CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2024, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Oggi. - 9 FEB, 2024 sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese 1LÌ, nei confronti di AF IA, nato a [...] il [...] US FL, nato a [...] il [...] IA EL EN, nato negli Stati Uniti d'America il 10/01/1967 AO AE, nato a [...] il [...] AT DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 5679 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/10/2023 1. Con ordinanza del 22 giugno 2023, il Tribunale di Varese in accoglimento delle istanze di riesame proposte dagli interessati, ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 23 maggio 2023 dal Gip del Tribunale di Varese, disponendo la restituzione agli aventi diritto degli immobili sequestrati, ritenendo insussistente il fumus dei contestati reati, di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, ed evidenziando l'assenza nel decreto di sequestro preventivo, di adeguata motivazione circa il presupposto del periculum. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen., 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2003, 3 del d.lgs. n. 34 del 2018, 42 della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2008. Il Tribunale si sarebbe limitato a fare proprie le conclusioni del consulente tecnico di uno dei ricorrenti (ing. Ambrosetti) - il quale ha escluso che, sulla base delle mappe di zonizzazione, l'area su cui sono state realizzate le tre ville sia soggetta al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004 - omettendo integralmente l'indicazione delle ragioni per cui ritiene più verosimile tale ricostruzione in luogo di quella accusatoria fatta propria dal Gip, con riferimento alla documentazione in atti. Mancherebbe, inoltre, una più pregnante valutazione della sussistenza del vincolo sopra menzionato: i giudici avrebbero avuto a disposizione i fotogrammi aerei scattati nel tempo, nonché le tavole del piano di indirizzo forestale, ed avrebbero dovuto argomentare sul perché, sulla base di tali elementi, l'area oggetto di esame non rientrasse nella definizione di "bosco" complessivamente ricavabile dalle norme sopra citate. Con riguardo al periculum, il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la natura di percolo astratto del reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali non sussiste effettivamente il pericolo che la libera disponibilità delle aree e la prosecuzione delle opere aggravino le conseguenze dell'abuso paesaggistico. La motivazione resa dal Tribunale per escludere la sussistenza del pericolo - ovvero la considerazione secondo cui, posto che il bosco è già stato eliminato, allora non sono immaginabili ulteriori conseguenze dell'abuso - sarebbe errata, tenuto conto che la prosecuzione dei lavori porterebbe al superamento del limite volumetrico di mille metri cubi di cui al reato in contestazione. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale avrebbe ritenuto illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca urbanistica, sul presupposto della buona fede degli acquirenti. Tale valutazione 2 sarebbe condivisibile con riguardo alla maggior parte dei mappali, ma risulterebbe viziata relativamente al mappale n. 7403, che dagli atti risulterebbe ancora invenduto e di proprietà della F & C Immobiliare. Tale circostanza - ove fosse stato ritenuto sussistente il fumus del reato - avrebbe comportato la conferma del sequestro di tale mappale, posto che si tratterebbe di una tipologia di sequestro in cui il periculum non rientra tra i presupposti della misura cautelare. In ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato incorrerebbe in violazione di legge in quanto si sarebbe omesso di valutare correttamente il presupposto del periculum in relazione al reato di lottizzazione abusiva, che non coinciderebbe con l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, posto che il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere integrato non solo in zone assolutamente inedificate ma anche in quelle zone parzialmente urbanizzate, ove si avverta l'esigenza di un raccordo con l'aggregato abitativo esistente. La motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui osserva come non si rileva l'assenza di opere di urbanizzazione, non dà conto delle ragioni per cui i giudici non hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi circa la necessità di un potenziamento delle opere pregresse o di un raccordo con l'aggregato abitativo. Infine, il Tribunale avrebbe dovuto considerare una serie di indici significativi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero: il numero di nuclei familiari previsti col nuovo insediamento, il maggior carico automobilistico sulla strada principale, la necessità di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio. Mancherebbe, inoltre, una valutazione circa le conseguenze dell'eventuale ultimazione delle opere. 