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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1917/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. PESCE LUISA;
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PESCE LUISA;
- ricorrente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.12.2025; Condizioni congiunte: “OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Incisa Scapaccino, Strada Pozzamagna n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare con i Pt_1
figli, che restano collocati stabilmente presso di lei.
3. IL padre resterà in compagnia dei figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, mentre nei fine settimana di competenza della madre, essi pernotteranno presso il padre il venerdì sera e faranno rientro presso l'abitazione materna il sabato sera.
I genitori concorderanno di volta in volta i periodi continuativi che trascorreranno in compagnia dei figli così come le vacanze estive, natalizie e pasquali.
4. Il sig. , con decorrenza dal corrente mese, corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 600,00 (300 per ciascun figlio), importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e che sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. IL sig. rinuncia alla quota del 50% dell'assegno di divorzio per i figli in favore della CP_1 sig.ra convengono le parti che l'importo di spettanza del padre a tal titolo, verrà detratto dal Pt_1
contributo mensile per i figli, che, conseguentemente, percepiranno comunque 300 euro mensili ciascuno.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo ad assegno di mantenimento in favore di uno di essi.
7. Ciascun coniuge continuerà a sostenere nella misura del 50% il rateo del mutuo garantito dall'ipoteca sull'immobile comune.
8. Danno atto le parti che presso la banca intesa Sanpaolo, filiale di Nizza Monferrato sono accesi due con ti intestati ai figli, la cui provvista è destinata esclusivamente agli stessi;
conseguentemente,
i genitori si impegnano a non disporre di dette somme pur potendo operare sui conti.
9. Le parti prestano assenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.” MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 08.9.2025 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Incisa Scapaccino, il 18/03/2017 (Anno
[...]
2017, atto 1, Parte 1^, Serie);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “OMOLOGARE CON
SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Incisa Scapaccino, Strada Pozzamagna n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare con i Pt_1
figli, che restano collocati stabilmente presso di lei.
3. IL padre resterà in compagnia dei figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, mentre nei fine settimana di competenza della madre, essi pernotteranno presso il padre il venerdì sera e faranno rientro presso l'abitazione materna il sabato sera.
I genitori concorderanno di volta in volta i periodi continuativi che trascorreranno in compagnia dei figli così come le vacanze estive, natalizie e pasquali.
4. Il sig. , con decorrenza dal corrente mese, corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 600,00 (300 per ciascun figlio), importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e che sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. IL sig. rinuncia alla quota del 50% dell'assegno di divorzio per i figli in favore della CP_1 sig.ra convengono le parti che l'importo di spettanza del padre a tal titolo, verrà detratto dal Pt_1
contributo mensile per i figli, che, conseguentemente, percepiranno comunque 300 euro mensili ciascuno.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo ad assegno di mantenimento in favore di uno di essi.
7. Ciascun coniuge continuerà a sostenere nella misura del 50% il rateo del mutuo garantito dall'ipoteca sull'immobile comune.
8. Danno atto le parti che presso la banca intesa Sanpaolo, filiale di Nizza Monferrato sono accesi due con ti intestati ai figli, la cui provvista è destinata esclusivamente agli stessi;
conseguentemente,
i genitori si impegnano a non disporre di dette somme pur potendo operare sui conti.
9. Le parti prestano assenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.”
- spese al definitivo
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 11/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1917/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. PESCE LUISA;
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PESCE LUISA;
- ricorrente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.12.2025; Condizioni congiunte: “OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Incisa Scapaccino, Strada Pozzamagna n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare con i Pt_1
figli, che restano collocati stabilmente presso di lei.
3. IL padre resterà in compagnia dei figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, mentre nei fine settimana di competenza della madre, essi pernotteranno presso il padre il venerdì sera e faranno rientro presso l'abitazione materna il sabato sera.
I genitori concorderanno di volta in volta i periodi continuativi che trascorreranno in compagnia dei figli così come le vacanze estive, natalizie e pasquali.
4. Il sig. , con decorrenza dal corrente mese, corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 600,00 (300 per ciascun figlio), importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e che sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. IL sig. rinuncia alla quota del 50% dell'assegno di divorzio per i figli in favore della CP_1 sig.ra convengono le parti che l'importo di spettanza del padre a tal titolo, verrà detratto dal Pt_1
contributo mensile per i figli, che, conseguentemente, percepiranno comunque 300 euro mensili ciascuno.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo ad assegno di mantenimento in favore di uno di essi.
7. Ciascun coniuge continuerà a sostenere nella misura del 50% il rateo del mutuo garantito dall'ipoteca sull'immobile comune.
8. Danno atto le parti che presso la banca intesa Sanpaolo, filiale di Nizza Monferrato sono accesi due con ti intestati ai figli, la cui provvista è destinata esclusivamente agli stessi;
conseguentemente,
i genitori si impegnano a non disporre di dette somme pur potendo operare sui conti.
9. Le parti prestano assenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.” MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 08.9.2025 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Incisa Scapaccino, il 18/03/2017 (Anno
[...]
2017, atto 1, Parte 1^, Serie);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “OMOLOGARE CON
SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Incisa Scapaccino, Strada Pozzamagna n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare con i Pt_1
figli, che restano collocati stabilmente presso di lei.
3. IL padre resterà in compagnia dei figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, mentre nei fine settimana di competenza della madre, essi pernotteranno presso il padre il venerdì sera e faranno rientro presso l'abitazione materna il sabato sera.
I genitori concorderanno di volta in volta i periodi continuativi che trascorreranno in compagnia dei figli così come le vacanze estive, natalizie e pasquali.
4. Il sig. , con decorrenza dal corrente mese, corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 600,00 (300 per ciascun figlio), importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e che sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. IL sig. rinuncia alla quota del 50% dell'assegno di divorzio per i figli in favore della CP_1 sig.ra convengono le parti che l'importo di spettanza del padre a tal titolo, verrà detratto dal Pt_1
contributo mensile per i figli, che, conseguentemente, percepiranno comunque 300 euro mensili ciascuno.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo ad assegno di mantenimento in favore di uno di essi.
7. Ciascun coniuge continuerà a sostenere nella misura del 50% il rateo del mutuo garantito dall'ipoteca sull'immobile comune.
8. Danno atto le parti che presso la banca intesa Sanpaolo, filiale di Nizza Monferrato sono accesi due con ti intestati ai figli, la cui provvista è destinata esclusivamente agli stessi;
conseguentemente,
i genitori si impegnano a non disporre di dette somme pur potendo operare sui conti.
9. Le parti prestano assenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.”
- spese al definitivo
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 11/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.