Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario di pace in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Linarello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 24 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA rappresento e difeso dall'Avv. Sergio Gidaro;
Parte_1
Opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dal funzionario dott. Vincenzo Parrello e dott.ssa Rosaria Leuzzi;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 05.01.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso verbale unico di accertamento emesso dalla nr. N. Controparte_2
CZ00001/2018-214-01 del 13/12/2018, prot. n. 16232 del 17.12.2018, e ordinanza ingiunzione n.113/2023 del 01/12/2023, emessa dall' , notificata Controparte_1
al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 07.12.2023 ed a mezzo dei Carabinieri – Stazione di
Botricello (Cz) in data 14.12.2023, per le violazioni di cui:
A) all'art. 39, comma 1 e 2 del D.L. nr.112 del 25.06.08 convertito nell'art.39, comma 1 e 2
06.08.08 nr.133 per avere il datore di lavoro privato registrato infedelmente sul Libro unico del
[...]
e entrambe assunte con contratto di lavoro part-time per n. 20 ore settimanali Parte_2 Parte_3
e con qualifica di impiegate amministrative inquadrate al livello 3°L. Dall'istruttoria
Con complessivamente condotta dagli Organi di Vigilanza e emergeva come le interessate CP_4
avessero svolto, in maniera continuativa, attività lavorativa dipendente per lo studio professionale anche nel periodo anteriore alla formale assunzione di entrambe, comunicata dal Parte_1
datore di lavoro con decorrenza 13.02.2018 (in particolare, la Sig.ra risultava essere Parte_2 stata effettivamente occupata a partire dall'anno 2009 mentre la Sig.ra risultava essere Parte_3 stata effettivamente occupata a partire dall'anno 2012). Più precisamente si accertava che le dipendenti e erano state irregolarmente occupate per il periodo Parte_3 Parte_2
01.09.2013 - 31.01.2018 .Tale periodo di lavoro irregolare era superiore alle 60 giornate.
Durante il periodo in questione (qualificato dalla ditta come periodo di lavoro occasionale delle interessate, senza tuttavia che fosse stata prodotta al personale ispettivo alcuna documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi fiscali) le Sigg.re e avevano, dunque, Pt_2 Pt_3
svolto attività di lavoro subordinato senza alcuna copertura assuntiva, contributiva ed assicurativa
B) Art. 39, commi 1,2 e 7, Decreto-Legge 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato, da ultimo, dall'articolo 22 comma 5,
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 (Infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro - più di cinque lavoratori o periodo superiore ai sei mesi) – “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali”. La violazione si riferiva alle 2 dipendenti di cui alla lettera A) e a complessivi 9 mesi
(da febbraio 2018 a ottobre 2018) e consisteva nell'avere il datore di lavoro registrato sul Libro Unico del Lavoro, in relazione alle suddette mensilità, dati retributivi inferiori a quelli contrattualmente previsti per come meglio specificato nella sezione “Esito dell'accertamento” del medesimo verbale Con unico di accertamento e notificazione N. 2018012738/DDL e N. CZ00001/2018-214-01 CP_4 del 13/12/2018, prot. n. 16232 del 17.12.2018 (periodo di riferimento delle infedeli registrazioni sul
Libro Unico del Lavoro : 01.02.2018 - 31.10.2018).
La sanzione era stata quantificata in complessivi € 31.250,00.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità/invalidità del verbale di accertamento emesso e dell'ordinanza di ingiunzione in virtù della sentenza nr. 804/2022 emessa dal Tribunale del Lavoro di Catanzaro dal dott. Benedetto Leuzzi di altra causa pregiudiziale rispetto a quella oggetto del presente giudizio sul presupposto dell'asserita illegittimità/infondatezza dell'avviso di addebito del
24 settembre 2019 precedentemente impugnato dal ricorrente, emesso dall' a titolo di contributi CP_4
previdenziali sulla base del medesimo Verbale Ispettivo del 13.12.2018 che, contrariamente a quanto Con sostenuto dall' nell'ordinanza-ingiunzione opposta e nel verbale di accertamento del 13.12.2018 ad essa sotteso, sul dott. – nel periodo intercorso prima della effettiva assunzione Parte_1
delle due lavoratrici - non gravava alcun onere di effettuare la comunicazione di assunzione e di versare i contributi previdenziali in favore delle IGg.re e . Parte_2 Parte_3
Si costituiva la , contestando in fatto e in diritto Controparte_2
l'opposizione avversaria di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento.
