Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Flavio Baraschi Consigliere, relatore dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 46/2024 RG, sta da
Parte_1 Parte_2
Avv. Elisabetta Marinari appellanti nei confronti di
CP_1 ca, RI Di RO appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 342/2023, pubblicata il 1.8.2023. All'udienza del 6 marzo 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunal d gnata, il ricorso dei lavoratori oltre a Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha propo ore di CP_1 avente ad oggetto il rivendicato diritto alla inclusione di alcune voci retributive variabili nella base di calcolo della retribuzione in godimento durante il periodo di godimento delle ferie.
In particolare, i ricorrenti sono entrambi Capo Treno, dipendenti di e CP_1 la loro pretesa riguardava le seguenti indennità variabili: voce 0547 – Indennità scorta vetture eccedenti (Ind.scorta vett.eccedenti); voce 0790 – Indennità di Utilizzazione Professionale/riserva traghettamenti tradotte manovre (Ind.Riserva); voce 0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta diurna (IUP PDB Scorte Diurna); voce 0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale per il personale di bordo in scorta
La domanda è proposta e quantificata con decorrenza dal 18 luglio 2007.
I lavoratori ricorrenti hanno dedotto la illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali emolumenti ai fin della retribuzione feriale ed hanno chiesto, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore delle conseguenti CP_1 differenze retributive.
La domanda dei lavoratori si basa sul presupposto che l'esclusione di tali voci variabili dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie determini una riduzione del compenso ricevuto tale da produrre un effetto dissuasivo, ossia da poter indurre il lavoratore a non fruire delle ferie a lui spettanti.
La quantificazione delle differenze retributive è stata effettuata, per come emerge dai conteggi depositati in primo grado, dividendo il totale dei compensi annuali in questione per 12, così ottenendo una media mensile. Questa media è stata poi divisa per 22, così ottenendo la media giornaliera che è stata moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduti. Il risultato è stato poi maggiorato con la relativa incidenza sul TFR.
Il Tribunale di Arezzo, nel respingere il ricorso, ha citato, ampiamente, una decisione della Corte d'Appello di Torino (sentenza n. 78 del 2023).
In quella decisione, la Corte piemontese ha affermato, in sintesi, che: la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). La giurisprudenza ha ripetutamente smentito il principio di onnicomprensività e di necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, ribadendo il principio di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie. Secondo il Tribunale aretino: “traslando gli esposti princìpi alla fattispecie – occorre rilevare che parte ricorrente non allega, deduce o dimostra di aver rinunciato alle ferie nel periodo di causa. Ne consegue che nessun effetto dissuasivo si è verificato in concreto”.
Ha dunque respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
Appellano la sentenza, chiedendone la riforma, e Parte_1 Pt_2 ibadendo, con ampi motivi, la fondatezza della propria domanda, alla
[...]
norme euro-unitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma CP_1 della sentenza appellata.
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello sia perché si limita ad una riscrittura del ricorso di primo grado, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza appellata, sia perché introduce argomenti e temi nuovi, non contenuti nel ricorso di primo grado.
In particolare, secondo la appellata, sarebbero nuovi:
- il riferimento, al punto 18 del gravame, alla Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro del 1970;
- i capi (punti 23 e ss.) sulla “potenzialità dissuasiva”: invero nel ricorso di primo grado la controparte non aveva affatto affermato, come fa oggi nell'atto di appello, che la retribuzione feriale, come calcolata dalle previsioni contrattuali dedotte in giudizio, sarebbe ex ante illegittima perché “potenzialmente” dissuasiva (in pratica, sempre) e che quindi “retribuzioni feriale e retribuzione ordinaria devono coincidere” (essere, cioè, identiche).
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e CP_1 di accoglimento d a di controparte, chiede alla Corte di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, c giorni lavorativi, e decurtando la IUP ad importo fisso che ha pacificamente Controparte_1 corrisposto nelle giornate di ferie da quan ritenuto dovuto a parte appellante.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo il Collegio, l'appello è fondato e merita di essere accolto secondo ragione e diritto. L'eccezione di inammissibilità sollevata da appare infondata in quanto CP_1 il Tribunale di Arezzo, oltre a citare un precedente della Corte di Appello di Torino, ha sostanzialmente desunto l'infondatezza della domanda dalla circostanza che i lavoratori mai avessero rinunciato a godere delle ferie. Da ciò deriva, secondo il primo Giudice, la mancanza di un effetto dissuasivo in tal senso.
In presenza di una tale motivazione, gli appellanti hanno quindi riproposto tutti gli argomenti spesi in primo grado e non esaminati dal Tribunale. Peraltro, la questione della dissuasività era contenuta nel ricorso di primo grado e non può quindi essere considerata una nuova deduzione.
