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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 353/2014 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to LISCA GIAN MARIO C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to AZZENA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI C.F._3
CONVENUTO/I
, rappresentato e difeso dall' avv.to DOMENICO Controparte_2 P.IVA_2
PUTZOLU
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1.Per i motivi spiegati in premessa, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto assolvendo la società opponente da ogni avversa pretesa.
2. In via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei vizi e difetti così come rilevati e descritti dall'Ing. nella sua relazione tecnica in atti CP_3
nell'immobile di proprietà della società opponente, dichiarare la responsabilità del geom. CP_1
nella qualità di progettista e direttore dei lavori e , per l'effetto, condannare lo stesso al
[...]
risarcimento di tutti danni conseguenti nella misura di euro 50.300,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
3. Compensare, ai sensi dell'art.1241 CC, l'eventuale e se sussistente credito
Pagina 1 professionale residuo da accettarsi a favore del geom. con quello a favore della società Controparte_1
opponente dovuto per il risarcimento dei danni di cui alla domanda riconvenzionale come sopra proposta.
3. Vittoria di spese , diritti ed onorari.
Per il convenuto:
1.nel merito, respingere l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero in ogni caso condannare la opponente al pagamento della somma indicata in decreto, oltre accessori di legge;
2)- rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
in subordine dichiarare controparte decaduta dalla relativa azione ovvero dichiararne l'intervenuta prescrizione;
3)- in ulteriore subordine, dichiarare che i danni lamentati di parte opponente, qui contestati, sono in ogni caso riferibili a fatto e colpa della Controparte_2
[...
assolvendo l'opposto dalla domanda avanzata da parte attrice;
4)- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per il terzo chiamato:
1.In rito Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa nei confronti della
2) Nel merito dichiarare inammissibili e/o improcedibili o Controparte_2
comunque infondate tutte le domande di accertamento dei vizi proposte e/o proponende nei confronti della essendo i soggetti legittimati a proporle decaduti per lo spirare Controparte_2 del termine di legge o comunque dichiarare l'intervenuta prescrizione della relativa azione. 3) Nel merito dichiarare l'insussistenza degli asseriti vizi in atti indicati o comunque dichiarare che gli stessi non sono riconducibili alla ditta appaltatrice. 4) Assolvere in ogni caso la Controparte_2
da ogni avversa domanda proposta e/o proponenda. 5) Vittoria di spese e onorari di causa anche ai
[...] sensi dell'art. 96 comma 3, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 7 febbraio 2014, la , Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1071/2013, in forza del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del geom. della somma di euro 6.350,40, comprensiva di iva, Controparte_1
Pagina 2 per le prestazioni professionali a seguito dell'incarico affidatogli per la ristrutturazione dell'immobile sito in Santa Teresa Gallura, via Amsicora – Via Roma, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. A sostegno della domanda deduceva ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, la mancata esecuzione da parte di quest'ultimo di alcune prestazioni previste nel contratto di incarico professionale, in particolare del progetto dell'impianto elettrico, di quello fotovoltaico e delle opere in cemento armato;
infine, eccepiva la sussistenza, nell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, di gravi vizi e difetti, come tempestivamente eccepiti, addebitabili al direttore dei lavori;
concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio in data 16 maggio 2014 il Geom. rilevando che, benchè lo Controparte_1
studio di cui faceva parte fosse uno studio associato, le opere di progettazione e di direzione lavori erano state da lui personalmente eseguite;
sul quantum rilevava che le opere relative al progetto dell'impianto elettrico, fotovoltaico e delle opere in cemento armato, non rientravano nel contratto, poiché contrattualmente escluse dalle parti;
sui difetti lamentati, infine, rilevava l'insussistenza ed, in ogni caso, eccepiva che fossero da addebitarsi alla impresa appaltatrice, di cui chiedeva la chiamata in causa;
concludeva come sopra.
Autorizzata la chiamata in causa della società appaltatrice, la stessa, costituendosi, CP_4 eccepiva l'inammissibilità della chiamata dispiegata, rilevava l'insussistenza dei vizi, in ogni caso la non addebitabilità degli stessi all'impresa, la quale si era attenuta alle prescrizioni progettuali, nonché alle disposizioni impartite dal direttore di lavori;
concludeva come in atti.
