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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 49/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CAUSA CIVILE N. R.G. 49/2025
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
MADDIO;
RICORRENTE
contro
Cont C.F. ) IN PERSONA Controparte_2 P.IVA_1
DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
****
All'udienza del 22 luglio 2025, è presente per parte ricorrente l'Avv. Pietro Maddio, il quale insiste in atti e nelle note conclusive depositate. L'Avv. Maddio chiede la liquidazione dei propri a carico dell'Erario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a proprio favore.
Il Giudice Onorario:
- Viste le richieste di parte ricorrente;
- Viste le note conclusive depositate;
- Visti gli atti e i documenti allegati;
Alle ore 9,30 si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 12,15, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice Onorario decide la causa mediante sentenza emessa a fine udienza e depositata telematicamente in data odierna.
pagina 1 di 11
Il G.O.T
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 2 di 11 R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 49/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIETRO MADDIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via P. Toselli n. 38,
Trecastagni (CT);
RICORRENTE
contro
Cont (C.F. ) IN Controparte_2 P.IVA_1
PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 02/01/2025 depositato il 02/01/2025 e notificato a mezzo pec, in uno al decreto di fissazione di udienza, in data 08/02/2025, Parte_1
Cont conveniva in giudizio la in persona del suo Controparte_2 Controparte_2 amministratore unico , chiedendo al Tribunale adito di “- accertare e Controparte_2 dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito dell'unita immobiliare sita in Gravina pagina 3 di 11 di Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A, Interno 2 -Piano T - identificato al NCEU
Foglio 2, Part. 1269, sub. 3, posta in essere dal sig. , amm.re unico Controparte_2
Cont SA. - per l'effetto, condannare la Controparte_2
[...]
con sede in Mascalucia Via Soprarie n. 25 -C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
e per essa il suo amministratore unico sig. e chiunque si trovi all' Controparte_2 interno di detti locali, al rilascio dell'immobile predetto in favore dell'attore sig. Parte_1
Cont
- per l'effetto, condannare la con sede
[...] Controparte_2 in Mascalucia Via Soprarie n. 25 -C.F. al pagamento, in favore del sig. P.IVA_1
, degli importi maturati e maturandi, a titolo di detenzione sine titulo, sino Parte_1 alla data di effettivo rilascio;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Allo scopo, il ricorrente rilevava che:
- Lo stesso era proprietario dell'unita immobiliare sita in Gravina di Catania (CT), Via V.
Emanuele II n. 116/A, Interno 2 -Piano T - identificato al NCEU Foglio 2, Part. 1269, sub.
3, nonché locatore a seguito atto di subentro del 23.06.2021, in virtù della morte della di lui madre, sig.ra ; Persona_1
Co
- Detto immobile era stato condotto in locazione dalla . Controparte_2
con sede in Mascalucia Via Soprarie n. 25 - C.F. , nella persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore unico sig. , in virtù contratto di locazione ad Controparte_2 uso commerciale sottoscritto in Gravina di Catania in data 01.03.2004, registrato il
16.12.2004 al n. 106130/3, con decorrenza 01.03.2004 al 28.02.2010;
- L'ultimo canone versato, pari ad € 635,82 rivalutato in base agli aggiornamenti Istat contrattualmente previsti, risaliva al 17.02.2023 a copertura della mensilità di aprile 2022;
- L'istante, pertanto, a fronte della suddetta morosità aveva avviato procedimento di sfratto per morosità convalidato in data 06.12.2023;
- Nonostante le resistenze dell'amministratore della , a Controparte_3 dare spontanea attuazione ai provvedimenti di legge, il ricorrente era stato immesso in possesso dell'immobile in data 24.04.2024;
- Nel pomeriggio della medesima giornata, il resistente sig. , si era immesso CP_2 arbitrariamente all'interno dei locali, occupandoli senza alcun valido titolo;
- Alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, lo stesso CP_2 occupava ancora l'immobile di Gravina di Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A,
Interno 2 - Piano T, nonostante la regolare immissione in possesso avvenuta in data pagina 4 di 11 24.04.2024, la denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Catania in data
29.04.2024, nonché la successiva integrazione del 10.05.2024;
- Alla luce di quanto dedotto, stante il costante rifiuto del convenuto di voler liberare l'immobile de quo, non poteva non riconoscersi all'istante il pacifico e fondato diritto di esperire nei confronti del convenuto azione personale di rilascio dell'immobile in questione per la detenzione sine titulo dalla medesima posta in essere.
