CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 395 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-9-2024 e vertente tra
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, via Acqui n.7, presso Parte_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell' avv. Gaetano Giordano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in Roma, via Giuseppe Mazzini n.113, presso lo studio dell' avv. Massimo Oddo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1349/2017 emessa dal Tribunale di Latina
Conclusioni per l' appellante: come in atti
Conclusioni per l' appellato: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Latina, il , in persona del legale rappresentante p.t., per sentir Controparte_1
dichiarare la nullità ovvero l'annullamento della delibera adottata dall'assemblea generale dei consorziati in data 15-5-2011.
Deduceva che
-è proprietario del lotto 115/B situato all'interno del comprensorio del in Controparte_1
località Valmontorio - Borgo Sabotino -, ente costituitosi tra i proprietari di lotti viciniori con lo scopo di ottenere dalle autorità competenti l'approvazione di un piano di lottizzazione e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione;
-il numero totale dei lotti è di 253 e la delibera impugnata veniva assunta con il voto unanime dei presenti in numero di 112;
-non aveva mai ricevuto l'avviso di convocazione per la riunione;
-lo statuto prevede, ai fini della validità, che in seconda convocazione le delibere siano assunte da tanti consorziati che rappresentino la metà dei partecipanti con il voto favorevole di un terzo degli stessi;
3
-la deliberazione impugnata era affetta da invalidità non essendo stato rispettato il quorum costitutivo.
Si costituiva il che eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'espletamento di prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.1349/2017; il Tribunale di Latina rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-alla fattispecie doveva applicarsi, per analogia, la disciplina di cui all'art. 1137 c.c.;
-la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta l'annullabilità della delibera e non certo la nullità;
-ai sensi della disposizione sopra richiamata, l'azione va proposta entro trenta giorni, termine decorrente per i soci assenti dalla data di ricevimento del verbale assembleare e per quelli dissenzienti dalla data della deliberazione;
non aveva offerto dimostrazione della tempestività dell'opposizione; Parte_1
-le allegazioni di parte convenuta dimostravano che la nota raccomandata con la quale era stato inoltrato all'attore l'avviso di convocazione risultava spedita attraverso il servizio postale in data 4-5-2011 e dal sito web di Poste Italiane emergeva l'avvenuta consegna il 6-5-2011;
-per quanto a tale attestazione non possa essere riconosciuto valore fidefacente circa l'effettivo recapito ma soltanto presuntivo, tuttavia la prova orale forniva sufficienti riscontri in merito alla conoscenza, da parte dell'attore, della data fissata per la riunione generale dei consorziati.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva il . Controparte_1 4
La causa all'udienza del 12-9-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con tre motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante lamenta un difetto di motivazione della sentenza impugnata ed una erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.
Deduce che, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, risultava assente in assemblea ed aveva ricevuto la copia del verbale soltanto in data 16-3-2012.
Assume che l'opposizione era stata tempestivamente proposta il 13-4-2012 e che la delibera risultava affetta da invalidità in quanto mancante del quorum costitutivo.
Adduce che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, per una valida costituzione dell'assemblea occorre la presenza di almeno n.127 consorziati (ovvero metà dei partecipanti al consorzio).
Le censure appaiono fondate.
Osserva la Corte che
-dall'esame del verbale dell'assemblea generale dei consorziati, tenutasi in seconda convocazione il 15-5-2011 veniva registrata l'assenza dell'appellante alla riunione;
-ai sensi dell'art. 1137 c.c., la cui disciplina deve ritenersi applicabile per analogia, i condomini assenti sono soggetti, ai fini dell'impugnazione della deliberazione, al termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla ricezione del verbale;
-dalla documentazione versata in atti dall'appellante (doc.3 del fascicolo di primo grado) emerge che in data 15-3-2012 - amministratore dell'ente - trasmetteva a Persona_1
, a mezzo del servizio postale, “copia fotostatica del verbale assembleare Parte_1
consortile” del 15-5-2011;
-la circostanza sollevata in primo grado dall'ente secondo cui l'appellante avrebbe nel mese di maggio del 2011 preso visione del verbale era rimasta priva di supporto probatorio;
5
-tenuto conto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado veniva inoltrato all'ente consortile per la notificazione in data 13-4-2012 l'opposizione deve reputarsi tempestivamente proposta;
-riguardo all' eccezione riguardante il quorum reiterata in sede di gravame deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione nel caso in cui risultino intervenuti la metà dei partecipanti al consorzio e sono valide le deliberazioni con voti favorevoli di almeno un terzo dei partecipanti all'assemblea;
-tenuto conto che dal verbale emergono n.112 presenze - di persona o per delega - a fronte di un numero di consorziati proprietari di lotti ben superiore al doppio, non v'è dubbio che il quorum costitutivo non risulti rispettato, il che comporta l'annullamento della deliberazione;
-la richiesta dell'appellante di restituzione della somma corrisposta all'ente di gestione a titolo di spese legali in virtù della sentenza di primo grado non appare suscettibile di accoglimento in mancanza di prova circa l'effettivo pagamento.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva l'accoglimento dell'appello.
Le spese processuali del doppio grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellante, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti (D.M. 147/2022) con esclusione per il secondo grado della sola fase istruttoria.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti del , in persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza Controparte_1
n.1349/2017, emessa dal Tribunale di Latina, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'annullamento della deliberazione impugnata;
b) condanna l'ente appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado che si liquidano per il primo grado in €100,00 per esborsi ed €.4.700,00 per 6
compensi professionali oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in €. 100,00 per esborsi ed €.4.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano