Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza breve 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 05/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Filippini e Daniele Innamorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, UTG - Prefettura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Questura di -OMISSIS-;
Questura di -OMISSIS-;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- sull’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- in relazione alla medesima istanza,
e per
l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con cui la Prefettura di -OMISSIS- respingeva la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di UTG - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente allega di essere stato titolare di porto di pistola per difesa personale dall’anno 1975.
In vista della naturale scadenza del titolo, egli avanzava istanza di rinnovo alla competente Prefettura di -OMISSIS- che, tuttavia, manteneva un silenzio ritenuto ingiustificato.
Venne quindi proposto ricorso ex art. 117 del c.p.a. nell’ambito del quale venne adottata l’ordinanza n. -OMISSIS- per acquisire relazione sui fatti di causa e sullo stato del procedimento oltre a copia di tutti gli atti e documenti di cui all'art. 46, comma 2, del c.p.a. non depositati in giudizio dalla parte ricorrente, stante la costituzione solo formale dell’amministrazione intimata.
In esito all’istruttoria è stato depositato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-con cui l’istanza veniva respinta.
Il diniego è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti contenente istanza cautelare.
2. Nella discussione in camera di consiglio il Collegio ha acquisito il consenso dei difensori delle parti a definire immediatamente l’intero giudizio con sentenza in forma semplificata.
3. Il ricorso avverso il silenzio va dichiarato improcedibile poiché, nelle more, è intervenuto il provvedimento espresso oggetto del ricorso per motivi aggiunti.
4. L’azione impugnatoria è fondata con riguardo alle dedotte censure di eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione.
Al riguardo va osservato quanto segue:
- la Questura di -OMISSIS-, alla quale la Prefettura aveva chiesto informazioni, aveva reso un parere favorevole al rinnovo (nota del 2/9/2024) ritenendo “immutate tutte le condizioni lavorative e di esposizione a rischio rappresentate in sede di rilascio del titolo (-OMISSIS-) e dei successivi rinnovi”, pur non risultando “che recentemente il …… abbia subito atti intimidatori, danneggiamenti o minacce”. Veniva anche posto in evidenza che l’azienda metalmeccanica, di cui il ricorrente è titolare, risulta essere ubicata nel Comune di -OMISSIS- ovvero località “nota alla cronaca per reati connessi alla prostituzione molto presente in quel territorio”;
- a fronte di tale segnalazione la Prefettura chiedeva, alla stessa Questura di -OMISSIS-, un supplemento istruttorio con riguardo alla effettiva situazione locale nel Comune di -OMISSIS-; parere che veniva reso con nota del 21/3/2025 in cui si legge quanto segue: “Si comunica che questo ufficio non è direttamente a conoscenza delle informazioni richieste, che potranno essere eventualmente fornite dagli uffici competenti territorialmente”. Si rappresentava tuttavia che le problematiche collegate al territorio erano state più volte segnalate dal ricorrente e costituirono presupposto per i rinnovi periodici del titolo;
- la Prefettura, anziché disporre un ulteriore supplemento istruttorio seguendo i suggerimenti della Questura di -OMISSIS- (quindi rivolgendosi direttamente alla Questura di -OMISSIS- o alle locali Stazioni Carabinieri) ha tuttavia ritenuto che il denunciato fenomeno della prostituzione non costituisse ragione sufficiente per girare armati, come accertato dalla stessa Prefettura attraverso articoli di stampa autonomamente reperiti;
- non rilevando la sussistenza di ulteriori elementi per giustificare il rinnovo del titolo, la Prefettura ha quindi ritenuto di esercitare un “legittimo ripensamento” (come definito a pagina 2, ultimo paragrafo, del provvedimento impugnato);
- il Collegio, pur riconoscendo la sussistenza dell’invocato potere di ripensamento (come si vedrà meglio anche di seguito), ritiene tuttavia che questo sia stato mal esercitato poiché sarebbe stato auspicabile seguire il suggerimento fornito proprio dalla Questura di -OMISSIS-, cioè acquisire notizie direttamente dalle amministrazioni locali trattandosi di circostanze che riguardano l’effettiva situazione ambientale in altra regione, non risultando sufficiente, al riguardo, meri articoli di cronaca (peraltro neppure depositati in giudizio).
Il ricorso deve quindi essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo della Prefettura di ripronunciarsi previo supplemento istruttorio come sopra indicato, ovvero con richiesta informativa da inoltrare, alle competenti amministrazioni di pubblica sicurezza della Provincia di -OMISSIS-, entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza. Il procedimento di riesame si dovrà poi concludere entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste previo inoltro del preavviso di rigetto qualora la Prefettura di -OMISSIS- ritenga di confermare il precedente diniego.
5. In vista della riedizione del potere, il Collegio ritiene comunque opportuno trattare sinteticamente anche la censura con cui si deduce violazione del legittimo affidamento perché non erano cambiate le circostanze rispetto ai precedenti e molteplici rinnovi, per cui occorreva quantomeno una motivazione rinforzata rispetto al diniego rivolto a chi chiede il porto d’armi per la prima volta.
Questa censura non può invece essere condivisa.
Al riguardo il quadro giurisprudenziale di riferimento può ritenersi sufficientemente consolidato sui seguenti principi da cui l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi essendo stato recentemente ribadito anche da questo Tribunale (cfr. TAR Marche, Sez. I, 28/4/2025 n. 300):
- il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/7/2024 n. 6565);
- ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 773/1931 il presupposto, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, dell'esistenza del “dimostrato bisogno” dell'arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l’Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola; non può ricavarsi neanche dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 13/5/2024 n. 4272);
- la prova del “dimostrato bisogno” ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell’onere probatorio: chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia. L’esigenza di dar corso a questa verifica, con frequente periodicità, è confermata dal secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 del R.D. n. 773/1931, aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 (“La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale”) (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 24/10/2023 n. 9209);
- l'autorità di pubblica sicurezza deve, senza riguardo a quanto eventualmente assentito in precedenza, rinnovare la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per concedere eccezionalmente l’uso delle armi ai privati, tenendo conto sia della situazione personale del richiedente aggiornata con informazioni attuali, sia della situazione oggettiva dell'ordine pubblico e dell’idoneità allo scopo di prevenzione e tutela delle forze di polizia della Provincia di controllo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 22/12/2022 n. 11254);
- il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 20/1/2023 n. 720).
6. Le spese seguono la soccombenza sia con riguardo al ricorso introduttivo ex art. 117 (non risultando essere stata fornita la prova di un giustificato ritardo nel provvedere atteso che il procedimento si è dilungato per oltre un anno), che al ricorso per motivi aggiunti. L’importo è liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- dispone che la Prefettura di -OMISSIS- si ripronunci nei termini e nei modi indicati in motivazione.
Condanna la Prefettura di -OMISSIS- al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura complessiva, per entrambi i ricorsi, di € 2.300 (duemilatrecento), a titolo di onorari di difesa e spese generali, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. La somma viene distratta in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.