- In diritto, il ricorrente evidenziava che:
- La titolarità del diritto reale di proprietà in capo all'attore risultava per tabulas dai documenti in atti;
- Si doveva ritenere assolto pertanto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assumeva l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte;
- L'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto delle unità immobiliari comportava la condanna del medesimo al rilascio immediato dell'immobile;
- Parte ricorrente formulava, altresì, domanda di condanna al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione sine titulo, dal maggio 2024 sino alla data di effettivo rilascio, quantificata in contratto in € 635,82 già rivalutato in base agli aggiornamenti Istat, evidenziando l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto che l'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione;
- Nel caso di specie, anche tale prova, necessaria per vincere la suddetta presunzione, non era stata fornita dal convenuto all'esito del giudizio.
- Quanto alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, attesa l'esistenza di un contratto di locazione, sebbene ormai risolto, l'importo mensile del canone aggiornato ammontava a € 635,82, che, come tale, doveva essere mensilmente riconosciuto all'istante sino alla data di effettivo rilascio;
- In subordine, la liquidazione del danno ben poteva essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.
Il resistente, seppure regolarmente citato, non si costituiva per tutto il corso del giudizio;
pagina 5 di 11 All'udienza del 15/05/2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva in domanda e chiedeva pronunciarsi la contumacia del resistente ed ammettersi i testi indicati in ricorso;
Cont Con ordinanza del 16/05/2025, questo Giudice dichiarava la contumacia della
[...] in persona del suo amministratore unico sig. ed Controparte_2 Controparte_2 ammetteva la prova per testi richiesta dal ricorrente;
All'udienza del 03/07/2025, si procedeva ad escutere i testi di parte ricorrente, indi la causa veniva rinviata, per la discussione e la decisione, all'odierna udienza del 22/07/2025, con termine fino a cinque giorni prima per note conclusive;
Con le proprie note conclusive depositate il 09/07/2025, parte ricorrente insisteva in tutte le proprie richieste e precisava: “Venendo, dunque, alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, attesa l'esistenza di un contratto di locazione, sebbene ormai risolto, l'importo mensile del canone aggiornato ammontava a € 635,82, che come tale dovrà essere mensilmente riconosciuto all' istante sino alla data di effettivo rilascio. Ad oggi, dunque, l'importo dovuto dal resistente, ammonta a complessivi € 10.173,12 (euro 635,82 *
16 mensilità), che per il principio sopra richiamato, dovrà essere riconosciuto all' odierno ricorrente. In subordine, va fatta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: "la liquidazione del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato" (Cass. 9137/2013)”.
All'odierna udienza del 22/07/2025 la causa è stata discussa oralmente e viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, delle risultanze documentali e della prova testimoniale espletata, è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine alla detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte del resistente.
Parte ricorrente ha infatti dimostrato la propria ricostruzione dei fatti, producendo:
Co 1) Il contratto di locazione dell'immobile stipulato in data 01/03/2024 tra la .FA di
[...]
e la signora , dante causa del ricorrente (come Controparte_2 Persona_1 risultante dalla dichiarazione di successione altresì prodotta), ove il canone di locazione era pagina 6 di 11 indicato in € 550,00 mensili, con aggiornamento automatico nella misura della variazione assoluta degli aumenti dell'indice dei prezzi al consumo come accertata dall'ISTAT;
2) Il provvedimento di convalida di sfratto del 06/12/2023 del Tribunale di Catania, Giudice
Dott. Giorgio Marino ed il contestuale decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e le spese;
3) Il verbale di immissione in possesso dell'Ufficiale Giudiziario con cui, in data
24/04/2024, il sig. veniva immesso nel possesso del locale, diffidandosi Parte_1 parte esecutata a rilasciare l'immobile;
4) La denunzia querela sporta dal il 29/04/2024 e l'integrazione di denuncia querela Pt_1 del 10/05/2024, relative alla abusiva occupazione del locale da parte del resistente.
Inoltre, le circostanze esposte sono state comprovate dall'escussione dei testi avvenuta all'udienza del 03/07/2025.
