Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 6645/2023 R.G.L. promossa da:
(cf. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino, Via Assarotti n. 15 presso lo studio dell'avv.
Stefano CUFFARO che lo rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con l'avv. Marco SARA', come da procura in atti
RICORRENTE contro
, (P.IVA ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Direttore Generale, elettivamente domiciliato in Torino, via
Pinasca n. 12, presso lo studio dell'avv. Dario Vladimiro GAMBA, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Diritto al corrispettivo per prestazioni ADP. Accertamento in
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato il 27.09.2023 il dott. chiedeva in Pt_1 via principale accertarsi il diritto del ricorrente al corrispettivo per le prestazioni ADP rese presso la struttura “Perodo Bauchiero” secondo la convenzione vigente tra il medico ricorrente e l' Controparte_1 resistente e, per l'effetto, dichiararsi che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta dal ricorrente e condannare l'
[...]
resistente a corrispondere quanto indebitamente trattenuto in CP_1 compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza, oltre contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata accertarsi il diritto del ricorrente a ritenere le somme corrisposte per le prestazioni ADP rese presso la struttura “Perodo
Bauchiero” a titolo di gestione d'affari utilmente iniziata dalla stessa a vantaggio dell' resistente e, per l'effetto, dichiararsi Controparte_1 che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta dal ricorrente e condannare l' resistente a corrispondere Controparte_1 quanto indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza, oltre contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria;
in via di ulteriore subordine accertarsi il diritto del ricorrente a ritenere le somme corrisposte per le prestazioni ADP rese presso la struttura “Perodo Bauchiero” quale indennizzo per l'arricchimento senza causa dell' resistente, dichiararsi Controparte_1 che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta dal ricorrente e condannarsi l' resistente a corrispondere Controparte_1 quanto indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza, oltre contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria;
in via di estremo subordine accertarsi la buona fede del ricorrente, dichiararsi che nessuna restituzione per indebito pagamento è dovuta dal ricorrente e condannarsi l' Controparte_1 resistente a corrispondere quanto indebitamente trattenuto in compensazione, anche a titolo di risarcimento danni ex art. 1337 c.c., dal giugno 2022 sino al deposito della sentenza;
2. A sostegno delle proprie pretese il ricorrente esponeva:
2 RGL n. 6645/2023
- di essere medico di medicina generale convenzionato con la ASL TO3;
- che, in qualità di medico di famiglia, aveva per alcuni dei suoi assistiti
, , Persona_1 Parte_2 Persona_2 Controparte_2
, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
, , , Per_7 Pt_2 Parte_3 Persona_8 Persona_9
, , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Per_13
) – che erano ospiti presso la struttura “Perodo
[...] Per_14
Bauchiero” – chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'apertura del servizio di assistenza domiciliare programmata (ADP), servizio che aveva svolto in favore di tali assistiti nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015;
- che i servizi di ADP erano stati chiesti, nonché autorizzati, dall'ASL
TO3, nella persona del direttore del distretto Dott. , Persona_15 ed i suoi collaboratori, Dott. e Dott.ssa ; Persona_16 Persona_17
- che la struttura “Perodo Bauchiero” era una residenza mista, cioè dotata di sia posti letto adibiti a Residenza Assistenziale (R.A.) e sia di posti letto adibiti a Residenza Sanitaria Flessibile (R.A.F.) e non aveva
Direttore Sanitario né medici strutturati;
- di aver svolto le prestazioni in regime di ADP nei confronti di numerosi pazienti ospiti della predetta struttura occupanti i posti letto in regime privatistico (pazienti non convenzionati);
- che per tale servizio al dott. veniva corrisposto un Pt_1 compenso di € 18,90 ad accesso presso il paziente, così come stabilito dagli accordi collettivi nazionali e regionali della medicina generale, per complessivi € 20.657,70 nel periodo 2009-2015;
- che in data 24.12.2019 riceveva comunicazione con cui l'ASL TO3, ritenuta non dovuta la somma corrisposta per le prestazioni effettuate in regime di ADP, ne richiedeva la restituzione;
- che a decorrere dal giugno 2022 l'ASL TO3 iniziava a operare delle trattenute sui compensi ancora dovuti al ricorrente onde recuperare l'importo rettificato di € 19.920,60; in tal modo l'ASL tratteneva complessivamente, alla data del deposito del ricorso, il maggior importo di € 20.116,85.
