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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1717/2021
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 30.10.2025 innanzi al Giudice dr.ssa AU IG, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. DE CUPIS TOMMASO
per l'opposto nessuno è comparso per il terzo chiamato l'avv. Alessandro Iucci in sostituzione dell'avv. Arnaldi Andrea Davide
L'avv. De Cupis rappresenta la sopravvenuta decisione del Tribunale in ordine alla validità di alcune norme dello Statuto, segnatamente l'art.
9. Deduce, pertanto, la vessatorietà della clausola e la sua conseguente nullità. In subordine insiste nelle eccezioni relative alla manleva. L'avv. Iucci rappresenta che nuovi elementi a fondamento della nullità vanno sottoposti al contraddittorio. Deduce altresì la tardività delle nuove allegazioni. L'avv. De Cupis contesta che non trattasi di nuovi elementi allegati, ma di applicazione di un principio giurisprudenziale.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa AU IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa AU IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1717/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Tommaso De Cupis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), via C. Battisti n. 18;
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Fabrizio Bossoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), viale dello Statuto n.37;
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_3 procura generale alle liti del 22.09.2021, n. repertorio 145264, racc. 37638 per notaio Dott. dagli avv.ti Andrea Davide Arnaldi e Anna Persona_1
Caimmi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano (MI), via P. Cossa n. 2;
TE CH
2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 6030/2020, il
[...] chiedeva al Tribunale di Latina di Parte_2 ingiungere alla il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
5.624,24 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su report attestanti la violazione degli orari di apertura/chiusura dell'esercizio commerciale condotto in locazione dalla
Controparte_3
Con d.i. 363/2021, depositato in data 22.2.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, la proprietaria Pt_1 Parte_1 dell'immobile, eccepiva, preliminarmente, la litispendenza e/o continenza di cause, il difetto di legittimazione passiva ed il frazionamento del credito pendendo, innanzi al Giudice di Pace di Latina e all'intestato Tribunale, ulteriori procedimenti aventi ad oggetto sanzioni irrogate per analoghe violazioni statutarie.
Nel merito, deduceva l'illegittimità della sanzione poiché prevista da clausola statutaria vessatoria e in contrasto con altre disposizioni dello statuto consortile ed il difetto di prova della violazione degli orari di apertura/chiusura dell'esercizio commerciale. Deduceva, altresì, l'esclusiva responsabilità del rispetto degli orari in capo alla conduttrice dell'immobile, effettiva Controparte_3 utilizzatrice dell'immobile, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che era
[...] intervenuta revoca dell'autorizzazione ad osservare orari di apertura/chiusura in deroga, il carattere non vessatorio delle clausole statutarie in materia di sanzioni e che la violazione degli orari era documentalmente provata.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la conduttrice dell'immobile, la quale, preliminarmente, eccepiva il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere della sanzione il solo
3 proprietario dell'immobile per espressa disposizione statuaria. Nel merito, deduceva che la deroga alle norme in materia di orario di apertura/chiusura era pattuita nel contratto di locazione con il proprietario dell'immobile Parte_1 che le violazioni erano state unilateralmente accertate e che non vi era prova delle modalità della quantificazione della sanzione.
Prodotta documentazione, autorizzata la chiamata in causa del terzo, esperito il tentativo di mediazione, espletate le prove testimoniali, la causa, all'udienza del 30.10.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Appare assorbente, secondo il principio della ragione più liquida, il rilievo del difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Il creditore ha posto a fondamento della domanda monitoria i report di Parte verifica del rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività nel , richiedendo il pagamento a titolo di sanzioni, previste dallo statuto consortile, per l'asserita accertata violazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività
Controparte_3
Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 1741/2010).
