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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2605/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 146/2019, emessa dal Tribunale di Avellino,
Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 23 gennaio 2019, relativamente ai giudizi riuniti nn. 5648 e 5651/2014 vertente
TRA
(codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(codice fiscale ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Nogara (VR), alla Via Fra Scipione Bellabona n.11, presso lo studio dell'avv. Anna
Maria Vittoria Vecchione (codice fiscale , da cui sono C.F._3
rappresentati e difesi in virtù della procura in atti -appellanti-
E
la (già Controparte_1 Controparte_2
) (codice fiscale ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Modena (Mo), alla Via San Carlo
n.8/20, elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla Via S. Ten. lannaccone n.
3, presso lo studio dell'avv. Carmelina Pellino ( codice fiscale
, da cui è rappresentata e difesa, in virtù della procura in C.F._4
atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con due distinti atti di citazione (da cui scaturivano due distinti giudizi, poi riuniti, recanti n. 5648/2014 e 5651/2014) entrambi per l'udienza del 18 marzo 2015, notificati in data 26 novembre 2014, e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino la Parte_2
, in persona del Presidente e del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, deducendo:
- di essere titolari, rispettivamente, delle carte di credito “Gold Clienti” n.
4117880075449535 e n. 41178800751921119 presso la Banca della Campania
S.p.A.; - che la Banca della Campania S.p.A., con lettera del 26-27 giugno 2014, aveva comunicato la revoca all'autorizzazione delle suddette carte ed il conseguente blocco, decorsi 5 giorni dalla comunicazione;
- che tale revoca era avvenuta in violazione delle norme del TUB, del codice del consumo e delle norme della correttezza e buona fede.
Gli attori chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale, di:
- “Accertare e dichiarare illegittima la revoca dell'autorizzazione all'uso della carta di credito Clienti Cartasì nr. 41178800754495535 e Pt_3
411780075192119, presso la Banca della Campania (…) ed anche il suo
Parte immediato conseguente blocco ad opera della ;
- “di conseguenza disporre la sospensione della predetta revoca con la conseguente attivazione e di conseguenza, qualora la BDC abbia provveduto alla segnalazione alla CAI, ordinare la cancellazione della pubblicazione dei dati relativi alla segnalazione”;
- “accertata l'illegittimità del comportamento della Banca, condannare la stessa
al pagamento dei danni che si richiedono nella misura non inferiore ad €
26.000,00”;
- “spese come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 26 febbraio 2015, depositata in entrambi i giudizi, la Controparte_2
- che aveva incorporato, a partire dal 24 novembre 2014 la Banca
[...]
della Campania S.p.A. - si costituiva regolarmente in giudizio, eccependo: - la mancanza di qualsivoglia segnalazione alla C.A.I.;
- la richiesta di recesso da parte dello stesso deducente dal rapporto di conto di appoggio della carta di pagamento di cui pur chiedeva la riattivazione;
- la mancanza di ravvisabilità di qualsivoglia danno;
- l'assoluta legittimità della revoca, non essendo intervenuto alcun
"immediato blocco" come sostenuto ed essendo invece la revoca intervenuta previa comunicazione scritta e preavviso di giorni 5, in ottemperanza all'art. 9 del Regolamento Clienti;
- in ogni caso, la giusta causa di revoca della carta, costituita dell'intervenuto mutamento delle condizioni di merito creditizio a carico dei
ED durante il periodo di utilizzo della carta, per effetto del grave inadempimento degli obblighi restitutori gravanti sugli stessi quali fideiussori solidali della inadempiente mutuataria Controparte_4
. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le
[...]
memorie, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 ottobre
2015, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del giudizio n. 5648/2014 al giudizio recante RG. n. 5651/2014, rigettando, altresì, le istanze istruttorie attoree e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 dicembre 2017.
I.4. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 19 luglio 2018, precisate le conclusioni ad opera delle parti, i due giudizi riuniti venivano assegnati in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 146/2019, pubblicata in data 23 gennaio 2019, il Tribunale di Avellino – Seconda
Sezione Civile, così provvedeva:
- “Rigetta la domanda”;
- “Condanna gli attori in solido a rifondere a parte convenuta le spese di lite,
liquidate in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
II.1. Avverso tale sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 2 ottobre 2019, notificato in data 21 maggio 2019 – e Parte_1 Pt_2
proponevano appello, articolando due motivi, rubricati “assenza
[...]
giustificato motivo di revoca: inesistenza presupposti normativi” (cfr. pag. 4
dell'atto di appello) e “assenza di motivazione in merito alla produzione di un danno conseguente alla revoca” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), con i quali deducevano la infondatezza e la illegittimità della motivazione del Giudice di prime cure, sia perché, violando le disposizioni del T.U.B., del Codice del consumo e delle norme generali della correttezza e della buona fede, aveva ritenuto legittima la revoca da parte dell'Istituto di Credito all'autorizzazione delle due carte di credito sul presupposto che essi fossero risultati inadempienti ai loro obblighi fideiussori e che fosse pacifica la loro forte esposizione debitoria, sia perché aveva omesso di pronunciarsi in merito alla loro domanda di risarcimento dei danno conseguenti alla revoca.
Di contro sostenevano che la revoca fosse illegittima perché disposta unilateralmente e senza giusta causa, in quanto entrambe le carte di pagamento erano collegate ai rispettivi c/c di appoggio, che avrebbero avuto sempre un andamento positivo.
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte, in via principale e nel merito, di:
“1. Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e
per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 53/2014 oltre spese e oneri accessori del doppio grado di giudizio”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12 settembre 2019, si costituiva in giudizio la già Controparte_1 [...]
, giusta cambio della denominazione Controparte_2
a trasformazione della ragione sociale per atto del Notaio Dott. del Persona_1
26/11/2016 (REP. N. 45334/13940), contestando tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di appello e deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. e l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“1. Rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e , Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 146/2019, resa nei giudizi riuniti nn.RG 5648/2014 e
5651/2014, dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa M.C. Rizzi, in data 23.01.2019 e pubblicata in pari, acclarando, in via preliminare, l'inammissibilità del medesimo per carenza della specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso,
l'infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in
premessa”; “2. Confermare la decisione impugnata n. 146/2019, resa dal Tribunale di
Avellino”;
“3. Condannare gli appellati alla refusione delle spese processuali, del presente grado, in favore dell'appellata società”.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 28 novembre 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le loro note conclusive, e la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di giorni cinquanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma,
c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342
c.p.c. dell'atto di appello di e sollevata dalla difesa Pt_1 Parte_2
della Controparte_1
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile, con la sentenza n.
146/2019 pubblicata il 23 gennaio 2019, all'esito dei giudizi riuniti n. 5648/2014
e 5651/2014, “in assenza di condotta illegittima della banca convenuta ed in ogni caso di prova del danno”, ha rigettato le domande proposte da e Pt_1
ei confronti della Parte_2 Controparte_5
(incorporante la Banca della Campania S.p.A.) volte, innanzitutto, CP_6
all'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di credito . 4117880075449535 e 41178800751921119 Parte_5
(disposta dalla convenuta banca in loro danno) e, poi, alla declaratoria della illegittimità della “eventuale e conseguente” segnalazione alla CAI, oltre al risarcimento “di tutti i danni patiti”.
In particolare, dopo aver premesso che “il regolamento della carte in atti prodotto e sottoscritto, regola l'ipotesi di sospensione E/O revoca della carta
qualora sussista un giustificato motivo con immediata comunicazione” ha riconosciuto la legittimità della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di credito, perché “pacifica essendo la forte esposizione debitoria degli attori verso la Banca, correttamente è stata ritenuta concretata l'ipotesi del giustificato motivo a sostegno del blocco di cui si controverte”, precisando, altresì, che
“nessuna segnalazione nell'archivio CAI è mai stata effettuata dalla Banca” e
“nessuna prova del danno è stata fornita, pacifica essendo l'inesistenza di un danno in re ipsa” (cfr. pag. 2 della sentenza).
3. Con il primo motivo di gravame – rubricato “ assenza giustificato motivo di revoca: inesistenza presupposti normativi” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) -
e assumono l'erroneità della decisione Pt_1 Parte_2
impugnata, nella parte in cui ha ritenuto legittima la revoca, nei loro confronti da parte dell'istituto di credito, all'autorizzazione all'utilizzo delle loro carte di credito “ , sebbene fosse stata disposta in violazione delle Parte_5
disposizioni del TUB, del codice del consumo e delle norme generali della correttezza e buona fede.
In particolare, nella premessa che “la revoca, integrando dunque un
recesso, deve rispettare le modalità previste per i negozi unilaterali recettizi e deve dunque, per poter produrre effetti, 'essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale” (cfr. pag. 5 dell' atto di appello), ne sostengono l'inefficacia e la illegittimità, da un lato, perché la Banca avrebbe dovuto
“concedere al cliente un termine per effettuare delle osservazioni rispetto alle contestazioni che gli venivano mosse”, dall'altro, perché “avvenuta unilateralmente senza motivazione e senza alcun minimo preavviso” (cfr. pag. 4
dell'atto di appello).
Inoltre, aggiungono che “anche qualora il preavviso non sia previsto come condizione necessaria all'esercizio del recesso, è comunque sempre richiesta la sussistenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di recesso”, in quanto a loro dire “la giusta causa potrebbe rappresentare l'unica deroga all'essenzialità
del requisito di preavviso” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello). E ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 1845 c.c. nonché dall'art. 33 del Codice del Consumo.
Infine, in relazione al giustificato motivo di revoca addotto dall'istituto di credito, ne ribadiscono, anche in sede di appello, l'insussistenza e l'infondatezza non potendo “la variazione del merito creditizio” essere desunta dalla situazione debitoria (in cui essi versano) originata da obblighi fideiussori del tutto estranei al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio.
Le deduzioni degli appellanti sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1. Si rammenta in fatto che:
- ciascuno degli odierni appellanti, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, era titolare di una carta di credito ' recante nn. Parte_5
4117880075449535 e 41178800751921119;
- all'interno di ciascun contratto disciplinante l'utilizzo di dette carte di credito era (è) prevista la clausola (intitolata sospensione e/o revoca) ove veniva (viene) stabilita la facoltà dell'emittente di sospendere e/o revocare l'utilizzo della carta, qualora sussista un giustificato motivo e con immediata comunicazione;
- in data 26/27 giugno 2014, l'allora Banca della Campania S.p.A. (poi incorporata dalla Controparte_7
oggi comunicava a e la
[...] CP_1 Pt_2 Parte_1
revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento, a seguito del recesso della banca dal rapporto contrattuale relativo all'uso delle carte medesime, preavvertendo che, a norma di convenzione, le carte di pagamento sarebbero state bloccate decorsi cinque giorni dalla comunicazione;
- il blocco veniva effettuato in data 2 luglio 2014 senza segnalazione C.A.I.;
- la Banca esplicitava, per la prima volta, in sede processuale, nella comparsa di costituzione a giudizio, il 'giustificato motivo ' sul quale fondava la revoca all'utilizzazione delle carte di credito (“ la tutela delle ragioni di credito della banca maturate a carico del a causa degli obblighi fideiussori Pt_2
inevasi (…) in favore della società (…)”), ovvero Controparte_4
l'intervenuto mutamento delle condizioni di merito creditizio a carico di Pt_1
e durante il periodo di utilizzo della carta “per effetto del Parte_2
grave inadempimento degli obblighi restitutori gravanti sugli stessi fideiussori solidali della inadempiente mutuataria . Controparte_4
Ciò posto, rileva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, la Banca ha assolto all' “obbligo di preavviso” ovvero all'onere di
“immediata comunicazione” contrattualmente previsto, comunicando, in data 26 giugno 2014 a e in data 27 giugno a a Parte_2 Parte_1
mezzo lettera raccomandata, la revoca all'utilizzo delle relative carte di credito, ma non ha assolto, invece, all'ulteriore e distinto onere di “indicazione della giusta causa di recesso”.
Giova segnalare una recente pronuncia della Suprema Corte che seppur in tema di apertura di credito bancaria ha statuito che “il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere
tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso "ad nutum"(cfr. sent n. 5415 del 2024). Ad avviso del Collegio “la giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale di cui trattasi, che proprio per la presenza di essa si differenzia dalla fattispecie del recesso ad nutum;
onde non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere (non già ad nutum, bensì) per giusta causa, che non indichi tale causa”. Del resto, “la necessità di detta indicazione nell'atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei
principi di correttezza e buona fede e all'esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio”.
Ebbene, nel caso in esame, osserva il Collegio, nonostante la tempestiva comunicazione del recesso e la sussistenza in concreto del giustificato motivo
(consistente, si ripete, nella variazione del merito creditizio, derivante dal mancato assolvimento degli obblighi fideiussori cioè per il mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario concesso alla società per Controparte_4 l'importo di 250.000,00), l'esplicitazione di quest'ultimo è stata del tutto, colpevolmente, omessa dall'istituto di credito all'interno della comunicazione del preavviso di revoca.