Orbene, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha
Pagina 3 l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Stesso principio si applica alla parte che propone domanda riconvenzionale.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Quanto, quindi, all'onere della prova incombente sull'opposto, si osserva preliminarmente che per le prestazioni di cui alla fattura n. 12 del 2.08.2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, è stata unitariamente indicata la somma di € 6000,00, con l'indicazione di: a) quota “a saldo”, b) pratica variazione catastale, c) richiesta di certificato di agibilità, d) attestazione di certificazione energetica.
E' necessario rilevare che l'esecuzione delle dette ultime attività ( variazione catastale, agibilità, APE) non sono in contestazione e devono, quindi, essere riconosciute al professionista, osservando che non essendo l'importo delle stesse distintamente indicato nella fattura ingiunta, si ritiene -in linea con i costi di mercato per la tipologia delle attività professionali svolte- che i compensi per le dette attività si possano quantificare nella somma di € 5000,00.
Quanto invece alla residua somma di € 1000,00 di cui alla suddetta fattura, a titolo di “saldo”, si evidenzia che l'opponente ha contestato l'esecuzione di alcune attività previste in contratto (progetto impianto elettrico, fotovoltaico e opere in cemento armato) e dell'espletamento delle dette attività
l'opposto non ha fornito prova alcuna. Si osserva, in particolare, che non è stato dimostrato, come dedotto da parte opposta, che tali prestazioni fossero state escluse contrattualmente con l'inserimento della postilla “no” (accanto alle prestazioni); si rileva, invece, che tali postille sono presenti unicamente nel documento del e non nel documento dell'opponente, nonostante CP_1
l'opposto abbia dichiarato di avere “estratto il contratto dal fascicolo di controparte”, a dimostrazione di un inserimento grafico successivo.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma di €5000,00 per i titoli di cui sopra a favore del , l'ulteriore quota di € CP_1
1000,00 - di cui alla fattura ingiunta - rappresentante il “saldo” ed ascrivibile alle opere non prestate, non è dovuta.
Passando al merito della domanda dell'opponente in via riconvenzionale, si osserva che l'azione di risarcimento dal medesimo svolta, prevista dall'art. 1669 c.c., è proponibile indistintamente, secondo consolidata giurisprudenza, contro tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazione dell'immobile viziato e che cioè abbiano concorso nella produzione del danno.
Pagina 4 Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera
(quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati ( Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 2005, 21351; Cassazione civile , sez. II, 28 aprile
2004, n. 8140; Cassazione civile , sez. II, 1 agosto 2003, n. 11740; Cassazione civile , sez. II, 01 agosto
2003, n. 11740).
Dunque, il difetto di costruzione, disciplinato dall'art. 1669 c.c., legittima l'azione di responsabilità extracontrattuale tanto nei confronti del progettista (e del direttore dei lavori) quanto nei confronti dell'appaltatore e può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera (Cass. 13882/2014).
Per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, poi, se ne rileva la natura solidale, atteso che è pacifico in giurisprudenza che quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione pure il progettista e il direttore dei lavori devono ritenersi responsabili ai sensi dell'art. 1669 c.c., in quanto la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore si estende nei confronti di entrambi ( Cass., n. 17874/2013; Cass. n. 8016/2012;
Cass. n. 13158/2002; Cass. n. 10719/2000).
Pertanto, quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista
è responsabile verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. - entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
Ciò premesso, deve rilevarsi che parte opposta - pur avendo chiamato in causa l'impresa esecutrice dei lavori - la quale ha eccepito di avere eseguito le lavorazioni attenendosi al progetto e alle precise indicazioni del direttore dei lavori, non ha, né contestato tali assunti, nè allegato e dimostrato che i
Pagina 5 lavori oggetto dei difetti costruttivi lamentati, fossero stati eseguiti dalla stessa impresa in spregio al progetto e contro le direttive del direttore dei lavori.
La detta circostanza consente di escludere la responsabilità dell' appaltatore-terzo chiamato.
Sulla esecuzione delle opere e sussistenza dei vizi è stata, quindi, disposta CTU le cui conclusioni, prive di vizi logici e tecnici, peraltro non contestate puntualmente nel termine assegnato per le osservazioni, meritano di essere condivise ed utilizzate dal Tribunale ai fini della presente decisione.