Quanto alla teste , moglie del ricorrente, interrogata sul capitolo 1) del Testimone_1 ricorso introduttivo: (“Vero o no che il sig. , amm.re unico della Controparte_2
Co
. occupa attualmente l'immobile sito in Gravina Controparte_2 di Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A, Interno 2 -Piano T), ha risposto: “E' vero, io
e mio marito abitiamo al piano di sopra rispetto alla bottega in questione e posso confermare che ad oggi, questa è occupata dal e dalla sua compagna che vi CP_2 esercitano una attività di Centro Scommesse”; Inoltre, sul capitolo 2) (Vero o no che tale occupazione ha avuto inizio lo stesso giorno in cui il sig. è stato immesso Parte_1 in possesso dei locali da parte dell' , la teste ha risposto: “… ricordo che a seguito di Pt_2 convalida di sfratto, l'Ufficiale Giudiziario ha immesso mio marito nell'immobile la mattina del 24 aprile 2024. Il pomeriggio dello stesso giorno, mentre io e mio marito eravamo al lavoro, il ha rotto la serratura e si è reimmesso nei locali, continuando ad CP_2 esercitare la sua attività. Abbiamo chiamato i Carabinieri ma non abbiamo ottenuto niente, né l'Ufficiale giudiziario ha voluto procedere col precedente titolo (convalida di sfratto) ad una ulteriore immissione in possesso”.
Quanto al teste , operaio e socio di una società edile, sul primo capitolo Testimone_2 di prova ha risposto: “E' vero, conosco il Sig. in quanto lo stesso è stato mio cliente Pt_1 in passato per lavori vari che gli ho fatto. Io per il mio lavoro mi trovo spesso a passare per la via Via Vittorio Emanuele a Gravina e posso confermare che fino a ieri o all'altro ieri, la bottega di proprietà del sig. era occupata dal sig. (che ho conosciuto Pt_1 CP_2
pagina 7 di 11 quando ho cambiato il lucchetto l'anno scorso in primavera)”; sul capitolo 2), il teste ha risposto: “E' vero, la detta circostanza mi è stata riferita dal sig. e comunque io Pt_1 stesso, nei giorni successivi ho potuto constatare che il occupava il locale. Preciso CP_2 che sono stato richiamato una seconda volta dal sig. subito dopo avere sostituito il Pt_1 catenaccio (non ricordo se lo stesso giorno o il giorno successivo) per constatare che il
aveva rotto di nuovo il catenaccio. A quel punto ho fatto presente al che era CP_2 Pt_1 inutile sostituirlo di nuovo perché il poteva sempre romperlo”. CP_2
E' stata pertanto confermata la circostanza dell'attuale detenzione dell'immobile sine titulo, da parte del resistente, ossia nonostante l'avvenuta convalida di sfratto e nonostante l'avvenuta esecuzione per il rilascio e ciò dal 24/04/2024 fino ad oggi.
Quanto alla richiesta risarcitoria, anche questa merita accoglimento.
Ed invero, il conduttore, rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto, accertata giudizialmente, è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna effettiva ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, secondo cui: "Il Conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno" (cfr. Cassazione, sentenza del 1 settembre
2014, n. 18486).
Ciò in quanto, una volta cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, per il quale il locatore potrà chiedere appunto una somma di importo equivalente ai canoni pattuiti.
Quindi, il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).
Tale norma fornisce la misura del risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato, rinviando al canone pattuito.
Ed invero, la Suprema Corte ha precisato, in materia di locazione, che anche se il rapporto viene risolto – sia contrattualmente, sia giudizialmente, come nel presente caso – l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore o con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. civ., Sez. VI,
07/05/2018, n. 10926). pagina 8 di 11 In particolare, la norma suddetta prevede l'obbligo, in capo al conduttore, di pagare al locatore un corrispettivo che si identifica nella c.d. “indennità di occupazione”, rappresentante una forma di risarcimento minimo, cioè una liquidazione forfettaria del danno previsto dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal locatore, poiché intrinsecamente collegata alla natura del rapporto (Tribunale di Alessandria, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 563).
L'art. 1591 c.c. assicura, pertanto, al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, fondata sulla presunzione secondo cui questo deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato.
Si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore: infatti, il conduttore in mora (che peraltro nel presente giudizio non si
è neppure costituito) non può eccepire che il danno subito dal locatore è inferiore alla misura del canone ma deve continuare a versare quest'ultimo, quale corrispettivo di una prosecuzione - non voluta dal locatore - della relazione di godimento con la res non ancora restituita.
