Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03643/2025REG.PROV.COLL.
N. 02476/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Genova, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00753/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Genova e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante l’Avvocato Daniele Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Liguria, il ricorrente ha impugnato il
verbale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il ritiro cautelativo di armi da lui possedute; con ricorso per motivi aggiunti ha quindi impugnato il decreto del Prefetto di Genova n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed il decreto del Questore della Provincia di Genova prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del porto di fucile per uso caccia, lamentando, in estrema sintesi, il difetto di presupposti e di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe fondato il ritiro cautelativo delle armi in suo possesso sulla semplice convivenza con -OMISSIS-, a sua volta destinatario di provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti che l’Amministrazione non avrebbe neppure considerato che tale divieto sarebbe intervenuto nove anni prima e che «durante tutto questo periodo di tempo le armi del -OMISSIS- sono state perfettamente custodite, ed infatti non si è mai verificato alcun episodio che potesse giustificarne il ritiro». Non sarebbero state neppure indicate le ragioni d’urgenza che avrebbero reso necessaria l’obliterazione della presupposta fase di partecipazione procedimentale.
2. – Con la sentenza n. 753/2022 il ricorso è stato respinto.
3. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
3.1 – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
4. – All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Va premesso, in via generale, che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell’arma. Per consolidata giurisprudenza della Sezione, per detto giudizio non è necessaria l’attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l’accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l’abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
L’autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, e ad essa la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza è dunque quello di svolgere una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III,10-07-2020, n. 4449)
La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (il quale prevede che: “. ..Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne ”) è, dunque, una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121).
6.1 - Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, che potrebbero verificarsi anche in caso di comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238); pertanto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260), ovvero, in caso di convivenza con soggetti ritenuti non affidabili, in quanto, ad esempio, resisi responsabili di reati e, quindi, pienamente capaci di abusare delle armi e di eludere la sorveglianza del legittimo detentore delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 02/05/2006, n. 2438, in relazione ad una fattispecie in cui il divieto di detenzione era stato disposto in considerazione della convivenza del padre – detentore delle armi – con -OMISSIS- condannato per gravi delitti).
6.2 - Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell’esistenza di condotte “rimproverabili” dell’interessato.
6.3 - Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che può “ritenersi sussistente un pericolo di abuso qualora il titolare di una licenza conviva con un soggetto cui già sia stata vietata la detenzione o il porto delle armi, non solo perché è concretamente ipotizzabile che vi sia la possibilità di utilizzare l'arma senza il consenso del titolare, ma anche perché il legame familiare e la convivenza comportano reciproci condizionamenti o tolleranze”.
Il primo giudice ha quindi aggiunto che “Non occorre al riguardo uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ”.
7. - Con il primo motivo l’appellante ha dedotto che la fattispecie in esame non sarebbe riconducibile ai precedenti giurisprudenziali in precedenza evocati, in quanto non sussisterebbe alcun pericolo di abuso perché le armi sarebbero custodite correttamente; quanto alla circostanza della convivenza del ricorrente con -OMISSIS-, destinatario del divieto di detenzione di armi e munizioni, ha dedotto che tale atto risalirebbe al lontano -OMISSIS-, e cioè a ben nove anni prima dell’adozione del provvedimento di diniego impugnato.
Tale circostanza non sarebbe stata adeguatamente valutata dal TAR che si sarebbe limitato a sostenere che “l’eventuale trascuratezza dell’Amministrazione o il lungo tempo trascorso non appaiono idonee a radicare un affidamento tutelabile in capo al destinatario del provvedimento, trattandosi di elementi recessivi a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei consociati, e al permanere delle condizioni di possibile abuso”, non tenendo conto che tale censura era stata dedotta per dimostrare la carenza del requisito dell’urgenza del provvedere.
7.1 - Ritiene il Collegio che la statuizione del TAR sia immune da vizi: la perdurante vigenza del divieto di detenzione delle armi e delle munizioni a carico del -OMISSIS- convivente dell’appellante, comporta la permanenza del pericolo di abuso a prescindere dal tempo trascorso dal momento dell’adozione del provvedimento del Prefetto; valgono, quindi, anche a distanza di tempo, le ragioni di urgenza di provvedere al fine di eliminare una situazione di potenziale pericolo che non era stata sanata tempestivamente.
