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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 137/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.02.2024, non notificata, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fiammetta Sciamanda in forza di mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Fieschi n. 2/26B
APPELLANTE
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
a) In via preliminare rimettere la causa sul ruolo per rimettere la causa sul ruolo ed ammettere le prove dedotte da parte attrice nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c;
b) Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito,
1 c) dichiarare il Sig. proprietario esclusivo per maturata usucapione, del Parte_1 terreno sito in Vallecrosia, Catasto terreni, foglio 7, particella 423, classe orto IR FI, are
02.56, R.D. € 88,98, R.A. €18,91;
d) Dichiarare il Sig. proprietario esclusivo per maturata usucapione, del Parte_1 terreno sito in Vallecrosia, catasto terreni, foglio 7, particella 424, classe orto IR FI, are
01.19, R.D. € 41,36, R.A. €8,79;
e) Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza;
f) Condannare gli appellati, in caso di opposizione, singolarmente o in solido tra loro, alla rifusione delle spese tutte dei due gradi di giudizio, ivi compresi compensi di avvocato, spese generali al 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e affinché venisse accertato e dichiarato l'acquisto della
[...] Controparte_6 proprietà esclusiva, per maturata usucapione, dei terreni siti in Vallecrosia, Catasto terreni, foglio 7, particella 423 e 424, classe orto IR FI, are 02.56, R.D. € 88,98, R.A. €18,91, e conseguentemente ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva quanto segue.
Egli, in data 01.12.1978, con atto in compravendita a rogito Notaro acquistava un Per_1
Co magazzino sito in Vallecrosia, nel (già ), Controparte_7
[...]
, mappale 7, n. 21/5, categoria C/2, classe 3 mq 100, rendita Lire 1.220 (pari a € CP_9
0,63), per la somma di Lire 25.000.000 (pari a € 12.911,42). In data 29.03.1990, l'attore acquistava, altresì, l'immobile sito in Vallecrosia, Via Don Bosco n. 29, piano terra, foglio 7, mappale 21 sub 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Vallecrosia. Egli adibiva da subito gli immobili acquistati ad autofficina, utilizzando da sempre la zona antistante come rimessa all'aperto per i veicoli da riparare e quella retrostante come deposito di materiale per l'esercizio della sua attività. Dal 1978 ha sempre goduto e posseduto i sopra citati mappali per 34 anni in modo palese, pacifico, continuato, non interrotto e non contestato, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario. Tali mappali risultavano catastalmente intestati a , e Persona_2 Controparte_1 Persona_3 ognuno proprietario rispettivamente di 1/3 ciascuno. Due dei tre comproprietari risultavano però deceduti: , che lasciava, quali eredi, i figli e Persona_2 Controparte_6
2 , e che lasciava quale unico erede il figlio Controparte_5 Persona_3
, anch'esso però deceduto, con conseguente subentro della Controparte_10 moglie e dei figli di quest'ultimo ( , e CP_2 Controparte_3 CP_4
.
[...]
Si costituiva in giudizio unicamente , il quale contestava la domanda, ed Controparte_6 in particolare il possesso in capo all'attore dei beni immobili di cui alla domanda affermando che sulla base dei documenti provenienti dal Comune di Vallecrosia, nonché del regolamento condominiale che produceva i beni oggetto della domanda fossero insuscettibili per loro destinazione di essere posseduti in via esclusiva dall'attore. Infine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per aver la di lui madre Persona_4
già venduto le aree per cui è causa prima dell'inizio del vantato possesso, di tal
[...] chè non potevano essere pervenute ai figli.
Gli altri convenuti venivano dichiarati contumaci.
Alla prima udienza del 28.01.2015, l'attore chiedeva, stante l'eccezione formulata dal convenuto, l'estromissione dal giudizio di a spese compensate, ove da Controparte_6 lui accettata. Quest'ultimo, tuttavia, non prestava il consenso all'estromissione e chiedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Concessi i termini per la presentazione della domanda di mediazione, verificato l'esito negativo, concessi i termini richiesti ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 08.03.2016.
Indi, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria al fine di acquisire, col consenso delle parti, il rogito Notaio del 31.08.1961 rep. 17577 racc. 9361 al fine di individuare quale Per_5 fosse l'area indicata che la i era riservata, autorizzando a tal fine le parti ad acquisire Per_2 fotoriproduzione a colori dell'atto pubblico e dei suoi allegati planimetrici presso l'Archivio notarile di Sanremo.
Alla successiva udienza, vista la produzione della documentazione fotografica reperita presso l'Archivio notarile, il Giudice rinviava la causa all'udienza del giorno 08.02.2017 con riserva di eventuale fissazione di discussione orale, non ritenendo più necessario svolgere alcuna CTU.
A tale udienza, la difesa di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti della parte costituita , offrendo a titolo di rimborso spese legali la cifra Controparte_6 omnicomprensiva di euro 2.500,00, ma tale offerta veniva rifiutata dal , che CP_6 dichiarava di aver interesse ad una pronuncia di merito.
