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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/306
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
AR RE NU Presidente
LL AR Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 306 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da:
(c.f.e P.Iva , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. , con sede in Cagliari nella Piazza Repubblica n. 28, elettivamente Parte_2
domiciliata in Selargius (CA), via Q. Sella n. 7/b, presso lo studio dell'Avv. Terenzio Schirru, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avente R.G. 3564/2020;
APPELLANTE
contro
Pagina 1 (P.Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore sig. con sede in Bosa ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, via E. Pessina n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cella che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, depositata nel presente grado di giudizio.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello respinta Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente
appello e, per l'effetto, nel riformare dell'ordinanza/sentenza n. 337/2024- Rg.n. 3564/2020,
pronunciata dal Tribunale di Cagliari, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, in data 15
febbraio 2024, voglia: a) condannare gli appellati alle spese e competenze del primo grado di
giudizio; b) condannare gli appellati al rimborso degli interessi passivi nella misura indicata
nell'espositiva; c) condannare l'appellata al risarcimento dei danni nella misura di cui al la
perdita di avviamento nella misura di € 83.763,67; d) riformare la sentenza di primo grado laddove
riconosce alla resistente la domma di € 100.709,05, riconoscendo un canone di locazione
parametrato all'affitto di un locale commerciale privo di agibilità, in ogni caso nella misura
ritenuta equa dal Giudice di appello;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa per
ogni fase e grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata Controparte_1
[
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.m
: Dichiarare intempestivo l'appello proposto per effetto del disposto di cui all'art. 702 CP_2 quater c.p.c. e dell'art. 35 del D. Leg.vo 149/2022.
Nel Merito: ove la Corte non dovesse condividere la eccepita intempestività del gravame:
a) Rigettare l'appello proposto per i motivi sopra esposti
Pagina 2 b) Accogliere l'appello incidentale proposto ed in riforma dell'Ordinanza n° 3028 del 13 febbraio
2024: A) Fermi i capi 1) e 2) del dispositivo dell'Ordinanza 3028/2024, RG 3564/2020, in riforma del Capo 3) dell'Ordinanza cit., individuare nel prezzo di acquisto dovuto in restituzione la minor somma pari ad euro 319.000,00 così come esattamente valutata nel capo c) dei motivi d'appello incidentale qui proposto;
B) Fermo il capo 4) dell'Ordinanza citata, in riforma del capo 5) di detto
Provvedimento, condannare, per i motivi esposti al capo a) dell'appello incidentale, la
[...] al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3
della somma nella misura corretta e pari ad Euro 195.000,00 (oltre
[...] CP_1 interessi, come da dispositivo). C) fermo il disposto di cui al capo 6) del Dispositivo dell'Ordinanza
n° 3028 del 13 febbraio 2024, ed in riforma del capo 7) del medesimo Provvedimento, compensare integralmente le spese e competenze del Procedimento r.g. n° 3726/2014, per i motivi esposti al capo d) dell'appello incidentale. D) Ancora in riforma dell'Ordinanza oggetto di gravame incidentale, accogliere la domanda della tendente ad ottenere (eventualmente Controparte_3 anche in compensazione) la quota parte (10/12) del canone ancora dovuto sino alla stipula del rogito (27/10/2010), nella misura di Euro 14.270,24 e contestuale condanna della Parte_1 al relativo pagamento, ovvero in compensazione sulla restituzione del prezzo di acquisto, per i motivi esposti al capo b) dell'appello incidentale.
Spese e competenze legali come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19 giugno 2020, domandò al Parte_1
Tribunale di Cagliari: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, […] dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita immobiliare datato 27.10.2010 tra le parti come sopra identificate (tra essa società e ) stipulavano Controparte_1 davanti al notaio dott. rep. 130554; racc. n. 29074 per inadempimento grave Persona_1 dei venditori, ai sensi dell'art. 1453 c.c.; per gli effetti, condannare i resistenti alla restituzione del prezzo pagato nella misura di euro 350.000,00 oltre interessi e rivalutazione, al risarcimento dei danni quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, fatta salva ogni ulteriore spesa che dovesse essere quantificabile in dipendenza dell'acquisto dell'immobile commerciale. In ogni caso alla somma che dovesse ritenersi accertata e congrua dal Giudice, quale effetto diretto e conseguente alla risoluzione contrattuale richiesta. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, anche della fase di cui all'art. 696 bis c.p.c.”.
Pagina 3 La ricorrente riferì che il 27.10.2010 aveva stipulato con Controparte_1 un contratto di compravendita avente ad oggetto un locale commerciale sito
[...] nel Comune di Muravera, località Monte Nai nel piano terra dell'edificio con accesso dal civico n. 3 della via Marco Polo di consistenza catastale di mq. 84, censito nel catasto dei fabbricati del
Comune di Muravera nel f.41 parcella 622 sub. 11, piano T. cat. C/1, classe 9, m1 84 rendita catastale € 1.730,96 e nel f. 41 part. 624, contratto stipulato dinanzi al notaio e regolarmente registrato verso il prezzo di euro 350.000,00 pagati a saldo.