Il mero trascorrere del tempo senza che si siano verificati “incidenti”, non comporta l’obbligo della P.A. di soprassedere o di ritardare l’adozione della misura preventiva, ma anzi impone di porre rapidamente termine ad una situazione di potenziale rischio per la collettività.
Le ragioni di urgenza legittimavano, quindi, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali con riferimento al ritiro cautelativo delle armi.
7.2 - Per quanto concerne, invece, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione delle armi e munizioni, è stato dato l’avviso di inizio del procedimento ed il destinatario ha ricevuto la comunicazione (come emerge dalla lettura del decreto impugnato); anche il decreto del Questore di Genova, oggetto di impugnativa, è stato emesso dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
8. - Con il secondo motivo l’appellante ha contestato l’altro presupposto sul quale si fondano i provvedimenti impugnati, relativo al deferimento dell’appellante dinanzi all’Autorità Giudiziaria per l’installazione di un magnete in corrispondenza dei contatori dell’energia elettrica nei suoi locali (-OMISSIS-) che ne alterava il funzionamento.
L’appellante ha dedotto di non essere responsabile di tale installazione sostenendo che sarebbe stata eseguita dai tecnici dell’Enel per risolvere un problema tecnico; ha poi aggiunto che la mera denuncia non avrebbe condurre ad una valutazione di pericolosità sociale, avendo egli provveduto a pagare quanto dovuto in base alla relazione tecnica predisposta e depositata in atti.
Ha poi insistito nel sostenere che la mera convivenza con -OMISSIS- non avrebbe giustificato l’adozione dei provvedimenti impugnati in quanto si sarebbe trattato di una persona mite.
Sarebbe dunque mancata un’adeguata istruttoria e motivazione a sostegno dell’adozione dei suddetti provvedimenti.
8.1 - Anche tale doglianza va respinta.
Correttamente il TAR ha ritenuto che “Neppure sussistono le lamentate carenze istruttorie e motivazionali. Entrambi i provvedimenti contestati valorizzano, oltre alla convivenza familiare di cui si è già dato conto, di per sé già sufficiente a fondare legittimamente le misure adottate, anche il deferimento del deducente all’Autorità giudiziaria per il reato di truffa in concorso (peraltro proprio col -OMISSIS-)”.
“La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il giudizio di inaffidabilità a detenere armi è giustificabile anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali che però sono non ascrivibili a buona condotta, di guisa che l’autorizzazione al porto d’armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (Cons Stato, sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270)”.
Il TAR ha quindi aggiunto che “nel caso di specie il deferimento di cui è questione sia sfociato in una pronuncia di condanna del ricorrente, con sentenza di primo grado depositata in atti, -OMISSIS-”.
8.2 - Alle condivisibili statuizioni del TAR è opportuno aggiungere che, trattandosi di atti plurimotivati, il riferimento alla vicenda penale per furto aggravato di energia elettrica, conclusosi con la condanna penale, come dichiarato dall’Amministrazione nei propri scritti difensivi di primo grado (e non di truffa come indicato dalla parte ricorrente), è stato introdotto dall’Amministrazione in aggiunta, per rafforzare la motivazione; i provvedimenti risultano in ogni caso adeguatamente motivati in relazione alla convivenza con -OMISSIS- destinatario del divieto di detenzione di armi e munizioni.
9. – Infine, va respinto anche il terzo motivo con il quale l’appellante ha lamentato la mancata valutazione delle osservazioni prodotte nel contraddittorio endoprocedimentale, ribadendo che nel caso in esame non occorre un giudizio sulla pericolosità sociale, in quanto ciò che rileva è piuttosto il giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi.
È dunque condivisibile la statuizione del TAR secondo cui la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione resiste alle censure proposte, atteso che “la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse è stata legittimamente ancorata a fatti dai quali l’Amministrazione ha desunto un giudizio prognostico motivato, plausibile e ragionevole in punto di sussistenza di controindicazioni al possesso di armi”.
10. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
11. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti atteso che l’amministrazione appellata non ha depositato scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.