Nel caso di specie, il C.O.M. ha dedotto che la sanzione è stata irrogata per la violazione dell'art. 9 dello statuto consortile vigente ratione temporis, a norma del quale: “Nel caso in cui il consorziato proprietario non rispettasse o non facesse rispettare dal suo affittuario o, in alternativa, dal soggetto esercente l'attività commerciale da lui indicato o proposto, o comunque da qualsiasi persona, impresa
e società che occupi a qualsiasi titolo i propri locali, gli orari di apertura e/o chiusura del proprio negozio come approvati dall'Assemblea dei consorziati e/o
4 comunque stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per particolari eventi e/o esigenze, verrà allo stesso applicata una sanzione pecuniaria pari al 2% (due per cento) dell'importo annuo che il singolo consorziato dovrà pagare per le spese consortili, con un minimo di € 80 (euro ottanta) ed un massimo di € 300,00 (euro trecento) per ogni constatazione di chiusura anche nella stessa giornata, fino ad un massimo di tre al giorno…”.
Orbene, va, anzitutto, rilevato che parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto la prova documentale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi del e della conoscibilità degli stessi a tutti gli CP_2 operatori.
Parte opposta ha dedotto che la violazione della norma in esame è stata accertata dalla direzione del e, a tal fine, ha prodotto dei rapporti di Pt_2 controllo, sottoscritti dagli incaricati, dai quali risulta l'orario e l'esito delle ispezioni effettuate in diversi momenti della giornata.
Orbene, tali documenti non appaiono dirimenti ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, giacché costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “…Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza...” (Cass. n. 30867/2021; cfr. anche Cass. n. 31173/2018
e Cass. n. 8290/2016).
Inoltre, le prove testimoniali espletate non hanno consentito di provare l'effettiva constatazione della asserita violazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività svolta dalla conduttrice dell'immobile, in quanto le Controparte_3 dichiarazioni rese dai testi di parte opposta sono risultate discordanti, imprecise e, pertanto, inattendibili.
Il teste direttore del C.O.M. all'epoca dei fatti, escusso Testimone_1 all'udienza del 15.6.2023, con riferimento all'orario di accertamento delle sanzioni, ha dichiarato “i negozi dovevano aprire alle 8.45 fino alle 20.00 orario continuato.
Noi facevamo il giro di controllo alle ore 9.00 rispettando un margine di un quarto
5 d'ora di tolleranza e passavamo tre volte al giorno, alle 9.20, 9.25 alle 14.00 circa
e a chiusura alle 20.00 circa. Io andavo via alle 20.30. di solito facciamo un giro di controllo e poi prima di constatare la chiusura facevamo un secondo giro.
L'accertamento era fatto sempre in compagnia di un altro dipendente dell'azienda di pulizia., per statuto bisogna essere in due per effettuare la constatazione. Per accertarsi se l'attività era chiusa o aperta bussavamo o suonavamo il campanello.”
Con particolare riguardo all'accertamento presso i locali dell'attività CP_3 riferiva che “il controllo dell'orario di apertura e chiusura era effettuato tutti
[...] in giorni. Ricordo che i problemi erano il sabato e la domenica, gli altri giorni erano aperti regolarmente…. facevamo il giro andata e ritorno prima di constatare la chiusura. Prima di concludere che il negozio fosse chiuso aspettavamo alcuni minuti, a volte il tempo che fumavo una sigaretta. … a volte sono stato anche ripreso dal presidente per essere molto tollerante nel margine di constatazione dell'apertura o chiusura. Lo stesso orario delle contestazioni a esercizi diversi si giustifica in considerazione del fatto che ci bastava un minuto per giungere da un capo all'altro del centro. Sono 100 metri. … le annotazioni sono prese al momento dell'accesso, i rapporti erano sottoscritti e formalizzati alla fine in ufficio. … passavamo due volte prima di fare le constatazioni a distanza di circa venti minuti.
Per quanto riguarda l'orario preciso che dopo il secondo passaggio redigevamo il rapportino, da un esercizio all'altro intercorrono trenta secondi di cammino.”
Il teste in ordine alle modalità di constatazione del Testimone_2 rispetto dell'orari ha riferito “l'orario di apertura era le 9.00. noi alle 9.00 circa iniziavamo a fare i controlli. Passavamo davanti ai negozi per vedere se erano chiusi. Provavamo ad aprire la porta e se era chiusa aspettavamo qualche secondo.
Non ricordo se facevamo subito l'annotazione, ricordo che firmavamo in ufficio.