Ebbene, il consulente ha accertato sia la sussistenza dei difetti - “tanto per la scarsa differenza di quota tra le pavimentazioni del fabbricato e del cortile, quanto per la scarsa capacità che ha il cortile di smaltire l'acqua meteorica” in considerazione del sottodimensionamento della condotta di scarico realizzata, in relazione all'acqua raccolta dai pluviali e alle dimensioni delle coperture - “provocano i problemi di allagamento denunciati”, sia una errata progettazione della rampa dei disabili.
Ha concluso il CTU affermando che “il problema principale, se non unico, è quello di trovare un modo idoneo per far defluire il più velocemente possibile l'acqua. L'unico modo è quello di aumentare la portata di deflusso e la si può ottenere aumentando, la sezione della condotta di scarico. In questo caso
è necessario aggiungere una nuova caditoia con una ulteriore condotta di scarico il tutto adeguatamente dimensionato. …Questo comporterà la demolizione della pavimentazione della camera da letto e parziale demolizione della pavimentazione del cortile. Quest'intervento, se ben dimensionata la caditoia e la relativa condotta, risolve due problemi, ovvero elimina l'allagamento delle camere da letto e risolve lo smaltimento dell'acqua piovana. Nel caso, a maggior sicurezza, è possibile eventualmente abbassare di 10/15 cm. la quota del cortile in modo da formare una barriera di accesso all'acqua verso le camere da letto per mezzo della differenza di quota. A queste opere si deve aggiungere la demolizione della rampa, la realizzazione di alcuni scalini e l'acquisto e montaggio di un eventuale monta-scale. Infine vanno sistemate le gronde con un intervento di registrazione o regolazione delle stesse”, stimando un costo per l'esecuzione di tutto le opere di € 21.000,00 oltre iva.
Orbene i difetti anzidetti, che provocano allagamenti dell'appartamento, rientrano certamente tra quelli di cui all'art. 1669 c.c. dal momento che i vizi incidono sulla funzionalità del bene.
E' evidente, in base a quanto emerso ed in ragione dei fatti non contestati, che con riferimento ai predetti difetti nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo all'impresa ma va dichiarata la responsabilità esclusiva del progettista/direttore dei lavori che è tenuto a risarcire al committente la predetta somma di €21.000,00.
Da tale importo va operata la compensazione di € 5000,00, oltre iva, per le opere fatturate ed effettivamente eseguite dal progettista, come sopra detto, con la condanna del progettista al pagamento in favore della società opposta della somma residua di € 16.000,00.
Pagina 6 In ragione della natura risarcitoria di tutti i debiti anzidetti, che vanno qualificati come debiti di valore, le somme così quantificate dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto - che può essere individuata nel 30.04.2021, data di deposito della CTU nel presente giudizio - fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta;
la
Suprema Corte, invero, "gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno" (Cass. 10825/2007; conforme 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema
Corte ( Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca dell'opposto e dell'opponente sono posta a carico di parte opposta nella misura di 2/3; l'opposto invece è tenuto alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato.
Le spese di CTU sono interamente poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di tempio Pausania definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accerta e dichiara che è responsabile in via esclusiva Controparte_1 C.F._2
dei vizi individuati e specificati in narrativa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di
Parte_1 P.IVA_1
della somma di 16.000,00 - già operata la compensazione con quella di € 5000,00 dovuta al
[...]
- a titolo di risarcimento danni, oltre accessori come meglio indicato in motivazione;
CP_1
Pagina 7 3. rigetta la domande di manleva svolta nei confronti della Controparte_2
; P.IVA_2
4. condanna alla rifusione in favore della delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che liquida in 2540,00 ( già nella misura di 2/3) per compensi, oltre spese generali al
15 %, oltre Iva e CPA come per legge;
5. condanna alla rifusione in favore alla rifusione in favore dell'avv.to Domenico Controparte_1
Putzolu, che si è dichiarato procuratore antistatario di , delle spese Controparte_2 di lite che liquida in € 2540,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
6. pone definitivamente a carico del le spese di CTU, detratti gli importi eventualmente già CP_1
corrisposti.
