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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/08/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 388/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 100 /2024”
TRA
Parte_1
già (P.IVA
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Co- P.IVA_1 senza Corso Mazzini n. 217 presso lo studio dell'avv. Roberto Chiodo
(C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti del C.F._1 giudizio di primo grado;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. in persona del legale rappresentante, eletti- Controparte_2 P.IVA_2 vamente domiciliata in Altamura Via Piemonte 41, c/o avv. Diego Milano (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti;
C.F._2
NONCHÈ CONTRO
(P.I. in persona del legale rappresentante, con sede in Sante- CP_3 P.IVA_3 ramo in Colle alla Zona PIP - Lotto R/15, s.n.c. (BA); - APPELLATE-
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 19/6/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces-
1 so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 14/3/2024 la compagnia assicurativa Parte_1
, ha impugnato la sentenza n. 100 resa in data 19/2/2024 dal Giudice di Pace
[...] di Matera che l'aveva condannata, in solido con la a pagare in favore della CP_3 la somma di € 14.000 a titolo di risarcimento danni materiali, inclu- Controparte_2 si quelli da fermo tecnico, conseguenti al sinistro verificatosi il 2/10/2021 alle ore 10 sulla SP 177 direzione Santeramo in Colle, quando il veicolo Volkswagen Tiguan tg.
FH256KE, di proprietà dell'attrice, condotto nell'occasione da si Controparte_4 scontrava con il mezzo Fiat Ducato tg. FZ840XH di proprietà di condotto da CP_3
che, provenendo in direzione contraria, invadeva l'opposta corsia di Controparte_5 marcia.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.p.c., prospettando che il convincimento maturato dal primo giudice in ordine all'esclusiva re- sponsabilità del conducente del veicolo Fiat Ducato fosse conseguenza di una valuta- zione inesatta delle risultanze istruttorie. Sul punto ha evidenziato il valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese in sede di incidente e trasfuse nel modello CAI, sotto- scritto da entrambi i conducenti. Ha poi censurato l'attendibilità della prova orale assun- ta in primo grado per genericità e lacunosità della deposizione, come pure le conclusioni della consulenza tecnica espletata sulla compatibilità dei danni riportati dai mezzi con la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, per cui ne ha chiesto la rinnovazione, con- testando anche la quantificazione dei danni materiali e da fermo tecnico asseritamente subiti dall'attrice e da questa non sufficientemente provati, di talché ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La nel costituirsi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. per genericità delle avverse doglianze, nonché per la manifesta infondatezza a norma dell'art. 348 bis c.p.c., rimarcando la sussistenza di precisi e concomitanti elementi probatori a sostegno della pretesa risarcitoria. Nel merito, ha dedotto l'incensurabilità della pronuncia gravata che aveva acclarato la fon- datezza della sua domanda, stante la sussistenza di elementi concordanti con il contenu- to dell'elaborato peritale e la mancanza di prova contraria da parte dell'assicurazione Contr appellante atta a superare la presunzione iuris tantum costituita dal sottoscrizione
2 congiunta. In forza di ciò e previa opposizione all'istanza di rinnovazione della consu- lenza, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese legali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di appello, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio. CP_3
Anzitutto va rigettata l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello sollevata dall'appellata per la presunta violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze sull'affermazione di responsabilità del conducente del veicolo FZ840XH nella causa- zione del sinistro, nonché sull'entità dei danni asseritamente subiti dall'attrice..
Tuttavia, nel merito l'appello è solo parzialmente fondato.
In proposito, va premesso che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari re- sponsabilità sancita dall'art. 2054 comma secondo c.c. ha carattere meramente sussidia- rio, con la conseguenza che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di con- corrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto, va peraltro, precisato che ai fini del superamento della pre- sunzione di responsabilità, la prova liberatoria - costituita dall'avere tenuto una guida uniforme alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza - può essere acquisita indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento col comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ. ord.21/5/2019 n. 13672).
