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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1322/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
07.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Canapicchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Asaro e Claudia Confessore ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento di rapporto di lavoro subordinato e riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia il Giudice del Lavoro, disattesa ogni Parte_1
avversa istanza richiesta o difesa, 1) accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra ed il C.N.R. (nella specie l'Istituto di Parte_1 Informatica e Telematica) nel periodo 31 luglio 2007 – 30 aprile 2011 inquadrabile nel profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI come specificata dal CCNL comparto Enti ricerca, 2) condannare il C.N.R. al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto di diritto ai sensi del CCNL di comparto vigenti pro rata, nonché al pagamento della tredicesima mensilità e relativi ratei, e del tfr maturato dal 31 luglio 2007 al 30 aprile 2011, dell'indennità di ente, oltre alla regolarizzazione contributiva e fiscale relativa alla posizione del ricorrente ed oltre ad interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei sino al saldo, quantificati nella somma di euro 44.255,18 oltre interessi e rivalutazione successivi, o nella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 3) condannare il
C.N.R. al pagamento del premio produttività “
contro
-terzi” come previsto dalla direzione dell'istituto e dettagliato in narrativa da quantificarsi anche in via equitativa nella somma non inferiore a euro 29890,28 oltre interessi e rivalutazione a correre dalla scadenza del rateo annuale, 4) Con vittoria di diritti onorari e spese del giudizio”.
Per la parte resistente C.N.R.: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, conclusione, deduzione ed eccezione, per le causali analiticamente esposte nel presente atto, Nel rito, in via pregiudiziale: 1) dichiarare l'assoluta genericità della domanda e, pertanto, la nullità, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
Nel merito, in via preliminare: 2) dichiarare comunque prescritte le pretese di differenze retributive economiche avanzate dalla ricorrente per gli anni 2007, 2008, 2009; Nel merito, in via principale: 3) dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, e per
l'effetto rigettarlo;
Nel merito, in via gradata: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del ricorso, mitigare comunque la condanna al pagamento delle differenze retributive a quelle non prescritte;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022, la ricorrente chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il C.N.R. dal 31.07.2007
Pag. 2 di 11 al 30.04.2011 come profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI e di condannare la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, del TFR
e del premio produttività “contro terzi” maturati in detto periodo.
2. Nello specifico, la ricorrente illustrava di avere stipulato con il C.N.R. plurimi contratti di collaborazione, dal 2007 al 2011. Con atto del 14.11.2015 la Pt_1 contestava all'ente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e domandava la corresponsione delle differenze retributive. La ricorrente precisava che il suo non era un ricorso isolato, in quanto altri dipendenti avevano promosso cause analoghe, che terminavano con esito positivo, ovvero con il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
3. La ricorrente spiegava che, in base al tipo di attività svolta (servizio di registrazione dei domini internet “.it”) e tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della stessa, non potevano esservi dubbi in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ella aggiungeva: a) di avere svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti del e con modalità analoghe;
b) Pt_2
di avere utilizzato gli stessi strumenti e le stesse attrezzature date ai lavoratori dipendenti;
c) di avere osservato un orario di lavoro (8 ore al giorno) identico a quello dei dipendenti del;
d) di non avere mai avuto autonomia nello Pt_2 svolgimento dell'attività lavorativa, seguendo le indicazioni che riceveva dai responsabili e rivolgendosi a loro in caso di problematiche;
e) di essere obbligata a seguire i corsi di aggiornamento che periodicamente venivano organizzati dal
C.N.R.; f) di essere quotidianamente controllata nella produttività, venendo ripresa in caso di numeri troppo bassi;
g) di dover comunicare preventivamente ogni assenza o ritardo;
h) di avere fruito di 20-25 giorni di ferie in un anno, che si sommavano ai giorni di interruzione (senza retribuzione) fra un contratto di collaborazione e quello successivo.
4. In conclusione, la riteneva sussistenti tutti gli elementi caratteristici di un Pt_1 rapporto di lavoro subordinato: 1) assenza di rischio d'impresa; 2) sottoposizione a potere direttivo;
3) sottoposizione a potere disciplinare;
4) integrazione nell'apparato organizzativo del datore di lavoro;
5) utilizzazione di strumenti forniti dal datore di lavoro;
6) osservanza di un orario di lavoro tassativo.
