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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2203/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 128/20, pubblicata il 20.1.2020
t r a in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Giovanni Tecce ( ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
e
– in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t. (p.iva ); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.6.2014,
[...]
– proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.437/2014, con il quale le era stato ingiunto dal
Tribunale di Benevento il pagamento in favore della della Parte_1 somma di €.33.280,00, a saldo delle fatture n.36/B del 16.2.2011 e n.42/B del 28.2.2011 relative ad una fornitura di agrumi.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'inesistenza del rapporto e l'inidoneità probatoria delle fatture, peraltro, emesse nei confronti di altro soggetto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione e deducendo l'effettiva esecuzione della fornitura e l'idoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno della domanda.
Espletata l'istruttoria del caso, con la sentenza impugnata, il Tribunale di
Benevento così provvedeva: < revoca il decreto ingiuntivo nr. 437/2014 e rigetta la domanda formulata dalla parte opposta;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in €.252 per esborsi ed €.
2.738 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Annamaria Bianchi, che ne ha chiesto l'attribuzione >>.
Con atto di appello notificato il 15.6.2020, ha impugnato Parte_1
la predetta sentenza per i motivi di seguito indicati, chiedendo a questa
Corte di: “riformare in toto la sentenza n.128/2020 resa dal Tribunale di
Benevento e per l'effetto rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo
n°437/2014 reso dal Tribunale di Benevento, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del 10.10.2014 e condannare la società in persona ex lege, al Parte_2
pagamento in favore della società in persona ex lege, Parte_1 della somma di €.33.280,00 oltre interessi come per legge;
condannare altresì la società in persona ex lege, Controparte_2
alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione, riformando in ogni caso l'ingiusto capo inerente la condanna
2 alle spese contenuto nella sentenza gravata. . CP_3
–, pur Controparte_1
regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
L'impugnante censura la sentenza di primo grado, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda, omettendo di analizzare tutto il materiale probatorio a sua disposizione.
Dalla parte motiva del provvedimento impugnato, emergerebbe la confusione in cui il giudice di prime cure è caduto nella ricostruzione dei fatti di causa e nella valutazione delle prove poste alla sua attenzione, avendo lo stesso fatto riferimento ad una “curatela” ed avendo operato un'errata citazione delle fatture richiamate nel ricorso monitorio, attribuendo ad essa parte opposta/odierna appellante la produzione delle fatture nr.36/B del 16/2/2011 e nr.42/B del 28/2/2011 emesse nei confronti del invece prodotte dalla parte Parte_3
opponente/odierna appellata.
Il Tribunale non avrebbe valutato tutti gli elementi probatori esibiti e depositati, in particolare le fatture n.36/B del 16.2.2011 e n.42/B del
28.2.2011 nonché l'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio in data 12.2.2014, fondando il proprio libero convincimento Per_1
esclusivamente sulle argomentazioni addotte dalla parte opponente/odierna appellata, con particolare riferimento alle copie di fatture “palesemente contraffatte” intestate al Parte_4
[...]
“Infelice” sarebbe poi la valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, atteso che i due testi addotti da essa parte appellante avrebbero confermato, non solo l'esistenza di rapporti commerciali con la società opponente, ma anche la fornitura dei prodotti indicati nelle fatture poste a fondamento della richiesta creditoria, sia nella quantità che nella tipologia dei frutti. Di contro, l'unico teste di parte opponente/appellata nulla avrebbe riferito in merito ai rapporti commerciali tra le parti in causa, limitandosi a descrivere l'attività svolta presso la senza negare CP_1
3 l'esistenza di detti rapporti.
L'appello non può trovare accoglimento.
Nel giudizio di primo grado, la parte opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta, contestando i rapporti commerciali con quest'ultima ed allegando due fatture recanti il medesimo numero cronologico e la medesima data di quelle depositate dalla società creditrice nel procedimento monitorio, nonché attestanti la fornitura degli stessi prodotti ivi indicati in favore di altra società, ovvero il
[...]
Parte_3
Nonostante alcune imprecisioni contenute nel corpo della motivazione, il giudice di primo grado ha esposto in maniera sufficientemente chiara tale circostanza, evidenziando come le copie delle due fatture prodotte dalla società opposta/odierna appellante risultano emesse nei confronti della società opponente, mentre quelle prodotte da quest'ultima risultano emesse nei confronti del suindicato . Identica situazione vale per Parte_3
i documenti di trasporto (<< Il contenuto delle fatture e dei d.d.t. prodotti dalle parti è identico, con particolare riferimento agli estremi dei d.d.t. in esse indicati, alle quantità di agrumi forniti ed ai relativi importi.>>).
Inoltre, nella sentenza impugnata, il primo giudice considera “le obiettive incertezze in merito all'effettiva esecuzione delle forniture nei confronti della società opponente”, non superabili all'esito della prova testimoniale espletata, “atteso che i testi escussi nell'interesse della società opposta seppur hanno genericamente confermato l'esecuzione di forniture nei confronti della società opponente, nulla di specifico hanno riferito in merito alla quantità di agrumi forniti, al prezzo delle forniture ed all'arco temporale in cui esse sarebbero avvenute, né in merito alle fatture in atti. Al contempo, il teste escusso nell'interesse di parte opponente, di pari attendibilità e credibilità, ha espressamente negato ogni rapporto tra le due società”.
Il Collegio concorda appieno con la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.
Invero, a parte la circostanza della produzione (nonché l'esibizione in originale all'udienza del 17.9.2015) di fatture e documenti di trasporto emesse dall'odierna appellante nei confronti di altra società e di identico
4 contenuto rispetto a quelle poste a fondamento della pretesa monitoria (di cui non risulta provata la falsità), rimane in ogni caso del tutto carente la prova dell'esecuzione delle forniture, sia con riferimento alla quantità ed al prezzo degli agrumi forniti, sia avuto riguardo all'arco temporale in cui esse sarebbero avvenute.
Le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente figlio e coniuge della legale rappresentante della Pt_1
infatti, si rivelano del tutto generiche e contraddittorie. In particolare,
[...]
basti rilevare che: il primo, dopo aver confermato le forniture <nel periodo indicato dalle fatture>>, ha poi specificato: <…nulla posso dire in ordine al prezzo concordato, né ai numeri delle fatture che mi indicate…>>;
<<…preciso che nel periodo che mi indicate e che è riportato nelle fatture, non ricordo se ero ancora dipendente della ma comunque Parte_1 collaboravo…>>; <<…non sono in grado di riconoscere i documenti di trasporto allegati alle fatture…>>; il secondo, prima si è dichiarato un mero dipendente della - affermando di avere avuto contezza del Parte_1 fatto che “l'incaricato della per ogni carico sottoscriveva i CP_1 documenti di trasporto che mi mostrate allegati alle fatture …“-; poi ha giustificato tali puntuali asserzioni, chiarendo di essere lui il “responsabile dell'azienda”, con poteri di “controllo” dei documenti di trasporto dei clienti.
A tali testimonianze, poi, si contrappongono le dichiarazioni del teste
, operaio della , con mansione di magazziniere Testimone_3 CP_1
ed autista, il quale ha negato i rapporti tra le due società, riferendo: < tutta la merce che veniva consegnata alla veniva da me CP_1
controllata in una ai documenti di trasporto, sui quali apponevo il timbro della società>>, non presente sui ddt in atti.
Ritiene la Corte che, alla luce di tale confuso ed incerto compendio istruttorio, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda azionata in monitorio non provata, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo n. 437/2014 emesso dal Tribunale di Benevento.
L'appello deve essere dunque rigettato.
