivazione, risulta legittima.
Con riguardo al merito, non analizzato dal giudice di prime cure per ragioni di assorbimento, va osservato che la norma sopra richiamata prescrive, a carico dei soggetti che non ottemperino ai doveri di cui al comma 643, l. 190/2014, precisi obblighi comunicativi affiancando agli stessi soggetti anche il proprietario dell'immobile ove vengano svolte attività di scommessa.
La norma, invero, introduce una distinzione non solo sul versante soggettivo attivo della comunicazione (titolare dell'esercizio o del punto di raccolta), ma anche sotto il profilo soggettivo passivo del destinatario della comunicazione, ovvero nell'un caso il questore e, nel caso del proprietario dell'immobile, l' . Parte_1
Appare evidente, dunque, come il descritto obbligo sia inderogabile e presupponga il dovere di conoscenza da parte del proprietario dell'immobile, nel caso in esame anche locatore, circa il tipo di attività ivi svolta.
Sul punto, considerata l'eccezione di assenza di consapevolezza dell'appellata in ordine all'attività non consentita di raccolta scommesse, merita un approfondimento la portata applicativa dell'art. 3, l. 689/81, richiamato dall'appellata quale norma idonea ad escludere ogni responsabilità in relazione all'elemento soggettivo.
Ebbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
02/05/2025, n. 11568), “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.”.
RA (v. Cassazione civile sez. II, 29/03/2024, (ud. 28/03/2024, dep. 29/03/2024), n.8588),
“è costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", comunque riferibile al trasgressore persona fisica, può rilevare in termini di esclusione responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo
a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che
l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del
26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01; Cass. nn.
16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n.
21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09).
Sulla scia di tali principi è evidente, in primo luogo, come coscienza e volontà si pongano su un piano distinto e preliminare rispetto al dolo e alla colpa, elemento soggettivo quest'ultimo rispetto al quale alcuna prova di esclusione è stata fornita dall'appellata.
La circostanza secondo cui l'oggetto del contratto di locazione, consistente in “servizi on line”, escluderebbe a monte ogni possibile elemento di conoscenza della creazione di un centro scommesse non costituisce, invero, un'esimente di colpa della locatrice.
Al contrario proprio dall'ampio significato sotteso alla locuzione “servizi on line” si sarebbe potuto dedurre, o quantomeno ipotizzare, l'esercizio di attività di scommesse, fermo restando il possibile esperimento di controlli successivi da parte dell'appellata. Questi ultimi, peraltro, considerando la distanza temporale tra la sottoscrizione del contratto e i controlli della Guardia di
Finanza avvenuti ben quattro anni dopo, risultavano possibili o opportuni anche alla luce della clausola contrattuale prescrittiva della risoluzione del contratto di locazione nel caso di modifica della destinazione d'uso da parte del conduttore.
Per tali ragioni e in forza delle statuizioni della Suprema Corte sopra richiamate non si rinvengono gli estremi dell'errore inevitabile, la mera dichiarazione – peraltro non documentata – del conduttore di offrire servizi di cancelleria o ricevitoria non integrando l'elemento esterno “idoneo ad ingenerare la convinzione della sopra riferita liceità”, senza dimenticare l'omissione da parte dell'appellata di aver “fatto tutto il possibile per osservare la legge”.
Per quanto suesposto l'appello va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto di entrambi i gradi del giudizio nonché del valore della causa (determinato secondo il criterio del
“decisum”) e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m., decurtati del 50% stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 443/2019
[...] Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della pronuncia dal Giudice di Pace di Lecce n. 443/2019, dichiara la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 448 del 18.10.20181 emessa dall'
[...]
confermando l'importo delle sanzioni ivi indicate;
Parte_1
b) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, liquidate in € 147,00 per spese ed in € 2.091,00 (di cui € 1.458,00 per il presente giudizio ed € 633,00 per il primo grado) per onorario, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce, lì 17/12/2025
Il Giudice unico
CE De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria UPP, dott.ssa Giulia
Valentini.