Riferì inoltre, che a fronte degli impegni contrattualmente assunti dal venditore, l'immobile presentava alcune porzioni abusive, tali da non consentire il rilascio del certificato di agibilità, difatti non conseguito, nonostante i solleciti rivolti alla venditrice.
Espose altresì che in sede di accertamento tecnico preventivo da essa richiesto, erano emerse talune difformità del locale rispetto alle prescrizioni urbanistiche e, in particolare, la non corrispondenza tra la planimetria riportata nell'atto di vendita rispetto al progetto approvato per la costruzione dell'immobile di cui alla concessione edilizia n. 681/1976 del 30.12.1976 del comune di Muravera, nonché la presenza di un locale aggiuntivo adibito a bagno che determinava un aumento sia della cubatura sia della superficie residenziale dell'immobile. A fronte della situazione accertata e della presenza di diverse opere non sanabili, con conseguente inidoneità del locale allo svolgimento dell'attività lavorativa, la ricorrente aveva tentato di risolvere bonariamente la vertenza senza tuttavia riuscirvi.
si costituì in giudizio contestando Controparte_1 parzialmente la fondatezza delle avverse pretese.
***
Acquisita la consulenza tecnica espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il giudizio si concluse con ordinanza n. 3028/2024, adottata ai sensi dell'art. 702 ter comma 6 c.p.c., e pubblicata il 15.02.2024, con la quale il Tribunale di Cagliari dispose: “… 1) la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, datato 27.10.2010 che le parti come sopra identificate stipulavano davanti al notaio dott. rep. 130554; racc. n. 29074, avente ad oggetto il locale Persona_1 commerciale sito nel Comune di Muravera località Monte Nai nel piano terra dell'edificio con accesso dal civico n.3 della via Marco Polo di consistenza catastale di mq. 84, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Muravera nel f. 41 particella 622 sub.11, piano T. cat. C/1, classe 9, mq 84 rendita catastale € 1.730,96 e nel f. 41 part. 624; 2) condanna la in Parte_1 persona del rappresentante legale al rilascio in favore della Controparte_1
Pagina 4 del locale commerciale sito nel Comune di Muravera località Monte Nai nel Controparte_1 piano terra dell'edificio con accesso dal civico n.3 della via Marco Polo di consistenza catastale di mq. 84, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Muravera nel f. 41 particella 622 sub.11, piano T. cat. C/1, classe 9, mq 84 rendita catastale € 1.730,96 e nel f. 41 part. 624; 3) condanna la in persona del rappresentante legale al Controparte_1 pagamento in favore della in persona del rappresentante legale di € Parte_1
350.000,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dal 27 ottobre 2010 al soddisfo;
4) condanna la in persona del Controparte_1 rappresentante legale al pagamento in favore della di € 45.140,28 oltre Parte_1 interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
5) condanna la in persona Parte_1 del rappresentante legale al pagamento in favore della resistente di € 100.709,05 oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento al soddisfo;
6) compensa integralmente le spese della presente fase di merito;
7) condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del procedimento r.g. n. 3726/2014 che liquida in € 5.635,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, € 2.661,91 per onorario e spese del
c.t.u.”.
Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta da
[...]
ritenendo integrato il grave inadempimento di Parte_1 Controparte_1 per aver venduto un immobile privo del certificato di agibilità, integrante una
[...] vendita di aliud pro alio;
per l'effetto, pronunciò sugli obblighi restitutori e risarcitori, accogliendo la domanda di risarcimento del danno emergente a favore della ricorrente, senza peraltro riconoscerle il diritto a un'indennità per la perdita di avviamento, non essendo assolto l'onere della prova sul punto. Accolse inoltre la domanda riconvenzionale di Controparte_1 riconoscendole un'indennità da occupazione sine titulo.
Avverso l' ordinanza ha proposto appello formulando le seguenti censure: Parte_1
1. Sul calcolo degli interessi.
L'ordinanza è errata nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi passivi del mutuo versati da dal 2011 al giugno 2019, poiché contrariamente a quanto affermato dal Parte_1
Giudice, sarebbero state allegate le certificazioni della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca
Intesa San Paolo relative agli interessi passivi sino al dicembre 2019, con la sola eccezione della certificazione relativa al 2018. Il Giudice, inoltre, avrebbe dovuto calcolare gli interessi fino alla data della sentenza (2024), nonché riconoscere le spese per le commissioni anticipate per il contratto di mutuo pari a € 1.500,00.
Pagina 5
2. Sulla perdita di avviamento.
L'allegato n. 11 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, conterrebbe i dati relativi al volume d'affari per gli anni 2010-2018, nonché l'indicazione del reddito d'impresa e della percentuale di redditività dell'azienda, dai quali il Giudice avrebbe potuto ricavare la prova del danno patito, concludente in € 83.763,67. In ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto ammettere la c.t.u. richiesta volta alla relativa valutazione.