Tornando alla fattispecie che ci occupa, il convenuto è pertanto tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità di occupazione pari € 550,00
(canone contrattuale) per ogni mese di occupazione sine titulo dell'immobile, con gli aggiornamenti ISTAT calcolati dall'01/03/2004, e con decorrenza dal maggio 2024
(considerando comprovata la detenzione sine titulo dalla fine di aprile 2024) fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e da separato decreto di liquidazione, tenendo conto dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato e della circostanza che tale ammissione non è incompatibile con la chiesta distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario (cfr. S.U. Cass. sentenza 8561/2021 e Cass. sentenza 12 ottobre 2022, n. 29746);
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile avente n. 49/2025 R.G., tra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
- Dichiara che la SA. con sede in Mascalucia Via Controparte_2
Soprarie n. 25 - C.F. , in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 CP_2 pagina 9 di 11 , ha detenuto sine titulo, dal 24/04/2024 fino ad oggi, l'immobile sito in Gravina di CP_2
Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A, Interno 2 - Piano T - identificato al NCEU
Foglio 2, Part. 1269, sub. 3; Cont
- Condanna la e per essa il suo Controparte_2 amministratore unico , all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_2 predetto in favore del ricorrente sig. Parte_1
Cont
- Condanna la con sede in Mascalucia Via Controparte_2
Soprarie n. 25 - C.F. , al pagamento, in favore del sig. di P.IVA_1 Parte_1 una indennità di occupazione pari € 550,00 per ogni mese di occupazione sine titulo dell'immobile (somme da rivalutare con gli aggiornamenti ISTAT calcolati dall'01/03/2004), e con decorrenza dal maggio 2024 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, visto l'133 T.U.S.G. per cui: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa Cont dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, condanna
[...]
con sede in Mascalucia Via Soprarie n. 25 -C.F. Controparte_2
, al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che si liquidano - P.IVA_1 in favore dell'Erario - in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre a c.p.a. ed IVA (se dovuta) e rimborso forfetario delle spese generali nella misura di legge. Con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta e come specificato nel separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Catania il 22/07/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CAUSA CIVILE N. R.G. 49/2025
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
MADDIO;
RICORRENTE
contro
Cont C.F. ) IN PERSONA Controparte_2 P.IVA_1
DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
****
All'udienza del 22 luglio 2025, è presente per parte ricorrente l'Avv. Pietro Maddio, il quale insiste in atti e nelle note conclusive depositate. L'Avv. Maddio chiede la liquidazione dei propri a carico dell'Erario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a proprio favore.
Il Giudice Onorario:
- Viste le richieste di parte ricorrente;
- Viste le note conclusive depositate;
- Visti gli atti e i documenti allegati;
Alle ore 9,30 si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 12,15, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice Onorario decide la causa mediante sentenza emessa a fine udienza e depositata telematicamente in data odierna.
pagina 1 di 11
Il G.O.T
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 2 di 11 R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 49/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIETRO MADDIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via P. Toselli n. 38,
Trecastagni (CT);
RICORRENTE
contro
Cont (C.F. ) IN Controparte_2 P.IVA_1
PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 02/01/2025 depositato il 02/01/2025 e notificato a mezzo pec, in uno al decreto di fissazione di udienza, in data 08/02/2025, Parte_1
Cont conveniva in giudizio la in persona del suo Controparte_2 Controparte_2 amministratore unico , chiedendo al Tribunale adito di “- accertare e Controparte_2 dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito dell'unita immobiliare sita in Gravina pagina 3 di 11 di Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A, Interno 2 -Piano T - identificato al NCEU
Foglio 2, Part. 1269, sub. 3, posta in essere dal sig. , amm.re unico Controparte_2
Cont SA. - per l'effetto, condannare la Controparte_2
[...]
con sede in Mascalucia Via Soprarie n. 25 -C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
e per essa il suo amministratore unico sig. e chiunque si trovi all' Controparte_2 interno di detti locali, al rilascio dell'immobile predetto in favore dell'attore sig. Parte_1
Cont
- per l'effetto, condannare la con sede
[...] Controparte_2 in Mascalucia Via Soprarie n. 25 -C.F. al pagamento, in favore del sig. P.IVA_1
, degli importi maturati e maturandi, a titolo di detenzione sine titulo, sino Parte_1 alla data di effettivo rilascio;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Allo scopo, il ricorrente rilevava che:
- Lo stesso era proprietario dell'unita immobiliare sita in Gravina di Catania (CT), Via V.