Nella specie, si reputa sufficientemente assolta dall'attrice la prova nei termini sopra evidenziati, essendo emerso dalla deposizione testimoniale resa da Controparte_7
in alcun modo legata alle parti che conduceva nella circostanza l'auto
[...] che seguiva quella della Only Business S.r.l.-il quale con dichiarazioni circostanziate ha riferito come il veicolo Volkswagen Tiguan di colore scuro, pur procedendo a velocità moderata, fosse stato frontalmente attinto da un Fiat Ducato bianco proveniente dall'opposto senso di marcia che aveva improvvisamente invaso l'opposta corsia.
A confermare le risultanze della prova testimoniale soccorrono poi le risultanze del mo- dello CAI sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti. Sul punto va osservato
3 che il primo giudice, correttamente interpretando l'art. 143 comma secondo C.d.A. e la presunzione che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi riportate (cfr. Cass. Civ.
Sez.III n.9488/2024), ha riconosciuto valore rilevante all'ammissione di responsabilità del trasfusa nel documento e alla descritta dinamica del sinistro, dalla quale CP_5 emerge il danneggiamento del veicolo di proprietà dell'appellata ad opera del mezzo
Fiat Ducato di proprietà di a causa dell'improvvisa invasione da parte di CP_3 quest'ultimo della carreggiata su cui il primo stava transitando. Inoltre, l'assicurazione convenuta non ha fornito elementi di segno contrario che consentano un'alternativa ri- costruzione dell'evento, né ha allegato circostanze dalle quali potersi desumere una condotta colposa, esclusiva o concorrente, a carico del conducente del veicolo tg.
FH256KE di proprietà dell'attrice.
Appare perciò immune da censure la motivazione addotta nella sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevata l'insussistenza di qualsivoglia prova contraria a superare la presunzione stabilita dall'art. 143 secondo comma C.d.A. per l'ipotesi di sottoscrizione del modello CAI, ha valorizzato gli ulteriori elementi di prova, nonché le risultanze del- la consulenza tecnica espletata, immune da vizi logici e corretta sul piano scientifico.
Non persuadono, infatti, le valutazioni del consulente dell'appellante in ordine alla non compatibilità tecnica dei danni riportati dal veicolo dell'attrice, dovendo condividersi con l'ausiliare del giudice la prospettazione della compenetrazione reciproca dei mezzi antagonisti, della coerenza tra i punti d'urto, considerata l'ubicazione, l'entità e la mor- fologia degli stessi, nonché dell'irrilevanza della mancata verifica di sversamento di li- quidi sulla sede stradale, in ragione della possibile presenza sotto il pianale dell'auto dell'attrice.
La disamina complessiva delle risultanze istruttorie consente, quindi, di ritenere provato il verificarsi del sinistro nelle modalità prospettate dall'attrice, sicché, in assenza di elementi che depongano per la responsabilità concorrente del conducente dell'auto tg.
FH256KE e avuto riguardo alla deposizione resa da va stabilita Testimone_1
l'addebitabilità del sinistro all'esclusiva condotta negligente del , Controparte_5 colpevole di avere invaso con il Fiat Ducato tg. FZ840XH la corsia opposta ove stava transitando il mezzo della a velocità moderata, in violazione Controparte_2 dell'art. 143 C.d.S., unico comportamento in collegamento causale con l'evento danno- so (cfr. Cass. Civ. Sez. VI ord. 15/9/20202 n.19115).
4 In ordine al quantum risarcibile, oggetto di gravame, considerati il preventivo prodotto dall'attrice in atti e la stima analitica dei danni redatta dal consulente tecnico, in assenza di specifiche contestazioni dell'appellante si reputa di poter riconoscere l'importo di €
13.717,89 con esclusione tuttavia del risarcimento del danno da fermo tecnico, difettan- do la prova del pregiudizio sofferto dal proprietario in conseguenza della mancata di- sponibilità del veicolo (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.14/3/2023 n.7358).
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, e la CP_3 [...]
vanno condannate in solido a risarcire in favore della Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 13.717,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente devalutata (trattandosi di debito di valore) dalla data del sinistro al soddi- sfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, attesa la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., deve essere confermata la statuizione di condanna in solido di e la CP_3 Controparte_8
, al pagamento di quelle liquidate per il primo grado nella sen-
[...] tenza impugnata, comprese quelle di consulenza tecnica. Per quanto concerne gli oneri del presente giudizio, l'accoglimento oltremodo parziale del gravame giustifica la com- pensazione degli stessi tra le parti nella sola misura di un terzo, restando le ulteriori a carico dell'appellante. In ragione della limitata complessità della controversia, tali oneri si liquidano complessivamente, alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M.