3. Sull'accoglimento della domanda riconvenzionale.
La decisione del Giudice sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento a favore di di un'indennità per l'occupazione Controparte_1 sine titulo dell'immobile sarebbe errata poiché parametrata all'ammontare del canone che si intendeva riconoscere alla resistente nella misura di € 7.746,85 annuali, sulla base di un contratto di locazione anziché del contratto di affitto d'azienda, l'unico stipulato tra le parti prima della vendita del locale commerciale. Inoltre, “il giudice avrebbe dovuto disporre CTU su tale punto ai fini del calcolo della misura dell'indennità dovuta per l'uso dell'immobile dal 2010 e sino alla riconsegna, tenuto conto della mancanza di agibilità del bene”.
4. Sulla compensazione delle spese.
La compensazione delle spese sarebbe iniqua poiché Controparte_1 era risultata totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, stante l'accoglimento
[...] della domanda di risoluzione contrattuale della ricorrente.
si è costituita in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente in rito, l'intempestività dell'appello, contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze espresse dall'appellante e formulando, a sua volta, appello incidentale con cui ha lamentato l'erronea quantificazione dell'importo dovuto dall'acquirente a titolo di indennizzo per l'occupazione sine titulo dell'immobile, e la mancata pronuncia sulla compensazione anche della quota parte (10/12) del canone ancora dovuto sino alla stipula del rogito (27/10/2010), per un importo pari ad euro 14.270,24.
Con specifico riferimento alla eccezione preliminare, l'appellata ha fatto rilevare come l'appello promosso da sarebbe tardivo perché proposto ben oltre il termine di 30 giorni Parte_1 dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c., intervenuta per tabulas a cura della cancelleria il 15.02.2024. Conseguentemente, il termine per proporre appello sarebbe scaduto improrogabilmente il 16.03.2024: da tale data l'ordinanza sarebbe passata in giudicato. Ha fatto rilevare l'appellata come anche la recente riforma, pur abrogando il capo terzo bis c.p.c. (artt. 702
Pagina 6 bis e seguenti), abbia espressamente disposto che “ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
***
Alla prima udienza, tenutasi il 04.02.2025, le parti hanno discusso in ordine all' eccezione di inammissibilità dell'appello, al contempo, tuttavia, evidenziando la pendenza di trattative e la necessità di ottenere un rinvio per poterle portare avanti.
Fallito ogni tentativo di accordo il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 24 ottobre 2025 davanti al Collegio per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine di 15 giorni prima per note conclusive. La causa è stata quindi discussa e decisa ai sensi della disposizione citata.
***
L'appello è tardivo.
Si richiamano le difese svolte dalle parti in ordine alla tempestività dell'impugnazione: a fronte dell'eccezione sollevata, l' appellante, pur riconoscendo che l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Cagliari n. Rep. 337/2024 R.G. 3564/2020 era stata pubblicata il 15.02.2024 (cfr. atto d'appello pg.
1), con le note autorizzate ha fatto rilevare che la comunicazione del suddetto provvedimento trasmessa dalla cancelleria tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo del difensore, con denominazione di “comunicazione di cancelleria” e contenuto del messaggio “si vedano gli eventuali allegati”, costituisse modalità inidonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione previsto dall'art 702 quater c.p.c..
Secondo l'appellante, in particolare, “… la mera comunicazione del provvedimento, non equivale a notifica e, non fa decorrere il termine breve per impugnare ex art. 325 cpc, il quale a norma dell'art. 326 cpc inizia dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria. […] La PEC della cancelleria per avere valore di notificazione avrebbe dovuto avere la seguente dicitura;
“notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012”, e nel corpo del messaggio riportare la dicitura “attenzione trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 16 del d.l. 179/2012. si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.L. 179/2012”. Ciò anche in linea con le prescrizioni della Riforma Cartabia. Con la conseguenza che “nel caso specifico, la comunicazione a mezzo pec a cura della cancelleria contenente la mera dicitura comunicazione di cancelleria, non equivale a notifica, di conseguenza tale eccezione dovrà essere rigettata”.
Pagina 7 In ogni caso l'appellante ha domandato che nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione, anche l'appello incidentale proposto dall'appellata sia dichiarato tardivo perché presentato ugualmente oltre la scadenza del termine breve.
Dal suo canto, ha depositato - a sostegno Controparte_1 dell'eccezione - la copia della comunicazione di cancelleria ricevuta in data 15.02.2024
(produzione, evidentemente ammissibile siccome di successiva formazione rispetto alle preclusioni istruttorie e di decisiva rilevanza) osservando come l'allegato ivi menzionato, contenendo il testo integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., fosse idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.
Ciò posto, nel particolare caso dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, emessa ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, il legislatore ha inteso privilegiare la rapida formazione del giudicato, stabilendo, all'art. 702 quater c.p.c., che il termine breve di trenta giorni dell'appello possa decorrere - anziché, come di regola accade per le sentenze conclusive del giudizio ordinario, esclusivamente dalla notifica ad istanza di parte della sentenza o del provvedimento conclusivo ad essa equiparato ex art. 326 c.p.c. - non solo dalla notifica dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. ad istanza di parte, ma anche dalla comunicazione di tale ordinanza alle parti ad opera della cancelleria del giudice che l'ha emessa, purché si tratti di comunicazione integrale, che ponga il destinatario in condizione di difendersi compiutamente (vedi in tal senso Cass. sez. un.