Emanuele II n. 116/A, Interno 2 -Piano T - identificato al NCEU Foglio 2, Part. 1269, sub.
3, nonché locatore a seguito atto di subentro del 23.06.2021, in virtù della morte della di lui madre, sig.ra ; Persona_1
Co
- Detto immobile era stato condotto in locazione dalla . Controparte_2
con sede in Mascalucia Via Soprarie n. 25 - C.F. , nella persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore unico sig. , in virtù contratto di locazione ad Controparte_2 uso commerciale sottoscritto in Gravina di Catania in data 01.03.2004, registrato il
16.12.2004 al n. 106130/3, con decorrenza 01.03.2004 al 28.02.2010;
- L'ultimo canone versato, pari ad € 635,82 rivalutato in base agli aggiornamenti Istat contrattualmente previsti, risaliva al 17.02.2023 a copertura della mensilità di aprile 2022;
- L'istante, pertanto, a fronte della suddetta morosità aveva avviato procedimento di sfratto per morosità convalidato in data 06.12.2023;
- Nonostante le resistenze dell'amministratore della , a Controparte_3 dare spontanea attuazione ai provvedimenti di legge, il ricorrente era stato immesso in possesso dell'immobile in data 24.04.2024;
- Nel pomeriggio della medesima giornata, il resistente sig. , si era immesso CP_2 arbitrariamente all'interno dei locali, occupandoli senza alcun valido titolo;
- Alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, lo stesso CP_2 occupava ancora l'immobile di Gravina di Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A,
Interno 2 - Piano T, nonostante la regolare immissione in possesso avvenuta in data pagina 4 di 11 24.04.2024, la denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Catania in data
29.04.2024, nonché la successiva integrazione del 10.05.2024;
- Alla luce di quanto dedotto, stante il costante rifiuto del convenuto di voler liberare l'immobile de quo, non poteva non riconoscersi all'istante il pacifico e fondato diritto di esperire nei confronti del convenuto azione personale di rilascio dell'immobile in questione per la detenzione sine titulo dalla medesima posta in essere.
- In diritto, il ricorrente evidenziava che:
- La titolarità del diritto reale di proprietà in capo all'attore risultava per tabulas dai documenti in atti;
- Si doveva ritenere assolto pertanto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assumeva l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte;
- L'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto delle unità immobiliari comportava la condanna del medesimo al rilascio immediato dell'immobile;
- Parte ricorrente formulava, altresì, domanda di condanna al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione sine titulo, dal maggio 2024 sino alla data di effettivo rilascio, quantificata in contratto in € 635,82 già rivalutato in base agli aggiornamenti Istat, evidenziando l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto che l'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione;
- Nel caso di specie, anche tale prova, necessaria per vincere la suddetta presunzione, non era stata fornita dal convenuto all'esito del giudizio.
- Quanto alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, attesa l'esistenza di un contratto di locazione, sebbene ormai risolto, l'importo mensile del canone aggiornato ammontava a € 635,82, che, come tale, doveva essere mensilmente riconosciuto all'istante sino alla data di effettivo rilascio;
- In subordine, la liquidazione del danno ben poteva essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.
Il resistente, seppure regolarmente citato, non si costituiva per tutto il corso del giudizio;
pagina 5 di 11 All'udienza del 15/05/2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva in domanda e chiedeva pronunciarsi la contumacia del resistente ed ammettersi i testi indicati in ricorso;
Cont Con ordinanza del 16/05/2025, questo Giudice dichiarava la contumacia della
[...] in persona del suo amministratore unico sig. ed Controparte_2 Controparte_2 ammetteva la prova per testi richiesta dal ricorrente;
All'udienza del 03/07/2025, si procedeva ad escutere i testi di parte ricorrente, indi la causa veniva rinviata, per la discussione e la decisione, all'odierna udienza del 22/07/2025, con termine fino a cinque giorni prima per note conclusive;
Con le proprie note conclusive depositate il 09/07/2025, parte ricorrente insisteva in tutte le proprie richieste e precisava: “Venendo, dunque, alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, attesa l'esistenza di un contratto di locazione, sebbene ormai risolto, l'importo mensile del canone aggiornato ammontava a € 635,82, che come tale dovrà essere mensilmente riconosciuto all' istante sino alla data di effettivo rilascio. Ad oggi, dunque, l'importo dovuto dal resistente, ammonta a complessivi € 10.173,12 (euro 635,82 *
16 mensilità), che per il principio sopra richiamato, dovrà essere riconosciuto all' odierno ricorrente. In subordine, va fatta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: "la liquidazione del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato" (Cass. 9137/2013)”.
All'odierna udienza del 22/07/2025 la causa è stata discussa oralmente e viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, delle risultanze documentali e della prova testimoniale espletata, è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine alla detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte del resistente.
Parte ricorrente ha infatti dimostrato la propria ricostruzione dei fatti, producendo:
Co 1) Il contratto di locazione dell'immobile stipulato in data 01/03/2024 tra la .FA di
[...]
e la signora , dante causa del ricorrente (come Controparte_2 Persona_1 risultante dalla dichiarazione di successione altresì prodotta), ove il canone di locazione era pagina 6 di 11 indicato in € 550,00 mensili, con aggiornamento automatico nella misura della variazione assoluta degli aumenti dell'indice dei prezzi al consumo come accertata dall'ISTAT;
2) Il provvedimento di convalida di sfratto del 06/12/2023 del Tribunale di Catania, Giudice
Dott. Giorgio Marino ed il contestuale decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e le spese;
3) Il verbale di immissione in possesso dell'Ufficiale Giudiziario con cui, in data
24/04/2024, il sig. veniva immesso nel possesso del locale, diffidandosi Parte_1 parte esecutata a rilasciare l'immobile;
4) La denunzia querela sporta dal il 29/04/2024 e l'integrazione di denuncia querela Pt_1 del 10/05/2024, relative alla abusiva occupazione del locale da parte del resistente.
Inoltre, le circostanze esposte sono state comprovate dall'escussione dei testi avvenuta all'udienza del 03/07/2025.
Quanto alla teste , moglie del ricorrente, interrogata sul capitolo 1) del Testimone_1 ricorso introduttivo: (“Vero o no che il sig. , amm.re unico della Controparte_2
Co
. occupa attualmente l'immobile sito in Gravina Controparte_2 di Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A, Interno 2 -Piano T), ha risposto: “E' vero, io
e mio marito abitiamo al piano di sopra rispetto alla bottega in questione e posso confermare che ad oggi, questa è occupata dal e dalla sua compagna che vi CP_2 esercitano una attività di Centro Scommesse”; Inoltre, sul capitolo 2) (Vero o no che tale occupazione ha avuto inizio lo stesso giorno in cui il sig. è stato immesso Parte_1 in possesso dei locali da parte dell' , la teste ha risposto: “… ricordo che a seguito di Pt_2 convalida di sfratto, l'Ufficiale Giudiziario ha immesso mio marito nell'immobile la mattina del 24 aprile 2024. Il pomeriggio dello stesso giorno, mentre io e mio marito eravamo al lavoro, il ha rotto la serratura e si è reimmesso nei locali, continuando ad CP_2 esercitare la sua attività. Abbiamo chiamato i Carabinieri ma non abbiamo ottenuto niente, né l'Ufficiale giudiziario ha voluto procedere col precedente titolo (convalida di sfratto) ad una ulteriore immissione in possesso”.
Quanto al teste , operaio e socio di una società edile, sul primo capitolo Testimone_2 di prova ha risposto: “E' vero, conosco il Sig. in quanto lo stesso è stato mio cliente Pt_1 in passato per lavori vari che gli ho fatto. Io per il mio lavoro mi trovo spesso a passare per la via Via Vittorio Emanuele a Gravina e posso confermare che fino a ieri o all'altro ieri, la bottega di proprietà del sig. era occupata dal sig. (che ho conosciuto Pt_1 CP_2
pagina 7 di 11 quando ho cambiato il lucchetto l'anno scorso in primavera)”; sul capitolo 2), il teste ha risposto: “E' vero, la detta circostanza mi è stata riferita dal sig. e comunque io Pt_1 stesso, nei giorni successivi ho potuto constatare che il occupava il locale. Preciso CP_2 che sono stato richiamato una seconda volta dal sig. subito dopo avere sostituito il Pt_1 catenaccio (non ricordo se lo stesso giorno o il giorno successivo) per constatare che il
aveva rotto di nuovo il catenaccio. A quel punto ho fatto presente al che era CP_2 Pt_1 inutile sostituirlo di nuovo perché il poteva sempre romperlo”. CP_2
E' stata pertanto confermata la circostanza dell'attuale detenzione dell'immobile sine titulo, da parte del resistente, ossia nonostante l'avvenuta convalida di sfratto e nonostante l'avvenuta esecuzione per il rilascio e ciò dal 24/04/2024 fino ad oggi.