Tempio Pausania, 22.03.2025
Il Giudice
Daniela Schintu
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 353/2014 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to LISCA GIAN MARIO C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to AZZENA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI C.F._3
CONVENUTO/I
, rappresentato e difeso dall' avv.to DOMENICO Controparte_2 P.IVA_2
PUTZOLU
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1.Per i motivi spiegati in premessa, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto assolvendo la società opponente da ogni avversa pretesa.
2. In via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei vizi e difetti così come rilevati e descritti dall'Ing. nella sua relazione tecnica in atti CP_3
nell'immobile di proprietà della società opponente, dichiarare la responsabilità del geom. CP_1
nella qualità di progettista e direttore dei lavori e , per l'effetto, condannare lo stesso al
[...]
risarcimento di tutti danni conseguenti nella misura di euro 50.300,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
3. Compensare, ai sensi dell'art.1241 CC, l'eventuale e se sussistente credito
Pagina 1 professionale residuo da accettarsi a favore del geom. con quello a favore della società Controparte_1
opponente dovuto per il risarcimento dei danni di cui alla domanda riconvenzionale come sopra proposta.
3. Vittoria di spese , diritti ed onorari.
Per il convenuto:
1.nel merito, respingere l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero in ogni caso condannare la opponente al pagamento della somma indicata in decreto, oltre accessori di legge;
2)- rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
in subordine dichiarare controparte decaduta dalla relativa azione ovvero dichiararne l'intervenuta prescrizione;
3)- in ulteriore subordine, dichiarare che i danni lamentati di parte opponente, qui contestati, sono in ogni caso riferibili a fatto e colpa della Controparte_2
[...
assolvendo l'opposto dalla domanda avanzata da parte attrice;
4)- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per il terzo chiamato:
1.In rito Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa nei confronti della
2) Nel merito dichiarare inammissibili e/o improcedibili o Controparte_2
comunque infondate tutte le domande di accertamento dei vizi proposte e/o proponende nei confronti della essendo i soggetti legittimati a proporle decaduti per lo spirare Controparte_2 del termine di legge o comunque dichiarare l'intervenuta prescrizione della relativa azione. 3) Nel merito dichiarare l'insussistenza degli asseriti vizi in atti indicati o comunque dichiarare che gli stessi non sono riconducibili alla ditta appaltatrice. 4) Assolvere in ogni caso la Controparte_2
da ogni avversa domanda proposta e/o proponenda. 5) Vittoria di spese e onorari di causa anche ai
[...] sensi dell'art. 96 comma 3, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 7 febbraio 2014, la , Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1071/2013, in forza del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del geom. della somma di euro 6.350,40, comprensiva di iva, Controparte_1
Pagina 2 per le prestazioni professionali a seguito dell'incarico affidatogli per la ristrutturazione dell'immobile sito in Santa Teresa Gallura, via Amsicora – Via Roma, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. A sostegno della domanda deduceva ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, la mancata esecuzione da parte di quest'ultimo di alcune prestazioni previste nel contratto di incarico professionale, in particolare del progetto dell'impianto elettrico, di quello fotovoltaico e delle opere in cemento armato;
infine, eccepiva la sussistenza, nell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, di gravi vizi e difetti, come tempestivamente eccepiti, addebitabili al direttore dei lavori;
concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio in data 16 maggio 2014 il Geom. rilevando che, benchè lo Controparte_1
studio di cui faceva parte fosse uno studio associato, le opere di progettazione e di direzione lavori erano state da lui personalmente eseguite;
sul quantum rilevava che le opere relative al progetto dell'impianto elettrico, fotovoltaico e delle opere in cemento armato, non rientravano nel contratto, poiché contrattualmente escluse dalle parti;
sui difetti lamentati, infine, rilevava l'insussistenza ed, in ogni caso, eccepiva che fossero da addebitarsi alla impresa appaltatrice, di cui chiedeva la chiamata in causa;
concludeva come sopra.
Autorizzata la chiamata in causa della società appaltatrice, la stessa, costituendosi, CP_4 eccepiva l'inammissibilità della chiamata dispiegata, rilevava l'insussistenza dei vizi, in ogni caso la non addebitabilità degli stessi all'impresa, la quale si era attenuta alle prescrizioni progettuali, nonché alle disposizioni impartite dal direttore di lavori;
concludeva come in atti.