5.10.2022 n.28795; Cass. ord.
5.9.2019 n. 22341; Cass. n.14478/2018 in motivazione;
Cass. n.7401/2017; Cass. n.11331/2017; Cass. n. 22674/2017), valendo altrimenti, anche per l'appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., solo il termine lungo d'impugnazione di sei mesi dell'art. 327 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. sez. un.
5.10.2022 n. 2879, richiamata conclusivamente dall'appellante, riguardante un'ipotesi differente da quella qui in esame).
In altri termini, affinché tale condizione si realizzi, la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di primo grado, deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto, in particolare, dall'art. 133 comma 2 c.p.c., il quale, dopo la riforma attuata dall'art. 45 del D.L. 24.6.2014, convertito con modificazioni nella L.11.8.2014 n. 114, richiede che il cancelliere dia comunicazione, mediante biglietto di cancelleria, alle parti costituite, nel suo testo integrale, del deposito della sentenza, alla quale è equiparabile, perché conclusiva del giudizio di primo grado con pronuncia anche sulle spese ed idonea a formare il giudicato, l'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. sez. un.
5.10.2022 n. 28975). A sua volta l' art. 45 disp. att. c.p.c. ultimo comma, introdotto dall'art. 16 comma 3 lettera d) del D.L. 18.10.2012 n. 179,
Pagina 8 convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce che, quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Pertanto, il messaggio di posta elettronica certificata, che ormai sostituisce il biglietto di cancelleria, dev'essere inviato ai soli indirizzi di posta elettronica dei legali delle parti del giudizio in cui l'ordinanza è stata emessa (e non a soggetti terzi), e dev'essere accompagnato dalla copia integrale dell'ordinanza pubblicata che ne costituisce un allegato. La finalità è quella di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: articolo 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte); diversamente, non può farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti).
Ciò posto, nel caso di specie, è emerso pacificamente che la copia integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. emessa il 13.02.2024 dal Tribunale di Cagliari figurava come allegato al messaggio di posta elettronica certificata denominato “Comunicazione di cancelleria”, avente ad oggetto “ACCOGLIMENTO PARZIALE”, e descrizione “ACCOLTO PARZIALMENTE PER LE
PARTI ”, come ricevuto dai procuratori delle parti in data 15.02.2024: Parte_1 tanto basta per ritenere la comunicazione in questione idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per entrambe le parti, non dovendosi pretendere alcun ulteriore adempimento finalizzato ad allertare il destinatario della pec.
Invero l'appellante non ha contestato in maniera specifica di aver ricevuto l'allegato - circostanza, peraltro, agevolmente riscontrabile dalla consultazione del registro ufficiale del contenzioso civile gestito dal Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) in dotazione dell'Ufficio attestante la trasmissione mediante comunicazione Pec di cancelleria ad entrambi i procuratori in eguale contenuto e formato, del provvedimento de quo - pur avendo l'onere di prendere puntuale posizione a fronte dell'eccezione di parte appellata e dell'invito del Giudice: piuttosto egli ha incentrato la sua difesa sull'inidoneità, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., dell'invito a prendere visione di eventuali allegati contenuto nel testo del messaggio e sulla mancata dicitura, nell'oggetto, di “notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012”, profilo, viceversa, irrilevante a fronte della perfetta accessibilità all'allegato e della menzione di “comunicazione di cancelleria” (che, per
Pagina 9 quanto già detto, stante il disposto dell'art. 702 quater c.p.c. costituisce puntuale riferimento normativo di individuazione del dies a quo in questione).
In conclusione, può ritenersi che entrambe le parti sono state poste in condizione di percepire il contenuto della comunicazione di cancelleria e comprenderne la rilevanza ai sensi e agli effetti dell'art. 702 quater c.p.c. e che tale comunicazione sia stata aderente al modello delineato dagli artt.
133 comma 2 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., nonché conforme ai principi sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, come tale idonea alla formazione del giudicato dell'ordinanza, siccome non impugnata nel breve termine di 30 giorni.
Stante il disposto dell'art. 343 c.p.c. concernente “modo e termine dell'appello incidentale”, questo si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art. 347 c.p.c., il quale espressamente richiama le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale. Di conseguenza, devono estendersi anche all'appello incidentale le medesime considerazioni in merito alla tardività dell'appello proposto da Controparte_1
[...]
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17
L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. 3028/2024 pubblicata Controparte_1 in data 15 febbraio 2024, del Tribunale di Cagliari:
- Dichiara l'appello principale e l'appello incidentale inammissibili.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- Da atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni principale ed incidentale..
