Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1178/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LOVATO FRANCO e dall'avv. LANARO FRANCESCO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Cornedo Vicentino (VI), via
Umberto Tassoni nr. 43
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. ZILIOLI TITO P.IVA_2
del Foro di Verona e con domicilio eletto presso la pec indicata in comparsa di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 8
quanto dedotto ed esposto nell'atto di citazione in opposizione al D.I. nella memoria ex art. 183 n. 1 e n. 2 e, ritenendo la causa matura per la decisione insistono per le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della convenuta cessionaria per mancanza di prova sulla effettiva cessione del credito.
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento delle ragioni illustrate in narrativa,
anche in modo indipendente tra loro, accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'azione monitoria esperita, nonché l'insussistenza e/
l'inesigibilità del credito ex adverso asseritamente vantato per nullità totale delle fideiussioni azionate e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 96/2023 del
Tribunale di Vicenza.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi di procuratore, nonché IVA e
CPA e successive occorrende tutte.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Accertate le premesse e respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione,
NEL MERITO
- in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto,
respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o pagina 2 di 8 contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che l'opponente è debitrice nei confronti della degli Controparte_1
importi azionati in via monitoria, pari a € 101.180,23, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarla a pagare dette somme alla Controparte_1
IN OGNI CASO
- vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
provvisoriamente esecutivo nr. 96/2023 R. Ing. (R.G. 6755/2022) emesso da questo Tribunale in data 11/12.01.23 con il quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta l'importo di € 101.180,23, gli interessi come da domanda, purché
entro e non oltre i limiti previsti dalla legge e le spese della procedura di ingiunzione come liquidate, a titolo di saldo passivo dei seguenti rapporti intestati alla fallita conto corrente n. 000040048854 (ora rapporto CP_3
a sofferenza n. 931010008288) per € 73.621,20 e mutuo chirografario n.
pagina 3 di 8 dalla fideiussione omnibus limitata all'importo di € 260.000 del 28.12.2007 e dalle fideiussioni specifiche a garanzia del mutuo del 03.11.2006 e del
18.04.2008 sottoscritte dalla sig.ra . Pt_1
L'opponente eccepiva la nullità totale ex art. 1418 c.c. delle fideiussioni sottoscritte in quanto conformi al modello ABI contenente le clausole
(reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza) dichiarate dalla CA
d'IA, con provvedimento nr 55/2005, contrarie alla normativa Antistrust,
rilevando che le linee di credito alla non sarebbero state concesse CP_3
senza la garanzia fideiussoria prestata secondo lo schema proposto dalla CA.
P
Si costituiva in giudizio e per essa la Controparte_1
mandataria contestato l'eccezione di nullità formulata dalla CP_2
controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del d.i. opposto.
III. Sospesa, con ordinanza del 22.01.24 del precedente g.i., la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, erano assegnati i termini ex art. 183/6 c.p.c. per memorie istruttorie. Nella prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. l'opponente eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito dall'originale creditore a
[...]
Con (d'ora in avanti ). Ritenuta la causa di natura Controparte_1
documentale il GOP fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. ,all'esito dell'udienza cartolare del
11.03.25, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
per scritti conclusivi.
pagina 4 di 8 IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
Con IV.
1. L'eccezione di difetto di titolarità attiva di genericamente formulata dalla opponente, è priva di pregio.
L'opposta aveva depositato, fin dalla fase monitoria, l'avviso di cessione di crediti pro soluto (G.U. n. 93 del 09.08.2017) tra essa opposta e Controparte_5
cessione avente ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_5
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, i cui “dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.” In sede di opposizione aveva poi depositato (doc. 27) la lettera della cessionaria CP_5
Con
la quale attestava che tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientravano anche i crediti vantati nei confronti di derivanti CP_3
dai rapporti di conto corrente numero 40048854 e di finanziamento numero
3397415, ovvero proprio quelli azionati nel presente giudizio. Il contratto di cessione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, può essere provato anche per presunzioni (cfr. Cass. 17944/2023) e, nella presente circostanza la cessione appare provata, oltre che dall'avviso in G.U., dalla attestazione di pagina 5 di 8 cessione da parte di e dal possesso, da parte della cessionaria, Controparte_5
della documentazione completa attestante il credito.
IV.
2. Quanto alla validità delle fideiussioni si rileva come l'ordinanza del
22.01.24 del precedente g.i. non possa essere condivisa per una ragione fondamentale, ovvero che l'opponente non ha depositato né il modello ABI
2002 di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, né il provvedimento della CA d'IA n. 55/2005 che, non essendo atti normativi,
si sottraggono al principio RA OV UR (cfr. Cass. 30383/2024 che statuisce come in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della CA d'IA ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023). Peraltro, differentemente da quanto dedotto da parte opponente non potrebbe discorrersi di nullità totale delle fideiussioni, ma al più di nullità
parziale delle sole clausole individuate dal richiamato provvedimento della
CA d'IA (Cass., S.U., 41994/2021). Inoltre pare a questo giudicante che l'ordinanza del 22.01.24 del precedente g.i. non sia condivisibile anche per un'altra concorrente ragione, infatti, anche a volere (ma non è possibile per il dirimente motivo già detto) ritenere la nullità parziale delle clausole derogative del disposto dell'art. 1957 c.c. presenti nelle fideiussioni (peraltro è da dubitarsi che la decisione della CA d'IA n. 55/2005 sia da ritenere “prova pagina 6 di 8 privilegiata” anche per le fideiussioni specifiche non oggetto dell'istruttoria antitrust che aveva portato all'emissione della predetta decisione, come correttamente opinato da parte della giurisprudenza) tale nullità
comporterebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e del termine di decadenza semestrale ivi previsto (“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”), ma tale eccezione va qualificata quale eccezione in senso stretto, sottratta quindi al rilievo d'ufficio del giudice e non formulata nella circostanza, come correttamente rilevato dall'opposta, dall'opponente (cfr. Cass. Pt_1
8023/2024, che fa riferimento la remota Cass. 1613/1963 mai posta in discussione da decisioni successive: secondo cui “Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso,
il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”.
IV.
3. Quanto al credito ingiunto, lo stesso non è contestato dalla opponente ed è provato dalla produzione effettuata dall'opposta già in sede monitoria (contratti del c/c e del finanziamento ed estratti conto completi del c/c azionato).
pagina 7 di 8 In conclusione, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto e per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro compreso tra minimo e medio dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000), stante la natura documentale della causa e la relativa semplicità delle questioni oggetto del giudizio
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (nr. 96/2023 R.
Ing. - R.G. 6755/2022, emesso da questo Tribunale in data 11/12.01.23), che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta Parte_1
le spese di lite della presente fase di opposizione, Controparte_1
liquidate in € 8.000 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 12/06/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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3397415 (ora rapporto a sofferenza n. 931640000645) per € 27.559,03, garantiti