Orbene, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha
Pagina 3 l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Stesso principio si applica alla parte che propone domanda riconvenzionale.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Quanto, quindi, all'onere della prova incombente sull'opposto, si osserva preliminarmente che per le prestazioni di cui alla fattura n. 12 del 2.08.2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, è stata unitariamente indicata la somma di € 6000,00, con l'indicazione di: a) quota “a saldo”, b) pratica variazione catastale, c) richiesta di certificato di agibilità, d) attestazione di certificazione energetica.
E' necessario rilevare che l'esecuzione delle dette ultime attività ( variazione catastale, agibilità, APE) non sono in contestazione e devono, quindi, essere riconosciute al professionista, osservando che non essendo l'importo delle stesse distintamente indicato nella fattura ingiunta, si ritiene -in linea con i costi di mercato per la tipologia delle attività professionali svolte- che i compensi per le dette attività si possano quantificare nella somma di € 5000,00.
Quanto invece alla residua somma di € 1000,00 di cui alla suddetta fattura, a titolo di “saldo”, si evidenzia che l'opponente ha contestato l'esecuzione di alcune attività previste in contratto (progetto impianto elettrico, fotovoltaico e opere in cemento armato) e dell'espletamento delle dette attività
l'opposto non ha fornito prova alcuna. Si osserva, in particolare, che non è stato dimostrato, come dedotto da parte opposta, che tali prestazioni fossero state escluse contrattualmente con l'inserimento della postilla “no” (accanto alle prestazioni); si rileva, invece, che tali postille sono presenti unicamente nel documento del e non nel documento dell'opponente, nonostante CP_1
l'opposto abbia dichiarato di avere “estratto il contratto dal fascicolo di controparte”, a dimostrazione di un inserimento grafico successivo.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma di €5000,00 per i titoli di cui sopra a favore del , l'ulteriore quota di € CP_1
1000,00 - di cui alla fattura ingiunta - rappresentante il “saldo” ed ascrivibile alle opere non prestate, non è dovuta.
Passando al merito della domanda dell'opponente in via riconvenzionale, si osserva che l'azione di risarcimento dal medesimo svolta, prevista dall'art. 1669 c.c., è proponibile indistintamente, secondo consolidata giurisprudenza, contro tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazione dell'immobile viziato e che cioè abbiano concorso nella produzione del danno.
Pagina 4 Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera
(quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati ( Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 2005, 21351; Cassazione civile , sez. II, 28 aprile
2004, n. 8140; Cassazione civile , sez. II, 1 agosto 2003, n. 11740; Cassazione civile , sez. II, 01 agosto
2003, n. 11740).
Dunque, il difetto di costruzione, disciplinato dall'art. 1669 c.c., legittima l'azione di responsabilità extracontrattuale tanto nei confronti del progettista (e del direttore dei lavori) quanto nei confronti dell'appaltatore e può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera (Cass. 13882/2014).
Per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, poi, se ne rileva la natura solidale, atteso che è pacifico in giurisprudenza che quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione pure il progettista e il direttore dei lavori devono ritenersi responsabili ai sensi dell'art. 1669 c.c., in quanto la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore si estende nei confronti di entrambi ( Cass., n. 17874/2013; Cass. n. 8016/2012;
Cass. n. 13158/2002; Cass. n. 10719/2000).
Pertanto, quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista
è responsabile verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. - entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
Ciò premesso, deve rilevarsi che parte opposta - pur avendo chiamato in causa l'impresa esecutrice dei lavori - la quale ha eccepito di avere eseguito le lavorazioni attenendosi al progetto e alle precise indicazioni del direttore dei lavori, non ha, né contestato tali assunti, nè allegato e dimostrato che i
Pagina 5 lavori oggetto dei difetti costruttivi lamentati, fossero stati eseguiti dalla stessa impresa in spregio al progetto e contro le direttive del direttore dei lavori.
La detta circostanza consente di escludere la responsabilità dell' appaltatore-terzo chiamato.
Sulla esecuzione delle opere e sussistenza dei vizi è stata, quindi, disposta CTU le cui conclusioni, prive di vizi logici e tecnici, peraltro non contestate puntualmente nel termine assegnato per le osservazioni, meritano di essere condivise ed utilizzate dal Tribunale ai fini della presente decisione.