Cosi deciso in Cagliari, il 10.11.2025
Pagina 10 Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
AR RE NU Presidente
LL AR Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 306 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da:
(c.f.e P.Iva , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. , con sede in Cagliari nella Piazza Repubblica n. 28, elettivamente Parte_2
domiciliata in Selargius (CA), via Q. Sella n. 7/b, presso lo studio dell'Avv. Terenzio Schirru, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avente R.G. 3564/2020;
APPELLANTE
contro
Pagina 1 (P.Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore sig. con sede in Bosa ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, via E. Pessina n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cella che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, depositata nel presente grado di giudizio.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello respinta Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente
appello e, per l'effetto, nel riformare dell'ordinanza/sentenza n. 337/2024- Rg.n. 3564/2020,
pronunciata dal Tribunale di Cagliari, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, in data 15
febbraio 2024, voglia: a) condannare gli appellati alle spese e competenze del primo grado di
giudizio; b) condannare gli appellati al rimborso degli interessi passivi nella misura indicata
nell'espositiva; c) condannare l'appellata al risarcimento dei danni nella misura di cui al la
perdita di avviamento nella misura di € 83.763,67; d) riformare la sentenza di primo grado laddove
riconosce alla resistente la domma di € 100.709,05, riconoscendo un canone di locazione
parametrato all'affitto di un locale commerciale privo di agibilità, in ogni caso nella misura
ritenuta equa dal Giudice di appello;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa per
ogni fase e grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata Controparte_1
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“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.m
: Dichiarare intempestivo l'appello proposto per effetto del disposto di cui all'art. 702 CP_2 quater c.p.c. e dell'art. 35 del D. Leg.vo 149/2022.
Nel Merito: ove la Corte non dovesse condividere la eccepita intempestività del gravame:
a) Rigettare l'appello proposto per i motivi sopra esposti
Pagina 2 b) Accogliere l'appello incidentale proposto ed in riforma dell'Ordinanza n° 3028 del 13 febbraio
2024: A) Fermi i capi 1) e 2) del dispositivo dell'Ordinanza 3028/2024, RG 3564/2020, in riforma del Capo 3) dell'Ordinanza cit., individuare nel prezzo di acquisto dovuto in restituzione la minor somma pari ad euro 319.000,00 così come esattamente valutata nel capo c) dei motivi d'appello incidentale qui proposto;
B) Fermo il capo 4) dell'Ordinanza citata, in riforma del capo 5) di detto
Provvedimento, condannare, per i motivi esposti al capo a) dell'appello incidentale, la
[...] al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3
della somma nella misura corretta e pari ad Euro 195.000,00 (oltre
[...] CP_1 interessi, come da dispositivo). C) fermo il disposto di cui al capo 6) del Dispositivo dell'Ordinanza
n° 3028 del 13 febbraio 2024, ed in riforma del capo 7) del medesimo Provvedimento, compensare integralmente le spese e competenze del Procedimento r.g. n° 3726/2014, per i motivi esposti al capo d) dell'appello incidentale. D) Ancora in riforma dell'Ordinanza oggetto di gravame incidentale, accogliere la domanda della tendente ad ottenere (eventualmente Controparte_3 anche in compensazione) la quota parte (10/12) del canone ancora dovuto sino alla stipula del rogito (27/10/2010), nella misura di Euro 14.270,24 e contestuale condanna della Parte_1 al relativo pagamento, ovvero in compensazione sulla restituzione del prezzo di acquisto, per i motivi esposti al capo b) dell'appello incidentale.
Spese e competenze legali come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19 giugno 2020, domandò al Parte_1
Tribunale di Cagliari: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, […] dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita immobiliare datato 27.10.2010 tra le parti come sopra identificate (tra essa società e ) stipulavano Controparte_1 davanti al notaio dott. rep. 130554; racc. n. 29074 per inadempimento grave Persona_1 dei venditori, ai sensi dell'art. 1453 c.c.; per gli effetti, condannare i resistenti alla restituzione del prezzo pagato nella misura di euro 350.000,00 oltre interessi e rivalutazione, al risarcimento dei danni quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, fatta salva ogni ulteriore spesa che dovesse essere quantificabile in dipendenza dell'acquisto dell'immobile commerciale. In ogni caso alla somma che dovesse ritenersi accertata e congrua dal Giudice, quale effetto diretto e conseguente alla risoluzione contrattuale richiesta. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, anche della fase di cui all'art. 696 bis c.p.c.”.
Pagina 3 La ricorrente riferì che il 27.10.2010 aveva stipulato con Controparte_1 un contratto di compravendita avente ad oggetto un locale commerciale sito
[...] nel Comune di Muravera, località Monte Nai nel piano terra dell'edificio con accesso dal civico n. 3 della via Marco Polo di consistenza catastale di mq. 84, censito nel catasto dei fabbricati del
Comune di Muravera nel f.41 parcella 622 sub. 11, piano T. cat. C/1, classe 9, m1 84 rendita catastale € 1.730,96 e nel f. 41 part. 624, contratto stipulato dinanzi al notaio e regolarmente registrato verso il prezzo di euro 350.000,00 pagati a saldo.
