Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/12/2025, n. 23401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23401 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05261/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5261 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana della parte ricorrente, protocollo K10-OMISSIS-, recante data 18 aprile 2018 e mai notificato all’interessato, conosciuto in data 4 febbraio 2019, a seguito della costituzione del Ministero dell’Interno nel giudizio dinnanzi al T.A.R. Lazio avverso il silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione;
- e di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;
e per la declaratoria
del diritto della parte ricorrente alla cittadinanza italiana, tramite un corretto esame dell’istanza di riconoscimento, già avanzata in data 28 luglio 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la documentazione riservata depositata dal Ministero dell’Interno in data 8 aprile 2025
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 aprile 2019, tempestivamente depositato, -OMISSIS- - cittadino extracomunitario afghano, ha impugnato il decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana nei suoi confronti, protocollo K10-OMISSIS-, recante data 18 aprile 2018 e mai notificato, conosciuto in data 4 febbraio 2019, a seguito della costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno nel giudizio dinnanzi a questo T.A.R., nel proc. 13228/2017 R.G., avverso il silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla suindicata istanza.
In particolare, la parte ricorrente ha lamentato che il diniego si sarebbe fondato su una motivazione insufficiente, avendo l’Amministrazione affermato che “ sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”, senza peraltro che i predetti elementi fossero stati resi noti.
Le valutazioni dell’Amministrazione sarebbero, quindi, manifestamente erronee, dal momento che il ricorrente si sarebbe perfettamente integrato nel territorio italiano e non sussisterebbero neanche precedenti o condanne penali a suo carico.
A sostegno del ricorso sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, sono stati lamentati “ illegittimità del provvedimento amministrativo pe violazione di legge (violazione art. 9, comma 1, lett. e della Legge m. 91/1992 e della Legge n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto di istruttoria e travisamento dei fatti) e per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ”.
Secondo la parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio diniego, avendo fatto generico riferimento ad elementi ostativi ricollegati alla sicurezza dello Stato, senza però indicare gli stessi, così precludendo ogni attività difensiva; peraltro, l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione tutti gli elementi positivi esistenti, da cui si desumerebbe la piena integrazione nel territorio nazionale e l’assenza di pregiudizi di natura penale.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento del proprio diritto al conseguimento della cittadinanza italiana, ai sensi della Legge n. 91/1992.
2. In data 8 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Interno, la quale ha prodotto, tra l’altro, una relazione dell’Amministrazione con la quale sono state contestate le deduzioni contenute nel ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2024, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
4. Con ordinanza n. 22771/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, questa Sezione, ritenuta la causa non matura per la decisione, ha disposto incombenti istruttori, sulla base della seguente motivazione “ Rilevato che il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza è avvenuto poiché nel corso dell’istruttoria sono emersi sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ;”, rinviando per il prosieguo alla pubblica udienza del 25 giugno 2025.
5. In data 8 aprile 2025, l’Amministrazione ha depositato, in forma riservata, la relazione di chiarimenti disposta da questa Sezione con la predetta ordinanza n. 22771/2024.
6. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, il difensore della parte ricorrente ha preso visione della relazione riservata depositata dal Ministero dell’Interno e, all’esito, ha chiesto termine per poter replicare agli elementi (ostativi) ivi indicati; il Presidente della Sezione, preso atto, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del T.A.R. per l’ulteriore corso.
7. Con memoria depositata il 20 novembre 2025, la difesa della parte ricorrente ha replicato agli elementi contenuti nella relazione riservata, evidenziando come, di contro, vi sarebbero elementi di segno positivo da cui desumere la perfetta integrazione del ricorrente sul territorio nazionale e che, comunque, non vi erano pregiudizi o condanne penali a suo carico.
8. Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams , ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa, dopo ampia discussione, è stata introitata per la decisione.
9. Il ricorso - regolare e tempestivo in rito - è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
9.1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario afghano, rifugiato politico con provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma del 10 maggio 2007, presentava in data 28 luglio 2015, domanda volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. e ) della Legge n. 91/1992, identificata con il codice K10-OMISSIS-, allegando ogni documentazione richiesta ai fini del buon esito del procedimento.
L’Amministrazione respingeva tale istanza, con il provvedimento, in questa sede gravato, protocollo K10-OMISSIS-, recante data 18 aprile 2018, non notificato, prodotto nell’ambito del giudizio, innanzi a questo T.A.R., n. 13228/2017 R.G., sul silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione medesima, sulla base dell’assunto secondo cui “ sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente si duole, in sintesi, dell’erronea valutazione del Ministero dell’Interno, che non avrebbe chiaramente esplicitato le ragioni sottese al diniego e non avrebbe poi tenuto in considerazione i numerosi elementi di segno positivo, che denoterebbero, invece, una perfetta integrazione nel territorio nazionale (nel dettaglio, il ricorrente, riconosciuto quale rifugiato politico, avrebbe terminato con profitto il percorso di studi e sarebbe attivo lavorativamente come mediatore culturale).
A fronte degli elementi ostativi indicati nella relazione, la difesa del ricorrente ha replicato come non vi siano precedenti di natura penale.
9.2. Ritiene il Collegio che tali doglianze non siano condivisibili.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett e ), della Legge. n. 91/1992, la cittadinanza italiana «può» essere concessa allo all'apolide che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica. Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447).
L’ampia discrezionalità esercitata dalla P.A. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4446), mentre l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’Amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (T.A.R. Lazio, Sez. I ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
Si è poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini » (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […], atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (T.A.R. Lazio, Sez. I ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla P.A. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (T.A.R. Lazio, Sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Ciò chiarito, nel caso di specie, si evidenzia come l’atto gravato sia immune dai vizi di motivazione denunciati, in quanto il Ministero dell’Interno ha ragionevolmente giustificato il proprio diniego sulla base dell’esistenza di elementi a carico del ricorrente, acquisiti attraverso l’ Intelligence , che denotano un potenziale pericolo per la sicurezza della Repubblica; questi ultimi, acquisiti successivamente in sede istruttoria anche da questo Collegio con la nota “riservata” dell’8 aprile 2025, sono stati poi resi noti anche alla difesa dello stesso ricorrente alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, che ha avuto quindi modo di replicare in giudizio.
Di contro, l’esistenza di elementi, pur positivi, in favore dell’odierno istante, risultano - nella valutazione complessiva operata dall’Amministrazione - come assolutamente recessivi, rappresentando (evidentemente) la sicurezza della Repubblica come un valore prevalente rispetto all’interesse al conseguimento della cittadinanza italiana.
Né può essere valorizzata la circostanza che, a carico del ricorrente, non sussisterebbero precedenti o condanne penali, dal momento che l’Amministrazione è libera di valutare discrezionalmente gli elementi in proprio possesso, a prescindere dalle pronunce emesse dall’A.G., sulla base di un’autonoma valutazione, censurabile solo ove manifestamente illogica, sproporzionata e irragionevole; nel caso di specie, infatti, il Ministero dell’Interno, nel bilanciamento degli opposti interessi, ha legittimamente ritenuto di assegnare prevalenza all’interesse pubblico in assenza di elementi di segno positivo tali da far rimeditare il proprio convincimento.
9.3. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams , con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | TA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.