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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 4250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MB LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4250/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente residente in [...]M.to (AT) rappresentato e difeso dall'avv. LANZAVECCHIA PAOLO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] (AT), rappresentata e difesa dall'avv. PORTA ANGELO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Canelli (AT) il 29/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata la figlia , in data 30/12/2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/12/2024 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 57/2025 pubblicata il 29/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 18/11/2025, quindi nuovo termine al 16.12.25 per chiarimenti;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo motivatamente nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Canelli (AT) il 29/09/2012, iscritto nel registro del detto Parte_2 Comune all'anno 2012, parte I, serie n. 10 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 principale e residenza presso il padre in ZA AT, piazza Marconi n.26/C, salvo che la stessa in futuro non ritenga di trasferirsi presso la madre oppure opti per un collocamento paritario. Il piano genitoriale per la minore, concordato tra i genitori, parte dal presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con I medesimi si impegnano, Per_1 pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore. Entrambi non devono squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia.
- ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trovano presso di lui/lei, ma qualsiasi scelta relativa ad attività straordinarie inerenti la figlia dovranno essere concordate tra i genitori;
2 - ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
qualsiasi cambiamento fisico- psicologico-attitudinale di dovrà essere comunicato all'altro genitore;
Per_1
- ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano di
Per_1
- entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza;
- ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- nel caso in cui il genitore in tal momento collocatario della figlia decidesse di allontanarsi da ZA AT (ad esempio in occasione di gite, vacanze, escursioni, etc.), dovrà darne notizia all'altro genitore indicando la meta e la durata dell'allontanamento;
- Pertanto, alla luce di quanto sopra condiviso dai ricorrenti nella loro qualità di genitori di Per_1 convengono le seguenti modalità di visita del genitore non collocatario, fatte salve le diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse di Per_1
• la signora potrà tenere con sé la figlia il mercoledì dalle ore 18,30 alle 21,30 Parte_2 con possibilità di pernottamento di presso l'abitazione materna, o eventualmente in altro Per_1 giorno infrasettimanale da concordarsi tra i coniugi;
• i fine settimana, compatibilmente all'attività lavorativa dei genitori che occasionalmente lavorano nel weekend e previo accordo tra gli stessi, che dichiarano e avranno la massima disponibilità, saranno dagli stessi organizzati, indicativamente prevedendo che possa stare con la madre a fine Per_1 settimana alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica quando verrà riaccompagnata presso la casa paterna;
- un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle principali festività una volta con uno, una volta con l'altro genitore, ossia metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno, metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente tra i genitori;
- le vacanze estive saranno così suddivise: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi e le settimane saranno valutate di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi entro il 30 aprile;
- metà dei ponti festivi alternandosi tra i genitori;
• Gli accordi qui stabiliti per la gestione del tempo con saranno ovviamente soggetti alle Per_1 modalità ritenute più idonee, da parte di entrambi i genitori ed in modo paritario, a garantire il benessere della propria figlia e compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, tenendo in considerazioni le peculiarità delle singole attività lavorative svolte.
A titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la signora verserà al sig. Parte_2
, una somma mensile pari di euro 240,00, finché non sarà Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno, entro il giorno 15 di ogni mese;
3 La signora contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie Parte_2 (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate (per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al Protocollo vigente avanti il Tribunale di Asti redatto dalla Commissione Famiglia in materia).
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi esprimono vicendevole consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio, ad esclusione dei figli, per i quali sarà necessaria espressa autorizzazione dei genitori.;
5) i coniugi dichiarano di aver definito i loro rapporti economici e finanziari di cui al ricorso depositato in data 11-12-2024 e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta che, con la sottoscrizione della presente si darà per rinunciata;
I coniugi rinunciano pertanto reciprocamente a pretendere l'assegno divorzile e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
6) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le proprie.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa MB LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MB LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4250/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente residente in [...]M.to (AT) rappresentato e difeso dall'avv. LANZAVECCHIA PAOLO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] (AT), rappresentata e difesa dall'avv. PORTA ANGELO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Canelli (AT) il 29/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata la figlia , in data 30/12/2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/12/2024 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 57/2025 pubblicata il 29/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 18/11/2025, quindi nuovo termine al 16.12.25 per chiarimenti;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo motivatamente nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Canelli (AT) il 29/09/2012, iscritto nel registro del detto Parte_2 Comune all'anno 2012, parte I, serie n. 10 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 principale e residenza presso il padre in ZA AT, piazza Marconi n.26/C, salvo che la stessa in futuro non ritenga di trasferirsi presso la madre oppure opti per un collocamento paritario. Il piano genitoriale per la minore, concordato tra i genitori, parte dal presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con I medesimi si impegnano, Per_1 pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore. Entrambi non devono squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia.
- ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trovano presso di lui/lei, ma qualsiasi scelta relativa ad attività straordinarie inerenti la figlia dovranno essere concordate tra i genitori;
2 - ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
qualsiasi cambiamento fisico- psicologico-attitudinale di dovrà essere comunicato all'altro genitore;
Per_1
- ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano di
Per_1
- entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza;
- ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- nel caso in cui il genitore in tal momento collocatario della figlia decidesse di allontanarsi da ZA AT (ad esempio in occasione di gite, vacanze, escursioni, etc.), dovrà darne notizia all'altro genitore indicando la meta e la durata dell'allontanamento;
- Pertanto, alla luce di quanto sopra condiviso dai ricorrenti nella loro qualità di genitori di Per_1 convengono le seguenti modalità di visita del genitore non collocatario, fatte salve le diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse di Per_1
• la signora potrà tenere con sé la figlia il mercoledì dalle ore 18,30 alle 21,30 Parte_2 con possibilità di pernottamento di presso l'abitazione materna, o eventualmente in altro Per_1 giorno infrasettimanale da concordarsi tra i coniugi;
• i fine settimana, compatibilmente all'attività lavorativa dei genitori che occasionalmente lavorano nel weekend e previo accordo tra gli stessi, che dichiarano e avranno la massima disponibilità, saranno dagli stessi organizzati, indicativamente prevedendo che possa stare con la madre a fine Per_1 settimana alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica quando verrà riaccompagnata presso la casa paterna;
- un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle principali festività una volta con uno, una volta con l'altro genitore, ossia metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno, metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente tra i genitori;
- le vacanze estive saranno così suddivise: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi e le settimane saranno valutate di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi entro il 30 aprile;
- metà dei ponti festivi alternandosi tra i genitori;
• Gli accordi qui stabiliti per la gestione del tempo con saranno ovviamente soggetti alle Per_1 modalità ritenute più idonee, da parte di entrambi i genitori ed in modo paritario, a garantire il benessere della propria figlia e compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, tenendo in considerazioni le peculiarità delle singole attività lavorative svolte.
A titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la signora verserà al sig. Parte_2
, una somma mensile pari di euro 240,00, finché non sarà Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno, entro il giorno 15 di ogni mese;
3 La signora contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie Parte_2 (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate (per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al Protocollo vigente avanti il Tribunale di Asti redatto dalla Commissione Famiglia in materia).
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi esprimono vicendevole consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio, ad esclusione dei figli, per i quali sarà necessaria espressa autorizzazione dei genitori.;
5) i coniugi dichiarano di aver definito i loro rapporti economici e finanziari di cui al ricorso depositato in data 11-12-2024 e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta che, con la sottoscrizione della presente si darà per rinunciata;
I coniugi rinunciano pertanto reciprocamente a pretendere l'assegno divorzile e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
6) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le proprie.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa MB LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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