3 Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e quali eredi di;
Controparte_6 CP_5 Persona_4 condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_6 liquidava in Euro 7.254,00 oltre spese generali ed oneri fiscali;
rigettava la domanda di usucapione nei confronti del restanti convenuti.
Con riferimento alla prima statuizione rilevava che dall'esame dei documenti prodotti risultava che la dante causa dei convenuti e si fosse Controparte_6 CP_5 spogliata degli immobili oggetto di causa prima del 1978, ossia prima dell'inizio del dedotto possesso in via esclusiva vantato dall'odierno appellante. Affermava, poi, che non poteva riconoscersi valore alla rinunzia alla domanda svolta dalla parte attrice in quanto mancante in capo al difensore di una procura speciale.
Con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di usucapione nei confronti degli altri convenuti, affermava il Tribunale che difettava un elemento essenziale per l'accoglimento della domanda attorea, ossia un uso in via esclusivo da parte dell'attore dell'area, né le prove dedotte sull'uso delle aree quali posteggio di autoveicoli denotavano un possesso esclusivo, coesistendo tale possibilità di posteggio dei veicoli, connesso all'attività commerciale di officina, con il transito pedonale e carraio nella disponibilità di chiunque.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1 riforma, insistendo nell'originaria domanda di usucapione e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza, posto che il Tribunale si
è pronunciato unicamente sulla parte antistante l'officina, omettendo di pronunciarsi su quella retrostante, la quale è sempre stata utilizzata dall'appellante in maniera pacifica e ininterrotta dal 1978 in qualità di proprietario unico per il deposito di materiali inerenti all'esercizio della sua attività, come risulta anche dalle dichiarazioni sostitutive atto di notorietà allegate in atti dei signori , indicati a testi. Ne Parte_2 CP_11 discende, pertanto, come l'omessa pronuncia in ordine a tale area da parte del primo giudice integri una violazione di cui all'art. 112 c.p.c., ossia del principio tra il chiesto e il pronunciato, ravvisabile ove il giudice non abbia statuito “su tutta la domanda” (come nel caso di specie), determinando così la nullità della sentenza. Censura, poi, le valutazioni del Giudice di prime cure, il quale tenendo in considerazione soltanto la parte antistante e non anche quella
4 retrostante, ha negato erroneamente anche l'ammissibilità delle istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate.
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta come la gravata sentenza sia errata laddove afferma di non accogliere le domande formulate dall'attrice in quanto non sarebbe stato provato l'uso in via esclusiva dei mappali di cui è richiesta l'usucapione. L'area retrostante costituita dal mappale 423 risulta essere stata da sempre recintata, ma di tale fatto e su tale domanda, come già dedotto nel primo motivo, nulla è stato trattato nella sentenza impugnata. Anche il mappale 424 è stato utilizzato uti dominus e con ius escludendi alios dall'appellante. Afferma di aver dimostrato con la documentazione e le dichiarazioni sostitutive, oltre che con le dedotte prove orali non ammesse, la signoria sui beni oggetto di usucapione. Deduce che nell'area antistante sono sempre stati allocati i veicoli sottoposti a manutenzione, a nulla rilevando che egli concedesse il passaggio pedonale ove richiesto e nell'area retrostante sono ricoverati materiali e strumenti per l'attività.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata laddove viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore di
. Afferma di aver chiesto fin da subito, emersa la carenza di legittimazione Controparte_6 passiva, l'estromissione dal giudizio del , rinunciando alle domande nei suoi CP_6 confronti e chiedendo la compensazione delle spese. Tale rinuncia, tuttavia, non è mai stata presa in considerazione dal Giudicante fino al momento dell'emissione della sentenza. La procura alle liti allegata all'atto di citazione, infatti, conferiva al difensore anche il potere di rinunciare e accettare rinunce, pertanto, il Giudice avrebbe dovuto darne atto non appena richiesta la rinuncia e disporre la conseguente estromissione dal giudizio, senza alcuna condanna alle spese del giudizio.
Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 05.02.2025, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio con notifica a cura della parte appellante dell'atto di appello nei confronti di e nel rispetto dei termini a Controparte_6 Controparte_5 comparire, invitava parte appellante a depositare la cartolina di ricevimento della notifica dell'appello a o, in difetto, a provvedere ad una nuova notifica al predetto Controparte_1
e dichiarava la contumacia degli appellati , e CP_2 Controparte_3 CP_4
rinviando la causa al 17.06.2025.
[...]
In tale data la Corte dichiarava la contumacia di , Controparte_12 Controparte_5
e di e, visto l'art. 352 c.p.c., fissava udienza di rimessione della
[...] Controparte_6
5 causa in decisione al giorno 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi sia del corpus che dell'animus. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. In sostanza per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento esclusivo, continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n.17459/15).