La Banca, infatti, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede e (come detto) all'esigenza che “la controparte cui il recesso è rivolto sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio”, avrebbe dovuto indicare, già all'interno delle lettere raccomandate del 26 e 27 giugno
2014, contenenti le comunicazioni della revoca dall'utilizzo delle carte di pagamento rilasciate a e in maniera puntuale, le Pt_1 Parte_2
ragioni giustificanti la stessa ( vale a dire la variazione del merito creditizio), non essendo a tale fine idonea la comunicazione della causa del recesso successivamente intervenuta nel corso del giudizio.
Per quanto detto, il motivo scrutinato va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che va dichiarata l'illegittimità della revoca disposta dalla
Banca nei confronti di e all'autorizzazione Pt_1 Parte_2
all'utilizzo delle carte di credito nella loro titolarità.
4. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “assenza di motivazione in merito alla produzione di un danno conseguente alla revoca” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) – e lamentano che il primo Pt_1 Parte_2
Giudice abbia erroneamente respinto la loro domanda di “riconoscimento del danno in merito alla revoca della carta di credito”, ritenendola infondata perchè
non provata. Di contro, sostengono che trattandosi di un comportamento illegittimo posto in essere dalla banca, il Giudice si sarebbe comunque dovuto pronunciare anche sull'eventuale risarcimento del danno, giacchè, “la revoca, esercitata non solo in assenza di comunicazione di qualsivoglia motivazione, ma altresì
attraverso modalità illegittime, ha prodotto il seguente effetto: privare i titolari della carta dell'utilizzo della disponibilità delle somme in quanto titolari di posizioni fideiussorie per la società di famiglia”, ed aggiungono, “ciò pregiudica il cliente che avrebbe potuto beneficiare delle somme disponibili non solo per scopi personali, ma anche per profili connessi all'attività di impresa”, “un ulteriore profilo relativo al danno si ricollega alla necessità di un preavviso” (cfr.
pag. 10 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che in tema di risarcimento del danno derivante da
“blocco delle carte e dalla conseguente prevista segnalazione” , il pregiudizio alla “limitazione, improvvisa e immotivata della possibilità di spostamento del
nonché alla “capacità di credito connesso alla revoca” non può Pt_2
ritenersi in re ipsa , ma va allegato e dimostrato dal danneggiato, ad esempio documentando l'impossibilità per effetto della revoca di effettuare 'importanti pagamenti programmati', ovvero di utilizzare le somme disponibili mediante altri mezzi di pagamento.
Ed invece, gli odierni appellanti, peraltro del tutto genericamente, hanno contestato il rigetto della loro pretesa risarcitoria da parte del Tribunale, limitandosi, anche in questa sede, ad allegare e quantificare i danni sofferti a causa dell'illegittimo comportamento della banca all'uopo specificando che tale comportamento è “sicuramente idoneo a danneggiare la posizione del cliente che non ha la possibilità né di effettuare pagamenti già programmati, né di avvalersi, per questioni tempistiche, di strumenti alternativi di pagamento”.
Ebbene, in difetto di ulteriore e idonea dimostrazione dei danni reclamati,
va confermata sul punto la decisione appellata.
5. Il parziale accoglimento dell'appello impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226;
S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007
n.13059).
Ebbene, visto l'esito complessivo del giudizio, trattandosi di parziale accoglimento delle domande originariamente proposte dagli odierni appellanti,
ad avviso della Corte, appare equo disporre la compensazione parziale (in tale senso cfr. Cass. SSUU n. 32061/2022) tra le parti, nella misura della metà, delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo la residua metà a carico della Banca, comunque soccombente: dette spese vanno liquidate in base al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa ( da ragguagliare nella specie al petitum e dunque allo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Pt_2 Parte_1
citazione per l'udienza del 2 ottobre 2019, notificata 21 maggio 2019 nei confronti della (ora Controparte_8 [...]
- avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione CP_1
Civile, n. 146/2019, pubblicata in data 23 gennaio 2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'illegittimità della revoca dell'autorizzazione all' utilizzo delle carte di credito n. Parte_6
41178800754495535 e n. 411778800751921119, disposta, nei confronti di e dalla Pt_1 Parte_2 Controparte_8
(ora ;
[...] Controparte_1
B) rigetta la domanda di risarcimento danni;
C) condanna la (ora Controparte_8 [...]
a pagare a e la metà delle spese CP_1 Pt_1 Parte_2 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in tale proporzione, per il primo grado, in € 100,00 per le spese vive, € 2.538,5 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 191,25
per le spese vive, € 1.983,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2605/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 146/2019, emessa dal Tribunale di Avellino,
Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 23 gennaio 2019, relativamente ai giudizi riuniti nn. 5648 e 5651/2014 vertente
TRA
(codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(codice fiscale ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Nogara (VR), alla Via Fra Scipione Bellabona n.11, presso lo studio dell'avv. Anna
Maria Vittoria Vecchione (codice fiscale , da cui sono C.F._3
rappresentati e difesi in virtù della procura in atti -appellanti-
E
la (già Controparte_1 Controparte_2
) (codice fiscale ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Modena (Mo), alla Via San Carlo
n.8/20, elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla Via S. Ten. lannaccone n.