Nulla per le spese, essendo la Parte_2 rimasta contumace.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
5 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1
notificato in data 15.6.2020 avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 128/20, pubblicata il 20.1.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2203/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 128/20, pubblicata il 20.1.2020
t r a in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Giovanni Tecce ( ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
e
– in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t. (p.iva ); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.6.2014,
[...]
– proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.437/2014, con il quale le era stato ingiunto dal
Tribunale di Benevento il pagamento in favore della della Parte_1 somma di €.33.280,00, a saldo delle fatture n.36/B del 16.2.2011 e n.42/B del 28.2.2011 relative ad una fornitura di agrumi.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'inesistenza del rapporto e l'inidoneità probatoria delle fatture, peraltro, emesse nei confronti di altro soggetto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione e deducendo l'effettiva esecuzione della fornitura e l'idoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno della domanda.
Espletata l'istruttoria del caso, con la sentenza impugnata, il Tribunale di
Benevento così provvedeva: < revoca il decreto ingiuntivo nr. 437/2014 e rigetta la domanda formulata dalla parte opposta;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in €.252 per esborsi ed €.
2.738 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Annamaria Bianchi, che ne ha chiesto l'attribuzione >>.
Con atto di appello notificato il 15.6.2020, ha impugnato Parte_1
la predetta sentenza per i motivi di seguito indicati, chiedendo a questa
Corte di: “riformare in toto la sentenza n.128/2020 resa dal Tribunale di
Benevento e per l'effetto rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo
n°437/2014 reso dal Tribunale di Benevento, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del 10.10.2014 e condannare la società in persona ex lege, al Parte_2
pagamento in favore della società in persona ex lege, Parte_1 della somma di €.33.280,00 oltre interessi come per legge;
condannare altresì la società in persona ex lege, Controparte_2
alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione, riformando in ogni caso l'ingiusto capo inerente la condanna
2 alle spese contenuto nella sentenza gravata. . CP_3
–, pur Controparte_1
regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
L'impugnante censura la sentenza di primo grado, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda, omettendo di analizzare tutto il materiale probatorio a sua disposizione.
Dalla parte motiva del provvedimento impugnato, emergerebbe la confusione in cui il giudice di prime cure è caduto nella ricostruzione dei fatti di causa e nella valutazione delle prove poste alla sua attenzione, avendo lo stesso fatto riferimento ad una “curatela” ed avendo operato un'errata citazione delle fatture richiamate nel ricorso monitorio, attribuendo ad essa parte opposta/odierna appellante la produzione delle fatture nr.36/B del 16/2/2011 e nr.42/B del 28/2/2011 emesse nei confronti del invece prodotte dalla parte Parte_3
opponente/odierna appellata.
Il Tribunale non avrebbe valutato tutti gli elementi probatori esibiti e depositati, in particolare le fatture n.36/B del 16.2.2011 e n.42/B del
28.2.2011 nonché l'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio in data 12.2.2014, fondando il proprio libero convincimento Per_1
esclusivamente sulle argomentazioni addotte dalla parte opponente/odierna appellata, con particolare riferimento alle copie di fatture “palesemente contraffatte” intestate al Parte_4
[...]
“Infelice” sarebbe poi la valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, atteso che i due testi addotti da essa parte appellante avrebbero confermato, non solo l'esistenza di rapporti commerciali con la società opponente, ma anche la fornitura dei prodotti indicati nelle fatture poste a fondamento della richiesta creditoria, sia nella quantità che nella tipologia dei frutti. Di contro, l'unico teste di parte opponente/appellata nulla avrebbe riferito in merito ai rapporti commerciali tra le parti in causa, limitandosi a descrivere l'attività svolta presso la senza negare CP_1
3 l'esistenza di detti rapporti.
L'appello non può trovare accoglimento.
Nel giudizio di primo grado, la parte opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta, contestando i rapporti commerciali con quest'ultima ed allegando due fatture recanti il medesimo numero cronologico e la medesima data di quelle depositate dalla società creditrice nel procedimento monitorio, nonché attestanti la fornitura degli stessi prodotti ivi indicati in favore di altra società, ovvero il
[...]