Le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione, prima dell'assunzione del febbraio
2018, emergono per tabulas dai contratti per prestazione occasionale versati in atti e, l'insussistenza di alcun vincolo di subordinazione prima di quella data è già stata accertata dal G.L del Tribunale di
Catanzaro, dott. Benedetto Leuzzi, con sentenza n. 804/2022 pubblicata il 15.11.2022, che si produce nel presente giudizio e di cui, per comodità di consultazione, si trascrivono di seguito i più IGnificativi passaggi motivazionali: “Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere accolto relativamente alla contestazione di cui al punto sub a), poiché non è stata raggiunta la prova - da fornirsi con onere a carico dell' quale soggetto creditore e dunque attore in senso sostanziale CP_4 ai sensi dell'art. 2697 c.c. - circa la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le IG.re e . A livello documentale, l'affermazione circa l'esistenza del Pt_3 Pt_2
rapporto di lavoro subordinato è smentita dalla lettera di incarico per prestazione occasionale sottoscritta in data 01.10.2009 e 01.07.2012, rispettivamente per le lavoratrici e , atteso Pt_2 Pt_3 che nel documento le parti hanno espressamente pattuito l'oggetto dell'incarico, la natura autonoma della collaborazione, l'assenza di vincoli di subordinazione, il pagamento del corrispettivo al stabilito forfettariamente di volta in volta e corrisposto alla fine dell'anno solare, l'applicazione delle regole sul contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. (cfr. all.ti nn. 6 e 7 del ricorso). Ora, se è vero che i contratti di collaborazione non sono stati esibiti in sede di accertamento ispettivo, è pur vero che, da un lato, in base al testé ricordato principio sul riparto dell'onere probatorio, sarebbe stato compito dell' dimostrare, al contrario, che detti contratti fossero stati con certezza redatti Pt_4 successivamente alla data dell'accertamento. Ad ogni buon conto, al di là della valenza probatoria dei predetti contratti, va rimarcato come siano state le risultanze della prova testimoniale a non convincere della circostanza che le due lavoratrici abbiano lavorato per il dott. in posizione Pt_1 subordinata. L'assunto degli ispettori verbalizzanti, fatto proprio dall' a sostegno della pretesa CP_4
contributiva, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso dott. dalle Pt_1
lavoratrici IG.re a , nonché dalla moglie del ricorrente IG.ra , in sede di Pt_2 Pt_3 Pt_5
accessi ispettivi, a proposito delle quali deve immediatamente osservarsi come le stesse non depongano univocamente nel senso della riconducibilità del rapporto al modello negoziale del contratto di lavoro subordinato. In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
17992/2010). E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
5534/2003). Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni. Proprio perché
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché
Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal
Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014). In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni. La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova - gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non sia stato assolto. Ciò posto, esaminando le dichiarazioni trasfuse nei verbali ispettivi, gli elementi valorizzabili a sostegno della tesi dell' sono CP_4
rappresentati dalla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che non avrebbe subito variazioni in seguito alla formale instaurazione del rapporto di lavoro subordinato;
dallo svolgimento dell'attività lavorativa presso lo studio professionale del ricorrente con l'utilizzo degli strumenti dallo stesso forniti;
dalle asserite direttive impartite dal datore di lavoro;
dalla mancata esibizione di alcuna documentazione fiscale attestante l'autonomia dei rapporti;
dal carattere continuativo dell'attività svolta dalle lavoratrici. Di contro, la IG.ra ha espressamente Pt_2 dichiarato di “collaborare” con lo studio professionale dal 2008/2009, non qualificandosi pertanto quale dipendente (se non relativamente al periodo successivo alla formale assunzione avvenuta nel
2018). Ha dichiarato, inoltre, di aver lavorato, precedentemente all'assunzione, per circa una/due giornate al mese, di aver percepito un compenso di € 50 per ogni giornata lavorativa, assistendo il dott. dal punto di vista commerciale, e seguendo le sue “indicazioni”. Escussa all'udienza Pt_1
del 05.05.2021, la IG.ra ha dichiarato di aver svolto presso lo studio professionale lavoro Pt_2 autonomo, mediante un software fornito dal consulente del lavoro dott. (che collabora con il Per_1
committente dott. ), e che era lo stesso dott. a indicarle i nominativi da inserire nel Pt_1 Per_1
programma informatico. La IG.ra , in sede ispettiva, ha dichiarato di essere stata assunta Pt_3
2018, di avere in precedenza lavorato presso lo studio professionale solo saltuariamente (uno o due giorni al mese), trattandosi di una “collaborazione” iniziata nel 2012/2013, ricevendo “indicazioni” sulla modalità di svolgimento del lavoro - immissione delle presenze dei dipendenti del sistema Lul