3, presso lo studio dell'avv. Carmelina Pellino ( codice fiscale
, da cui è rappresentata e difesa, in virtù della procura in C.F._4
atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con due distinti atti di citazione (da cui scaturivano due distinti giudizi, poi riuniti, recanti n. 5648/2014 e 5651/2014) entrambi per l'udienza del 18 marzo 2015, notificati in data 26 novembre 2014, e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino la Parte_2
, in persona del Presidente e del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, deducendo:
- di essere titolari, rispettivamente, delle carte di credito “Gold Clienti” n.
4117880075449535 e n. 41178800751921119 presso la Banca della Campania
S.p.A.; - che la Banca della Campania S.p.A., con lettera del 26-27 giugno 2014, aveva comunicato la revoca all'autorizzazione delle suddette carte ed il conseguente blocco, decorsi 5 giorni dalla comunicazione;
- che tale revoca era avvenuta in violazione delle norme del TUB, del codice del consumo e delle norme della correttezza e buona fede.
Gli attori chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale, di:
- “Accertare e dichiarare illegittima la revoca dell'autorizzazione all'uso della carta di credito Clienti Cartasì nr. 41178800754495535 e Pt_3
411780075192119, presso la Banca della Campania (…) ed anche il suo
Parte immediato conseguente blocco ad opera della ;
- “di conseguenza disporre la sospensione della predetta revoca con la conseguente attivazione e di conseguenza, qualora la BDC abbia provveduto alla segnalazione alla CAI, ordinare la cancellazione della pubblicazione dei dati relativi alla segnalazione”;
- “accertata l'illegittimità del comportamento della Banca, condannare la stessa
al pagamento dei danni che si richiedono nella misura non inferiore ad €
26.000,00”;
- “spese come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 26 febbraio 2015, depositata in entrambi i giudizi, la Controparte_2
- che aveva incorporato, a partire dal 24 novembre 2014 la Banca
[...]
della Campania S.p.A. - si costituiva regolarmente in giudizio, eccependo: - la mancanza di qualsivoglia segnalazione alla C.A.I.;
- la richiesta di recesso da parte dello stesso deducente dal rapporto di conto di appoggio della carta di pagamento di cui pur chiedeva la riattivazione;
- la mancanza di ravvisabilità di qualsivoglia danno;
- l'assoluta legittimità della revoca, non essendo intervenuto alcun
"immediato blocco" come sostenuto ed essendo invece la revoca intervenuta previa comunicazione scritta e preavviso di giorni 5, in ottemperanza all'art. 9 del Regolamento Clienti;
- in ogni caso, la giusta causa di revoca della carta, costituita dell'intervenuto mutamento delle condizioni di merito creditizio a carico dei
ED durante il periodo di utilizzo della carta, per effetto del grave inadempimento degli obblighi restitutori gravanti sugli stessi quali fideiussori solidali della inadempiente mutuataria Controparte_4
. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le
[...]
memorie, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 ottobre
2015, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del giudizio n. 5648/2014 al giudizio recante RG. n. 5651/2014, rigettando, altresì, le istanze istruttorie attoree e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 dicembre 2017.
I.4. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 19 luglio 2018, precisate le conclusioni ad opera delle parti, i due giudizi riuniti venivano assegnati in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 146/2019, pubblicata in data 23 gennaio 2019, il Tribunale di Avellino – Seconda
Sezione Civile, così provvedeva:
- “Rigetta la domanda”;
- “Condanna gli attori in solido a rifondere a parte convenuta le spese di lite,
liquidate in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
II.1. Avverso tale sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 2 ottobre 2019, notificato in data 21 maggio 2019 – e Parte_1 Pt_2
proponevano appello, articolando due motivi, rubricati “assenza
[...]
giustificato motivo di revoca: inesistenza presupposti normativi” (cfr. pag. 4
dell'atto di appello) e “assenza di motivazione in merito alla produzione di un danno conseguente alla revoca” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), con i quali deducevano la infondatezza e la illegittimità della motivazione del Giudice di prime cure, sia perché, violando le disposizioni del T.U.B., del Codice del consumo e delle norme generali della correttezza e della buona fede, aveva ritenuto legittima la revoca da parte dell'Istituto di Credito all'autorizzazione delle due carte di credito sul presupposto che essi fossero risultati inadempienti ai loro obblighi fideiussori e che fosse pacifica la loro forte esposizione debitoria, sia perché aveva omesso di pronunciarsi in merito alla loro domanda di risarcimento dei danno conseguenti alla revoca.
Di contro sostenevano che la revoca fosse illegittima perché disposta unilateralmente e senza giusta causa, in quanto entrambe le carte di pagamento erano collegate ai rispettivi c/c di appoggio, che avrebbero avuto sempre un andamento positivo.
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte, in via principale e nel merito, di:
“1. Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e
per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 53/2014 oltre spese e oneri accessori del doppio grado di giudizio”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12 settembre 2019, si costituiva in giudizio la già Controparte_1 [...]
, giusta cambio della denominazione Controparte_2
a trasformazione della ragione sociale per atto del Notaio Dott. del Persona_1
26/11/2016 (REP. N. 45334/13940), contestando tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di appello e deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. e l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“1. Rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e , Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 146/2019, resa nei giudizi riuniti nn.RG 5648/2014 e
5651/2014, dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa M.C. Rizzi, in data 23.01.2019 e pubblicata in pari, acclarando, in via preliminare, l'inammissibilità del medesimo per carenza della specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso,
l'infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in
premessa”; “2. Confermare la decisione impugnata n. 146/2019, resa dal Tribunale di
Avellino”;
“3. Condannare gli appellati alla refusione delle spese processuali, del presente grado, in favore dell'appellata società”.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 28 novembre 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le loro note conclusive, e la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di giorni cinquanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma,
c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342
c.p.c. dell'atto di appello di e sollevata dalla difesa Pt_1 Parte_2
della Controparte_1
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile, con la sentenza n.
146/2019 pubblicata il 23 gennaio 2019, all'esito dei giudizi riuniti n. 5648/2014
e 5651/2014, “in assenza di condotta illegittima della banca convenuta ed in ogni caso di prova del danno”, ha rigettato le domande proposte da e Pt_1
ei confronti della Parte_2 Controparte_5
(incorporante la Banca della Campania S.p.A.) volte, innanzitutto, CP_6
all'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di credito . 4117880075449535 e 41178800751921119 Parte_5
(disposta dalla convenuta banca in loro danno) e, poi, alla declaratoria della illegittimità della “eventuale e conseguente” segnalazione alla CAI, oltre al risarcimento “di tutti i danni patiti”.
In particolare, dopo aver premesso che “il regolamento della carte in atti prodotto e sottoscritto, regola l'ipotesi di sospensione E/O revoca della carta
qualora sussista un giustificato motivo con immediata comunicazione” ha riconosciuto la legittimità della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di credito, perché “pacifica essendo la forte esposizione debitoria degli attori verso la Banca, correttamente è stata ritenuta concretata l'ipotesi del giustificato motivo a sostegno del blocco di cui si controverte”, precisando, altresì, che
“nessuna segnalazione nell'archivio CAI è mai stata effettuata dalla Banca” e
“nessuna prova del danno è stata fornita, pacifica essendo l'inesistenza di un danno in re ipsa” (cfr. pag. 2 della sentenza).
3. Con il primo motivo di gravame – rubricato “ assenza giustificato motivo di revoca: inesistenza presupposti normativi” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) -
e assumono l'erroneità della decisione Pt_1 Parte_2
impugnata, nella parte in cui ha ritenuto legittima la revoca, nei loro confronti da parte dell'istituto di credito, all'autorizzazione all'utilizzo delle loro carte di credito “ , sebbene fosse stata disposta in violazione delle Parte_5
disposizioni del TUB, del codice del consumo e delle norme generali della correttezza e buona fede.
In particolare, nella premessa che “la revoca, integrando dunque un
recesso, deve rispettare le modalità previste per i negozi unilaterali recettizi e deve dunque, per poter produrre effetti, 'essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale” (cfr. pag. 5 dell' atto di appello), ne sostengono l'inefficacia e la illegittimità, da un lato, perché la Banca avrebbe dovuto
“concedere al cliente un termine per effettuare delle osservazioni rispetto alle contestazioni che gli venivano mosse”, dall'altro, perché “avvenuta unilateralmente senza motivazione e senza alcun minimo preavviso” (cfr. pag. 4
dell'atto di appello).
Inoltre, aggiungono che “anche qualora il preavviso non sia previsto come condizione necessaria all'esercizio del recesso, è comunque sempre richiesta la sussistenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di recesso”, in quanto a loro dire “la giusta causa potrebbe rappresentare l'unica deroga all'essenzialità
del requisito di preavviso” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello). E ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 1845 c.c. nonché dall'art. 33 del Codice del Consumo.
Infine, in relazione al giustificato motivo di revoca addotto dall'istituto di credito, ne ribadiscono, anche in sede di appello, l'insussistenza e l'infondatezza non potendo “la variazione del merito creditizio” essere desunta dalla situazione debitoria (in cui essi versano) originata da obblighi fideiussori del tutto estranei al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio.
Le deduzioni degli appellanti sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1. Si rammenta in fatto che:
- ciascuno degli odierni appellanti, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, era titolare di una carta di credito ' recante nn. Parte_5
4117880075449535 e 41178800751921119;
- all'interno di ciascun contratto disciplinante l'utilizzo di dette carte di credito era (è) prevista la clausola (intitolata sospensione e/o revoca) ove veniva (viene) stabilita la facoltà dell'emittente di sospendere e/o revocare l'utilizzo della carta, qualora sussista un giustificato motivo e con immediata comunicazione;
- in data 26/27 giugno 2014, l'allora Banca della Campania S.p.A. (poi incorporata dalla Controparte_7
oggi comunicava a e la
[...] CP_1 Pt_2 Parte_1
revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento, a seguito del recesso della banca dal rapporto contrattuale relativo all'uso delle carte medesime, preavvertendo che, a norma di convenzione, le carte di pagamento sarebbero state bloccate decorsi cinque giorni dalla comunicazione;
- il blocco veniva effettuato in data 2 luglio 2014 senza segnalazione C.A.I.;
- la Banca esplicitava, per la prima volta, in sede processuale, nella comparsa di costituzione a giudizio, il 'giustificato motivo ' sul quale fondava la revoca all'utilizzazione delle carte di credito (“ la tutela delle ragioni di credito della banca maturate a carico del a causa degli obblighi fideiussori Pt_2
inevasi (…) in favore della società (…)”), ovvero Controparte_4
l'intervenuto mutamento delle condizioni di merito creditizio a carico di Pt_1
e durante il periodo di utilizzo della carta “per effetto del Parte_2
grave inadempimento degli obblighi restitutori gravanti sugli stessi fideiussori solidali della inadempiente mutuataria . Controparte_4
Ciò posto, rileva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, la Banca ha assolto all' “obbligo di preavviso” ovvero all'onere di
“immediata comunicazione” contrattualmente previsto, comunicando, in data 26 giugno 2014 a e in data 27 giugno a a Parte_2 Parte_1
mezzo lettera raccomandata, la revoca all'utilizzo delle relative carte di credito, ma non ha assolto, invece, all'ulteriore e distinto onere di “indicazione della giusta causa di recesso”.
Giova segnalare una recente pronuncia della Suprema Corte che seppur in tema di apertura di credito bancaria ha statuito che “il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere
tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso "ad nutum"(cfr. sent n. 5415 del 2024). Ad avviso del Collegio “la giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale di cui trattasi, che proprio per la presenza di essa si differenzia dalla fattispecie del recesso ad nutum;
onde non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere (non già ad nutum, bensì) per giusta causa, che non indichi tale causa”. Del resto, “la necessità di detta indicazione nell'atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei
principi di correttezza e buona fede e all'esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio”.
Ebbene, nel caso in esame, osserva il Collegio, nonostante la tempestiva comunicazione del recesso e la sussistenza in concreto del giustificato motivo
(consistente, si ripete, nella variazione del merito creditizio, derivante dal mancato assolvimento degli obblighi fideiussori cioè per il mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario concesso alla società per Controparte_4 l'importo di 250.000,00), l'esplicitazione di quest'ultimo è stata del tutto, colpevolmente, omessa dall'istituto di credito all'interno della comunicazione del preavviso di revoca.
