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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17278 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51225 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
MA (RM), 08/12/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELL'AIUTO GIANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(RMA (RM), 10/09/1968), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE ANDREIS MARIA CRISTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
28/09/1991 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (1997) e
[...] Per_1 Per_2
(2003), esponeva che con decreto del 30/07/2018 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 13/10/2025 i difensori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio per trattative e il giudice delegato rinviava la causa al successivo all'udienza del 01/12/2025 allorché le pareti precisavano le seguenti conclusioni congiunte:
- cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
tra la signora e il signor in Roma, in data Parte_2 Parte_1
28.9.1991, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Roma (anno
1991, atto 01367, parte 2 serie A01), con richiesta di annotazione;
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Roma via
Mario de Renzi, 3, di proprietà dell'Enasarco, attualmente condotta in 3 locazione, alla signora con la quale vivono i figli Parte_2
maggiorenni;
- disporre carico del signor e a favore della signora Pt_1 CP_1
un assegno divorzile di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
di ogni mese;
- a titolo di arretrati Istat dell'assegno di mantenimento al coniuge e
degli assegni di mantenimento per i figli stabiliti in sede di separazione e
maturati fino a novembre 2025, le parti convengono sia dovuta dal Pt_1
alla la somma complessiva di Euro 5.000,00, che il si CP_1 Pt_1
impegna a corrispondere alla a mezzo 20 rate mensili da Euro CP_1
250,00 cadauna, a decorrere da dicembre 2025 entro il 5 di ogni mese;
- il signor si rende disponibile a far fronte alle necessità Pt_1
eventuali dei figli maggiorenni: a Roma il 17.7.1997 e a Per_1 Per_2
Roma il 24.6.2003, nei confronti dei quali in questa sede non è previsto
alcun assegno periodico;
- con compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà
professionale.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
28/09/1991, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 4 del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51225/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RMA in data 28/09/1991 tra MA (RM), Parte_1
08/12/1965) e (RMA (RM), 10/09/1968) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RMA al n.
1367, Parte II, Serie A01, Anno 1991, alle condizioni di cui in motivazione,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51225 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
MA (RM), 08/12/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELL'AIUTO GIANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(RMA (RM), 10/09/1968), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE ANDREIS MARIA CRISTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
28/09/1991 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (1997) e
[...] Per_1 Per_2
(2003), esponeva che con decreto del 30/07/2018 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 13/10/2025 i difensori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio per trattative e il giudice delegato rinviava la causa al successivo all'udienza del 01/12/2025 allorché le pareti precisavano le seguenti conclusioni congiunte:
- cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
tra la signora e il signor in Roma, in data Parte_2 Parte_1
28.9.1991, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Roma (anno
1991, atto 01367, parte 2 serie A01), con richiesta di annotazione;
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Roma via
Mario de Renzi, 3, di proprietà dell'Enasarco, attualmente condotta in 3 locazione, alla signora con la quale vivono i figli Parte_2
maggiorenni;
- disporre carico del signor e a favore della signora Pt_1 CP_1
un assegno divorzile di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
di ogni mese;
- a titolo di arretrati Istat dell'assegno di mantenimento al coniuge e
degli assegni di mantenimento per i figli stabiliti in sede di separazione e
maturati fino a novembre 2025, le parti convengono sia dovuta dal Pt_1
alla la somma complessiva di Euro 5.000,00, che il si CP_1 Pt_1
impegna a corrispondere alla a mezzo 20 rate mensili da Euro CP_1
250,00 cadauna, a decorrere da dicembre 2025 entro il 5 di ogni mese;
- il signor si rende disponibile a far fronte alle necessità Pt_1
eventuali dei figli maggiorenni: a Roma il 17.7.1997 e a Per_1 Per_2
Roma il 24.6.2003, nei confronti dei quali in questa sede non è previsto
alcun assegno periodico;
- con compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà
professionale.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
28/09/1991, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 4 del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51225/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RMA in data 28/09/1991 tra MA (RM), Parte_1
08/12/1965) e (RMA (RM), 10/09/1968) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RMA al n.
1367, Parte II, Serie A01, Anno 1991, alle condizioni di cui in motivazione,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi