Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.1699/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione I civile Controversie di lavoro e previdenza
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituita con il deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1699 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento promossa
DA
, con l'avv. Gaspare Guarino Parte_1
Ricorrente
CONTRO
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,., con gli avv. Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv.Luca Giammusso
Resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, come da dispositivo e contestuale esposizione dei concisi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la sig.ra deduceva di aver ricevuto in Parte_1 data 07/06/2024 da parte di AGE intimazione di pagamento n. 030 2023, in virtù del mancato pagamento
2015, contenente contributi IVS fissi/percentuale sul reddito eccedenti il minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro minimale, anno 2010, per complessivi € 19.460,26. La ricorrente eccepiva quindi l'illegittimità della predetta intimazione per omessa notifica dei titoli presupposti e per intervenuta prescrizione.
Nel contestare la ritualità della procedura di riscossione attivata nei suoi confronti, olyre che l'omessa notifica dell'avviso di addebito, ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che ne formano l'oggetto.
2. L'azione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione, là dove è stata denunciata l'illegittimità della stessa per la sopravvenuta estinzione del credito vantato che sarebbe maturata – secondo l'assunto della ricorrente – dopo la notifica degli avvisi addebito che è proponibile senza la previsione di alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
3. Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito, oltre ad essere inammissibile ex art. 617 cpc, la stessa è palesemente infondata attesa l'avvenuta regolare e tempestiva notifica dell' avviso di addebito n. 330 2015 00015519 68 000, sotteso all'intimazione di pagamento di cui trattasi, notificato il 24/12/2015, portante contributi IVS con accertamento unificato Agenzia delle Entrate anno 2010 - n.
TDY01T300556 notificato il 26/06/2014. Il tutto per come si evince dalle allegazione dell'Ente previdenziale con prova notifica a mezzo raccomanda a/r presso l'indirizzo dell'opponente.
4.L'opposizione all'intimazione di pagamento, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del tenore delle contestazioni che l'opponente propone.
Essa, inoltre, è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, poiché l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
5.Per quanto concerne il termine prescrizionale di cui alla L. 335/95 non è decorso.
Si evidenzia come alla data di notifica dell'avviso di addebito i relativi crediti contributivi non erano certamente prescritti non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento di esigibilità delle singole partite contributive portate avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta sino alla data di notifica dell'avviso di addebito bin considerazione anche dell'avvenuta notifica il 26/06/2014 da parte dell' delle Entrate dell'avviso di accertamento n. TDY01T300556 portante CP_2 anche la contribuzione di causa. Si rileva che l'avviso di addebito in questione è stato inserito nell'istanza
Rottamazione ter (saldo e stralcio) il 30/04/2019 come risulta dall'allegazione di parte resistente La CP_1 definizione agevolata è stata poi revocata dall' il 12/02/2020 perché non è stato eseguito alcun CP_2 versamento. La predetta istanza di rottamazione costituisce riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. ed ha efficacia interruttiva permanente della prescrizione sino a quando sono intervenuti. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di elaborare i seguenti principi: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore)” (Cass. sent. 9221/2024); per tutto il periodo previsto per il pagamento dilazionato del debito la prescrizione non corre, in quanto detta domanda:
“….impedisce all' l'esercizio dell'originaria pretesa creditoria e quindi il perfezionamento della relativa fattispecie è CP_1 di ostacolo all'esercizio del diritto, non potendo l' previdenziale prendere iniziative volte a farlo valere, determinando, CP_1 così, una sorta di sospensione della decorrenza della prescrizione che sussiste per tutto il tempo in cui l'interessato rispetta le modalità di pagamento delle somme richieste” (Cass. Civ. sez. lav. 29 settembre 2008 n. 24280, Corte Appello
Catanzaro, sentenza 1207/23).
Pertanto, alla luce di quanto sopra e considerando anche la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23/02/2020 al CP_ 30/06/2020 e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (pari a complessivi 311 gg – v. Circ. 126/2021), alla data di notifica dell'intimazione opposta il termine prescrizionale non era certamente decorso.
6.. L'opposizione va dunque rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 900,00.000 in favore di ciascuno dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere all' e le spese del CP_1 Controparte_3 giudizio, che liquida in € 900,00 oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.
Catanzaro, 23 maggio 2025
Il Giudice onorario di pace
Daniela Linarello