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3. Richiamata la complessa normativa che regolava la materia, il ricorrente chiedeva accertarsi il diritto al corrispettivo per le prestazioni effettuate in servizio di ADP e, conseguentemente, la condanna dell'ASL
TO3 al pagamento dell'importo indebitamente trattenuto in compensazione dal giugno 2022; in subordine, affermava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei principi in materia di gestione d'affari, o, in via di ulteriore subordine, dell'arricchimento senza causa.
4. Si costituiva in giudizio l'ASL TO3 che chiedeva la reiezione del ricorso in quanto la disciplina contrattuale applicabile (nazionale e regionale) non prevedeva la possibilità di attivazione del servizio di ADP a favore dei pazienti presso RSA. L'ASL, inoltre, sosteneva che le domande, formulate in via subordinata, di gestione di affari altrui, di arricchimento senza causa e di illegittimità della ripetizione dell'indebito per asserita buona fede del percipiente fossero infondate.
5. Tentata vanamente la conciliazione, acquisito il verbale di udienza di diversa controversia azionata da altro medico nei confronti della medesima ASL, nonché ricorso in Cassazione e controricorso relativi all'impugnazione di sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 241/2024, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgimento di istruttoria orale, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza.
6. In fatto, devono essere poste a fondamento della decisione le seguenti circostanze:
A) il ricorrente, medico di famiglia dei pazienti di cui al capo 2) del ricorso ha svolto nei loro confronti prestazioni di assistenza in regime di ADP mentre tali pazienti si trovano presso la struttura “Perodo Bauchiero”, residenza mista, cioè dotata di posti letti adibiti a Controparte_3
e sia di posti letto adibiti a Residenza Sanitaria Flessibile (RAF).
[...]
Trattasi, infatti, di circostanza espressamente allegata dal ricorrente e non idoneamente contestata dalla resistente.
Essa, da un lato, si è limitata a riferire che nulla sarebbe stato dimostrato dal ricorrente circa una autorizzazione del Direttore del Distratto
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dell'Azienda convenuta o dei suoi collaboratori in merito all'apertura del servizio di ADP e, dall'altro, a sostenere che non sarebbero stati dimostrati i singoli accessi relativi a ciascun paziente, senza sostenere che il servizio
ADP non sia stato reso nei confronti dei pazienti stessi.
Peraltro, come puntualmente rilevato dal ricorrente, l'art. 7 dell'Allegato
G) all'ACN del 2005 (doc. 9 del ricorrente) prevede che presso ogni distretto dell'ASL dovrebbe essere presente un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'ADP nel quale “sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare”: la mancata produzione di tale specifica documentazione non può che andare a danno, in ossequio al principio di vicinanza della prova, della parte che ha (o, comunque, era obbligata ad avere) siffatta documentazione.
Dall'altro lato, le estremamente generiche contestazioni dell'ASL TO3 non sono in grado di superare quanto risulta dai documenti prodotti, ossia che:
a) per due pazienti e ) è stata prodotta Persona_1 Persona_5 autorizzazione dell'ASL TO3, Distretto di Susa alla richiesta del ricorrente di ADP (cfr. doc. 4 del ricorrente);
b) la documentazione prodotta dal ricorrente sub doc. 4 è quella ricevuta dalla resistente a seguito di accesso agli atti della resistente nella fase stragiudiziale (circostanza non contestata) e in essa è presente un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei pazienti assistiti in ADP, del numero di visite effettuate per ciascuno nel periodo per cui è causa, nonché degli importi corrisposti al ricorrente;
c) come risulta inequivocabilmente dal tenore della comunicazione ASL del
24.12.2019 (doc. 2 ricorrente), la ragione per cui la resistente intende ripetere quanto corrisposto non è la non esecuzione o l'inesatta esecuzione delle prestazioni mediche, bensì il fatto che tali prestazioni – espressamente definite come “rese” nell'oggetto della comunicazione – non debbano essere a carico dell'ASL secondo la disciplina collettiva applicabile.