Passando al merito, l'appello merita di essere accolto, in linea con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che, in cause analoghe, ha affermato il diritto di macchinisti delle ferrovie (o capitreno) alla inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), motivando in sintesi che: (i) anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (Cass.6282/2025, Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023). Anche questa Corte territoriale si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del 24.9/8.11.2024 , la cui motivazione è pienamente Controparte_2 CP_3 valevole anche La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo. In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024). In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appellata relativi CP_1 all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Citando la sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata). Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.. In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio”. Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Per quanto attiene al solo argomento contenuto nella sentenza appellata, ossia al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
E ugualmente, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, Cass.19663/2023). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai univoca e consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione di tali due voci nella retribuzione feriale. Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” Nello stesso senso si sono espresse Cass.6282/2025, Cass.13972/2024, Cass.14089/2024, che motiva diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai 'art. 380 bis cpc ( el 16 e 18 luglio 2024 sui ricorsi di nei confronti di n. CP_1 Parte_4
200047/23 RG, e di n. 2455/24 RG). Parte_5
Sulla base di questi principi e argomenti la domanda dei due lavoratori appellanti deve essere considerata fondata per quanto riguarda l'an e la sentenza di primo grado non può essere confermata.
-Criteri di calcolo-
Per quanto riguarda il criterio di calcolo adottato dai lavoratori, secondo
, in sostanza, al lavoratore spetta, per ogni anno di servizio, un periodo CP_1 etribuito pari a 20 giorni lavorativi poiché l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni. È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo. In aggiunta, secondo parte appellata, sarebbe errato ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera, l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68, CCNL.
Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26 questa Corte territoriale ritiene che il divisore 26 previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un divisore convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato. Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.13932/2024, Cass.19991/2024).
Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa eurounitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice). Si richiama la diffusa motivazione della sentenza di questa Corte n.629/2024 (rel. Santoni Rugiu):
“Le fonti eurounitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali. In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n. 13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti... In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass. n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria. In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo. Non era orretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , raffrontando l'incidenza percentuale delle medesime voci CP_1 rivendica tribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi eurounitari doveva, invece, svolta in funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie. Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ot me ora detto). Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli CP_1 giorni lav e rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane). E' vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie. Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.. Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28. Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
- l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”.
Per quanto riguarda, infine, la voce indennità di utilizzazione professionale, che per contratto collettivo nei giorni di ferie viene corrisposta secondo un importo fisso (euro 12,80 per macchinisti ed euro 4,50 per capi treno), il credito dei lavoratori deve essere limitato alla parte variabile – la sola esclusa dalla retribuzione feriale – mentre la parte fissa, se inclusa nella domanda, dovrebbe essere decurtata.
All'esito della discussione della causa, la Corte ha invitato gli appellanti a verificare ed integrare i propri conteggi – ove possibile concordandoli con la parte appellata - sulla base dei seguenti criteri:
− computo della sola IUP variabile, con esclusione quindi della IUP fissa (pari a € 4,50 per i capi treno e ad euro 12,80 per i macchinisti);
− calcolo delle differenze retributive sulla base del numero di ferie effettivamente godute ma con il limite massimo di 24 giorni;
− calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 18/07/2007 (su questo aspetto, si veda quanto segue).
I lavoratori appellanti hanno quindi depositato nuovi conteggi basati sulle indicazioni sopra riportate. In mancanza di una specifica contestazione da parte di , tali conteggi possono essere posti a base della decisione del CP_1 quantum.
-Prescrizione-
, infine, torna a sostenere che la prescrizione dei crediti in questione CP_1 potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro. La questione è nota e si è proposta, in termini problematici, dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art.18 della legge 300/70 e dopo la riforma introdotta dal D. Lgs. 23 del 2015, per i lavoratori assunti dopo il marzo del 2015.
Orbene, questa Corte d'Appello condivide in pieno la conclusione alla quale è ormai pervenuta la Corte di Cassazione al riguardo.
In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022 n. 26246/2022, principi confermati in numerosi provvedimenti successivi v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti dei lavoratori opera solo a partire dal 18/07/2007.
In definitiva, l'appello deve essere accolto entro questi limiti.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado. Secondo la norma della soccombenza, le spese vanno poste a carico di e si liquidano, con la maggiorazione per la presenza di due CP_1 parti in c 2.210,00 per il primo grado ed € 2.579,00 per l'appello (nei minimi, senza istruttoria). Ai due appellanti spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze contabili che la Corte liquida in € 250,00 ciascuno, per il doppio grado.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, così provvede: Condanna a pagare, per i titoli dedotti in motiva CP_1 considerat mo di 24 giorni di ferie, € 9.113,07 in favore di
[...]
€ 9.644,48 in favore di oltre interessi e rivalutazione Pt_1 Parte_2
legge. Dichiara il diritto degli appella amento degli i TFR determinati in € 675,04 per d € 714,41 per Parte_1 Parte_2 oltre rivalutazione ai sensi dell 2. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado che CP_1 liquida in 4.789,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA, con distrazion Condanna a rifondere agli appellati le spese sostenute per la CP_1 redazione dei conteggi che liquida in complessivi € 500,00. Firenze, 6 marzo 2025 La Presidente
Maria Lorena Papait
Il Consigliere estensore
Flavio Baraschi