3. È stata presentata memoria dal difensore dell'imputato AT DO, con la quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, per violazione dell'art. 325, cod. proc. pen., alla luce del fatto che si sarebbe limitato a proporre censure di tipo motivazionale. 4. Anche il difensore dell'imputato US FL ha presentato memoria, denunciando la circostanza che il ricorso non presenti alcuna critica in punto di violazione di legge e debba ritenersi, pertanto, inammissibile. 5. Vi è poi la memoria. presentata da IA EL EN, tramite il suo difensore, basata su analoghe considerazioni. 6. Infine, anche nell'interesse di AF IA, è stata depositata memoria di analogo contenuto. Oltre a richiamare l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la difesa sostiene che il ricorso è privo di specificità, mancando l'allegazione 3 degli elementi necessari al fine di sostenere la ricostruzione accusatoria. Si ribadiscono la correttezza, la completezza e la logicità dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, che avrebbe correttamente indicato i vizi del provvedimento genetico emesso dal Gip. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente - è inammissibile. 2. Secondo un noto e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, ovvero solo nelle ipotesi in cui i vizi della motivazione del provvedimento impugnato siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Infatti, nel caso di ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante o apparente (ex plurimis, Sez. 2, n. 43215 del 14/11/2022; Sez. 3, n. 47810 del 22/09/2022). Nel caso di specie il ricorso risulta formalmente riferito a violazione di legge nelle intestazioni dei motivi, per poi sostanziarsi in inammissibili censure di tipo motivazionale, che riguardano in particolare l'atti\ ità istruttoria e gli atti analizzati dal Tribunale del riesame. 2.1. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve rilevarsi che - con riguardo al primo motivo di censura - il ricorso non fornisce alcun elemento idoneo al fine di disattendere le conclusioni del Tribunale. La motivazione del provvedimento impugnato illustra in maniera adeguata le ragioni per le quali si è ritenuta insussistente la necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per poter realizzare le villette nell'area oggetto di esame. L'adesione alla prospettazione del consulente di parte, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, non è acritica, ma è adeguatamente argomentata dal Tribunale, che ha valorizzato ulteriori elementi quali l'ingente entità dell'investimento economico per la costruzione e la presenza di comunicazioni rivolte alla pubblica amministrazione al fine di rendere noto l'intento edificatorio. Anche la motivazione volta ad escludere il periculum, basata sull'insussistenza di rischi per l'area boscosa - che il Tribunale ritiene già eliminata per consentire l'edificazione - non viene intaccata dal contenuto del ricorso, il quale si limita a riproporre argomentazioni generiche, 4 riferite alle definizioni integrative di "bosco" contenute nella legislazione regionale e ad una pretesa esistenza del bosco - in forza di tali definizioni - su parti rilevanti dei mappali, che non sono compiutamente individuate dal ricorrente. 2.2. Relativamente al secondo motivo, riferito alla carenza di buona fede con riguardo al mappale n. 7403, va osservato che l'ipotesi accusatoria non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale ha spiegato, in maniera logicamente coerente, come non si possa dubitare di tale buona fede in capo alla società F & C Immobiliare, proprietaria del mappale in esame, avendo quest'ultima richiesto alla Comunità Montana le autorizzazioni paesaggistiche e forestali per procedere alla realizzazione di nuovi edifici residenziali e avendo collaborato con l'Amministrazione locale nel corso dei lavori. Altra considerazione, valevole per la totalità dei mappali oggetto di esame, attiene alla carenza dell'elemento soggettivo. In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata;
ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (ex plurimis, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896). Nel caso in esame, vi è ampia motivazione resa dal Tribunale del riesame volta ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, che viene altresì fatta propria dal ricorrente relativamente alla totalità dei mappali, ad eccezione del n. 7403, del quale si è appena detto. Orbene, tale dato deve ritenersi assorbente con riferimento alla totalità delle censure, prospettate in modo comunque generico e relative ad elementi fattuali esclusi dal sindacato di questa Corte, essendo pacifico che non si possa procedere al sequestro preventivo nelle ipotesi in cui il giudice non abbia ravvisato la presenza del dolo, la cui insussistenza nel caso di specie deriva pacificamente dalle modalità della condotta, ricostruite analiticamente dal Tribunale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 5679 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/10/2023 1. Con ordinanza del 22 giugno 2023, il Tribunale di Varese in accoglimento delle istanze di riesame proposte dagli interessati, ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 23 maggio 2023 dal Gip del Tribunale di Varese, disponendo la restituzione agli aventi diritto degli immobili sequestrati, ritenendo insussistente il fumus dei contestati reati, di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, ed evidenziando l'assenza nel decreto di sequestro preventivo, di adeguata motivazione circa il presupposto del periculum. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen., 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2003, 3 del d.lgs. n. 34 del 2018, 42 della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2008. Il Tribunale si sarebbe limitato a fare proprie le conclusioni del consulente tecnico di uno dei ricorrenti (ing. Ambrosetti) - il quale ha escluso che, sulla base delle mappe di zonizzazione, l'area su cui sono state realizzate le tre ville sia soggetta al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004 - omettendo integralmente l'indicazione delle ragioni per cui ritiene più verosimile tale ricostruzione in luogo di quella accusatoria fatta propria dal Gip, con riferimento alla documentazione in atti. Mancherebbe, inoltre, una più pregnante valutazione della sussistenza del vincolo sopra menzionato: i giudici avrebbero avuto a disposizione i fotogrammi aerei scattati nel tempo, nonché le tavole del piano di indirizzo forestale, ed avrebbero dovuto argomentare sul perché, sulla base di tali elementi, l'area oggetto di esame non rientrasse nella definizione di "bosco" complessivamente ricavabile dalle norme sopra citate. Con riguardo al periculum, il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la natura di percolo astratto del reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali non sussiste effettivamente il pericolo che la libera disponibilità delle aree e la prosecuzione delle opere aggravino le conseguenze dell'abuso paesaggistico. La motivazione resa dal Tribunale per escludere la sussistenza del pericolo - ovvero la considerazione secondo cui, posto che il bosco è già stato eliminato, allora non sono immaginabili ulteriori conseguenze dell'abuso - sarebbe errata, tenuto conto che la prosecuzione dei lavori porterebbe al superamento del limite volumetrico di mille metri cubi di cui al reato in contestazione. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale avrebbe ritenuto illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca urbanistica, sul presupposto della buona fede degli acquirenti. Tale valutazione 2 sarebbe condivisibile con riguardo alla maggior parte dei mappali, ma risulterebbe viziata relativamente al mappale n. 7403, che dagli atti risulterebbe ancora invenduto e di proprietà della F & C Immobiliare. Tale circostanza - ove fosse stato ritenuto sussistente il fumus del reato - avrebbe comportato la conferma del sequestro di tale mappale, posto che si tratterebbe di una tipologia di sequestro in cui il periculum non rientra tra i presupposti della misura cautelare. In ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato incorrerebbe in violazione di legge in quanto si sarebbe omesso di valutare correttamente il presupposto del periculum in relazione al reato di lottizzazione abusiva, che non coinciderebbe con l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, posto che il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere integrato non solo in zone assolutamente inedificate ma anche in quelle zone parzialmente urbanizzate, ove si avverta l'esigenza di un raccordo con l'aggregato abitativo esistente. La motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui osserva come non si rileva l'assenza di opere di urbanizzazione, non dà conto delle ragioni per cui i giudici non hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi circa la necessità di un potenziamento delle opere pregresse o di un raccordo con l'aggregato abitativo. Infine, il Tribunale avrebbe dovuto considerare una serie di indici significativi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero: il numero di nuclei familiari previsti col nuovo insediamento, il maggior carico automobilistico sulla strada principale, la necessità di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio. Mancherebbe, inoltre, una valutazione circa le conseguenze dell'eventuale ultimazione delle opere. 3. È stata presentata memoria dal difensore dell'imputato AT DO, con la quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, per violazione dell'art. 325, cod. proc. pen., alla luce del fatto che si sarebbe limitato a proporre censure di tipo motivazionale. 