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Tenuto conto delle sopra richiamate risultanze documentali e del contegno processuale della resistente, deve altresì essere valorizzata la circostanza che fino alla fine dell'anno 2019 nulla la resistente ha contestato al ricorrente con riferimento alle prestazioni di ADP che egli dichiarava di aver reso e di cui ha richiesto il pagamento nel periodo 2010-2015, tant'è che la resistente ha provveduto al pagamento del compenso per tali prestazioni. Tale contegno deve essere valorizzato quale ulteriore elemento da cui inferire l'effettiva esecuzione delle prestazioni di ADP da parte del ricorrente in quanto l'art. 6 dell'Allegato G) all'ACN del 2005 nel disciplinare le modalità di pagamento delle prestazioni di ADP prevede che
“la liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono essere sempre documentate all' nei tempi previsti” (doc. 1 ASL); ebbene, considerato che il CP_1 pagamento delle prestazioni di ADP avviene previa documentazione delle stesse e che la resistente ha effettuato i pagamenti, si deve concludere, in assenza di qualsivoglia prospettazione di segno opposto da parte dell'ASL, che il ricorrente aveva fornito documentazione valutata dalla stessa resistente come idonea a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui richiedeva il pagamento che, infatti, è stato disposto.
B) Il ricorrente ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione per svolgere le prestazioni di ADP per i pazienti di cui al capo 2 del ricorso.
Trattasi di circostanza specificatamente allegata nel ricorso introduttivo e non oggetto di contestazione puntuale da parte della resistente.
Inoltre, per due pazienti è stata prodotta dalla difesa del dott. Pt_1
l'autorizzazione alla richiesta di ADP, emessa su richiesta del ricorrente.
L'assenza della documentazione relativa agli altri pazienti non è di ostacolo alla conclusione raggiunta poiché, come già detto, in ossequio al principio di vicinanza della prova, tale carenza documentale non può andare a favore della parte che era obbligata a custodire la documentazione (cfr. art. 7 dell'Allegato G) all'ACN del 2005.
Vi è poi agli atti (doc. 30 del ricorrente) l'attestazione della Direttrice della
Casa ” la quale afferma che nel periodo dal Parte_4
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2009 al 2015 il dott. si è recato con regolarità a far visita ai Pt_1 propri pazienti che ne avevano necessità in regime di ADP, con prestazioni autorizzate dal Direttore del Distretto.
Inoltre, appare del tutto inverosimile che la resistente abbia corrisposto per un periodo di tempo alquanto lungo (2009-2015) compensi per prestazioni che non aveva nemmeno autorizzato.
Infine, rileva quanto affermato dalla teste dott.ssa Testimone_1 nel giudizio n. 4590/2023 RGL in cui era convenuta la medesima ASL TO3, acquisito agli atti del giudizio.
Ebbene, la teste, dirigente medico dell'ASL convenuta, già medico di distretto dal 2003 al 2014 ed attualmente responsabile della
[...]
ha affermato che fra i propri compiti vi era quello di Parte_5
Parte_ autorizzare l'ADP; la procedura prevedeva una richiesta cartacea del da presentare al distretto riferita al singolo paziente ed il medico del distretto effettuava la valutazione tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente e verificava che effettivamente non ci fosse il medico in struttura o non avesse in carico il paziente e, in ogni caso, valeva la regola del silenzio assenso, ossia se dopo 15 giorni dalla richiesta non c'era risposta negativa, voleva dire che l'ADP era autorizzata.
