Decreto cautelare 28 agosto 2019
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Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Decreto cautelare 13 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 13/05/2022, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2022
N. 01115/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di D.A.SPO. del 21/6/2019, notificato il 15/7/2019, con cui il Questore di Lecce ha irrogato nei confronti del ricorrente il divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi del territorio nazionale dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, nonchè incontri della Nazionale Italiana di calcio, per un periodo di anni tre, nonchè il divieto di accedere per lo stesso periodo alle zone circostanti lo stadio comunale “E.Giardiniero” di Lecce ed infine ha prescritto per un periodo anni uno l'obbligo di comparire presso la Stazione dei C.C. di -OMISSIS- venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo di tutte le partite che la squadra del Lecce disputerà in campionato e in altre circostanze ufficiali anche fuori casa;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui all'odierno ricorso, ivi comprese ove occorra le note della Questura di Lecce del 12/5/2019 e del 20/5/2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/3/2022:
per annullamento
del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, previa concessione della tutelare cautelare nuovamente richiesta ex art. 58 c.p.a. e previa revoca dell'ordinanza del T.A.R. Puglia - Sez. III di Lecce n. 566/2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/4/2022:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Questore di Lecce, prot.n. -OMISSIS- del 20/4/2022, con cui è stata rigetta l'istanza presentata il 23/3/2022 di revoca del D.A.SPO. emesso in data 21.6.2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;
Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n. 566/2019 e n. 185/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., in relazione ai motivi aggiunti del 22/4/2022, notificata alle controparti e depositata in data 12/5/2022, alle ore 13,19;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (di cui all’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente, in ragione della mancanza del necesario fumus boni juris in relazione all’impugnativa interposta con i motivi aggiunti del 22 Aprile 2022, in quanto - come, peraltro, già rilevato da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 185 del 14 Aprile 2022 - il ricorrente risulta essere stato condannato con la richiamata sentenza del Tribunale penale di Lecce del 1° Febbraio 2022 per il reato previsto e punito dall’art. 6-ter della Legge n. 401/1989 e ss.mm., pure esplicitamente contemplato dall’art. 6 comma 1 lett. c) della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 e ss.mm. (ai fini dell’applicazione del D.A.SPO.).
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente in data 12 Maggio 2022.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti del 22 Aprile 2022 la Camera di Consiglio del 25 Maggio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 13 Maggio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.