Parte_3
Nonostante alcune imprecisioni contenute nel corpo della motivazione, il giudice di primo grado ha esposto in maniera sufficientemente chiara tale circostanza, evidenziando come le copie delle due fatture prodotte dalla società opposta/odierna appellante risultano emesse nei confronti della società opponente, mentre quelle prodotte da quest'ultima risultano emesse nei confronti del suindicato . Identica situazione vale per Parte_3
i documenti di trasporto (<< Il contenuto delle fatture e dei d.d.t. prodotti dalle parti è identico, con particolare riferimento agli estremi dei d.d.t. in esse indicati, alle quantità di agrumi forniti ed ai relativi importi.>>).
Inoltre, nella sentenza impugnata, il primo giudice considera “le obiettive incertezze in merito all'effettiva esecuzione delle forniture nei confronti della società opponente”, non superabili all'esito della prova testimoniale espletata, “atteso che i testi escussi nell'interesse della società opposta seppur hanno genericamente confermato l'esecuzione di forniture nei confronti della società opponente, nulla di specifico hanno riferito in merito alla quantità di agrumi forniti, al prezzo delle forniture ed all'arco temporale in cui esse sarebbero avvenute, né in merito alle fatture in atti. Al contempo, il teste escusso nell'interesse di parte opponente, di pari attendibilità e credibilità, ha espressamente negato ogni rapporto tra le due società”.
Il Collegio concorda appieno con la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.
Invero, a parte la circostanza della produzione (nonché l'esibizione in originale all'udienza del 17.9.2015) di fatture e documenti di trasporto emesse dall'odierna appellante nei confronti di altra società e di identico
4 contenuto rispetto a quelle poste a fondamento della pretesa monitoria (di cui non risulta provata la falsità), rimane in ogni caso del tutto carente la prova dell'esecuzione delle forniture, sia con riferimento alla quantità ed al prezzo degli agrumi forniti, sia avuto riguardo all'arco temporale in cui esse sarebbero avvenute.
Le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente figlio e coniuge della legale rappresentante della Pt_1
infatti, si rivelano del tutto generiche e contraddittorie. In particolare,
[...]
basti rilevare che: il primo, dopo aver confermato le forniture <nel periodo indicato dalle fatture>>, ha poi specificato: <…nulla posso dire in ordine al prezzo concordato, né ai numeri delle fatture che mi indicate…>>;
<<…preciso che nel periodo che mi indicate e che è riportato nelle fatture, non ricordo se ero ancora dipendente della ma comunque Parte_1 collaboravo…>>; <<…non sono in grado di riconoscere i documenti di trasporto allegati alle fatture…>>; il secondo, prima si è dichiarato un mero dipendente della - affermando di avere avuto contezza del Parte_1 fatto che “l'incaricato della per ogni carico sottoscriveva i CP_1 documenti di trasporto che mi mostrate allegati alle fatture …“-; poi ha giustificato tali puntuali asserzioni, chiarendo di essere lui il “responsabile dell'azienda”, con poteri di “controllo” dei documenti di trasporto dei clienti.
A tali testimonianze, poi, si contrappongono le dichiarazioni del teste
, operaio della , con mansione di magazziniere Testimone_3 CP_1
ed autista, il quale ha negato i rapporti tra le due società, riferendo: < tutta la merce che veniva consegnata alla veniva da me CP_1
controllata in una ai documenti di trasporto, sui quali apponevo il timbro della società>>, non presente sui ddt in atti.
Ritiene la Corte che, alla luce di tale confuso ed incerto compendio istruttorio, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda azionata in monitorio non provata, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo n. 437/2014 emesso dal Tribunale di Benevento.
L'appello deve essere dunque rigettato.
Nulla per le spese, essendo la Parte_2 rimasta contumace.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
5 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1
notificato in data 15.6.2020 avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 128/20, pubblicata il 20.1.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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