4. Anche il difensore dell'imputato US FL ha presentato memoria, denunciando la circostanza che il ricorso non presenti alcuna critica in punto di violazione di legge e debba ritenersi, pertanto, inammissibile. 5. Vi è poi la memoria. presentata da IA EL EN, tramite il suo difensore, basata su analoghe considerazioni. 6. Infine, anche nell'interesse di AF IA, è stata depositata memoria di analogo contenuto. Oltre a richiamare l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la difesa sostiene che il ricorso è privo di specificità, mancando l'allegazione 3 degli elementi necessari al fine di sostenere la ricostruzione accusatoria. Si ribadiscono la correttezza, la completezza e la logicità dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, che avrebbe correttamente indicato i vizi del provvedimento genetico emesso dal Gip. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente - è inammissibile. 2. Secondo un noto e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, ovvero solo nelle ipotesi in cui i vizi della motivazione del provvedimento impugnato siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Infatti, nel caso di ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante o apparente (ex plurimis, Sez. 2, n. 43215 del 14/11/2022; Sez. 3, n. 47810 del 22/09/2022). Nel caso di specie il ricorso risulta formalmente riferito a violazione di legge nelle intestazioni dei motivi, per poi sostanziarsi in inammissibili censure di tipo motivazionale, che riguardano in particolare l'atti\ ità istruttoria e gli atti analizzati dal Tribunale del riesame. 2.1. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve rilevarsi che - con riguardo al primo motivo di censura - il ricorso non fornisce alcun elemento idoneo al fine di disattendere le conclusioni del Tribunale. La motivazione del provvedimento impugnato illustra in maniera adeguata le ragioni per le quali si è ritenuta insussistente la necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per poter realizzare le villette nell'area oggetto di esame. L'adesione alla prospettazione del consulente di parte, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, non è acritica, ma è adeguatamente argomentata dal Tribunale, che ha valorizzato ulteriori elementi quali l'ingente entità dell'investimento economico per la costruzione e la presenza di comunicazioni rivolte alla pubblica amministrazione al fine di rendere noto l'intento edificatorio. Anche la motivazione volta ad escludere il periculum, basata sull'insussistenza di rischi per l'area boscosa - che il Tribunale ritiene già eliminata per consentire l'edificazione - non viene intaccata dal contenuto del ricorso, il quale si limita a riproporre argomentazioni generiche, 4 riferite alle definizioni integrative di "bosco" contenute nella legislazione regionale e ad una pretesa esistenza del bosco - in forza di tali definizioni - su parti rilevanti dei mappali, che non sono compiutamente individuate dal ricorrente. 2.2. Relativamente al secondo motivo, riferito alla carenza di buona fede con riguardo al mappale n. 7403, va osservato che l'ipotesi accusatoria non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale ha spiegato, in maniera logicamente coerente, come non si possa dubitare di tale buona fede in capo alla società F & C Immobiliare, proprietaria del mappale in esame, avendo quest'ultima richiesto alla Comunità Montana le autorizzazioni paesaggistiche e forestali per procedere alla realizzazione di nuovi edifici residenziali e avendo collaborato con l'Amministrazione locale nel corso dei lavori. Altra considerazione, valevole per la totalità dei mappali oggetto di esame, attiene alla carenza dell'elemento soggettivo. In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata;
ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (ex plurimis, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896). Nel caso in esame, vi è ampia motivazione resa dal Tribunale del riesame volta ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, che viene altresì fatta propria dal ricorrente relativamente alla totalità dei mappali, ad eccezione del n. 7403, del quale si è appena detto. Orbene, tale dato deve ritenersi assorbente con riferimento alla totalità delle censure, prospettate in modo comunque generico e relative ad elementi fattuali esclusi dal sindacato di questa Corte, essendo pacifico che non si possa procedere al sequestro preventivo nelle ipotesi in cui il giudice non abbia ravvisato la presenza del dolo, la cui insussistenza nel caso di specie deriva pacificamente dalle modalità della condotta, ricostruite analiticamente dal Tribunale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19/10/2023