Quanto alla richiesta risarcitoria, anche questa merita accoglimento.
Ed invero, il conduttore, rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto, accertata giudizialmente, è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna effettiva ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, secondo cui: "Il Conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno" (cfr. Cassazione, sentenza del 1 settembre
2014, n. 18486).
Ciò in quanto, una volta cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, per il quale il locatore potrà chiedere appunto una somma di importo equivalente ai canoni pattuiti.
Quindi, il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).
Tale norma fornisce la misura del risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato, rinviando al canone pattuito.
Ed invero, la Suprema Corte ha precisato, in materia di locazione, che anche se il rapporto viene risolto – sia contrattualmente, sia giudizialmente, come nel presente caso – l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore o con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. civ., Sez. VI,
07/05/2018, n. 10926). pagina 8 di 11 In particolare, la norma suddetta prevede l'obbligo, in capo al conduttore, di pagare al locatore un corrispettivo che si identifica nella c.d. “indennità di occupazione”, rappresentante una forma di risarcimento minimo, cioè una liquidazione forfettaria del danno previsto dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal locatore, poiché intrinsecamente collegata alla natura del rapporto (Tribunale di Alessandria, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 563).
L'art. 1591 c.c. assicura, pertanto, al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, fondata sulla presunzione secondo cui questo deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato.
Si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore: infatti, il conduttore in mora (che peraltro nel presente giudizio non si
è neppure costituito) non può eccepire che il danno subito dal locatore è inferiore alla misura del canone ma deve continuare a versare quest'ultimo, quale corrispettivo di una prosecuzione - non voluta dal locatore - della relazione di godimento con la res non ancora restituita.
Tornando alla fattispecie che ci occupa, il convenuto è pertanto tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità di occupazione pari € 550,00
(canone contrattuale) per ogni mese di occupazione sine titulo dell'immobile, con gli aggiornamenti ISTAT calcolati dall'01/03/2004, e con decorrenza dal maggio 2024
(considerando comprovata la detenzione sine titulo dalla fine di aprile 2024) fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e da separato decreto di liquidazione, tenendo conto dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato e della circostanza che tale ammissione non è incompatibile con la chiesta distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario (cfr. S.U. Cass. sentenza 8561/2021 e Cass. sentenza 12 ottobre 2022, n. 29746);
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile avente n. 49/2025 R.G., tra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
- Dichiara che la SA. con sede in Mascalucia Via Controparte_2
Soprarie n. 25 - C.F. , in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 CP_2 pagina 9 di 11 , ha detenuto sine titulo, dal 24/04/2024 fino ad oggi, l'immobile sito in Gravina di CP_2
Catania (CT), Via V. Emanuele II n. 116/A, Interno 2 - Piano T - identificato al NCEU
Foglio 2, Part. 1269, sub. 3; Cont
- Condanna la e per essa il suo Controparte_2 amministratore unico , all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_2 predetto in favore del ricorrente sig. Parte_1
Cont
- Condanna la con sede in Mascalucia Via Controparte_2
Soprarie n. 25 - C.F. , al pagamento, in favore del sig. di P.IVA_1 Parte_1 una indennità di occupazione pari € 550,00 per ogni mese di occupazione sine titulo dell'immobile (somme da rivalutare con gli aggiornamenti ISTAT calcolati dall'01/03/2004), e con decorrenza dal maggio 2024 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, visto l'133 T.U.S.G. per cui: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa Cont dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, condanna
[...]
con sede in Mascalucia Via Soprarie n. 25 -C.F. Controparte_2
, al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che si liquidano - P.IVA_1 in favore dell'Erario - in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre a c.p.a. ed IVA (se dovuta) e rimborso forfetario delle spese generali nella misura di legge. Con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta e come specificato nel separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Catania il 22/07/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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