Pag. 3 di 11 5. Infine, la ricorrente quantificava in 44.255,18 euro la somma complessiva a lei dovuta come differenze retributive, oltre ad una somma dovuta come premio produttività “contro terzi” da liquidare in via equitativa e comunque per una cifra non inferiore a 29.890,28 euro.
6. In data 05.05.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che Pt_2
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
7. La resistente, in particolare, in primis eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto generica. In secundis, si eccepiva la prescrizione per i crediti retributivi chiesti per gli anni 2007, 2008 e 2009, in quanto antecedenti al termine di cinque anni dall'atto interruttivo del 14.12.2015.
8. Nel merito il C.N.R. sosteneva la corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, in quanto i contratti di collaborazione erano stati stipulati ai sensi dell'art. 51, camma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero affidandole specifici progetti e calcolando la retribuzione in modo forfettario. Inoltre, secondo la resistente, la natura subordinata del rapporto di lavoro era esclusa dalla limitata durata del rapporto e dal fatto che alla scadenza del contratto vi erano dei periodi di inattività.
9. Nello specifico, la resistente sosteneva l'insussistenza di un rapporto di lavoro dipendente sulla base dei seguenti aspetti: 1) la volontà espressa delle parti che esclude un rapporto di lavoro dipendente;
2) l'inesistenza del vincolo di esclusività; 3) non assoggettamento a lavoro straordinario, ferie e periodi di malattia;
4) esenzione dall'obbligo di rilevamento delle presenze, di comunicazione preventiva delle assenze, di inserimento nelle turnazioni del personale;
5) predeterminazione della retribuzione non in misura fissa e continuativa ma correlata al complesso delle attività svolte.
10. L'istruttoria era caratterizzata dallo svolgimento di CTU contabile, a fine di quantificare le differenze retributive domandate dalla parte ricorrente.
11. All'udienza del 07.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 4 di 11 12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
13. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
14. Dovendosi riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (come sotto specificato) nel periodo dal 31.07.2007 al 30.04.2011, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. L'atto interruttivo della ricorrente è stato compiuto in data 14.11.2015, come sopra riportato, ovvero prima della scadenza del termine di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Successivamente, sempre prima del decorso del termine quinquennale, risulta l'invio di una PEC da parte del difensore della ricorrente in data 09.12.2020, con successivo ricorso del 29.12.2022.
15. Sul punto è da menzionare la seguente pronuncia della Suprema Corte: “Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità)” (Cass. SS.UU., n.
4942/2012). Di pregio anche la seguente pronuncia della Corte d'Appello di
Roma (Sez. lavoro, sentenza n. 1311/2023), menzionata dalla ricorrente:
C «Tutt'altra cosa è il rapporto intervenuto tra l'odierna appellata e caratterizzato da una serie di contratti formalmente di tipo professionale e di collaborazione coordinata e continuativa che, però, hanno dato corso, nella realtà fattuale, ad un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato non regolarizzato e, privo, quindi, di qualsiasi stabilità [trovando applicazione il] principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22172/2017, che ha statuito che "la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla data di
Pag. 5 di 11 cessazione del rapporto di lavoro. La sussistenza di una situazione di effettivo
"timore" delle conseguenze associate al recesso (quale circostanza idonea a posticipare il dies a quo della data di decorrenza della prescrizione) non deve essere valutata ex post in relazione alle tutele applicabili con riferimento al rapporto di lavoro "riqualificato" (scenario ipotetico), ma deve essere analizzata ex ante, con riferimento all'effettivo grado di stabilità che connota la collaborazione autonoma (quantunque non genuina)." (conforme anche Cass.
14723/2017).».
16. Pertanto, nel caso di specie la pacifica assenza di stabilità del rapporto di lavoro, da valutare, come detto, ex ante e non ex post, porta a fissare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di cessazione del rapporto di lavoro, come sopra indicato.
17. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto generica e non determinata.