Il compimento di meri atti materiali (quali ad esempio il posteggio e il deposito di attrezzi) non è sufficiente in quanto ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione- il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – occorre che l'attività materiale di utilizzo, di per sé non sufficiente, in quanto non esprimente, in modo inequivocabile, l'intento dell'utilizzatore di possedere, deve essere accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" …”, ad esempio la giurisprudenza ha indicato quale forma di esternazione e di possesso esclusivo in particolare la recinzione (Cass.
18215/2013; Cass. 6123/2020; Cass. N. 1796/2022; Cass. N. 17469/2023).
In sostanza, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà
a titolo originario per usucapione deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione
6 principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Trattandosi di affermare attraverso l'esame dei presupposti fattuali l'acquisto della proprietà, conformemente alla giurisprudenza della Corte Suprema, nonché alla giurisprudenza costante di questa Corte, è necessario che la prova addotta sia particolarmente rigorosa e pervenga a risultati tranquillizzanti e concordanti al fine di tutelare solo comportamenti giuridicamente apprezzabili come conformi a regole del diritto a tutela del diritto di proprietà.
Tuttavia, ciò non è stato provato dall'originaria parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, né dedotto a prova.
Ed invero le dichiarazioni di alcuni degli originari convenuti, quali e CP_2 CP_3
, e quali eredi di , a sua volta erede di
[...] Controparte_4 CP_10
, riferite genericamente ai mappali 423 e 424 e di Persona_3 Controparte_12
(quest'ultima peraltro riferentesi solo alla parte prospicente la parte di proprietà di Parte_1
) attestanti il possesso ininterrotto, esclusivo, ininterrotto e pacifico dell'originario attore
[...] sono prive di alcuna valenza probatoria, in quanto genericamente formulate e prive di riferimenti specifici alla tipologia dell'utilizzo in concreto esercitata.
Quanto alle prove dedotte nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 per la quale l'appellante insiste ( 1) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig. gode e possiede, uti dominus, Pt_1 comportandosi nei confronti di chiunque come l'unico proprietario dei fondi, situati in
Vallecrosia, Catasto Terreni, distinti al foglio 7, particella 423, classe orto IR FI 1, are 02 56,
R.D. € 88,98, R.A. € 18,91 e al foglio 7, particella 424, classe orto IR FI 1, are 01 19, R.D.
€ 41,36, R.A. € 8,79 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione e doc. 20); 2) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig. ha adibito il mappale 424 a posteggio rimessa di autoveicoli in Pt_1 attesa di riparazione nell'immobile di sua proprietà; 3) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig.
[...]
ha adibito il mappale 423 a posteggio rimessa di autoveicoli in attesa di riparazione Pt_1
Co nell'immobile di sua proprietà nella parte antistante il civico e a deposito di attrezzatura inerente all'attività di riparazione di autoveicoli e di materiale vario;
4) Se sia vero che fin dal
1978 il Sig. ha goduto dei suddetti mappali di cui ai capitoli precedenti, in maniera Pt_1 pacifica, indisturbata e continuativa;
5) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig. ha Pt_1 provveduto alla manutenzione e alla pulizia dei mappali 423 e 424; 6) Se sia vero che la
Polizia Municipale di Vallecrosia mai elevava contravvenzioni ai veicoli in sosta nell'area antistante l'immobile di proprietà del OR adibito a officina essendo l'area in Pt_1
7 oggetto di proprietà privata;
7) Se sia vero che il Sig. , anche dopo aver ceduto la Pt_1 propria attività di autofficina nel 2009 al OR , ha continuato, unitamente allo Parte_3 stesso, a godere dei mappali 423 e 424, provvedendo alla loro manutenzione e pulizia.), osserva la Corte che la capitolazione inerisce, all'evidenza, a circostanze oltre che in gran parte valutative ( in specie ove si deduce un godimento e un possesso uti dominus;
un comportamento nei confronti di chiunque come l'unico proprietario;
un godimento indisturbato e pacifico), generiche laddove si fa riferimento quali beni oggetto della domanda ai mappali 423 e 424, con unico riferimento documentale ad una planimetria catastale, e quindi del tutto insufficienti e carenti all'individuazione delle aree. Sul punto si osservi che parte attrice ha prodotto unicamente due fotografie ritraenti l'area antistante, mentre considerata la mancata costituzione di in fase di gravame e della Controparte_6 mancata produzione da parte della appellante delle fotografie prodotte da parte convenuta nel giudizio di primo grado, la Corte non dispone di alcun altro elemento per identificare e valutare dette aree. Al riguardo il Tribunale afferma che “dalle dichiarazioni del Comune di
Vallecrosia già menzionate è emerso un utilizzo generale dei suddetti mappali (il mappale
423 consta di un marciapiedi e il 424 dalla costruzione del , è sempre stata area CP_7 aperta al pubblico, priva di delimitazioni o recinzioni), tale da non portare neppure ad esproprio per i lavori di sistemazione della ” (pag. 5 della sentenza). Aggiunge CP_7 il Tribunale con riferimento alle foto prodotte da parte attrice che “lo spazio antistante i locali commerciali in proprietà dell'attore è adiacente al marciapiede a lato della CP_7
