Articolo 1 della Legge 22 maggio 1970, n. 373
Articolo 2
Versione
7 luglio 1970
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
b) Convenzione finanziaria.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970