18. La domanda di parte ricorrente non risulta affatto indeterminata, essendo stati sufficientemente specificati sia il petitum che la causa petendi.
19. Nel merito della causa, la domanda di parte ricorrente risulta fondata, dovendosi riconoscere fra la dipendente e il C.N.R. un rapporto di lavoro subordinato.
20. La prova del tipo di rapporto effettivamente intercorso fra le parti in causa è emersa dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, risultando superflua l'assunzione di prove orali.
21. Questi i documenti rilevanti prodotti dalla ricorrente:
a. contratti di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa (doc. 2). I documenti evidenziano quattro contratti stipulati fra la e il C.N.R., che vanno a coprire i seguenti periodi: dal 31.07.2007 Pt_1
al 30.01.2008, dal 15.02.2008 al 14.08.2008, dal 28.08.2008 al 28.02.2009, dal 16.03.2009 al 07.03.2010, poi prorogato sino al 02.01.2011 e al
30.04.2011. Pertanto, nel periodo complessivo dal 31.07.2007 al 30.04.2011 la ricorrente ha lavorato continuativamente per il C.N.R., con sole tre interruzioni per complessivi 42 giorni (dal 31.01.008 al 14.02.2008, dal
15.08.2008 al 27.08.2008, dal 01.03.2009 al 15.03.2009). Pertanto, si può
Pag. 6 di 11 affermare che la nel periodo in questione ha lavorato in modo Pt_1
sostanzialmente continuativo presso il C.N.R.
b. piani di turnazione (doc. 6). Da tali atti emerge con chiarezza con non vi era alcuna differenza fra i lavoratori dipendenti e i lavoratori con contratto di collaborazione. Gli uni e gli altri svolgevano le medesime attività con le medesime modalità operative ed organizzative. I collaboratori come la erano inseriti nei medesimi turni dei lavoratori dipendenti, senza Pt_1
lacuna distinzione. Al pari dei dipendenti i collaboratori del C.N.R. ricoprivano i medesimi turni.
c. piani di svolgimento di attività lavorativa (doc. 7). Da questi documenti risulta con chiarezza che la così come gli altri collaboratori, Pt_1
svolgeva esattamente la medesima attività lavorativa dei dipendenti, senza alcun tipo di distinzione. L'attività era la stessa e veniva svolta con le medesime modalità sia dai dipendenti sia dai collaboratori.
d. piani di presenza (doc. 8). Anche in questo caso emerge una sostanziale equiparazione fra i dipendenti e i collaboratori. Risulta, altresì, la costanza di ore lavorate ogni giorno (almeno 8 ore), in modo fisso e continuativo.
e. comunicazione mail orario-ferie (doc. 9), da cui risulta una gestione unitaria delle ferie, sia dei dipendenti sia dei collaboratori.
f. ordini di servizio e verbali incontri unità (doc. 10), e-mail direttive (doc, 11),
e-mail formazione (doc. 12) ed e-mail richiami (doc. 13). Da questi atti risulta in modo evidente come la ricorrente, al pari dei dipendenti del
C.N.R., fosse pienamente sottoposta ai poteri di direzione e di organizzazione dell'ente convenuto nonché al potere di controllo del datore di lavoro.
g. statini relativi ai compensi percepiti (doc. 19), da cui risulta che la ricorrente ha percepito uno stipendio mensile sostanzialmente fisso ed invariabile, proprio come un lavoratore dipendente, prescindendo dall'attività lavorativa svolta in concreto.
22. Pertanto, dal complesso della documentazione prodotta si evince che il rapporto di lavoro fra la ricorrente e il C.N.R. si è sempre svolto secondo la tipologia della
Pag. 7 di 11 subordinazione. La ricorrente, nel periodo in questione, ha svolto attività di puro concetto, mettendo a disposizione del resistente la propria attività lavorativa, che consisteva nella presenza al videoterminale e nell'inserimento dei dati, seguendo un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, senza alcun tipo di discrezionalità. La
in tale periodo, non ha mai sopportato alcun rischio di impresa. Ella era Pt_1
completamente assoggettata al potere direttivo del datore di lavoro, essendo stata preventivamente istruita sui compiti da svolgere e seguendo, poi, le indicazioni che le venivano fornite dai diretti superiori, compresi i cambi di mansione nel corso del rapporto di lavoro. La ricorrente rispettava gli orari di lavoro assegnati e seguiva le modalità operative richieste. In caso di assenza doveva chiedere specifica autorizzazione, così come in caso di ferie, che dovevano anche essere programmate in ragione delle esigenze dell'ente e degli altri lavoratori. La era assoggettata al potere disciplinare dei suoi superiori, venendo Pt_1 controllata la correttezza dell'attività svolta, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Come il personale dipendente la era pienamente inserita Pt_1 nell'apparato organizzativo dell'ente e utilizzava, come tutti i dipendenti, le attrezzature messe a sua disposizione (sia hardware sia software), svolgendo la propria attività nei locali del datore di lavoro. La ricorrente era priva di autonomia operativa ed era chiamata a lavorare seguendo un orario definito e tassativo, organizzato con piani di lavoro settimanali, nonché a svolgere lavoro straordinario, se richiesto dal datore di lavoro. All'ora di pranzo beneficiava di un buono pasto, che consumava alla mensa dell'ente. Riceveva un compenso mensile fisso, che non dipendeva dalla quantità e dalla qualità del lavoro effettuato. Di fatto fra i dipendenti del C.N.R. i collaboratori non vi era alcuna differenza, in quanto tutti lavoravano nel medesimo progetto produttivo, utilizzando le stesse attrezzature di proprietà dell'ente e svolgendo le medesime mansioni.
23. La presente valutazione trova pieno conforto negli arresti giurisprudenziali della
Suprema Corte, che più volte è stata chiamata ad intervenire in merito:
➢ “Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo,
l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una
Pag. 8 di 11 modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto;
nella qualificazione del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli stesso deve individuare, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo”
(Cass. sez. L., sentenza n. 19568/2013).
➢ “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”
(Cass. Sez. L., sentenza n. 29646/2018);
➢ “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur
Pag. 9 di 11 minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (C. Cass. Sez. L., ordinanza n. 5436/2019).
24. Così ricostruito il tipo di rapporto di lavoro fra la ricorrente e il C.N.R., deve essere riconosciuto il diritto della alla corresponsione delle differenze Pt_1
retributive con la categoria contrattuale di riferimento (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI come specificata dal CCNL comparto Enti di ricerca), oltre al
TFR e al premio produttività “conto terzi”.
25. Al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente come differenze retributive in conseguenza del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con il
C.N.R, veniva disposta consulenza tecnica contabile.
26. La CTU nominata, dott.ssa concludeva il suo elaborato peritale Per_1
(depositato in data 05.01.2024), quantificando in questi termini le somme dovute alla ricorrente come differenze retributive nel periodo in oggetto, secondo quanto previsto dal relativo CCNL, assegnando il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca, livello VI, comparto Enti di ricerca.: “Alla luce di quanto sopra, come evidenziato nella tabella di riepilogo D bis, il c.t.u. precisa che le somme eventualmente dovute alla ricorrente per differenze retributive, Trattamento di
Fine Rapporto e premi di produzione per conto terzi ammontano ad € 61.600,87.
La tabella D bis riporta inoltre le somme aggiornate al 31 ottobre 2023 secondo le diverse ipotesi:
1. rivalutazione monetaria + interessi € 90.915,35; 2. solo interessi € 71.988,68; 3. solo rivalutazione monetaria € 79.128,53”.
27. Tale consulenza risulta corretta nelle valutazioni e nelle argomentazioni logiche e deve essere pienamente condivisa.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11
1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e il nel periodo dal Parte_1 Controparte_3
31.07.2007 al 30.04.2011, da inquadrare nel profilo Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca livello VI in riferimento al CCNL comparto Enti ricerca;
2) condanna il C.N.R. a pagare a le differenze retributive, il TFR e i Parte_1 premi di produzione per “conto terzi” pari alla somma complessiva di 61.600,87 euro, oltre a interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il C.N.R. al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1
liquida in complessivi 6.699,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 17.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1322/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
07.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Canapicchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Asaro e Claudia Confessore ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento di rapporto di lavoro subordinato e riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia il Giudice del Lavoro, disattesa ogni Parte_1
avversa istanza richiesta o difesa, 1) accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra ed il C.N.R. (nella specie l'Istituto di Parte_1 Informatica e Telematica) nel periodo 31 luglio 2007 – 30 aprile 2011 inquadrabile nel profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI come specificata dal CCNL comparto Enti ricerca, 2) condannare il C.N.R. al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto di diritto ai sensi del CCNL di comparto vigenti pro rata, nonché al pagamento della tredicesima mensilità e relativi ratei, e del tfr maturato dal 31 luglio 2007 al 30 aprile 2011, dell'indennità di ente, oltre alla regolarizzazione contributiva e fiscale relativa alla posizione del ricorrente ed oltre ad interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei sino al saldo, quantificati nella somma di euro 44.255,18 oltre interessi e rivalutazione successivi, o nella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 3) condannare il
C.N.R. al pagamento del premio produttività “
contro
-terzi” come previsto dalla direzione dell'istituto e dettagliato in narrativa da quantificarsi anche in via equitativa nella somma non inferiore a euro 29890,28 oltre interessi e rivalutazione a correre dalla scadenza del rateo annuale, 4) Con vittoria di diritti onorari e spese del giudizio”.
Per la parte resistente C.N.R.: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, conclusione, deduzione ed eccezione, per le causali analiticamente esposte nel presente atto, Nel rito, in via pregiudiziale: 1) dichiarare l'assoluta genericità della domanda e, pertanto, la nullità, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
Nel merito, in via preliminare: 2) dichiarare comunque prescritte le pretese di differenze retributive economiche avanzate dalla ricorrente per gli anni 2007, 2008, 2009; Nel merito, in via principale: 3) dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, e per
l'effetto rigettarlo;
Nel merito, in via gradata: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del ricorso, mitigare comunque la condanna al pagamento delle differenze retributive a quelle non prescritte;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022, la ricorrente chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il C.N.R. dal 31.07.2007
Pag. 2 di 11 al 30.04.2011 come profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI e di condannare la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, del TFR
e del premio produttività “contro terzi” maturati in detto periodo.
2. Nello specifico, la ricorrente illustrava di avere stipulato con il C.N.R. plurimi contratti di collaborazione, dal 2007 al 2011. Con atto del 14.11.2015 la Pt_1 contestava all'ente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e domandava la corresponsione delle differenze retributive. La ricorrente precisava che il suo non era un ricorso isolato, in quanto altri dipendenti avevano promosso cause analoghe, che terminavano con esito positivo, ovvero con il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
3. La ricorrente spiegava che, in base al tipo di attività svolta (servizio di registrazione dei domini internet “.it”) e tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della stessa, non potevano esservi dubbi in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ella aggiungeva: a) di avere svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti del e con modalità analoghe;
b) Pt_2
di avere utilizzato gli stessi strumenti e le stesse attrezzature date ai lavoratori dipendenti;
c) di avere osservato un orario di lavoro (8 ore al giorno) identico a quello dei dipendenti del;
d) di non avere mai avuto autonomia nello Pt_2 svolgimento dell'attività lavorativa, seguendo le indicazioni che riceveva dai responsabili e rivolgendosi a loro in caso di problematiche;
e) di essere obbligata a seguire i corsi di aggiornamento che periodicamente venivano organizzati dal
C.N.R.; f) di essere quotidianamente controllata nella produttività, venendo ripresa in caso di numeri troppo bassi;
g) di dover comunicare preventivamente ogni assenza o ritardo;
h) di avere fruito di 20-25 giorni di ferie in un anno, che si sommavano ai giorni di interruzione (senza retribuzione) fra un contratto di collaborazione e quello successivo.
4. In conclusione, la riteneva sussistenti tutti gli elementi caratteristici di un Pt_1 rapporto di lavoro subordinato: 1) assenza di rischio d'impresa; 2) sottoposizione a potere direttivo;
3) sottoposizione a potere disciplinare;
4) integrazione nell'apparato organizzativo del datore di lavoro;
5) utilizzazione di strumenti forniti dal datore di lavoro;
6) osservanza di un orario di lavoro tassativo.
Pag. 3 di 11 5. Infine, la ricorrente quantificava in 44.255,18 euro la somma complessiva a lei dovuta come differenze retributive, oltre ad una somma dovuta come premio produttività “contro terzi” da liquidare in via equitativa e comunque per una cifra non inferiore a 29.890,28 euro.
6. In data 05.05.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che Pt_2
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
7. La resistente, in particolare, in primis eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto generica. In secundis, si eccepiva la prescrizione per i crediti retributivi chiesti per gli anni 2007, 2008 e 2009, in quanto antecedenti al termine di cinque anni dall'atto interruttivo del 14.12.2015.
8. Nel merito il C.N.R. sosteneva la corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, in quanto i contratti di collaborazione erano stati stipulati ai sensi dell'art. 51, camma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero affidandole specifici progetti e calcolando la retribuzione in modo forfettario. Inoltre, secondo la resistente, la natura subordinata del rapporto di lavoro era esclusa dalla limitata durata del rapporto e dal fatto che alla scadenza del contratto vi erano dei periodi di inattività.
9. Nello specifico, la resistente sosteneva l'insussistenza di un rapporto di lavoro dipendente sulla base dei seguenti aspetti: 1) la volontà espressa delle parti che esclude un rapporto di lavoro dipendente;
2) l'inesistenza del vincolo di esclusività; 3) non assoggettamento a lavoro straordinario, ferie e periodi di malattia;
4) esenzione dall'obbligo di rilevamento delle presenze, di comunicazione preventiva delle assenze, di inserimento nelle turnazioni del personale;
5) predeterminazione della retribuzione non in misura fissa e continuativa ma correlata al complesso delle attività svolte.
10. L'istruttoria era caratterizzata dallo svolgimento di CTU contabile, a fine di quantificare le differenze retributive domandate dalla parte ricorrente.
11. All'udienza del 07.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 4 di 11 12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
13. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
14. Dovendosi riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (come sotto specificato) nel periodo dal 31.07.2007 al 30.04.2011, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. L'atto interruttivo della ricorrente è stato compiuto in data 14.11.2015, come sopra riportato, ovvero prima della scadenza del termine di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Successivamente, sempre prima del decorso del termine quinquennale, risulta l'invio di una PEC da parte del difensore della ricorrente in data 09.12.2020, con successivo ricorso del 29.12.2022.
15. Sul punto è da menzionare la seguente pronuncia della Suprema Corte: “Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità)” (Cass. SS.UU., n.
4942/2012). Di pregio anche la seguente pronuncia della Corte d'Appello di
Roma (Sez. lavoro, sentenza n. 1311/2023), menzionata dalla ricorrente:
C «Tutt'altra cosa è il rapporto intervenuto tra l'odierna appellata e caratterizzato da una serie di contratti formalmente di tipo professionale e di collaborazione coordinata e continuativa che, però, hanno dato corso, nella realtà fattuale, ad un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato non regolarizzato e, privo, quindi, di qualsiasi stabilità [trovando applicazione il] principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22172/2017, che ha statuito che "la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla data di
Pag. 5 di 11 cessazione del rapporto di lavoro. La sussistenza di una situazione di effettivo
"timore" delle conseguenze associate al recesso (quale circostanza idonea a posticipare il dies a quo della data di decorrenza della prescrizione) non deve essere valutata ex post in relazione alle tutele applicabili con riferimento al rapporto di lavoro "riqualificato" (scenario ipotetico), ma deve essere analizzata ex ante, con riferimento all'effettivo grado di stabilità che connota la collaborazione autonoma (quantunque non genuina)." (conforme anche Cass.
14723/2017).».
16. Pertanto, nel caso di specie la pacifica assenza di stabilità del rapporto di lavoro, da valutare, come detto, ex ante e non ex post, porta a fissare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di cessazione del rapporto di lavoro, come sopra indicato.
17. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto generica e non determinata.
18. La domanda di parte ricorrente non risulta affatto indeterminata, essendo stati sufficientemente specificati sia il petitum che la causa petendi.
19. Nel merito della causa, la domanda di parte ricorrente risulta fondata, dovendosi riconoscere fra la dipendente e il C.N.R. un rapporto di lavoro subordinato.
20. La prova del tipo di rapporto effettivamente intercorso fra le parti in causa è emersa dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, risultando superflua l'assunzione di prove orali.
21. Questi i documenti rilevanti prodotti dalla ricorrente:
a. contratti di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa (doc. 2). I documenti evidenziano quattro contratti stipulati fra la e il C.N.R., che vanno a coprire i seguenti periodi: dal 31.07.2007 Pt_1
al 30.01.2008, dal 15.02.2008 al 14.08.2008, dal 28.08.2008 al 28.02.2009, dal 16.03.2009 al 07.03.2010, poi prorogato sino al 02.01.2011 e al
30.04.2011. Pertanto, nel periodo complessivo dal 31.07.2007 al 30.04.2011 la ricorrente ha lavorato continuativamente per il C.N.R., con sole tre interruzioni per complessivi 42 giorni (dal 31.01.008 al 14.02.2008, dal
15.08.2008 al 27.08.2008, dal 01.03.2009 al 15.03.2009). Pertanto, si può
Pag. 6 di 11 affermare che la nel periodo in questione ha lavorato in modo Pt_1
sostanzialmente continuativo presso il C.N.R.
b. piani di turnazione (doc. 6). Da tali atti emerge con chiarezza con non vi era alcuna differenza fra i lavoratori dipendenti e i lavoratori con contratto di collaborazione. Gli uni e gli altri svolgevano le medesime attività con le medesime modalità operative ed organizzative. I collaboratori come la erano inseriti nei medesimi turni dei lavoratori dipendenti, senza Pt_1
lacuna distinzione. Al pari dei dipendenti i collaboratori del C.N.R. ricoprivano i medesimi turni.
c. piani di svolgimento di attività lavorativa (doc. 7). Da questi documenti risulta con chiarezza che la così come gli altri collaboratori, Pt_1
svolgeva esattamente la medesima attività lavorativa dei dipendenti, senza alcun tipo di distinzione. L'attività era la stessa e veniva svolta con le medesime modalità sia dai dipendenti sia dai collaboratori.
d. piani di presenza (doc. 8). Anche in questo caso emerge una sostanziale equiparazione fra i dipendenti e i collaboratori. Risulta, altresì, la costanza di ore lavorate ogni giorno (almeno 8 ore), in modo fisso e continuativo.
e. comunicazione mail orario-ferie (doc. 9), da cui risulta una gestione unitaria delle ferie, sia dei dipendenti sia dei collaboratori.
f. ordini di servizio e verbali incontri unità (doc. 10), e-mail direttive (doc, 11),
e-mail formazione (doc. 12) ed e-mail richiami (doc. 13). Da questi atti risulta in modo evidente come la ricorrente, al pari dei dipendenti del
C.N.R., fosse pienamente sottoposta ai poteri di direzione e di organizzazione dell'ente convenuto nonché al potere di controllo del datore di lavoro.
g. statini relativi ai compensi percepiti (doc. 19), da cui risulta che la ricorrente ha percepito uno stipendio mensile sostanzialmente fisso ed invariabile, proprio come un lavoratore dipendente, prescindendo dall'attività lavorativa svolta in concreto.