Riferì inoltre, che a fronte degli impegni contrattualmente assunti dal venditore, l'immobile presentava alcune porzioni abusive, tali da non consentire il rilascio del certificato di agibilità, difatti non conseguito, nonostante i solleciti rivolti alla venditrice.
Espose altresì che in sede di accertamento tecnico preventivo da essa richiesto, erano emerse talune difformità del locale rispetto alle prescrizioni urbanistiche e, in particolare, la non corrispondenza tra la planimetria riportata nell'atto di vendita rispetto al progetto approvato per la costruzione dell'immobile di cui alla concessione edilizia n. 681/1976 del 30.12.1976 del comune di Muravera, nonché la presenza di un locale aggiuntivo adibito a bagno che determinava un aumento sia della cubatura sia della superficie residenziale dell'immobile. A fronte della situazione accertata e della presenza di diverse opere non sanabili, con conseguente inidoneità del locale allo svolgimento dell'attività lavorativa, la ricorrente aveva tentato di risolvere bonariamente la vertenza senza tuttavia riuscirvi.
si costituì in giudizio contestando Controparte_1 parzialmente la fondatezza delle avverse pretese.
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Acquisita la consulenza tecnica espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il giudizio si concluse con ordinanza n. 3028/2024, adottata ai sensi dell'art. 702 ter comma 6 c.p.c., e pubblicata il 15.02.2024, con la quale il Tribunale di Cagliari dispose: “… 1) la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, datato 27.10.2010 che le parti come sopra identificate stipulavano davanti al notaio dott. rep. 130554; racc. n. 29074, avente ad oggetto il locale Persona_1 commerciale sito nel Comune di Muravera località Monte Nai nel piano terra dell'edificio con accesso dal civico n.3 della via Marco Polo di consistenza catastale di mq. 84, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Muravera nel f. 41 particella 622 sub.11, piano T. cat. C/1, classe 9, mq 84 rendita catastale € 1.730,96 e nel f. 41 part. 624; 2) condanna la in Parte_1 persona del rappresentante legale al rilascio in favore della Controparte_1
Pagina 4 del locale commerciale sito nel Comune di Muravera località Monte Nai nel Controparte_1 piano terra dell'edificio con accesso dal civico n.3 della via Marco Polo di consistenza catastale di mq. 84, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Muravera nel f. 41 particella 622 sub.11, piano T. cat. C/1, classe 9, mq 84 rendita catastale € 1.730,96 e nel f. 41 part. 624; 3) condanna la in persona del rappresentante legale al Controparte_1 pagamento in favore della in persona del rappresentante legale di € Parte_1
350.000,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dal 27 ottobre 2010 al soddisfo;
4) condanna la in persona del Controparte_1 rappresentante legale al pagamento in favore della di € 45.140,28 oltre Parte_1 interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
5) condanna la in persona Parte_1 del rappresentante legale al pagamento in favore della resistente di € 100.709,05 oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento al soddisfo;
6) compensa integralmente le spese della presente fase di merito;
7) condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del procedimento r.g. n. 3726/2014 che liquida in € 5.635,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, € 2.661,91 per onorario e spese del
c.t.u.”.
Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta da
[...]
ritenendo integrato il grave inadempimento di Parte_1 Controparte_1 per aver venduto un immobile privo del certificato di agibilità, integrante una
[...] vendita di aliud pro alio;
per l'effetto, pronunciò sugli obblighi restitutori e risarcitori, accogliendo la domanda di risarcimento del danno emergente a favore della ricorrente, senza peraltro riconoscerle il diritto a un'indennità per la perdita di avviamento, non essendo assolto l'onere della prova sul punto. Accolse inoltre la domanda riconvenzionale di Controparte_1 riconoscendole un'indennità da occupazione sine titulo.
Avverso l' ordinanza ha proposto appello formulando le seguenti censure: Parte_1
1. Sul calcolo degli interessi.
L'ordinanza è errata nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi passivi del mutuo versati da dal 2011 al giugno 2019, poiché contrariamente a quanto affermato dal Parte_1
Giudice, sarebbero state allegate le certificazioni della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca
Intesa San Paolo relative agli interessi passivi sino al dicembre 2019, con la sola eccezione della certificazione relativa al 2018. Il Giudice, inoltre, avrebbe dovuto calcolare gli interessi fino alla data della sentenza (2024), nonché riconoscere le spese per le commissioni anticipate per il contratto di mutuo pari a € 1.500,00.
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2. Sulla perdita di avviamento.
L'allegato n. 11 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, conterrebbe i dati relativi al volume d'affari per gli anni 2010-2018, nonché l'indicazione del reddito d'impresa e della percentuale di redditività dell'azienda, dai quali il Giudice avrebbe potuto ricavare la prova del danno patito, concludente in € 83.763,67. In ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto ammettere la c.t.u. richiesta volta alla relativa valutazione.