Non ricordo se avevamo il foglio in mano. Scrivevamo l'orario di passaggio. Non ricordo se avevamo già con noi il modello del rapportino o prima facessimo o il giro e poi segnassimo in ufficio tutti gli orari a memoria. Facevamo il giro di andata e ritorno. Facevamo la contestazione al giro di ritorno. All'andata controllavamo chi era chiuso e poi al ritorno controllavamo se erano rimasti chiusi oppure avevano aperto nel frattempo. Accadeva all'apertura alle 9.00 e alla
6 chiusura alle 20.00 circa. … Per fare il giro del centro impiegavamo 5-10 minuti….
C'era sempre una tolleranza di 10 minuti / un quarto d'ora.”
Non appare dirimente la testimonianza resa da Testimone_3 all'udienza del 5.3.2024, il quale riferiva in ordine all'accesso cui era stato presente
“per la verifica dell'orario facevamo un primo giro se era chiuso tornavamo al secondo giro per verificare se nel frattempo avesse aperto. Nello specifico caso al secondo giro abbiamo suonato il campanello, ma la corrente era staccata. Allora io personalmente ho bussato con la mano ed anche con la chiave per far rumore con il metallo sul vetro, ma non rispose nessuno. Tra il primo ed il secondo giro passavano circa 5/7 minuti. Era un giro breve, quando trovavamo aperto passavamo avanti, quando trovavamo chiuso poi tornavamo indietro. I rapporti venivano compilati successivamente. Al momento segnavamo o tutto su un pezzo di carta a promemoria e poi compilavamo il rapporto e lo firmavamo”.
Le testimonianze appaiono tra loro discordanti e non sufficienti a ritenere provati i fatti contestati.
Ed infatti non è stata raggiunta la prova dell'orario di apertura dei negozi, posto che il teste riferiva che era alle 8.45, mentre il teste riferiva Tes_1 Tes_2 che l'orario di apertura era alle 9.00.
Detta discordanza appare particolarmente significativa, posto che, era riferito che la contestazione era elevata dopo un margine di tolleranza di circa un quarto d'ora e, pertanto, appare dirimente la prova dell'effettivo orario di apertura, da cui calcolare il margine di tolleranza, circostanza su cui non è emersa certezza probatoria.
Discordanti appaiono le testimonianze altresì laddove il teste riferiva Tes_1 dapprima che per concludere che l'esercizio fosse effettivamente chiuso aspettava alcuni minuti, per poi precisare, invece, che la contestazione era elevata al “giro di ritorno” con un lasso di tempo di circa venti minuti, mentre il teste Tes_2 riferiva di un intervallo di 5-10 minuti ed ancora il teste di 5-7. Tes_3
Anche con riferimento a tale profilo non si è raggiunta la prova dell'effettivo momento in cui era contestata la mancata apertura, non essendo provato in modo certo il lasso di tempo trascorso tra il primo accesso ed il “secondo giro”. In
7 particolare, al fine di verificare se effettivamente non fosse rispettato l'orario di apertura/chiusura degli esercizi commerciali del centro avrebbe dovuto essere preliminarmente provato con margine di assoluta certezza quale fosse l'orario da rispettare.
In secondo luogo, la circostanza emersa che la constatazione non avvenisse subito ma al “giro di ritorno” avrebbe richiesto altresì la prova rigorosa dell'effettiva tempistica, essendo, invece rimasto indeterminato il lasso di tempo in cui era effettuata la verifica (con uno scarto dai cinque ai venti minuti) ed altresì la consistenza del margine di tolleranza, individuato in un quarto d'ora dal teste ma incompatibile con la circostanza che la constatazione dell'infrazione Tes_1 avveniva al “giro di ritorno” che, invece, per i testi e non Tes_2 Tes_3 avveniva più tardi di 5-10 minuti al massimo.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, con particolare riferimento al complesso della documentazione versata in atti e alle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi, non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio, gravante su parte opposta, circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento del diritto di credito azionato.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass.
Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
8 In conseguenza di tanto è assorbita la disamina della domanda di manleva.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite della domanda principale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero,
“…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
363/2021 del Tribunale di Latina, depositato in data 22.2.2021;
b) condanna il , Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rapp.te p.t. e in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi in favore di ciascuna parte, nonché esborsi di legge in favore di parte opponente, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AU IG
9
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 30.10.2025 innanzi al Giudice dr.ssa AU IG, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. DE CUPIS TOMMASO
per l'opposto nessuno è comparso per il terzo chiamato l'avv. Alessandro Iucci in sostituzione dell'avv. Arnaldi Andrea Davide
L'avv. De Cupis rappresenta la sopravvenuta decisione del Tribunale in ordine alla validità di alcune norme dello Statuto, segnatamente l'art.
9. Deduce, pertanto, la vessatorietà della clausola e la sua conseguente nullità. In subordine insiste nelle eccezioni relative alla manleva. L'avv. Iucci rappresenta che nuovi elementi a fondamento della nullità vanno sottoposti al contraddittorio. Deduce altresì la tardività delle nuove allegazioni. L'avv. De Cupis contesta che non trattasi di nuovi elementi allegati, ma di applicazione di un principio giurisprudenziale.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa AU IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa AU IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1717/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Tommaso De Cupis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), via C. Battisti n. 18;
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Fabrizio Bossoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), viale dello Statuto n.37;
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_3 procura generale alle liti del 22.09.2021, n. repertorio 145264, racc. 37638 per notaio Dott. dagli avv.ti Andrea Davide Arnaldi e Anna Persona_1
Caimmi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano (MI), via P. Cossa n. 2;
TE CH
2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 6030/2020, il
[...] chiedeva al Tribunale di Latina di Parte_2 ingiungere alla il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
5.624,24 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su report attestanti la violazione degli orari di apertura/chiusura dell'esercizio commerciale condotto in locazione dalla
Controparte_3
Con d.i. 363/2021, depositato in data 22.2.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, la proprietaria Pt_1 Parte_1 dell'immobile, eccepiva, preliminarmente, la litispendenza e/o continenza di cause, il difetto di legittimazione passiva ed il frazionamento del credito pendendo, innanzi al Giudice di Pace di Latina e all'intestato Tribunale, ulteriori procedimenti aventi ad oggetto sanzioni irrogate per analoghe violazioni statutarie.
Nel merito, deduceva l'illegittimità della sanzione poiché prevista da clausola statutaria vessatoria e in contrasto con altre disposizioni dello statuto consortile ed il difetto di prova della violazione degli orari di apertura/chiusura dell'esercizio commerciale. Deduceva, altresì, l'esclusiva responsabilità del rispetto degli orari in capo alla conduttrice dell'immobile, effettiva Controparte_3 utilizzatrice dell'immobile, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che era
[...] intervenuta revoca dell'autorizzazione ad osservare orari di apertura/chiusura in deroga, il carattere non vessatorio delle clausole statutarie in materia di sanzioni e che la violazione degli orari era documentalmente provata.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la conduttrice dell'immobile, la quale, preliminarmente, eccepiva il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere della sanzione il solo
3 proprietario dell'immobile per espressa disposizione statuaria. Nel merito, deduceva che la deroga alle norme in materia di orario di apertura/chiusura era pattuita nel contratto di locazione con il proprietario dell'immobile Parte_1 che le violazioni erano state unilateralmente accertate e che non vi era prova delle modalità della quantificazione della sanzione.
Prodotta documentazione, autorizzata la chiamata in causa del terzo, esperito il tentativo di mediazione, espletate le prove testimoniali, la causa, all'udienza del 30.10.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Appare assorbente, secondo il principio della ragione più liquida, il rilievo del difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Il creditore ha posto a fondamento della domanda monitoria i report di Parte verifica del rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività nel , richiedendo il pagamento a titolo di sanzioni, previste dallo statuto consortile, per l'asserita accertata violazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività
Controparte_3
Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 1741/2010).