Ebbene, il consulente ha accertato sia la sussistenza dei difetti - “tanto per la scarsa differenza di quota tra le pavimentazioni del fabbricato e del cortile, quanto per la scarsa capacità che ha il cortile di smaltire l'acqua meteorica” in considerazione del sottodimensionamento della condotta di scarico realizzata, in relazione all'acqua raccolta dai pluviali e alle dimensioni delle coperture - “provocano i problemi di allagamento denunciati”, sia una errata progettazione della rampa dei disabili.
Ha concluso il CTU affermando che “il problema principale, se non unico, è quello di trovare un modo idoneo per far defluire il più velocemente possibile l'acqua. L'unico modo è quello di aumentare la portata di deflusso e la si può ottenere aumentando, la sezione della condotta di scarico. In questo caso
è necessario aggiungere una nuova caditoia con una ulteriore condotta di scarico il tutto adeguatamente dimensionato. …Questo comporterà la demolizione della pavimentazione della camera da letto e parziale demolizione della pavimentazione del cortile. Quest'intervento, se ben dimensionata la caditoia e la relativa condotta, risolve due problemi, ovvero elimina l'allagamento delle camere da letto e risolve lo smaltimento dell'acqua piovana. Nel caso, a maggior sicurezza, è possibile eventualmente abbassare di 10/15 cm. la quota del cortile in modo da formare una barriera di accesso all'acqua verso le camere da letto per mezzo della differenza di quota. A queste opere si deve aggiungere la demolizione della rampa, la realizzazione di alcuni scalini e l'acquisto e montaggio di un eventuale monta-scale. Infine vanno sistemate le gronde con un intervento di registrazione o regolazione delle stesse”, stimando un costo per l'esecuzione di tutto le opere di € 21.000,00 oltre iva.
Orbene i difetti anzidetti, che provocano allagamenti dell'appartamento, rientrano certamente tra quelli di cui all'art. 1669 c.c. dal momento che i vizi incidono sulla funzionalità del bene.
E' evidente, in base a quanto emerso ed in ragione dei fatti non contestati, che con riferimento ai predetti difetti nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo all'impresa ma va dichiarata la responsabilità esclusiva del progettista/direttore dei lavori che è tenuto a risarcire al committente la predetta somma di €21.000,00.
Da tale importo va operata la compensazione di € 5000,00, oltre iva, per le opere fatturate ed effettivamente eseguite dal progettista, come sopra detto, con la condanna del progettista al pagamento in favore della società opposta della somma residua di € 16.000,00.
Pagina 6 In ragione della natura risarcitoria di tutti i debiti anzidetti, che vanno qualificati come debiti di valore, le somme così quantificate dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto - che può essere individuata nel 30.04.2021, data di deposito della CTU nel presente giudizio - fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta;
la
Suprema Corte, invero, "gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno" (Cass. 10825/2007; conforme 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema
Corte ( Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca dell'opposto e dell'opponente sono posta a carico di parte opposta nella misura di 2/3; l'opposto invece è tenuto alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato.
Le spese di CTU sono interamente poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di tempio Pausania definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accerta e dichiara che è responsabile in via esclusiva Controparte_1 C.F._2
dei vizi individuati e specificati in narrativa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di
Parte_1 P.IVA_1
della somma di 16.000,00 - già operata la compensazione con quella di € 5000,00 dovuta al
[...]
- a titolo di risarcimento danni, oltre accessori come meglio indicato in motivazione;
CP_1
Pagina 7 3. rigetta la domande di manleva svolta nei confronti della Controparte_2
; P.IVA_2
4. condanna alla rifusione in favore della delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che liquida in 2540,00 ( già nella misura di 2/3) per compensi, oltre spese generali al
15 %, oltre Iva e CPA come per legge;
5. condanna alla rifusione in favore alla rifusione in favore dell'avv.to Domenico Controparte_1
Putzolu, che si è dichiarato procuratore antistatario di , delle spese Controparte_2 di lite che liquida in € 2540,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
6. pone definitivamente a carico del le spese di CTU, detratti gli importi eventualmente già CP_1
corrisposti.
Tempio Pausania, 22.03.2025
Il Giudice
Daniela Schintu
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