3. Sull'accoglimento della domanda riconvenzionale.
La decisione del Giudice sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento a favore di di un'indennità per l'occupazione Controparte_1 sine titulo dell'immobile sarebbe errata poiché parametrata all'ammontare del canone che si intendeva riconoscere alla resistente nella misura di € 7.746,85 annuali, sulla base di un contratto di locazione anziché del contratto di affitto d'azienda, l'unico stipulato tra le parti prima della vendita del locale commerciale. Inoltre, “il giudice avrebbe dovuto disporre CTU su tale punto ai fini del calcolo della misura dell'indennità dovuta per l'uso dell'immobile dal 2010 e sino alla riconsegna, tenuto conto della mancanza di agibilità del bene”.
4. Sulla compensazione delle spese.
La compensazione delle spese sarebbe iniqua poiché Controparte_1 era risultata totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, stante l'accoglimento
[...] della domanda di risoluzione contrattuale della ricorrente.
si è costituita in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente in rito, l'intempestività dell'appello, contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze espresse dall'appellante e formulando, a sua volta, appello incidentale con cui ha lamentato l'erronea quantificazione dell'importo dovuto dall'acquirente a titolo di indennizzo per l'occupazione sine titulo dell'immobile, e la mancata pronuncia sulla compensazione anche della quota parte (10/12) del canone ancora dovuto sino alla stipula del rogito (27/10/2010), per un importo pari ad euro 14.270,24.
Con specifico riferimento alla eccezione preliminare, l'appellata ha fatto rilevare come l'appello promosso da sarebbe tardivo perché proposto ben oltre il termine di 30 giorni Parte_1 dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c., intervenuta per tabulas a cura della cancelleria il 15.02.2024. Conseguentemente, il termine per proporre appello sarebbe scaduto improrogabilmente il 16.03.2024: da tale data l'ordinanza sarebbe passata in giudicato. Ha fatto rilevare l'appellata come anche la recente riforma, pur abrogando il capo terzo bis c.p.c. (artt. 702
Pagina 6 bis e seguenti), abbia espressamente disposto che “ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
***
Alla prima udienza, tenutasi il 04.02.2025, le parti hanno discusso in ordine all' eccezione di inammissibilità dell'appello, al contempo, tuttavia, evidenziando la pendenza di trattative e la necessità di ottenere un rinvio per poterle portare avanti.
Fallito ogni tentativo di accordo il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 24 ottobre 2025 davanti al Collegio per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine di 15 giorni prima per note conclusive. La causa è stata quindi discussa e decisa ai sensi della disposizione citata.
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L'appello è tardivo.
Si richiamano le difese svolte dalle parti in ordine alla tempestività dell'impugnazione: a fronte dell'eccezione sollevata, l' appellante, pur riconoscendo che l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Cagliari n. Rep. 337/2024 R.G. 3564/2020 era stata pubblicata il 15.02.2024 (cfr. atto d'appello pg.
1), con le note autorizzate ha fatto rilevare che la comunicazione del suddetto provvedimento trasmessa dalla cancelleria tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo del difensore, con denominazione di “comunicazione di cancelleria” e contenuto del messaggio “si vedano gli eventuali allegati”, costituisse modalità inidonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione previsto dall'art 702 quater c.p.c..
Secondo l'appellante, in particolare, “… la mera comunicazione del provvedimento, non equivale a notifica e, non fa decorrere il termine breve per impugnare ex art. 325 cpc, il quale a norma dell'art. 326 cpc inizia dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria. […] La PEC della cancelleria per avere valore di notificazione avrebbe dovuto avere la seguente dicitura;
“notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012”, e nel corpo del messaggio riportare la dicitura “attenzione trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 16 del d.l. 179/2012. si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.L. 179/2012”. Ciò anche in linea con le prescrizioni della Riforma Cartabia. Con la conseguenza che “nel caso specifico, la comunicazione a mezzo pec a cura della cancelleria contenente la mera dicitura comunicazione di cancelleria, non equivale a notifica, di conseguenza tale eccezione dovrà essere rigettata”.
Pagina 7 In ogni caso l'appellante ha domandato che nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione, anche l'appello incidentale proposto dall'appellata sia dichiarato tardivo perché presentato ugualmente oltre la scadenza del termine breve.
Dal suo canto, ha depositato - a sostegno Controparte_1 dell'eccezione - la copia della comunicazione di cancelleria ricevuta in data 15.02.2024
(produzione, evidentemente ammissibile siccome di successiva formazione rispetto alle preclusioni istruttorie e di decisiva rilevanza) osservando come l'allegato ivi menzionato, contenendo il testo integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., fosse idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.
Ciò posto, nel particolare caso dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, emessa ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, il legislatore ha inteso privilegiare la rapida formazione del giudicato, stabilendo, all'art. 702 quater c.p.c., che il termine breve di trenta giorni dell'appello possa decorrere - anziché, come di regola accade per le sentenze conclusive del giudizio ordinario, esclusivamente dalla notifica ad istanza di parte della sentenza o del provvedimento conclusivo ad essa equiparato ex art. 326 c.p.c. - non solo dalla notifica dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. ad istanza di parte, ma anche dalla comunicazione di tale ordinanza alle parti ad opera della cancelleria del giudice che l'ha emessa, purché si tratti di comunicazione integrale, che ponga il destinatario in condizione di difendersi compiutamente (vedi in tal senso Cass. sez. un.