Nel caso di specie, il C.O.M. ha dedotto che la sanzione è stata irrogata per la violazione dell'art. 9 dello statuto consortile vigente ratione temporis, a norma del quale: “Nel caso in cui il consorziato proprietario non rispettasse o non facesse rispettare dal suo affittuario o, in alternativa, dal soggetto esercente l'attività commerciale da lui indicato o proposto, o comunque da qualsiasi persona, impresa
e società che occupi a qualsiasi titolo i propri locali, gli orari di apertura e/o chiusura del proprio negozio come approvati dall'Assemblea dei consorziati e/o
4 comunque stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per particolari eventi e/o esigenze, verrà allo stesso applicata una sanzione pecuniaria pari al 2% (due per cento) dell'importo annuo che il singolo consorziato dovrà pagare per le spese consortili, con un minimo di € 80 (euro ottanta) ed un massimo di € 300,00 (euro trecento) per ogni constatazione di chiusura anche nella stessa giornata, fino ad un massimo di tre al giorno…”.
Orbene, va, anzitutto, rilevato che parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto la prova documentale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi del e della conoscibilità degli stessi a tutti gli CP_2 operatori.
Parte opposta ha dedotto che la violazione della norma in esame è stata accertata dalla direzione del e, a tal fine, ha prodotto dei rapporti di Pt_2 controllo, sottoscritti dagli incaricati, dai quali risulta l'orario e l'esito delle ispezioni effettuate in diversi momenti della giornata.
Orbene, tali documenti non appaiono dirimenti ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, giacché costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “…Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza...” (Cass. n. 30867/2021; cfr. anche Cass. n. 31173/2018
e Cass. n. 8290/2016).
Inoltre, le prove testimoniali espletate non hanno consentito di provare l'effettiva constatazione della asserita violazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività svolta dalla conduttrice dell'immobile, in quanto le Controparte_3 dichiarazioni rese dai testi di parte opposta sono risultate discordanti, imprecise e, pertanto, inattendibili.
Il teste direttore del C.O.M. all'epoca dei fatti, escusso Testimone_1 all'udienza del 15.6.2023, con riferimento all'orario di accertamento delle sanzioni, ha dichiarato “i negozi dovevano aprire alle 8.45 fino alle 20.00 orario continuato.
Noi facevamo il giro di controllo alle ore 9.00 rispettando un margine di un quarto
5 d'ora di tolleranza e passavamo tre volte al giorno, alle 9.20, 9.25 alle 14.00 circa
e a chiusura alle 20.00 circa. Io andavo via alle 20.30. di solito facciamo un giro di controllo e poi prima di constatare la chiusura facevamo un secondo giro.
L'accertamento era fatto sempre in compagnia di un altro dipendente dell'azienda di pulizia., per statuto bisogna essere in due per effettuare la constatazione. Per accertarsi se l'attività era chiusa o aperta bussavamo o suonavamo il campanello.”
Con particolare riguardo all'accertamento presso i locali dell'attività CP_3 riferiva che “il controllo dell'orario di apertura e chiusura era effettuato tutti
[...] in giorni. Ricordo che i problemi erano il sabato e la domenica, gli altri giorni erano aperti regolarmente…. facevamo il giro andata e ritorno prima di constatare la chiusura. Prima di concludere che il negozio fosse chiuso aspettavamo alcuni minuti, a volte il tempo che fumavo una sigaretta. … a volte sono stato anche ripreso dal presidente per essere molto tollerante nel margine di constatazione dell'apertura o chiusura. Lo stesso orario delle contestazioni a esercizi diversi si giustifica in considerazione del fatto che ci bastava un minuto per giungere da un capo all'altro del centro. Sono 100 metri. … le annotazioni sono prese al momento dell'accesso, i rapporti erano sottoscritti e formalizzati alla fine in ufficio. … passavamo due volte prima di fare le constatazioni a distanza di circa venti minuti.
Per quanto riguarda l'orario preciso che dopo il secondo passaggio redigevamo il rapportino, da un esercizio all'altro intercorrono trenta secondi di cammino.”
Il teste in ordine alle modalità di constatazione del Testimone_2 rispetto dell'orari ha riferito “l'orario di apertura era le 9.00. noi alle 9.00 circa iniziavamo a fare i controlli. Passavamo davanti ai negozi per vedere se erano chiusi. Provavamo ad aprire la porta e se era chiusa aspettavamo qualche secondo.
Non ricordo se facevamo subito l'annotazione, ricordo che firmavamo in ufficio.