La Banca, infatti, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede e (come detto) all'esigenza che “la controparte cui il recesso è rivolto sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio”, avrebbe dovuto indicare, già all'interno delle lettere raccomandate del 26 e 27 giugno
2014, contenenti le comunicazioni della revoca dall'utilizzo delle carte di pagamento rilasciate a e in maniera puntuale, le Pt_1 Parte_2
ragioni giustificanti la stessa ( vale a dire la variazione del merito creditizio), non essendo a tale fine idonea la comunicazione della causa del recesso successivamente intervenuta nel corso del giudizio.
Per quanto detto, il motivo scrutinato va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che va dichiarata l'illegittimità della revoca disposta dalla
Banca nei confronti di e all'autorizzazione Pt_1 Parte_2
all'utilizzo delle carte di credito nella loro titolarità.
4. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “assenza di motivazione in merito alla produzione di un danno conseguente alla revoca” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) – e lamentano che il primo Pt_1 Parte_2
Giudice abbia erroneamente respinto la loro domanda di “riconoscimento del danno in merito alla revoca della carta di credito”, ritenendola infondata perchè
non provata. Di contro, sostengono che trattandosi di un comportamento illegittimo posto in essere dalla banca, il Giudice si sarebbe comunque dovuto pronunciare anche sull'eventuale risarcimento del danno, giacchè, “la revoca, esercitata non solo in assenza di comunicazione di qualsivoglia motivazione, ma altresì
attraverso modalità illegittime, ha prodotto il seguente effetto: privare i titolari della carta dell'utilizzo della disponibilità delle somme in quanto titolari di posizioni fideiussorie per la società di famiglia”, ed aggiungono, “ciò pregiudica il cliente che avrebbe potuto beneficiare delle somme disponibili non solo per scopi personali, ma anche per profili connessi all'attività di impresa”, “un ulteriore profilo relativo al danno si ricollega alla necessità di un preavviso” (cfr.
pag. 10 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che in tema di risarcimento del danno derivante da
“blocco delle carte e dalla conseguente prevista segnalazione” , il pregiudizio alla “limitazione, improvvisa e immotivata della possibilità di spostamento del
nonché alla “capacità di credito connesso alla revoca” non può Pt_2
ritenersi in re ipsa , ma va allegato e dimostrato dal danneggiato, ad esempio documentando l'impossibilità per effetto della revoca di effettuare 'importanti pagamenti programmati', ovvero di utilizzare le somme disponibili mediante altri mezzi di pagamento.
Ed invece, gli odierni appellanti, peraltro del tutto genericamente, hanno contestato il rigetto della loro pretesa risarcitoria da parte del Tribunale, limitandosi, anche in questa sede, ad allegare e quantificare i danni sofferti a causa dell'illegittimo comportamento della banca all'uopo specificando che tale comportamento è “sicuramente idoneo a danneggiare la posizione del cliente che non ha la possibilità né di effettuare pagamenti già programmati, né di avvalersi, per questioni tempistiche, di strumenti alternativi di pagamento”.
Ebbene, in difetto di ulteriore e idonea dimostrazione dei danni reclamati,
va confermata sul punto la decisione appellata.
5. Il parziale accoglimento dell'appello impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226;
S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007
n.13059).
Ebbene, visto l'esito complessivo del giudizio, trattandosi di parziale accoglimento delle domande originariamente proposte dagli odierni appellanti,
ad avviso della Corte, appare equo disporre la compensazione parziale (in tale senso cfr. Cass. SSUU n. 32061/2022) tra le parti, nella misura della metà, delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo la residua metà a carico della Banca, comunque soccombente: dette spese vanno liquidate in base al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa ( da ragguagliare nella specie al petitum e dunque allo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Pt_2 Parte_1
citazione per l'udienza del 2 ottobre 2019, notificata 21 maggio 2019 nei confronti della (ora Controparte_8 [...]
- avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione CP_1
Civile, n. 146/2019, pubblicata in data 23 gennaio 2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'illegittimità della revoca dell'autorizzazione all' utilizzo delle carte di credito n. Parte_6
41178800754495535 e n. 411778800751921119, disposta, nei confronti di e dalla Pt_1 Parte_2 Controparte_8
(ora ;
[...] Controparte_1
B) rigetta la domanda di risarcimento danni;
C) condanna la (ora Controparte_8 [...]
a pagare a e la metà delle spese CP_1 Pt_1 Parte_2 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in tale proporzione, per il primo grado, in € 100,00 per le spese vive, € 2.538,5 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 191,25
per le spese vive, € 1.983,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio