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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2159/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Ivan Giordano, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. CP_1 P.IVA_1
Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 14 marzo 2024 il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla percezione del TFR maturato nel periodo 1 settembre 2001-
31 agosto 2016 nel corso del quale ha prestato in qualità di docente alle dipendenze Cont del e la condanna dell'istituto a corrispondergli il predetto trattamento di fine rapporto nella misura da accertarsi nel corso del giudizio.
L si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza per territorio del tribunale di Torino e chiedendo nel merito la reiezione delle domande.
La causa è stata istruita mediante assunzione della testimonianza di un funzionario
. CP_1
Rilevato:
1 all'odierna udienza i Difensori hanno chiesto una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dando atto che l' ha provveduto al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo spettante in data 24.5.2024 e che il Fondo
Espero ha provveduto al pagamento dell'importo di euro 8.071,48 in data
13.2.2025.
L'eccezione preliminare formulata dall' è infondata: CP_1
l'art 415, comma 5, c.p.c. prevede che: “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”; la nozione legislativa di sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto, è stata precisata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 5, c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cassazione civile sez. VI 15 marzo
2018 n. 6458; nel caso di specie l'ultimo istituto scolastico in cui il ricorrente ha prestato servizio prima di rassegnare le dimissioni è in Torino, come dedotto in ricorso senza incontrare contestazioni.
Preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' , con la richiesta distrazione di onorari e CP_1 spese in favore del Difensori di parte ricorrente.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M.
55/2014 e succ. mod. con riguardo al valore della domanda di competenza
2 dell' (scaglione 1.100/5.200) ed in applicazione del valore minimo di CP_1 detto scaglione in considerazione della semplicità delle questioni proposte e trattate, nonché dell'inutilità dell'attività istruttoria testimoniale considerato che sia l' , sia il Fondo Espero, avevano già provveduto al pagamento CP_1 quando il 9.10.2025 è stata assunta la testimonianza del funzionario . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.141,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato.
Torino, 9.10.2025
La Giudice
SO VA
considerato
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
3 Visto l'art. 429 / 442 c.p.c.:
La Giudice
SO VA
4
, c.f. , ass. Avv. Ivan Giordano, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. CP_1 P.IVA_1
Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 14 marzo 2024 il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla percezione del TFR maturato nel periodo 1 settembre 2001-
31 agosto 2016 nel corso del quale ha prestato in qualità di docente alle dipendenze Cont del e la condanna dell'istituto a corrispondergli il predetto trattamento di fine rapporto nella misura da accertarsi nel corso del giudizio.
L si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza per territorio del tribunale di Torino e chiedendo nel merito la reiezione delle domande.
La causa è stata istruita mediante assunzione della testimonianza di un funzionario
. CP_1
Rilevato:
1 all'odierna udienza i Difensori hanno chiesto una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dando atto che l' ha provveduto al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo spettante in data 24.5.2024 e che il Fondo
Espero ha provveduto al pagamento dell'importo di euro 8.071,48 in data
13.2.2025.
L'eccezione preliminare formulata dall' è infondata: CP_1
l'art 415, comma 5, c.p.c. prevede che: “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”; la nozione legislativa di sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto, è stata precisata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 5, c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cassazione civile sez. VI 15 marzo
2018 n. 6458; nel caso di specie l'ultimo istituto scolastico in cui il ricorrente ha prestato servizio prima di rassegnare le dimissioni è in Torino, come dedotto in ricorso senza incontrare contestazioni.
Preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' , con la richiesta distrazione di onorari e CP_1 spese in favore del Difensori di parte ricorrente.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M.
55/2014 e succ. mod. con riguardo al valore della domanda di competenza
2 dell' (scaglione 1.100/5.200) ed in applicazione del valore minimo di CP_1 detto scaglione in considerazione della semplicità delle questioni proposte e trattate, nonché dell'inutilità dell'attività istruttoria testimoniale considerato che sia l' , sia il Fondo Espero, avevano già provveduto al pagamento CP_1 quando il 9.10.2025 è stata assunta la testimonianza del funzionario . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.141,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato.
Torino, 9.10.2025
La Giudice
SO VA
considerato
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
3 Visto l'art. 429 / 442 c.p.c.:
La Giudice
SO VA
4