La teste ha poi espressamente affermato: “Posso quindi dire che tutti gli accessi adp pagati ai medici convenzionati erano stati previamente autorizzati”.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, può ritenersi adeguatamente provato che la ricorrente abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività ADP che è stata pagata dall'ASL.
C) il ricorrente ha ricevuto per le prestazioni di ADP per cui è causa l'importo complessivo di € 19.920,60 come indicato nei documenti provenienti dall'ASL resistente (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) e la resistente ha recuperato, mediante trattenute sugli importi dovuti, il maggior importo di € 20.116,85, così come allegato dalla difesa del ricorrente e non contestato dalla difesa della convenuta.
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7. Ciò posto in fatto, la questione da affrontare in diritto è se la disciplina collettiva applicabile – e gli atti di attuazione della stessa – prevedano la possibilità per il medico di famiglia di effettuare prestazioni di ADP in favore di propri pazienti ricoverati presso una RA, una RAF o una RSA e, in caso di risposta negativa, se il medico che comunque abbia eseguito la prestazione e per essa sia stato retribuito abbia diritto di ritenere quanto percepito.
8. È pacifico tra le parti che l'Accordo Collettivo Nazionale vigente all'epoca dei fatti sia quello del 2005 prodotto dal ricorrente (ACN 2005: doc. 9 del ricorrente).
9. La prestazione effettuata dal ricorrente nei confronti dei suoi pazienti presso la struttura “Perodo Bauchero” – assistenza domiciliare programmata – è disciplinata dall'art. 53 ACN 2005 che prevede:
“ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.
1. L'assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi
e modalità operative definiti a livello regionale costituisce, come previsto dall'art. 32, comma 2, livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli elenchi.
Le seguenti forme di assistenza domiciliare programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
1.. assistenza domiciliare integrata (ADI);
2.. assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
3.. assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da protocolli definiti nell'ambito degli Accordi regionali, secondo il disposto del successivo comma 3.
3. L'istituto di cui lettera c) è disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale. È demandata alla contrattazione regionale la
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definizione degli interventi, degli ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo”. Contr 10. L'art. 3 dell'allegato G) 2005 prevede:
“Art.
3 - Procedure per l'attivazione dell'assistenza
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata alla Azienda dal medico di assistenza primaria, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell'ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di assistenza primaria con precisazione del numero degli accessi, e inviata o presentata al distretto.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.
5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito.
In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
6. In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell' , CP_1 questi è tenuto a darne motivata comunicazione scritta entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali.
Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per
l'approvazione entro 7 giorni.
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7. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di
Coordinamento delle attività distrettuali.
8. In relazione a particolari difficoltà locali, l'Ufficio di Coordinamento delle
Attività Distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle”. Contr 11. L'art. 5 dell'allegato G) 2005 prevede:
“Art.
5 - Compenso economico
1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a €. 18,90 per accesso dallo 01.01.2000.
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate. Premesso che le attività che deve compiere il medico verso ciascun paziente che goda dell'ADP sono Contr indicate all'art. 1 allegato G) 2005, dalle clausole sopra richiamate emerge che:
- le prestazioni in ADP devono essere previamente autorizzate dall'ASL
(art. 3);
- per esse è previsto uno specifico compenso aggiuntivo rispetto a quello ordinario (art. 5, comma 1)”.
12. Da tali previsioni inequivocabilmente discende che l'assistenza in ADP
è prestazione aggiuntiva rispetto a quelle che il medico di medicina generale (e, in particolare, il medico di assistenza primaria, ossia il c.d. medico di famiglia) è tenuto a effettuare in forza del solo rapporto di convenzione con l'ASL.
13. Inoltre, la non sovrapponibilità tra le prestazioni da effettuare in regime di ADP è quelle cui è tenuto ordinariamente il medico di assistenza primaria risulta dall'art. 3, comma 2, con cui sono fatti salvi “gli obblighi in
10 RGL n. 6645/2023
materia di visite domiciliari”, obblighi, quindi, diversi rispetto a quelli nascenti dall'attivazione del servizio di ADP.
14. In altri termini, il medico di assistenza primaria svolge le prestazioni di
ADP (e ha diritto al compenso per esse) solo se è stato a ciò autorizzato, non essendo tenuto a svolgerle in assenza di autorizzazione.
15. L'art. 5, co. 3, all. G), richiamato attesta l'incompatibilità tra ADP e ricovero in strutture socio-sanitarie, stabilendo che il trattamento economico della prima debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali, tra cui vanno ricomprese le RA
e le RAF.
16. In merito all'interpretazione della norma in questione appare condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino nella recente sentenza n. 241/2024 pubblicata il 28.6.2024, la quale ha posto l'attenzione sulla dizione della norma sopra richiamata nella parte in cui prevede la cessazione immediata del trattamento economico “per cambio medico” e, dunque, non automaticamente per il solo ricovero presso una struttura sanitaria o sociale, bensì a condizione che con esso avvenga Parte_ anche l'avvicendamento del e s'interrompa, di conseguenza, il rapporto assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
17. Conseguentemente, a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un diverso luogo, ma che, in Parte_ esito a ciò, venga meno il rapporto con il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co. 3, all. G), cit., evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e “doppia” spesa a carico dell'A.S.L. in ordine a una prestazione in ADP non necessaria.
18. In merito, si richiama la sentenza della Corte d'Appello di Torino sopra indicata, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., la quale ha condivisibilmente affermato:
“In questo senso, scioglie ogni dubbio il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, co. 1 e 2, AIR 1999 (richiamato dall'art. 11 AIR 2003 per le Parte_ prestazioni in ADR), ove si stabilisce che le funzioni di siano assolte da medici operanti nella RSA poiché «All'atto dell'ingresso del paziente in
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R.S.A. o R.A.F. viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se questi non opera nella R.S.A. o R.A.F. stessa - con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina Generale tra quelli operanti in quella R.S.A. o R.A.F.
Tali scelte sono normate come previsto dal D.P.R. 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il “congelamento”) Parte_ del rapporto con l'originario dell'ospite della RSA si verifica non Parte_ prima che quest'ultimo abbia optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
Tutto ciò, oltre che perfettamente ragionevole, risulta anche logico: se il Parte_
“congelamento” del originario avvenisse automaticamente per il solo fatto del ricovero del paziente nella RSA, non si spiegherebbero alcuni snodi della vicenda de qua, e cioè:
a) il fatto che l' , per ben cinque anni, abbia autorizzato le CP_5 prestazioni in ADP rese da (salvo poi disporne la Parte_7 revoca cinque anni dopo): poiché, come afferma l'appellante stessa, la conforme istanza veniva «valutata da un dirigente medico del
Distretto Sanitario, ed eventualmente autorizzata» (ricorso, pag. 6), allora si deve necessariamente concludere che l'autorizzazione era stata concessa “a ragion veduta”, emergendo da tale inequivoco contegno concludente (non altrimenti spiegabile), da un lato, la premura di assicurare ai pazienti, ancorché ospitati in RSA, la Parte_ continuità assistenziale da parte del loro originario e, dall'altro,
l'impossibilità oggettiva di disporne la sostituzione con quello interno;
non paiono sussistere (e l' non ha detto nulla di CP_5 determinante in merito) altre plausibili giustificazioni, anche solo per la banale considerazione che il dirigente del Distretto Sanitario, alla luce delle chiare disposizioni collettive suesposte (che vietano le prestazioni in ADP all'interno delle RSA), non avrebbe avuto alcun motivo per autorizzarle;
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b) il fatto che il ricorrente, pacificamente, non abbia subito la sospensione della quota paritaria (circostanza pacifica e incontestata): si dimostra così che la norma ex art. 7, co. 1, AIR cit. non era stata neppure presa in considerazione dall' nella CP_5 misura in cui non vi era stato alcun formale avvicendamento del Parte_
tant'è che aveva continuato tranquillamente Parte_7
a prestare la propria assistenza, senza alcuna soluzione di continuità, in favore degli assistiti ospiti della R.S.A.;
c) il fatto che l'attuale appellante non abbia in alcun modo provato – dato che, come condivisibilmente evidenziato dall'appellato, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito - e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass., ord., n. 22399/23) – che i suddetti pazienti avessero atteso alle formalità del “cambio medico” prescritte dall'art. 7, co. 2, AIR cit. (anzi, si deve ritenere che nessuna scelta in tal senso era stata da loro compiuta)”.
19. I medesimi ragionamenti valgono certamente anche nel caso che occupa, atteso che, anche nella specie, dal 2009 al 2015, l'ASL TO3, ha autorizzato – per quanto sopra evidenziato al punto 6 - le prestazioni in
ADP rese dal ricorrente (salvo poi disporne la revoca cinque anni dopo), dovendosi ritenere che l'autorizzazione era stata concessa “a ragion veduta”, emergendo da tale inequivoco contegno concludente (non altrimenti spiegabile), da un lato, la premura di assicurare ai pazienti, ancorché ospitati una struttura socio-sanitaria, la continuità assistenziale Parte_ da parte del loro originario e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di disporne la sostituzione con quello interno.
20. Parimenti va osservato che l'ASL resistente non ha in alcun modo provato che i pazienti per i quali è stata svolta l'ADP avessero atteso alle formalità del “cambio medico” prescritte dall'art. 7, co. 2, AIR cit. (anzi, si deve ritenere che nessuna scelta in tal senso era stata da loro compiuta).
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21. Come ancora affermato in modo condivisibile dalla locale Corte
d'Appello “la somma di tutti questi significativi elementi fattuali converge apprezzabilmente a dimostrazione che, ai fini dell'incompatibilità tra ADP e
«ricovero in strutture sanitarie o sociali» e della cessazione del relativo trattamento economico, ciò che davvero conta è l'effettiva (e non soltanto teorica) discontinuità della prestazione assistenziale, dovendo essa Parte_ risultare formalmente e sostanzialmente trasferita dall'originario a quello strutturato nella RSA”.
22. Nella stessa direzione interpretativa depongono altresì gli elementi emergenti dal verbale della riunione del 13.11.2014 del Comitato
Regionale (composto da rappresentanti della Regione, delle A.S.L. e dei sindacati e, perciò, più rappresentativo della , rappresentante CP_6 negoziale della sola Regione), ove si ribadiva (a prescindere dal valore Contr giuridico di tale determinazione) che l'art. 53, co. 1, 2005, in specifica relazione all'ADP, fosse da applicarsi “in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, onde garantire il diritto all'assistenza domiciliare al cittadino, anche nelle strutture residenziali, dal medico Contr iscritto negli elenchi, come disciplinato dall'Allegato G dell' attualmente in vigore, se non in carico ad altra forma di assistenza medica” (doc. n. 26 del ricorrente), se non quando, ossia, non fosse stata attivata la procedura di “cambio medico”.
23. Va poi rilevato che, come affermato dalla difesa del ricorrente e non specificamente contestato dalla ASL resistente, il regime di ADI sarebbe stato più oneroso rispetto a quello di ADP (cfr. pag. 24 del ricorso), circostanza che conferma ulteriormente la legittimità delle autorizzazioni rilasciate al ricorrente (oltre al legittimo affidamento ingenerato nello stesso) e della suesposta determinazione del Comitato Regionale.
24. Non si ritiene che i motivi del ricorso per Cassazione diretti a censurare l'interpretazione dell'art. 5 comma 3 dell'Accordo Collettivo del
2005 fatta propria dalla Corte d'Appello e ritenuta condivisibile da questo giudice, giustifichino una diversa soluzione della presente controversia.
