Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 29 maggio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10707/2023 R.G. Previdenza, avente ad oggetto: infortunio sul lavoro –indennità e promossa CP
DA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura a in Parte_1 atti dall' avv. Federico Arena
RICORRENTE
E
l' in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP
Sebastiano Maugeri, per procura generale alle liti per notaio di Palermo, Persona_1 in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che aveva inoltrato in data 28/07/2022 domanda amministrativa all' CP
(pratica n.51899549) per il riconoscimento di malattia professionale o infortunio ai fini della liquidazione dell'indennità in ragione dell'infortunio occorsogli al gomito CP in data 28/07/2022 durante l'orario di lavoro e per il quale era stato trasposrtato al pronto soccorso e sottoposto alle cure mediche.
Lamentava che l' riconosceva un danno biologico permanente pari al 3% (tre CP per cento), che non dà diritto ad alcun indennizzo.
Sulla base di tali assunti agiva dinanzi al Tribunale di Catania per il riconoscimento della condizione sanitaria legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione del beneficio assicurativo conseguente, oltre accessori come per legge, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' eccependo preliminarmente CP
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. nei confronti dell' nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443 cpc e nel CP_2 merito contestando la fondatezza della domanda.
Con ordinanza emessa in data 14/12/2023 – come in atti - il Tribunale disponeva il mutamento del rito speciale ex 445 bis c.p.c. in quello del lavoro con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. e assegnazione termini per l'integrazione degli atti introduttivi,
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno in primo luogo richiamati e confermati i provvedimenti adottati in corso di causa le cui motivazioni devono intendersi nella presente sede riportate.
In particolare, in punto di dedotta improcedibilità della domanda ex art.443 c.p.c., che pur intendendo il legislatore (artt. 104 e 111 T.U. 1124/1965) privilegiare e favorire la soluzione amministrativa sollecitando un riesame di una decisione amministrativa già adottata, la proposizione dell'opposizione (art. 104 richiamato) non pare porsi in termini di obbligatorietà, avuto riguardo peraltro al decorso – nel caso di specie – alla data della proposizione della domanda giudiziaria, del termine per la proposizione di tale incombente (cfr ordinanza del 17/06/2024).
Il ricorso non è fondato per quanto di ragione e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Premesso che appare incontestata la qualificazione dell'incidente occorso al in Pt_2 termini di infortunio sul lavoro, in questa sede il ricorrente chiede accertarsi se siano residuati dei postumi permanenti in misura tale da rientrare nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici previsti a carico dell' . A tal proposito in punto CP di diritto va osservato che il d.lgs. 38/2000, all'art. 13 prevede:
<<….. 2 . In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". …;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menoma-zione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'ap-posita "tabella dei coefficienti", ….>>
Ebbene, a tal proposito, il C.T.U. ha concluso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio per cui è causa, è affetto da “esiti di Ferita lacero contusa braccio sinistro a minima incidenza funzionale con esame Elettromiografico negativo”. L'ausiliare ha poi evidenziato che il predetto quadro patologico, trova dignità di valutazione nella percentuale del 4% (quattro per cento), così argomentando: “valutando il Danno
Biologico Permanente a mente del D.Lgs 38/2000 con il codice 36 Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche può essere valutato nella misura del 4% (quattro per cento)..”, precisando quanto alla patologia psichiatrica che
2 “La patologia psichiatrica, non è suscettibile di valutazione medico legale in quanto non rispetta i criteri causalità materiale. Infatti risulta agli atti che il sig , è stata vittima Pt_1 dell'incidente sul lavoro in data 28.07.22, la patologia psichiatrica è stata diagnosticata in data 14.04.23 a distanza di nove mesi dall'evento traumatico. Nel caso de quo, è difficile determinare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni della malattia siano compatibili o meno con l'esistenza di una relazione causale, venendo meno il criterio cronologico…” Il CTU ha dunque concluso che per le menomazioni residuate in seguito all'attività di lavoro svolta dal ricorrente si riconosce una percentuale di danno biologico permanente pari al 4% (quattro per cento).
Tali conclusioni – con le quali il CTU ha confermato sostanzialmente la valutazione espressa dall' concludendo che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del CP
28/07/2022, il ricorrente ha riportato una invalidità permanente pari al 4% - in quanto adeguatamente motivate sotto il profilo scientifico e logicamente articolate, raggiunte con scrupoloso esame medico legale, sulla scorta della documentazione sanitaria, possono senz'altro condividersi ed essere fatte proprie dal sottoscritto Giudicante. Appaiono convincenti, infatti, le argomentazioni formulate dall'ausiliario del giudice in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate.
Poiché i postumi accertati dal CTU non raggiungono il minimo indennizzabile (6%) ex art.13 D.Lgs 38/2000 la domanda va, conseguentemente rigettata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dunque rigettato, con il riconoscimento, in favore del ricorrente e in conseguenza dell'infortunio subito in data
28/07/2022, di un grado di inabilità pari al 4%.
Avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate e alla peculiarità della fattispecie esaminata in atti, nonché alla natura delle parti ricorrono i presupposti per la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata in dispositivo, vengono poste a carico dell' , ex art 152 disp att.. CP
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10707/2023 R.G.;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigetta il ricorso dichiarando che in conseguenza dell'infortunio sul Parte_1 lavoro del 28/07/2023, ha una menomazione permanente pari al 4%;
- compensa interamente, tra le parti, le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate come in atti. CP
Così deciso in Catania in data 29/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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