TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 14785/2023 del R.G.
Tra
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Pecorario;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione Persona_1 di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente il ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno mensile di invalidità.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato nel corso del presente procedimento, ha esaminato in Persona_2 maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il CTU, a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, nell'elaborato peritale ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
La consulenza in oggetto riguarda le problematiche di salute della signora e Parte_1 se le sue condizioni di salute siano idonee al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile.
La fase amministrativa si è conclusa negativamente in quanto i sanitari della preposta commissione le hanno riconosciuto un'invalidità del 55%. Avverso il mancato riconoscimento della prestazione richiesta ha adito le vie legali. Il CTU nominato in ATP ha concluso l'elaborato attribuendo una percentuale invalidante del 68%; avverso il mancato riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile l'avvocato redigeva ricorso in opposizione, per cui l'Ill.mo Giudice mi nominava consulente rinviando la causa all'udienza del 13-03-2025.
1 Trattandosi di soggetto infra67enne il suo complesso menomativo andrà valutato adoperando i riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992 così come impone la normativa vigente.
- Per la cardiopatia, inquadrabile in II classe NYHA, è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 50% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6442: “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata, 41-50%”.
- Per l'obesità è attribuibile una percentuale invalidante del 35% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7105: “obesità con indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 e con sfumate complicanze artrosiche, 31- 40%”.
Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di Balthazard, così come impone la normativa vigente, si ottiene una percentuale invalidante conclusiva del 68%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile. Si conclude l'elaborato precisando che si condivide integralmente la valutazione formulata dal CTU in ATP: dottor . Persona_1
Nel ricorso in opposizione viene contestata, oltre ad un problema riguardante la mancata trasmissione della bozza di relazione a parte attorea, la valutazione della cardiopatia. Non è stato possibile attenersi alla valutazione in III classe NYHA proposta dal dottor (nella Per_3 documentazione medica versata in atti) perché le alterazioni morfostrutturali rilevate strumentalmente non sono congrue con l'inquadramento in III classe NYHA, ma con un inquadramento in II NYHA. Anche io, come il CTU che mi ha preceduto, ho tenuto in debita considerazione il valore della frazione d'eiezione (50% corrisponde ad una frazione nella norma) per proporre l'inquadramento in II classe NYHA e soprattutto il tipo di intervento eseguito
(sostituzione valvolare + termoablazione).
LE CONCLUSIONI
La signora di anni 48 è affetta da: cardiopatia ipertensiva-aritmica, in esiti di Parte_1 protesizzazione mitralica per stenosi moderata1severa (ottobre del 2021) + termoablazione, il tutto inquadrabile in II classe NYHA ed obesità.
Tale complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 68%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile”.
Il CTU ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2 Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
3