5.10.2022 n.28795; Cass. ord.
5.9.2019 n. 22341; Cass. n.14478/2018 in motivazione;
Cass. n.7401/2017; Cass. n.11331/2017; Cass. n. 22674/2017), valendo altrimenti, anche per l'appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., solo il termine lungo d'impugnazione di sei mesi dell'art. 327 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. sez. un.
5.10.2022 n. 2879, richiamata conclusivamente dall'appellante, riguardante un'ipotesi differente da quella qui in esame).
In altri termini, affinché tale condizione si realizzi, la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di primo grado, deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto, in particolare, dall'art. 133 comma 2 c.p.c., il quale, dopo la riforma attuata dall'art. 45 del D.L. 24.6.2014, convertito con modificazioni nella L.11.8.2014 n. 114, richiede che il cancelliere dia comunicazione, mediante biglietto di cancelleria, alle parti costituite, nel suo testo integrale, del deposito della sentenza, alla quale è equiparabile, perché conclusiva del giudizio di primo grado con pronuncia anche sulle spese ed idonea a formare il giudicato, l'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. sez. un.
5.10.2022 n. 28975). A sua volta l' art. 45 disp. att. c.p.c. ultimo comma, introdotto dall'art. 16 comma 3 lettera d) del D.L. 18.10.2012 n. 179,
Pagina 8 convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce che, quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Pertanto, il messaggio di posta elettronica certificata, che ormai sostituisce il biglietto di cancelleria, dev'essere inviato ai soli indirizzi di posta elettronica dei legali delle parti del giudizio in cui l'ordinanza è stata emessa (e non a soggetti terzi), e dev'essere accompagnato dalla copia integrale dell'ordinanza pubblicata che ne costituisce un allegato. La finalità è quella di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: articolo 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte); diversamente, non può farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti).
Ciò posto, nel caso di specie, è emerso pacificamente che la copia integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. emessa il 13.02.2024 dal Tribunale di Cagliari figurava come allegato al messaggio di posta elettronica certificata denominato “Comunicazione di cancelleria”, avente ad oggetto “ACCOGLIMENTO PARZIALE”, e descrizione “ACCOLTO PARZIALMENTE PER LE
PARTI ”, come ricevuto dai procuratori delle parti in data 15.02.2024: Parte_1 tanto basta per ritenere la comunicazione in questione idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per entrambe le parti, non dovendosi pretendere alcun ulteriore adempimento finalizzato ad allertare il destinatario della pec.
Invero l'appellante non ha contestato in maniera specifica di aver ricevuto l'allegato - circostanza, peraltro, agevolmente riscontrabile dalla consultazione del registro ufficiale del contenzioso civile gestito dal Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) in dotazione dell'Ufficio attestante la trasmissione mediante comunicazione Pec di cancelleria ad entrambi i procuratori in eguale contenuto e formato, del provvedimento de quo - pur avendo l'onere di prendere puntuale posizione a fronte dell'eccezione di parte appellata e dell'invito del Giudice: piuttosto egli ha incentrato la sua difesa sull'inidoneità, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., dell'invito a prendere visione di eventuali allegati contenuto nel testo del messaggio e sulla mancata dicitura, nell'oggetto, di “notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012”, profilo, viceversa, irrilevante a fronte della perfetta accessibilità all'allegato e della menzione di “comunicazione di cancelleria” (che, per
Pagina 9 quanto già detto, stante il disposto dell'art. 702 quater c.p.c. costituisce puntuale riferimento normativo di individuazione del dies a quo in questione).
In conclusione, può ritenersi che entrambe le parti sono state poste in condizione di percepire il contenuto della comunicazione di cancelleria e comprenderne la rilevanza ai sensi e agli effetti dell'art. 702 quater c.p.c. e che tale comunicazione sia stata aderente al modello delineato dagli artt.
133 comma 2 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., nonché conforme ai principi sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, come tale idonea alla formazione del giudicato dell'ordinanza, siccome non impugnata nel breve termine di 30 giorni.
Stante il disposto dell'art. 343 c.p.c. concernente “modo e termine dell'appello incidentale”, questo si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art. 347 c.p.c., il quale espressamente richiama le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale. Di conseguenza, devono estendersi anche all'appello incidentale le medesime considerazioni in merito alla tardività dell'appello proposto da Controparte_1
[...]
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17
L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. 3028/2024 pubblicata Controparte_1 in data 15 febbraio 2024, del Tribunale di Cagliari:
- Dichiara l'appello principale e l'appello incidentale inammissibili.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- Da atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni principale ed incidentale..
Cosi deciso in Cagliari, il 10.11.2025
Pagina 10 Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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