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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6983/22 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Luana Apollonio, come da mandato in atti
,
RICORRENTE
CP 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Micheli, come da mandato in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.2.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.22 il Pt 1 esponeva di aver contratto, in data
20.4.1989, matrimonio concordatario con la CP 1, insieme al quale aveva generato un figlio, nato nel 1992, impegnato negli studi universitari;
evidenziava che in data 26.4.2016 la resistente avesse abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in un altro comune e, nell'occasione, lo avesse reso edotto della relazione extraconiugale che intratteneva;
indicava che la comunione familiare si fosse irrimediabilmente incrinata e che la CP 1,
una volta rientrata ad Aradeo, avesse intrapreso una nuova convivenza;
chiedeva, pertanto, adottarsi la pronuncia di separazione, con addebito alla coniuge, invocando l'assegnazione della casa coniugale in cui viveva insieme al figlio maggiorenne;
instava perché il mantenimento ordinario e straordinario relativo a costui gravasse in pari misura su entrambe le parti.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta di separazione rimarcando, tuttavia, che al momento del proprio allontanamento dalla comune abitazione il matrimonio fosse da tempo logorato, in ragione della disaffezione pervicacemente manifestata dal ricorrente nei suoi riguardi;
instava per l'attribuzione di un assegno di mantenimento, prospettando le proprie ridotte possibilità economiche, ancorate allo svolgimento di occupazioni saltuarie;
chiedeva, altresì, le fosse riconosciuto un contributo mirante a compensare la differenza di comodità tra gli immobili occupati da ciascuna delle parti, rimarcando l'ampia e confortevole conformazione della casa coniugale, a fronte della modesta metratura dell' abitazione in cui ella risiedeva;
invocava, altresì, un ristoro per la crescita professionale che aveva consentito al coniuge, supportandolo mediante la cura del menage familiare di cui si era interessata in via esclusiva;
indicava che le proprie precarie condizioni non le consentissero di concorrere al mantenimento del figlio.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 28.2.23 veniva rilevato che la stabile permanenza del figlio presso la sede universitaria ostasse all' accoglibilità dell'istanza di assegnazione della casa coniugale e che la nuova convivenza intrapresa dalla CP 1 non consentisse la persistenza dell'obbligo di solidarietà economica a carico del Pt 1 la resistente veniva gravata della contribuzione al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat ed, in ragione della disparità tra gli introiti delle parti, della quota del 20% delle spese straordinarie al medesimo inerenti.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. il ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione e, successivamente, indicava che le parti avessero conferito ad un'agenzia incarico di vendita dell'immobile coniugale di cui erano comproprietari;
non avendo alcuna delle parti formulato istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.2.25 il procuratore del Pt_1 nvocava la pronuncia di separazione senza condizioni, dando atto dell'intervenuta autosufficienza del figlio;
la resistente rinunciava alle "domande di mantenimento” formulate, in ragione della stabile relazione in cui era impegnata;
all'esito il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Come emerge inequivocamente dal tenore delle rispettive comparse conclusionali, le parti hanno rinunciato a tutte le istanze accessorie originariamente formulate - anche inerenti i profili risarcitori, il cui vaglio risulta peraltro inammissibile in questa sede insistendo per la sola pronuncia sullo status, sicchè nessuna ulteriore valutazione appare necessaria.
Le spese di lite, in ragione della formulazione di conclusioni sovrapponibili, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.4.89, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Aradeo al n. 15, P.II serie A, anno 1989;
- dà atto dell'avvenuta rinuncia, ad opera delle medesime, alle domande accessorie formulate nei rispettivi atti di costituzione;
- compensa le spese di lite;
-ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00.
Lecce, 7.11.25
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Cinzia Mondatore dott.ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6983/22 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Luana Apollonio, come da mandato in atti
,
RICORRENTE
CP 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Micheli, come da mandato in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.2.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.22 il Pt 1 esponeva di aver contratto, in data
20.4.1989, matrimonio concordatario con la CP 1, insieme al quale aveva generato un figlio, nato nel 1992, impegnato negli studi universitari;
evidenziava che in data 26.4.2016 la resistente avesse abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in un altro comune e, nell'occasione, lo avesse reso edotto della relazione extraconiugale che intratteneva;
indicava che la comunione familiare si fosse irrimediabilmente incrinata e che la CP 1,
una volta rientrata ad Aradeo, avesse intrapreso una nuova convivenza;
chiedeva, pertanto, adottarsi la pronuncia di separazione, con addebito alla coniuge, invocando l'assegnazione della casa coniugale in cui viveva insieme al figlio maggiorenne;
instava perché il mantenimento ordinario e straordinario relativo a costui gravasse in pari misura su entrambe le parti.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta di separazione rimarcando, tuttavia, che al momento del proprio allontanamento dalla comune abitazione il matrimonio fosse da tempo logorato, in ragione della disaffezione pervicacemente manifestata dal ricorrente nei suoi riguardi;
instava per l'attribuzione di un assegno di mantenimento, prospettando le proprie ridotte possibilità economiche, ancorate allo svolgimento di occupazioni saltuarie;
chiedeva, altresì, le fosse riconosciuto un contributo mirante a compensare la differenza di comodità tra gli immobili occupati da ciascuna delle parti, rimarcando l'ampia e confortevole conformazione della casa coniugale, a fronte della modesta metratura dell' abitazione in cui ella risiedeva;
invocava, altresì, un ristoro per la crescita professionale che aveva consentito al coniuge, supportandolo mediante la cura del menage familiare di cui si era interessata in via esclusiva;
indicava che le proprie precarie condizioni non le consentissero di concorrere al mantenimento del figlio.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 28.2.23 veniva rilevato che la stabile permanenza del figlio presso la sede universitaria ostasse all' accoglibilità dell'istanza di assegnazione della casa coniugale e che la nuova convivenza intrapresa dalla CP 1 non consentisse la persistenza dell'obbligo di solidarietà economica a carico del Pt 1 la resistente veniva gravata della contribuzione al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat ed, in ragione della disparità tra gli introiti delle parti, della quota del 20% delle spese straordinarie al medesimo inerenti.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. il ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione e, successivamente, indicava che le parti avessero conferito ad un'agenzia incarico di vendita dell'immobile coniugale di cui erano comproprietari;
non avendo alcuna delle parti formulato istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.2.25 il procuratore del Pt_1 nvocava la pronuncia di separazione senza condizioni, dando atto dell'intervenuta autosufficienza del figlio;
la resistente rinunciava alle "domande di mantenimento” formulate, in ragione della stabile relazione in cui era impegnata;
all'esito il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Come emerge inequivocamente dal tenore delle rispettive comparse conclusionali, le parti hanno rinunciato a tutte le istanze accessorie originariamente formulate - anche inerenti i profili risarcitori, il cui vaglio risulta peraltro inammissibile in questa sede insistendo per la sola pronuncia sullo status, sicchè nessuna ulteriore valutazione appare necessaria.
Le spese di lite, in ragione della formulazione di conclusioni sovrapponibili, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.4.89, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Aradeo al n. 15, P.II serie A, anno 1989;
- dà atto dell'avvenuta rinuncia, ad opera delle medesime, alle domande accessorie formulate nei rispettivi atti di costituzione;
- compensa le spese di lite;
-ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00.
Lecce, 7.11.25
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Cinzia Mondatore dott.ssa Francesca Caputo