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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato conferito in calce al presente atto e determina n° 1151 del 16/10/2023, dall'Avv. Giuseppe Mollica del
Foro di ( C.F. ), ed elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1
presso il proprio studio professionale sito in alla Via Duca della Pt_1
Vittoria n° 32
ATTORE-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
con sede in Caserta al Corso Trieste n°158 P.IVA CP_2
rappresentata e difesa, giusta mandato digitale depositato P.IVA_1
nel fascicolo telematico dall'avv.to Mario Caliendo preso il cui studio sito a San Marcellino corso Europa n.337, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opposta ha precisato come da foglio di precisazioni depositato il 14.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il con atto di citazione debitamente notificato Parte_1
proponeva opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.267/2023 emesso a suo carico dal Tribunale di Locri per l'importo di
€.41.693,39 oltre accessori e spese. Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria in quanto il pagamento era subordinato alla concessione del finanziamento secondo il disposto dell'art.16 del contratto di appalto intercorso tra le parti. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che contestava l'opposizione considerandola soltanto defatigatoria. Nessuna clausola contrattuale specificava quanto asserito dall'opponente, rappresentando che la somma ingiunta consisteva nel saldo del corrispettivo pattuito, avendo la società appaltatrice provveduto all'esecuzione dell'opera appaltata. Mai il aveva contestato alcunchè avendo provveduto ai pagamenti Pt_1
precedenti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava la richiesta di prova testimoniale dedotta dall'opponente in quanto inammissibile e ritenuta di pronta soluzione la causa, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione,
Pag. 2 di 5 rinviando per la decisione ai sensi dell'art.281 quinquies cpc con i termini ex art.189 cpc.
In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta dichiarava che nelle more il aveva provveduto al pagamento della somma Parte_1
ingiunta e portata dalla fattura n. 12 del 25.5.2023 per l'importo totale Iva inclusa. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 per come richiesto e ingiunti oltre le spese processuali da distrarre in favore del procuratore.
L'avvenuto pagamento nel corso del presente giudizio di opposizione della sorte capitale ingiunta e portata dalla fattura n.12/2023, comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, per come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass, sez. I, 18.5.2007
n.11660), con una statuizione peraltro conforme ad un precedente delle
Sezioni Unite, risalente al 1993 (sent.n. 7448/1993) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio,
Cass.sent.n. 9490/1995, 5336/1997, 22489/2006), l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costituitivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in processo con riferimento al momento in cui viene emessa la sentenza che conclude il procedimento di opposizione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione deve prendere atto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione o dei fatti modificativi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e statuizione sulle spese, allorquando il
Pag. 3 di 5 pagamento è avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, è necessario, ai fini della legittimità dell'ingiunzione, che il titolo del credito, allegato al ricorso monitorio, sia valido ed efficace non solo nel momento di emissione del provvedimento, ma è necessario che permanga tale per tutto il corso del giudizio di opposizione.
Tuttavia il pagamento della sola fattura iva inclusa senza gli ulteriori interessi per come ingiunti, non esime l'opponente dal pagamento degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 che in tema di appalto pubblico, decorrono dopo 30 gg. dall'emissione del certificato di pagamento fino alla data di corresponsione dell'importo fatturato.
Quanto alle spese processuali, richiamato il principio per il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo, le cui spese vanno regolate in base all'esito finale della lite, nel caso di specie, vanno riconosciute in favore dell'opposta le spese di lite sia per l'infondatezza nel merito dell'opposizione che per la fondatezza della pretesa creditoria relativa agli interessi moratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.267/2023 emesso dal Tribunale di Locri;
Pag. 4 di 5 b) Condanna il al pagamento dei residui interessi Parte_1
moratori ex dlgs 231/2002 per come indicati in parte motiva;
c) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.3.809,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore dell'opposta che ne ha fatto richiesta.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 5 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato conferito in calce al presente atto e determina n° 1151 del 16/10/2023, dall'Avv. Giuseppe Mollica del
Foro di ( C.F. ), ed elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1
presso il proprio studio professionale sito in alla Via Duca della Pt_1
Vittoria n° 32
ATTORE-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
con sede in Caserta al Corso Trieste n°158 P.IVA CP_2
rappresentata e difesa, giusta mandato digitale depositato P.IVA_1
nel fascicolo telematico dall'avv.to Mario Caliendo preso il cui studio sito a San Marcellino corso Europa n.337, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opposta ha precisato come da foglio di precisazioni depositato il 14.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il con atto di citazione debitamente notificato Parte_1
proponeva opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.267/2023 emesso a suo carico dal Tribunale di Locri per l'importo di
€.41.693,39 oltre accessori e spese. Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria in quanto il pagamento era subordinato alla concessione del finanziamento secondo il disposto dell'art.16 del contratto di appalto intercorso tra le parti. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che contestava l'opposizione considerandola soltanto defatigatoria. Nessuna clausola contrattuale specificava quanto asserito dall'opponente, rappresentando che la somma ingiunta consisteva nel saldo del corrispettivo pattuito, avendo la società appaltatrice provveduto all'esecuzione dell'opera appaltata. Mai il aveva contestato alcunchè avendo provveduto ai pagamenti Pt_1
precedenti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava la richiesta di prova testimoniale dedotta dall'opponente in quanto inammissibile e ritenuta di pronta soluzione la causa, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione,
Pag. 2 di 5 rinviando per la decisione ai sensi dell'art.281 quinquies cpc con i termini ex art.189 cpc.
In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta dichiarava che nelle more il aveva provveduto al pagamento della somma Parte_1
ingiunta e portata dalla fattura n. 12 del 25.5.2023 per l'importo totale Iva inclusa. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 per come richiesto e ingiunti oltre le spese processuali da distrarre in favore del procuratore.
L'avvenuto pagamento nel corso del presente giudizio di opposizione della sorte capitale ingiunta e portata dalla fattura n.12/2023, comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, per come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass, sez. I, 18.5.2007
n.11660), con una statuizione peraltro conforme ad un precedente delle
Sezioni Unite, risalente al 1993 (sent.n. 7448/1993) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio,
Cass.sent.n. 9490/1995, 5336/1997, 22489/2006), l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costituitivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in processo con riferimento al momento in cui viene emessa la sentenza che conclude il procedimento di opposizione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione deve prendere atto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione o dei fatti modificativi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e statuizione sulle spese, allorquando il
Pag. 3 di 5 pagamento è avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, è necessario, ai fini della legittimità dell'ingiunzione, che il titolo del credito, allegato al ricorso monitorio, sia valido ed efficace non solo nel momento di emissione del provvedimento, ma è necessario che permanga tale per tutto il corso del giudizio di opposizione.
Tuttavia il pagamento della sola fattura iva inclusa senza gli ulteriori interessi per come ingiunti, non esime l'opponente dal pagamento degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 che in tema di appalto pubblico, decorrono dopo 30 gg. dall'emissione del certificato di pagamento fino alla data di corresponsione dell'importo fatturato.
Quanto alle spese processuali, richiamato il principio per il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo, le cui spese vanno regolate in base all'esito finale della lite, nel caso di specie, vanno riconosciute in favore dell'opposta le spese di lite sia per l'infondatezza nel merito dell'opposizione che per la fondatezza della pretesa creditoria relativa agli interessi moratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.267/2023 emesso dal Tribunale di Locri;
Pag. 4 di 5 b) Condanna il al pagamento dei residui interessi Parte_1
moratori ex dlgs 231/2002 per come indicati in parte motiva;
c) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.3.809,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore dell'opposta che ne ha fatto richiesta.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 5 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 5 di 5