Articolo 53 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 52Articolo 54
Versione
15 luglio 1964
Art. 53.
Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e' autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962 n. 1, 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465 , la spesa di lire 1 miliardo 250 milioni di cui lire 90.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 161 . nonche' per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonche' per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964