Non ricordo se avevamo il foglio in mano. Scrivevamo l'orario di passaggio. Non ricordo se avevamo già con noi il modello del rapportino o prima facessimo o il giro e poi segnassimo in ufficio tutti gli orari a memoria. Facevamo il giro di andata e ritorno. Facevamo la contestazione al giro di ritorno. All'andata controllavamo chi era chiuso e poi al ritorno controllavamo se erano rimasti chiusi oppure avevano aperto nel frattempo. Accadeva all'apertura alle 9.00 e alla
6 chiusura alle 20.00 circa. … Per fare il giro del centro impiegavamo 5-10 minuti….
C'era sempre una tolleranza di 10 minuti / un quarto d'ora.”
Non appare dirimente la testimonianza resa da Testimone_3 all'udienza del 5.3.2024, il quale riferiva in ordine all'accesso cui era stato presente
“per la verifica dell'orario facevamo un primo giro se era chiuso tornavamo al secondo giro per verificare se nel frattempo avesse aperto. Nello specifico caso al secondo giro abbiamo suonato il campanello, ma la corrente era staccata. Allora io personalmente ho bussato con la mano ed anche con la chiave per far rumore con il metallo sul vetro, ma non rispose nessuno. Tra il primo ed il secondo giro passavano circa 5/7 minuti. Era un giro breve, quando trovavamo aperto passavamo avanti, quando trovavamo chiuso poi tornavamo indietro. I rapporti venivano compilati successivamente. Al momento segnavamo o tutto su un pezzo di carta a promemoria e poi compilavamo il rapporto e lo firmavamo”.
Le testimonianze appaiono tra loro discordanti e non sufficienti a ritenere provati i fatti contestati.
Ed infatti non è stata raggiunta la prova dell'orario di apertura dei negozi, posto che il teste riferiva che era alle 8.45, mentre il teste riferiva Tes_1 Tes_2 che l'orario di apertura era alle 9.00.
Detta discordanza appare particolarmente significativa, posto che, era riferito che la contestazione era elevata dopo un margine di tolleranza di circa un quarto d'ora e, pertanto, appare dirimente la prova dell'effettivo orario di apertura, da cui calcolare il margine di tolleranza, circostanza su cui non è emersa certezza probatoria.
Discordanti appaiono le testimonianze altresì laddove il teste riferiva Tes_1 dapprima che per concludere che l'esercizio fosse effettivamente chiuso aspettava alcuni minuti, per poi precisare, invece, che la contestazione era elevata al “giro di ritorno” con un lasso di tempo di circa venti minuti, mentre il teste Tes_2 riferiva di un intervallo di 5-10 minuti ed ancora il teste di 5-7. Tes_3
Anche con riferimento a tale profilo non si è raggiunta la prova dell'effettivo momento in cui era contestata la mancata apertura, non essendo provato in modo certo il lasso di tempo trascorso tra il primo accesso ed il “secondo giro”. In
7 particolare, al fine di verificare se effettivamente non fosse rispettato l'orario di apertura/chiusura degli esercizi commerciali del centro avrebbe dovuto essere preliminarmente provato con margine di assoluta certezza quale fosse l'orario da rispettare.
In secondo luogo, la circostanza emersa che la constatazione non avvenisse subito ma al “giro di ritorno” avrebbe richiesto altresì la prova rigorosa dell'effettiva tempistica, essendo, invece rimasto indeterminato il lasso di tempo in cui era effettuata la verifica (con uno scarto dai cinque ai venti minuti) ed altresì la consistenza del margine di tolleranza, individuato in un quarto d'ora dal teste ma incompatibile con la circostanza che la constatazione dell'infrazione Tes_1 avveniva al “giro di ritorno” che, invece, per i testi e non Tes_2 Tes_3 avveniva più tardi di 5-10 minuti al massimo.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, con particolare riferimento al complesso della documentazione versata in atti e alle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi, non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio, gravante su parte opposta, circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento del diritto di credito azionato.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass.
Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
8 In conseguenza di tanto è assorbita la disamina della domanda di manleva.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite della domanda principale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero,
“…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
363/2021 del Tribunale di Latina, depositato in data 22.2.2021;
b) condanna il , Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rapp.te p.t. e in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi in favore di ciascuna parte, nonché esborsi di legge in favore di parte opponente, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AU IG
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