e pratiche - dal dott. , e di essere stata retribuita mediante pagamento di € 35 “a Pt_6 Pt_1 pratica” corrisposti in contanti volta per volta. Escussa all'udienza del 05.05.2021, la IG.ra Pt_3 ha confermato la deposizione resa in sede ispettiva, precisando che l'attività lavorativa veniva svolta presso lo studio oppure presso l'abitazione della stessa lavoratrice previa acquisizione della documentazione necessaria. Ha riferito inoltre, l'assenza di precise scadenze per il disbrigo delle pratiche, che venivano eseguite compatibilmente con le sue eIGenze, precisando che il pagamento del corrispettivo avveniva a volte forfettariamente alla fine dell'anno, a volte in corrispondenza dell'ultimazione della singola pratica. Orbene, dall'esame della prova testimoniale espletata non è emerso alcun preciso ed univoco riscontro in merito all'effettivo potere direttivo o di interferenza del dott. nell'esecuzione dell'incarico affidato alle lavoratrici, né può rilevare, in senso Pt_1 contrario, l'aver dispensato “indicazioni” in merito alle concrete modalità di esecuzione della prestazione. Invero, anche ai lavoratori autonomi possono essere impartite, dai datori di lavoro, direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa (specie se sia necessario sopperire ad una minore esperienza di costoro o comunque sia stato concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attività), senza che, per ciò solo, possa ritenersi inequivocabilmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato, invece, da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione (cfr. Cass. 17/12/2003 n. 19352). Inoltre, né dai verbali ispettivi, né dalle deposizioni testimoniali è dato evincere l'esistenza di precise imposizioni circa il rispetto di un orario di lavoro, precedentemente alla formalizzazione del rapporto (13.02.2018). Per il resto, deve rilevarsi che l' ha valorizzato elementi non decisivi per la qualificazione del lavoro Pt_4
subordinato (quali lo svolgimento di analoghe mansioni, prima e dopo la formale assunzione delle lavoratrici, o l'utilizzo di strumentazione dello stesso datore di lavoro) i quali, in assenza di ulteriori ed univoci riscontri, sono insufficienti a ritenere dimostrata la legittimità della pretesa creditoria”
(cfr. sentenza G.L. n. 804/2022: all. n. 2)”. Le lavoratrici, prima del 13.02.2018 (data di loro effettiva assunzione), non hanno svolto alcuna attività lavorativa di tipo subordinato in favore del dott. , bensì – solo ed esclusivamente Pt_1
– attività di lavoro autonomo, espletata in regime di assoluta autonomia ex artt. 2222 e ss. C.c., senza vincoli di subordinazione (trattandosi peraltro di persone ampiamente qualificate e capaci di lavorare in totale autonomia gestionale), con luogo di lavoro indifferentemente “presso la sede dello Studio, presso l'abitazione della collaboratrice o presso lo Studio professionale del Consulente del lavoro
( ) che collabora con il committente”, senza esclusività della prestazione, Persona_2
percependo un corrispettivo forfettariamente convenuto dalle parti e corrisposto alla fine dell'anno solare di riferimento nonché, infine, senza vincoli di orario, come evincesi per tabulas dai due contratti di collaborazione occasionale, rispettivamente intercorsi in data 01.10.2009 con
[...]
ed in data 01.07.2012 con , allegati al ricorso. Parte_2 Parte_3
Come si ricava dai documenti prodotti dall'amministrazione resistente, l'accertamento delle violazioni oggetto del verbale unico di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione opposta ha avuto origine dal verbale di accertamento effettuato dall del 13.12.2028. CP_4
Orbene, l'amministrazione convenuta in realtà non ha provveduto ad effettuare autonomi atti istruttori ma ha semplicemente ripreso le risultanze dei verbali ispettivi CP_4
Venendo a cadere il verbale di contestazione unico ed effettivo atto istruttorio da cui CP_4 sono poi scaturite le contestazioni confluite nel verbale unico di accertamento e nell'ordinanza di ingiunzione oggi opposte, conseguentemente vengono a cadere anche le contestazioni che da quel verbale derivavano privi, quindi di qualsiasi supporto probatorio.
Non risulta il compimento di atti di indagine o, comunque, diretti ad accertare la sussistenza delle violazioni amministrative di cui si controverte, allorquando l'amministrazione resistente notificò all'opponente l'ordinanza di ingiunzione opposta.
L'amministrazione resistente, pur a fronte della specifica censura sollevata dall'opponente , non ha provato alcunchè in ordine all'entità delle indagini svolte per addivenire al compiuto accertamento degli illeciti di cui si controverte o circa l'impossibilità di procedervi.
In accoglimento dell'opposizione il verbale unico di accertamento e l'ordinanza di ingiunzione opposta devono quindi essere annullate, per essersi estinte le violazioni amministrative che ne sono oggetto.
Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'amministrazione convenuta deve essere condannata a rifonderle per intero agli opponenti. Esse vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n.113/2023 del 01/12/202;
• Condanna l'opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in
€.3000,00 oltre accessori di legge;
Catanzaro, 17.12.2024
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello