Articolo 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 9Articolo 11
Versione
26 maggio 1968
Art. 10.
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Loreto per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.
Per le suddette opere il comune di Loreto potra' avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui alla presente legge o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968