14 RGL n. 6645/2023
25. Invero, il ricorso per Cassazione si concentra (solamente) sul disposto Contr dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato G) dell' 2005 secondo cui “il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate”; in particolare, la difesa dell'ASL odierna resistente contesta la lettura data dalla Corte d'Appello a questa disposizione secondo cui “ai sensi della suddetta disposizione collettiva, «il trattamento economico cessa immediatamente (…) per cambio medico»
(sottolineature dell'estensore), non, cioè, automaticamente per il solo ricovero presso la RSA, bensì a condizione che con esso avvenga anche Parte_ l'avvicendamento del .
26. Peraltro, a parere di chi scrive, le contestazioni mosse alla sentenza della locale Corte d'Appello non paiono convincenti.
27. Invero, il tenore letterale della disposizione esclude inequivocabilmente la mera elencazione, atteso che la presenza della virgola dopo la parola “medico”, induce ad escludere un mero elenco, posto che indubitabilmente, secondo la grammatica italiana, se l'ultimo termine di un elenco è preceduto dalla congiunzione “e”, non occorre più alcun segno di interpunzione.
28. Anche dal punto di vista logico, poi, le argomentazioni contenute nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello non risultano accoglibili.
29. Invero, l'ADP rientra tra i compiti del medico ai sensi dell'art. 45 dell'ACN accanto ai servizi essenziali, si tratta cioè di una prestazione accessoria ed eventuale erogata esclusivamente dal medico di libera scelta;
dunque, la mera elencazione del cambio del medico tra le cause di interruzione dell'ADP sarebbe superflua, poiché la cessazione del rapporto convenzionale priva il medico di ogni pretesa economica in relazione al suo (già) paziente, compresa ovviamente l'ADP, senza che occorra precisarlo.
30. Va poi rilevato che la Corte d'Appello ha valutato il contegno successivo delle parti, sia nel contesto pattizio integrativo, identificato
15 RGL n. 6645/2023
prima nell'AIR 1999 e poi nel Comitato Regionale del 2014, sia in relazione al singolo rapporto convenzionale, considerando le autorizzazioni rilasciate dai direttori di distretto, la prosecuzione del rapporto con il medico e il pagamento della quota capitaria, l'assenza di scelte a favore di
(inesistenti) medici di struttura, perfino l'effettivo beneficio economico per l'ASL.
31. Su tali punti il ricorso per Cassazione nulla contraddice ed osserva, potendosi, in definitiva, ritenere che le argomentazioni ivi contenute non valgano a validamente opporsi all'iter argomentativo della Corte d'Appello, condiviso da questo Giudice.
32. Per tutto quanto sopra esposto può, dunque, dirsi adeguatamente provato in giudizio che il dott. abbia reso le prestazioni in Pt_1 regime di ADP in favore dei propri pazienti ricoverati nella struttura Perodo
Bauchiero fra il 2009 ed il 2015 sulla base di legittime autorizzazioni rilasciate dall'ASL resistente, in considerazione dell'assenza di una valida procedura di cambio del medico al momento dell'ingresso nella struttura.
33. Alcun pagamento indebito può, pertanto, ritenersi essere stato effettuato dall'ASL resistente, con conseguente accoglimento della domanda formulata in via principale dal ricorrente e condanna della ASL
TO3 a restituire quanto indebitamente trattenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c., non trovando applicazione, nella specie, l'art. 22 comma 36 della legge n.
724/1994 che riguarda i dipendenti pubblici (e privati); nella specie, al contrario, la parte ricorrente non è dipendente dell'ASL convenuta non intrattenendo con la stessa un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto in convenzione di natura parasubordinata.
34. L'accoglimento della domanda formulata in via principale esime dall'esaminare le richieste formulate in via subordinata inerenti alla gestione di affari e l'arricchimento senza causa.
35. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal
16 RGL n. 6645/2023
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della concreta complessità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Accerta il diritto del dott. alla corresponsione del Parte_1 compenso per le prestazioni ADP e conseguentemente condanna l' a restituire quanto indebitamente Controparte_7 trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute al saldo.
Condanna l' , in persona del direttore Controparte_8 generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge e contributo unificato (€
118,50) e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino, lì 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Lorenzo AUDISIO
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