22. Pertanto, dal complesso della documentazione prodotta si evince che il rapporto di lavoro fra la ricorrente e il C.N.R. si è sempre svolto secondo la tipologia della
Pag. 7 di 11 subordinazione. La ricorrente, nel periodo in questione, ha svolto attività di puro concetto, mettendo a disposizione del resistente la propria attività lavorativa, che consisteva nella presenza al videoterminale e nell'inserimento dei dati, seguendo un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, senza alcun tipo di discrezionalità. La
in tale periodo, non ha mai sopportato alcun rischio di impresa. Ella era Pt_1
completamente assoggettata al potere direttivo del datore di lavoro, essendo stata preventivamente istruita sui compiti da svolgere e seguendo, poi, le indicazioni che le venivano fornite dai diretti superiori, compresi i cambi di mansione nel corso del rapporto di lavoro. La ricorrente rispettava gli orari di lavoro assegnati e seguiva le modalità operative richieste. In caso di assenza doveva chiedere specifica autorizzazione, così come in caso di ferie, che dovevano anche essere programmate in ragione delle esigenze dell'ente e degli altri lavoratori. La era assoggettata al potere disciplinare dei suoi superiori, venendo Pt_1 controllata la correttezza dell'attività svolta, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Come il personale dipendente la era pienamente inserita Pt_1 nell'apparato organizzativo dell'ente e utilizzava, come tutti i dipendenti, le attrezzature messe a sua disposizione (sia hardware sia software), svolgendo la propria attività nei locali del datore di lavoro. La ricorrente era priva di autonomia operativa ed era chiamata a lavorare seguendo un orario definito e tassativo, organizzato con piani di lavoro settimanali, nonché a svolgere lavoro straordinario, se richiesto dal datore di lavoro. All'ora di pranzo beneficiava di un buono pasto, che consumava alla mensa dell'ente. Riceveva un compenso mensile fisso, che non dipendeva dalla quantità e dalla qualità del lavoro effettuato. Di fatto fra i dipendenti del C.N.R. i collaboratori non vi era alcuna differenza, in quanto tutti lavoravano nel medesimo progetto produttivo, utilizzando le stesse attrezzature di proprietà dell'ente e svolgendo le medesime mansioni.
23. La presente valutazione trova pieno conforto negli arresti giurisprudenziali della
Suprema Corte, che più volte è stata chiamata ad intervenire in merito:
➢ “Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo,
l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una
Pag. 8 di 11 modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto;
nella qualificazione del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli stesso deve individuare, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo”
(Cass. sez. L., sentenza n. 19568/2013).
➢ “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”
(Cass. Sez. L., sentenza n. 29646/2018);
➢ “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur
Pag. 9 di 11 minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (C. Cass. Sez. L., ordinanza n. 5436/2019).
24. Così ricostruito il tipo di rapporto di lavoro fra la ricorrente e il C.N.R., deve essere riconosciuto il diritto della alla corresponsione delle differenze Pt_1
retributive con la categoria contrattuale di riferimento (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI come specificata dal CCNL comparto Enti di ricerca), oltre al
TFR e al premio produttività “conto terzi”.
25. Al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente come differenze retributive in conseguenza del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con il
C.N.R, veniva disposta consulenza tecnica contabile.
26. La CTU nominata, dott.ssa concludeva il suo elaborato peritale Per_1
(depositato in data 05.01.2024), quantificando in questi termini le somme dovute alla ricorrente come differenze retributive nel periodo in oggetto, secondo quanto previsto dal relativo CCNL, assegnando il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca, livello VI, comparto Enti di ricerca.: “Alla luce di quanto sopra, come evidenziato nella tabella di riepilogo D bis, il c.t.u. precisa che le somme eventualmente dovute alla ricorrente per differenze retributive, Trattamento di
Fine Rapporto e premi di produzione per conto terzi ammontano ad € 61.600,87.
La tabella D bis riporta inoltre le somme aggiornate al 31 ottobre 2023 secondo le diverse ipotesi:
1. rivalutazione monetaria + interessi € 90.915,35; 2. solo interessi € 71.988,68; 3. solo rivalutazione monetaria € 79.128,53”.
27. Tale consulenza risulta corretta nelle valutazioni e nelle argomentazioni logiche e deve essere pienamente condivisa.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11
1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e il nel periodo dal Parte_1 Controparte_3
31.07.2007 al 30.04.2011, da inquadrare nel profilo Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca livello VI in riferimento al CCNL comparto Enti ricerca;
2) condanna il C.N.R. a pagare a le differenze retributive, il TFR e i Parte_1 premi di produzione per “conto terzi” pari alla somma complessiva di 61.600,87 euro, oltre a interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il C.N.R. al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1
liquida in complessivi 6.699,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 17.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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