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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15106/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOCCIA ROSARIO, elettivamente domiciliata in VIA CATTANEO 35 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. BOCCIA ROSARIO
ATTRICE contro
C.F. ), non costituito - contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 (nata a [...] Parte_1
(Romania) il 08.09.1969) ricorreva contro (nato a [...] il [...]) CP_1 per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 07.06.2001 a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. n. 203 P. 1, anno 2001.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con verbale di separazione del 28.06.2006 nel procedimento iscritto al n. 6146/2006 RG, omologato in data 30.06.2006, Il Tribunale di Bologna ha preso atto della separazione consensuale fra i coniugi. Da allora le parti non hanno avuto alcuna comunanza di vita, né materiale né spirituale.
Il convenuto non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc presso la residenza familiare.
pagina 1 di 3 All'esito dell'udienza (11.02.2025), sentita personalmente la parte e dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, il Giudice autorizzata il procuratore di parte ricorrente a concludere oralmente in udienza.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di scioglimento del matrimonio e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6141/2006
(pubblicato in data 30.06.2006) e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
La sig.ra , infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non intrattenere alcun tipo di Parte_1 relazione con il marito: “non ho più rapporti con mio marito” (da verbale 11.02.2025).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole minore (l'unico figlio della coppia è ormai ampiamente maggiorenne ed indipendente economicamente) e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio civile in data 07.06.2001 a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. n. 203 P. 1, anno 2001. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla pagina 2 di 3
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15106/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOCCIA ROSARIO, elettivamente domiciliata in VIA CATTANEO 35 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. BOCCIA ROSARIO
ATTRICE contro
C.F. ), non costituito - contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 (nata a [...] Parte_1
(Romania) il 08.09.1969) ricorreva contro (nato a [...] il [...]) CP_1 per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 07.06.2001 a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. n. 203 P. 1, anno 2001.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con verbale di separazione del 28.06.2006 nel procedimento iscritto al n. 6146/2006 RG, omologato in data 30.06.2006, Il Tribunale di Bologna ha preso atto della separazione consensuale fra i coniugi. Da allora le parti non hanno avuto alcuna comunanza di vita, né materiale né spirituale.
Il convenuto non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc presso la residenza familiare.
pagina 1 di 3 All'esito dell'udienza (11.02.2025), sentita personalmente la parte e dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, il Giudice autorizzata il procuratore di parte ricorrente a concludere oralmente in udienza.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di scioglimento del matrimonio e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6141/2006
(pubblicato in data 30.06.2006) e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
La sig.ra , infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non intrattenere alcun tipo di Parte_1 relazione con il marito: “non ho più rapporti con mio marito” (da verbale 11.02.2025).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole minore (l'unico figlio della coppia è ormai ampiamente maggiorenne ed indipendente economicamente) e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio civile in data 07.06.2001 a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. n. 203 P. 1, anno 2001. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla pagina 2 di 3
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