(si vede chiaramente la pavimentazione in gres descritta dal stesso”. CP_13
Parte appellante contesta la statuizione del Tribunale affermando nel primo motivo di appello che il primo giudice si sarebbe pronunciato solo sulla parte antistante l'officina e non su quella retrostante, ove sarebbero ricoverati e depositati materiali e strumenti per l'attività. Il motivo appare ai limiti dell'ammissibilità posto che dall'esame degli atti e dei documenti emerge: 1) che il Tribunale ha fatto riferimento ad entrambi i mappali, indicando il mappale 423 come marciapiede e il 424 come area aperta al pubblico priva di delimitazioni;
2) che il Tribunale, sulla base delle uniche foto prodotte da parte attrice ritraenti solo l'area antistante, ha affermato che lo spazio è adiacente al marciapiede a lato della , CP_7 quindi area accessibile a chiunque;
3) che il Tribunale ha precisato che le prove indicate dall'originario attore non consentirebbero di fornire dimostrazione del possesso esclusivo delle aree, potendo coesistere il posteggio con il transito pedonale e l'uso generalizzato;
4) che – osserva la Corte – i capitoli 2 e 3 dedotti nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 fanno generico riferimento ai mappali 423 e 424 come aree adibite a posteggio rimessa di
8 autoveicoli, ed il capitolo 3 indica il mappale 423, in relazione al quale l'appellante lamenta la omessa pronuncia (cfr. pag. 7 prime tre righe dell'appello) come parte antistante la proprietà , laddove invece nell'atto di appello il mappale 423 viene indicata come Pt_1 area retrostante, con ciò denotandosi una diversa localizzazione dell'area di cui al mappale
423 ( antistante nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 , e retrostante a pag. 7 dell'appello), e che a tale difetto di precisa localizzazione parte attrice non ha sopperito in primo grado con adeguata documentazione fotografica o con perizia di parte, o con idonea documentazione rappresentativa;
5) che – osserva la Corte - nessuna prova dedotta attiene alla dimostrazione dell'esclusività del possesso, risultando detto requisito contrastare con quanto affermato dal Tribunale sulla base delle fotografie di parte attrice e dei documenti provenienti dal Comune di Vallecrosia, laddove si evidenzia un marciapiede quanto al mappale 423 e un'area aperta al pubblico quanto al mappale 423; 6) che – osserva la Corte
- nessuna prova dedotta attiene alla presenza di recinzioni, circostanza dedotta solo a pag.
7 dell'appello, e in generale alla sussistenza del requisito della esclusività del possesso, essenziale ai fini del riconoscimento dell'usucapione.
L'appello sul punto, quindi, non può essere accolto stante l'insufficienza di prova della sussistenza dei presupposti necessari a dimostrare l'acquisto per usucapione, né risultano ammissibili le prove dedotte per quanto innanzi detto.
3)Venendo all'ultimo motivo di appello esso è improcedibile.
Rileva la Corte che nonostante l'esistenza di un motivo diretto a censurare la statuizione sulle spese nei confronti di , quest'ultimo non è stato citato in giudizio, né Controparte_6 risulta essere stata proposta specifica domanda in questa sede di gravame nei suoi confronti nelle conclusioni dell'atto di appello.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 5/2/2025 ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio con quest'ultimo e , ai fini di assicurare il Controparte_5 litisconsorzio processuale e considerato che nell'atto di appello lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese nei confronti del predetto (punto 3 pagina 8 e segg. Controparte_6 dell'appello).
Rileva la Corte che la notifica dell'appello a quest'ultimo, a seguito dell'ordinanza del
5/2/2025, è avvenuta in data 17/2/2025, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. per la notifica dell'appello dalla pubblicazione della sentenza impugnata del 20/2/2024 mai notificata.
9 Ne consegue che la notifica dell'appello non è avvenuta nei termini, e che l'appello è da considerarsi tradivo nei confronti di . Controparte_6
E' vero che la notifica è avvenuta a seguito di ordinanza del Consigliere Istruttore, tuttavia
– osserva la Corte - alla luce della pronuncia del Tribunale, non impugnata sul punto, che dichiara il difetto di legittimazione passiva di , il rapporto processuale nei Controparte_6 suoi confronti integra una causa scindibile, e determina quindi un litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che la sentenza nella parte in cui ha provveduto nei confronti di
, ex artt. 327 e 332 c.p.c. è divenuta irrevocabile. Controparte_6
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello nei confronti di . Controparte_6
Stante la mancata costituzione di tutti gli appellati non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di appello.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 137/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.02.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello nei confronti di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; Controparte_4
-dichiara improcedibile l'appello nei confronti di e Controparte_6 Controparte_5
[...]
CP_1
sulle spese.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 20/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 137/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.02.2024, non notificata, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fiammetta Sciamanda in forza di mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Fieschi n. 2/26B
APPELLANTE
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
a) In via preliminare rimettere la causa sul ruolo per rimettere la causa sul ruolo ed ammettere le prove dedotte da parte attrice nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c;
b) Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito,
1 c) dichiarare il Sig. proprietario esclusivo per maturata usucapione, del Parte_1 terreno sito in Vallecrosia, Catasto terreni, foglio 7, particella 423, classe orto IR FI, are
02.56, R.D. € 88,98, R.A. €18,91;
d) Dichiarare il Sig. proprietario esclusivo per maturata usucapione, del Parte_1 terreno sito in Vallecrosia, catasto terreni, foglio 7, particella 424, classe orto IR FI, are
01.19, R.D. € 41,36, R.A. €8,79;
e) Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza;
f) Condannare gli appellati, in caso di opposizione, singolarmente o in solido tra loro, alla rifusione delle spese tutte dei due gradi di giudizio, ivi compresi compensi di avvocato, spese generali al 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e affinché venisse accertato e dichiarato l'acquisto della
[...] Controparte_6 proprietà esclusiva, per maturata usucapione, dei terreni siti in Vallecrosia, Catasto terreni, foglio 7, particella 423 e 424, classe orto IR FI, are 02.56, R.D. € 88,98, R.A. €18,91, e conseguentemente ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva quanto segue.
Egli, in data 01.12.1978, con atto in compravendita a rogito Notaro acquistava un Per_1
Co magazzino sito in Vallecrosia, nel (già ), Controparte_7
[...]
, mappale 7, n. 21/5, categoria C/2, classe 3 mq 100, rendita Lire 1.220 (pari a € CP_9
0,63), per la somma di Lire 25.000.000 (pari a € 12.911,42). In data 29.03.1990, l'attore acquistava, altresì, l'immobile sito in Vallecrosia, Via Don Bosco n. 29, piano terra, foglio 7, mappale 21 sub 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Vallecrosia. Egli adibiva da subito gli immobili acquistati ad autofficina, utilizzando da sempre la zona antistante come rimessa all'aperto per i veicoli da riparare e quella retrostante come deposito di materiale per l'esercizio della sua attività. Dal 1978 ha sempre goduto e posseduto i sopra citati mappali per 34 anni in modo palese, pacifico, continuato, non interrotto e non contestato, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario. Tali mappali risultavano catastalmente intestati a , e Persona_2 Controparte_1 Persona_3 ognuno proprietario rispettivamente di 1/3 ciascuno. Due dei tre comproprietari risultavano però deceduti: , che lasciava, quali eredi, i figli e Persona_2 Controparte_6
2 , e che lasciava quale unico erede il figlio Controparte_5 Persona_3
, anch'esso però deceduto, con conseguente subentro della Controparte_10 moglie e dei figli di quest'ultimo ( , e CP_2 Controparte_3 CP_4
.
[...]
Si costituiva in giudizio unicamente , il quale contestava la domanda, ed Controparte_6 in particolare il possesso in capo all'attore dei beni immobili di cui alla domanda affermando che sulla base dei documenti provenienti dal Comune di Vallecrosia, nonché del regolamento condominiale che produceva i beni oggetto della domanda fossero insuscettibili per loro destinazione di essere posseduti in via esclusiva dall'attore. Infine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per aver la di lui madre Persona_4
già venduto le aree per cui è causa prima dell'inizio del vantato possesso, di tal
[...] chè non potevano essere pervenute ai figli.
Gli altri convenuti venivano dichiarati contumaci.
Alla prima udienza del 28.01.2015, l'attore chiedeva, stante l'eccezione formulata dal convenuto, l'estromissione dal giudizio di a spese compensate, ove da Controparte_6 lui accettata. Quest'ultimo, tuttavia, non prestava il consenso all'estromissione e chiedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Concessi i termini per la presentazione della domanda di mediazione, verificato l'esito negativo, concessi i termini richiesti ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 08.03.2016.
Indi, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria al fine di acquisire, col consenso delle parti, il rogito Notaio del 31.08.1961 rep. 17577 racc. 9361 al fine di individuare quale Per_5 fosse l'area indicata che la i era riservata, autorizzando a tal fine le parti ad acquisire Per_2 fotoriproduzione a colori dell'atto pubblico e dei suoi allegati planimetrici presso l'Archivio notarile di Sanremo.
Alla successiva udienza, vista la produzione della documentazione fotografica reperita presso l'Archivio notarile, il Giudice rinviava la causa all'udienza del giorno 08.02.2017 con riserva di eventuale fissazione di discussione orale, non ritenendo più necessario svolgere alcuna CTU.
A tale udienza, la difesa di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti della parte costituita , offrendo a titolo di rimborso spese legali la cifra Controparte_6 omnicomprensiva di euro 2.500,00, ma tale offerta veniva rifiutata dal , che CP_6 dichiarava di aver interesse ad una pronuncia di merito.
3 Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e quali eredi di;
Controparte_6 CP_5 Persona_4 condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_6 liquidava in Euro 7.254,00 oltre spese generali ed oneri fiscali;
rigettava la domanda di usucapione nei confronti del restanti convenuti.
Con riferimento alla prima statuizione rilevava che dall'esame dei documenti prodotti risultava che la dante causa dei convenuti e si fosse Controparte_6 CP_5 spogliata degli immobili oggetto di causa prima del 1978, ossia prima dell'inizio del dedotto possesso in via esclusiva vantato dall'odierno appellante. Affermava, poi, che non poteva riconoscersi valore alla rinunzia alla domanda svolta dalla parte attrice in quanto mancante in capo al difensore di una procura speciale.
Con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di usucapione nei confronti degli altri convenuti, affermava il Tribunale che difettava un elemento essenziale per l'accoglimento della domanda attorea, ossia un uso in via esclusivo da parte dell'attore dell'area, né le prove dedotte sull'uso delle aree quali posteggio di autoveicoli denotavano un possesso esclusivo, coesistendo tale possibilità di posteggio dei veicoli, connesso all'attività commerciale di officina, con il transito pedonale e carraio nella disponibilità di chiunque.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1 riforma, insistendo nell'originaria domanda di usucapione e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza, posto che il Tribunale si
è pronunciato unicamente sulla parte antistante l'officina, omettendo di pronunciarsi su quella retrostante, la quale è sempre stata utilizzata dall'appellante in maniera pacifica e ininterrotta dal 1978 in qualità di proprietario unico per il deposito di materiali inerenti all'esercizio della sua attività, come risulta anche dalle dichiarazioni sostitutive atto di notorietà allegate in atti dei signori , indicati a testi. Ne Parte_2 CP_11 discende, pertanto, come l'omessa pronuncia in ordine a tale area da parte del primo giudice integri una violazione di cui all'art. 112 c.p.c., ossia del principio tra il chiesto e il pronunciato, ravvisabile ove il giudice non abbia statuito “su tutta la domanda” (come nel caso di specie), determinando così la nullità della sentenza. Censura, poi, le valutazioni del Giudice di prime cure, il quale tenendo in considerazione soltanto la parte antistante e non anche quella
4 retrostante, ha negato erroneamente anche l'ammissibilità delle istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate.
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta come la gravata sentenza sia errata laddove afferma di non accogliere le domande formulate dall'attrice in quanto non sarebbe stato provato l'uso in via esclusiva dei mappali di cui è richiesta l'usucapione. L'area retrostante costituita dal mappale 423 risulta essere stata da sempre recintata, ma di tale fatto e su tale domanda, come già dedotto nel primo motivo, nulla è stato trattato nella sentenza impugnata. Anche il mappale 424 è stato utilizzato uti dominus e con ius escludendi alios dall'appellante. Afferma di aver dimostrato con la documentazione e le dichiarazioni sostitutive, oltre che con le dedotte prove orali non ammesse, la signoria sui beni oggetto di usucapione. Deduce che nell'area antistante sono sempre stati allocati i veicoli sottoposti a manutenzione, a nulla rilevando che egli concedesse il passaggio pedonale ove richiesto e nell'area retrostante sono ricoverati materiali e strumenti per l'attività.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata laddove viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore di
. Afferma di aver chiesto fin da subito, emersa la carenza di legittimazione Controparte_6 passiva, l'estromissione dal giudizio del , rinunciando alle domande nei suoi CP_6 confronti e chiedendo la compensazione delle spese. Tale rinuncia, tuttavia, non è mai stata presa in considerazione dal Giudicante fino al momento dell'emissione della sentenza. La procura alle liti allegata all'atto di citazione, infatti, conferiva al difensore anche il potere di rinunciare e accettare rinunce, pertanto, il Giudice avrebbe dovuto darne atto non appena richiesta la rinuncia e disporre la conseguente estromissione dal giudizio, senza alcuna condanna alle spese del giudizio.
Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 05.02.2025, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio con notifica a cura della parte appellante dell'atto di appello nei confronti di e nel rispetto dei termini a Controparte_6 Controparte_5 comparire, invitava parte appellante a depositare la cartolina di ricevimento della notifica dell'appello a o, in difetto, a provvedere ad una nuova notifica al predetto Controparte_1
e dichiarava la contumacia degli appellati , e CP_2 Controparte_3 CP_4
rinviando la causa al 17.06.2025.
[...]
In tale data la Corte dichiarava la contumacia di , Controparte_12 Controparte_5
e di e, visto l'art. 352 c.p.c., fissava udienza di rimessione della
[...] Controparte_6
5 causa in decisione al giorno 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi sia del corpus che dell'animus. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. In sostanza per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento esclusivo, continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n.17459/15).
Il compimento di meri atti materiali (quali ad esempio il posteggio e il deposito di attrezzi) non è sufficiente in quanto ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione- il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – occorre che l'attività materiale di utilizzo, di per sé non sufficiente, in quanto non esprimente, in modo inequivocabile, l'intento dell'utilizzatore di possedere, deve essere accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" …”, ad esempio la giurisprudenza ha indicato quale forma di esternazione e di possesso esclusivo in particolare la recinzione (Cass.
18215/2013; Cass. 6123/2020; Cass. N. 1796/2022; Cass. N. 17469/2023).
In sostanza, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà
a titolo originario per usucapione deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione
6 principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Trattandosi di affermare attraverso l'esame dei presupposti fattuali l'acquisto della proprietà, conformemente alla giurisprudenza della Corte Suprema, nonché alla giurisprudenza costante di questa Corte, è necessario che la prova addotta sia particolarmente rigorosa e pervenga a risultati tranquillizzanti e concordanti al fine di tutelare solo comportamenti giuridicamente apprezzabili come conformi a regole del diritto a tutela del diritto di proprietà.
Tuttavia, ciò non è stato provato dall'originaria parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, né dedotto a prova.
Ed invero le dichiarazioni di alcuni degli originari convenuti, quali e CP_2 CP_3
, e quali eredi di , a sua volta erede di
[...] Controparte_4 CP_10
, riferite genericamente ai mappali 423 e 424 e di Persona_3 Controparte_12
(quest'ultima peraltro riferentesi solo alla parte prospicente la parte di proprietà di Parte_1
) attestanti il possesso ininterrotto, esclusivo, ininterrotto e pacifico dell'originario attore
[...] sono prive di alcuna valenza probatoria, in quanto genericamente formulate e prive di riferimenti specifici alla tipologia dell'utilizzo in concreto esercitata.
Quanto alle prove dedotte nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 per la quale l'appellante insiste ( 1) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig. gode e possiede, uti dominus, Pt_1 comportandosi nei confronti di chiunque come l'unico proprietario dei fondi, situati in
Vallecrosia, Catasto Terreni, distinti al foglio 7, particella 423, classe orto IR FI 1, are 02 56,
R.D. € 88,98, R.A. € 18,91 e al foglio 7, particella 424, classe orto IR FI 1, are 01 19, R.D.
€ 41,36, R.A. € 8,79 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione e doc. 20); 2) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig. ha adibito il mappale 424 a posteggio rimessa di autoveicoli in Pt_1 attesa di riparazione nell'immobile di sua proprietà; 3) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig.
[...]
ha adibito il mappale 423 a posteggio rimessa di autoveicoli in attesa di riparazione Pt_1
Co nell'immobile di sua proprietà nella parte antistante il civico e a deposito di attrezzatura inerente all'attività di riparazione di autoveicoli e di materiale vario;
4) Se sia vero che fin dal
1978 il Sig. ha goduto dei suddetti mappali di cui ai capitoli precedenti, in maniera Pt_1 pacifica, indisturbata e continuativa;
5) Se sia vero che fin dal 1978 il Sig. ha Pt_1 provveduto alla manutenzione e alla pulizia dei mappali 423 e 424; 6) Se sia vero che la
Polizia Municipale di Vallecrosia mai elevava contravvenzioni ai veicoli in sosta nell'area antistante l'immobile di proprietà del OR adibito a officina essendo l'area in Pt_1
7 oggetto di proprietà privata;
7) Se sia vero che il Sig. , anche dopo aver ceduto la Pt_1 propria attività di autofficina nel 2009 al OR , ha continuato, unitamente allo Parte_3 stesso, a godere dei mappali 423 e 424, provvedendo alla loro manutenzione e pulizia.), osserva la Corte che la capitolazione inerisce, all'evidenza, a circostanze oltre che in gran parte valutative ( in specie ove si deduce un godimento e un possesso uti dominus;
un comportamento nei confronti di chiunque come l'unico proprietario;
un godimento indisturbato e pacifico), generiche laddove si fa riferimento quali beni oggetto della domanda ai mappali 423 e 424, con unico riferimento documentale ad una planimetria catastale, e quindi del tutto insufficienti e carenti all'individuazione delle aree. Sul punto si osservi che parte attrice ha prodotto unicamente due fotografie ritraenti l'area antistante, mentre considerata la mancata costituzione di in fase di gravame e della Controparte_6 mancata produzione da parte della appellante delle fotografie prodotte da parte convenuta nel giudizio di primo grado, la Corte non dispone di alcun altro elemento per identificare e valutare dette aree. Al riguardo il Tribunale afferma che “dalle dichiarazioni del Comune di
Vallecrosia già menzionate è emerso un utilizzo generale dei suddetti mappali (il mappale
423 consta di un marciapiedi e il 424 dalla costruzione del , è sempre stata area CP_7 aperta al pubblico, priva di delimitazioni o recinzioni), tale da non portare neppure ad esproprio per i lavori di sistemazione della ” (pag. 5 della sentenza). Aggiunge CP_7 il Tribunale con riferimento alle foto prodotte da parte attrice che “lo spazio antistante i locali commerciali in proprietà dell'attore è adiacente al marciapiede a lato della CP_7
(si vede chiaramente la pavimentazione in gres descritta dal stesso”. CP_13
Parte appellante contesta la statuizione del Tribunale affermando nel primo motivo di appello che il primo giudice si sarebbe pronunciato solo sulla parte antistante l'officina e non su quella retrostante, ove sarebbero ricoverati e depositati materiali e strumenti per l'attività. Il motivo appare ai limiti dell'ammissibilità posto che dall'esame degli atti e dei documenti emerge: 1) che il Tribunale ha fatto riferimento ad entrambi i mappali, indicando il mappale 423 come marciapiede e il 424 come area aperta al pubblico priva di delimitazioni;
2) che il Tribunale, sulla base delle uniche foto prodotte da parte attrice ritraenti solo l'area antistante, ha affermato che lo spazio è adiacente al marciapiede a lato della , CP_7 quindi area accessibile a chiunque;
3) che il Tribunale ha precisato che le prove indicate dall'originario attore non consentirebbero di fornire dimostrazione del possesso esclusivo delle aree, potendo coesistere il posteggio con il transito pedonale e l'uso generalizzato;
4) che – osserva la Corte – i capitoli 2 e 3 dedotti nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 fanno generico riferimento ai mappali 423 e 424 come aree adibite a posteggio rimessa di
8 autoveicoli, ed il capitolo 3 indica il mappale 423, in relazione al quale l'appellante lamenta la omessa pronuncia (cfr. pag. 7 prime tre righe dell'appello) come parte antistante la proprietà , laddove invece nell'atto di appello il mappale 423 viene indicata come Pt_1 area retrostante, con ciò denotandosi una diversa localizzazione dell'area di cui al mappale
423 ( antistante nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 , e retrostante a pag. 7 dell'appello), e che a tale difetto di precisa localizzazione parte attrice non ha sopperito in primo grado con adeguata documentazione fotografica o con perizia di parte, o con idonea documentazione rappresentativa;
5) che – osserva la Corte - nessuna prova dedotta attiene alla dimostrazione dell'esclusività del possesso, risultando detto requisito contrastare con quanto affermato dal Tribunale sulla base delle fotografie di parte attrice e dei documenti provenienti dal Comune di Vallecrosia, laddove si evidenzia un marciapiede quanto al mappale 423 e un'area aperta al pubblico quanto al mappale 423; 6) che – osserva la Corte
- nessuna prova dedotta attiene alla presenza di recinzioni, circostanza dedotta solo a pag.
7 dell'appello, e in generale alla sussistenza del requisito della esclusività del possesso, essenziale ai fini del riconoscimento dell'usucapione.
L'appello sul punto, quindi, non può essere accolto stante l'insufficienza di prova della sussistenza dei presupposti necessari a dimostrare l'acquisto per usucapione, né risultano ammissibili le prove dedotte per quanto innanzi detto.
3)Venendo all'ultimo motivo di appello esso è improcedibile.
Rileva la Corte che nonostante l'esistenza di un motivo diretto a censurare la statuizione sulle spese nei confronti di , quest'ultimo non è stato citato in giudizio, né Controparte_6 risulta essere stata proposta specifica domanda in questa sede di gravame nei suoi confronti nelle conclusioni dell'atto di appello.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 5/2/2025 ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio con quest'ultimo e , ai fini di assicurare il Controparte_5 litisconsorzio processuale e considerato che nell'atto di appello lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese nei confronti del predetto (punto 3 pagina 8 e segg. Controparte_6 dell'appello).
Rileva la Corte che la notifica dell'appello a quest'ultimo, a seguito dell'ordinanza del
5/2/2025, è avvenuta in data 17/2/2025, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. per la notifica dell'appello dalla pubblicazione della sentenza impugnata del 20/2/2024 mai notificata.
9 Ne consegue che la notifica dell'appello non è avvenuta nei termini, e che l'appello è da considerarsi tradivo nei confronti di . Controparte_6
E' vero che la notifica è avvenuta a seguito di ordinanza del Consigliere Istruttore, tuttavia
– osserva la Corte - alla luce della pronuncia del Tribunale, non impugnata sul punto, che dichiara il difetto di legittimazione passiva di , il rapporto processuale nei Controparte_6 suoi confronti integra una causa scindibile, e determina quindi un litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che la sentenza nella parte in cui ha provveduto nei confronti di
, ex artt. 327 e 332 c.p.c. è divenuta irrevocabile. Controparte_6
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello nei confronti di . Controparte_6
Stante la mancata costituzione di tutti gli appellati non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di appello.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 137/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.02.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello nei confronti di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; Controparte_4
-dichiara improcedibile l'appello nei confronti di e Controparte_6 Controparte_5
[...]
CP_1
sulle spese.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 20/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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