CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2024, n. 44329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44329 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO US nato a [...] il [...], nei confronti di: Ministero dell'economia e delle finanze avverso l'ordinanza del 10/10/2023 della Corte d'appello di Palermo Penale Sent. Sez. 4 Num. 44329 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da US RO, in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 6/12/2017 al 31/05/2019 in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo, confermata in sede di riesame, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen.; imputazione rispetto alla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza emessa dal GUP procedente il 31/05/2019, divenuta definitiva il 25/01/2022. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta, osservando che sussisteva il presupposto ostativo rappresentato quanto meno dalla colpa grave del richiedente;
ha osservato che al ricorrente era stato contestato di aver fatto parte della organizzazione mafiosa "cosa nostra" ed in particolare della famiglia mafiosa di Resuttana. La Corte territoriale ha specificamente elencato gli elementi indiziari che erano stati originariamente valutati a carico dell'imputato, quali gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IC MM. L'ordinanza genetica si fondava sulle convergenti risultanze di intercettazioni e di immagini registrate da appositi sistemi di videosorveglianza, con particolare riferimento a quelle riportate ai punti 1623-1652 della stessa ordinanza genetica. Nel corso delle conversazioni telefoniche del 2 gennaio 2015, del 25 febbraio 2015 e del 9 ottobre 2015, intercorse tra gli esponenti mafiosi SE PO, SE AC e IC MM, era emerso che tali personaggi, i quali erano in frequente relazione con lo RO, parlavano ripetutamente del ricorrente, appellandolo con il nome di "pacchione", per la corporatura robusta, manifestando la volontà di arruolarlo quale guardiaspalle per guadagnare la somma di euro 500 al mese che gli erogavano. Inoltre, il collaboratore di giustizia IC MM, nel corso dell'interrogatorio del 6 giugno 2018, ebbe modo di riferire al GIP che il ricorrente effettivamente aveva avuto modo di partecipare ad azioni estorsive su mandato di SE PO, così quanto all'episodio di estorsione in danno del bar Touring di piazza Europa avvenuto nei primi giorni del 2015, per il quale lo RO era pienamente consapevole, ed in ordine ad altro episodio programmato per intimidire un perito nella zona di via Castriota, che non si realizzò per la presenza di telecamere. 1 Tali informazioni, ritenute non idonee in sede di giudizio di cognizione, assumevano rilievo ai fini della richiesta di ingiusta detenzione perché dimostravano l'affectio societatis che caratterizzava la relazione tra lo RO e gli esponenti della associazione mafiosa. Da tali elementi ne conseguiva la configurabilità della condotta sinergica ascrivibile allo RO. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione US RO, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), - nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe ravvisato il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave dell'istante sulla base di condotte non direttamente imputabili o comunque attuate dallo RO, ancorando la ricorrenza della colpa grave, intesa come significatività delle supposte frequentazioni, unicamente a meri commenti, valutazioni ed intenzioni espresse da terzi interlocutori. Al netto di tali intenzioni, come aveva esplicitato la sentenza assolutoria, non vi erano concreti elementi atti a dimostrare il diretto e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione mafiosa, né vi era prova che lo stesso avesse concorso nelle azioni criminose di cui si era parlato nel corso delle conversazioni captate. Inoltre, il riferimento alle dichiarazioni del pentito MM, utilizzate dalla Corte territoriale al fine di tentare di collegare la condotta colposa ad una attività effettivamente attuata dall'istante, non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto l'efficacia probatoria delle citate dichiarazioni era stata neutralizzata dal giudice della cognizione, che aveva affermato trattarsi di estorsioni di cui AC non aveva parlato e che non erano state contestate all'imputato RO. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo di ricorso attiene alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con 2 dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n. 34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n. 4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n. 28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n. 3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n. 27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n. 43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al 3 solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n. 27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n. 3895/2018, P., RV. 271739). Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543). 3. Rispetto alla fattispecie concreta in esame, deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n. 32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n. 8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n. 53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n. 850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n. 48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). 5. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia complessivamente ben confrontata con i già menzionati principi in punto di valenza sinergica del comportamento gravemente colposo tenuto dall'imputato. In particolare, appare coerente con la premessa della presenza della colpa grave in capo al ricorrente la considerazione di fatto in base alla quale, come riferito dal collaboratore di giustizia IC MM attraverso le dichiarazioni v 4 acquisite al processo di cognizione nell'interrogatorio del 6 giugno 2018, che lo RO andò, insieme ad altri due soggetti, su mandato dell'esponente della famiglia mafiosa PO ad effettuare una richiesta estorsiva presso un ponteggio posto alle spalle del bar appartenente al medesimo esponente. In altra occasione, sempre secondo le dichiarazioni del MM del successivo 18 giugno 2018 e del 26 giugno dello stesso anno, lo RO partecipò alla spedizione estorsiva, formulata ai danni del titolare del bar Touring di Piazza Europa, ed era presente in occasione dei preparativi per altra richiesta, non realizzatasi per la presenza di telecamere, rivolta ad un perito assicurativo nei pressi di via Castriota ed altra ancora, con riferimento ad un ponteggio sito in via Terrasanta. Si tratta di condotte rivelatrici, quanto meno, di frequentazioni intercorrenti con ambienti malavitosi che correttamente sono state ritenute utile presupposto di un atteggiamento gravemente colposo nella determinazione della sottoposizione alla misura cautelare in carcere. Né vale ad incrinare il ragionamento adottato dalla Corte territoriale, quanto affermato dal ricorrente in ordine alla motivazione assolutoria del giudice della cognizione in ordine all'assenza di prova del diretto e stabile inserimento dello RO nella organizzazione mafiosa, o l'assenza di traccia concreta di una azione criminale dello RO e l'incertezza sulla sua effettiva presenza in occasione della solo programmata estorsione ai danni del perito assicurativo. Infatti, è evidente che il piano cognitivo del giudice penale, finalizzato alla ricerca della prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, non impedisce al giudice della riparazione di svolgere la propria cognizione sullo stesso materiale probatorio, nel senso sopra indicato, al fine dell'accertamento della condotta gravemente colposa o dolosa dell'istante. Neppure vale la affermata "neutralizzazione", da parte sempre del giudice della cognizione, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MM, derivanti dal fatto che le estorsioni dal medesimo descritte non erano state contestate all'imputato RO, per cui non poteva esserne ritenuto responsabile, e che delle stesse non aveva parlato AC. Anche in questo caso, infatti, il giudice della cognizione ha effettuato una valutazione processuale della idoneità della prova della responsabilità penale e della rilevanza processuale dei fatti in relazione alla contestazione, ma non ha negato che i fatti siano effettivamente accaduti. Pertanto, legittimamente su tali circostanze il giudice della riparazione ha fondato il proprio convincimento. Sulla base di tali presupposti, la motivazione della Corte territoriale deve ritenersi logica e coerente, nella parte in cui ha attribuito valenza sinergica al comportamento tenuto dall'imputato, attribuendo rilevanza ad atteggiamenti che - pur essendo stati ritenuti dal giudice della cognizione come inidonei a fondare 5 una pronuncia di condanna - devono ritenersi connotati, sulla base della stessa rappresentazione fornita nel provvedimento impugnato, da un evidente attributo di ambiguità, esprimendo gli stessi la vicinanza perdurante rispetto a dinamiche di tipo malavitoso. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.
ha osservato che al ricorrente era stato contestato di aver fatto parte della organizzazione mafiosa "cosa nostra" ed in particolare della famiglia mafiosa di Resuttana. La Corte territoriale ha specificamente elencato gli elementi indiziari che erano stati originariamente valutati a carico dell'imputato, quali gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IC MM. L'ordinanza genetica si fondava sulle convergenti risultanze di intercettazioni e di immagini registrate da appositi sistemi di videosorveglianza, con particolare riferimento a quelle riportate ai punti 1623-1652 della stessa ordinanza genetica. Nel corso delle conversazioni telefoniche del 2 gennaio 2015, del 25 febbraio 2015 e del 9 ottobre 2015, intercorse tra gli esponenti mafiosi SE PO, SE AC e IC MM, era emerso che tali personaggi, i quali erano in frequente relazione con lo RO, parlavano ripetutamente del ricorrente, appellandolo con il nome di "pacchione", per la corporatura robusta, manifestando la volontà di arruolarlo quale guardiaspalle per guadagnare la somma di euro 500 al mese che gli erogavano. Inoltre, il collaboratore di giustizia IC MM, nel corso dell'interrogatorio del 6 giugno 2018, ebbe modo di riferire al GIP che il ricorrente effettivamente aveva avuto modo di partecipare ad azioni estorsive su mandato di SE PO, così quanto all'episodio di estorsione in danno del bar Touring di piazza Europa avvenuto nei primi giorni del 2015, per il quale lo RO era pienamente consapevole, ed in ordine ad altro episodio programmato per intimidire un perito nella zona di via Castriota, che non si realizzò per la presenza di telecamere. 1 Tali informazioni, ritenute non idonee in sede di giudizio di cognizione, assumevano rilievo ai fini della richiesta di ingiusta detenzione perché dimostravano l'affectio societatis che caratterizzava la relazione tra lo RO e gli esponenti della associazione mafiosa. Da tali elementi ne conseguiva la configurabilità della condotta sinergica ascrivibile allo RO. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione US RO, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), - nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe ravvisato il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave dell'istante sulla base di condotte non direttamente imputabili o comunque attuate dallo RO, ancorando la ricorrenza della colpa grave, intesa come significatività delle supposte frequentazioni, unicamente a meri commenti, valutazioni ed intenzioni espresse da terzi interlocutori. Al netto di tali intenzioni, come aveva esplicitato la sentenza assolutoria, non vi erano concreti elementi atti a dimostrare il diretto e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione mafiosa, né vi era prova che lo stesso avesse concorso nelle azioni criminose di cui si era parlato nel corso delle conversazioni captate. Inoltre, il riferimento alle dichiarazioni del pentito MM, utilizzate dalla Corte territoriale al fine di tentare di collegare la condotta colposa ad una attività effettivamente attuata dall'istante, non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto l'efficacia probatoria delle citate dichiarazioni era stata neutralizzata dal giudice della cognizione, che aveva affermato trattarsi di estorsioni di cui AC non aveva parlato e che non erano state contestate all'imputato RO. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo di ricorso attiene alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con 2 dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n. 34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n. 4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n. 28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n. 3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n. 27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n. 43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al 3 solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n. 27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n. 3895/2018, P., RV. 271739). Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543). 3. Rispetto alla fattispecie concreta in esame, deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n. 32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n. 8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n. 53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n. 850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n. 48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). 5. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia complessivamente ben confrontata con i già menzionati principi in punto di valenza sinergica del comportamento gravemente colposo tenuto dall'imputato. In particolare, appare coerente con la premessa della presenza della colpa grave in capo al ricorrente la considerazione di fatto in base alla quale, come riferito dal collaboratore di giustizia IC MM attraverso le dichiarazioni v 4 acquisite al processo di cognizione nell'interrogatorio del 6 giugno 2018, che lo RO andò, insieme ad altri due soggetti, su mandato dell'esponente della famiglia mafiosa PO ad effettuare una richiesta estorsiva presso un ponteggio posto alle spalle del bar appartenente al medesimo esponente. In altra occasione, sempre secondo le dichiarazioni del MM del successivo 18 giugno 2018 e del 26 giugno dello stesso anno, lo RO partecipò alla spedizione estorsiva, formulata ai danni del titolare del bar Touring di Piazza Europa, ed era presente in occasione dei preparativi per altra richiesta, non realizzatasi per la presenza di telecamere, rivolta ad un perito assicurativo nei pressi di via Castriota ed altra ancora, con riferimento ad un ponteggio sito in via Terrasanta. Si tratta di condotte rivelatrici, quanto meno, di frequentazioni intercorrenti con ambienti malavitosi che correttamente sono state ritenute utile presupposto di un atteggiamento gravemente colposo nella determinazione della sottoposizione alla misura cautelare in carcere. Né vale ad incrinare il ragionamento adottato dalla Corte territoriale, quanto affermato dal ricorrente in ordine alla motivazione assolutoria del giudice della cognizione in ordine all'assenza di prova del diretto e stabile inserimento dello RO nella organizzazione mafiosa, o l'assenza di traccia concreta di una azione criminale dello RO e l'incertezza sulla sua effettiva presenza in occasione della solo programmata estorsione ai danni del perito assicurativo. Infatti, è evidente che il piano cognitivo del giudice penale, finalizzato alla ricerca della prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, non impedisce al giudice della riparazione di svolgere la propria cognizione sullo stesso materiale probatorio, nel senso sopra indicato, al fine dell'accertamento della condotta gravemente colposa o dolosa dell'istante. Neppure vale la affermata "neutralizzazione", da parte sempre del giudice della cognizione, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MM, derivanti dal fatto che le estorsioni dal medesimo descritte non erano state contestate all'imputato RO, per cui non poteva esserne ritenuto responsabile, e che delle stesse non aveva parlato AC. Anche in questo caso, infatti, il giudice della cognizione ha effettuato una valutazione processuale della idoneità della prova della responsabilità penale e della rilevanza processuale dei fatti in relazione alla contestazione, ma non ha negato che i fatti siano effettivamente accaduti. Pertanto, legittimamente su tali circostanze il giudice della riparazione ha fondato il proprio convincimento. Sulla base di tali presupposti, la motivazione della Corte territoriale deve ritenersi logica e coerente, nella parte in cui ha attribuito valenza sinergica al comportamento tenuto dall'imputato, attribuendo rilevanza ad atteggiamenti che - pur essendo stati ritenuti dal giudice della cognizione come inidonei a fondare 5 una pronuncia di condanna - devono ritenersi connotati, sulla base della stessa rappresentazione fornita nel provvedimento impugnato, da un evidente attributo di ambiguità, esprimendo gli stessi la vicinanza perdurante rispetto a dinamiche di tipo malavitoso. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.