55/2014, in € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840 trattazione, € 851 decisione) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da di- strarsi in favore del difensore dell'appellata, a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
100 resa dal Giudice di Pace di Matera il 19/02/2024 da
[...]
con atto di citazione notificato il 4/3/2024 a Parte_1 [...]
e così provvede: Controparte_2 CP_3
5 - dichiara la contumacia di CP_3
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...] in solido al pagamento in favore della Controparte_9 [...] della somma di€ 13.717,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi le- Controparte_2 gali sulla somma annualmente devalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
- liquida le spese del presente giudizio in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandole tra le parti nella misura di un ter- zo e condannando per i restanti due terzi Controparte_10
alla rifusione in favore del difensore dell'appellata, antistatario.
[...]
Così deciso in Matera, il 13/8/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
6
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 388/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 100 /2024”
TRA
Parte_1
già (P.IVA
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Co- P.IVA_1 senza Corso Mazzini n. 217 presso lo studio dell'avv. Roberto Chiodo
(C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti del C.F._1 giudizio di primo grado;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. in persona del legale rappresentante, eletti- Controparte_2 P.IVA_2 vamente domiciliata in Altamura Via Piemonte 41, c/o avv. Diego Milano (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti;
C.F._2
NONCHÈ CONTRO
(P.I. in persona del legale rappresentante, con sede in Sante- CP_3 P.IVA_3 ramo in Colle alla Zona PIP - Lotto R/15, s.n.c. (BA); - APPELLATE-
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 19/6/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces-
1 so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 14/3/2024 la compagnia assicurativa Parte_1
, ha impugnato la sentenza n. 100 resa in data 19/2/2024 dal Giudice di Pace
[...] di Matera che l'aveva condannata, in solido con la a pagare in favore della CP_3 la somma di € 14.000 a titolo di risarcimento danni materiali, inclu- Controparte_2 si quelli da fermo tecnico, conseguenti al sinistro verificatosi il 2/10/2021 alle ore 10 sulla SP 177 direzione Santeramo in Colle, quando il veicolo Volkswagen Tiguan tg.
FH256KE, di proprietà dell'attrice, condotto nell'occasione da si Controparte_4 scontrava con il mezzo Fiat Ducato tg. FZ840XH di proprietà di condotto da CP_3
che, provenendo in direzione contraria, invadeva l'opposta corsia di Controparte_5 marcia.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.p.c., prospettando che il convincimento maturato dal primo giudice in ordine all'esclusiva re- sponsabilità del conducente del veicolo Fiat Ducato fosse conseguenza di una valuta- zione inesatta delle risultanze istruttorie. Sul punto ha evidenziato il valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese in sede di incidente e trasfuse nel modello CAI, sotto- scritto da entrambi i conducenti. Ha poi censurato l'attendibilità della prova orale assun- ta in primo grado per genericità e lacunosità della deposizione, come pure le conclusioni della consulenza tecnica espletata sulla compatibilità dei danni riportati dai mezzi con la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, per cui ne ha chiesto la rinnovazione, con- testando anche la quantificazione dei danni materiali e da fermo tecnico asseritamente subiti dall'attrice e da questa non sufficientemente provati, di talché ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La nel costituirsi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. per genericità delle avverse doglianze, nonché per la manifesta infondatezza a norma dell'art. 348 bis c.p.c., rimarcando la sussistenza di precisi e concomitanti elementi probatori a sostegno della pretesa risarcitoria. Nel merito, ha dedotto l'incensurabilità della pronuncia gravata che aveva acclarato la fon- datezza della sua domanda, stante la sussistenza di elementi concordanti con il contenu- to dell'elaborato peritale e la mancanza di prova contraria da parte dell'assicurazione Contr appellante atta a superare la presunzione iuris tantum costituita dal sottoscrizione
2 congiunta. In forza di ciò e previa opposizione all'istanza di rinnovazione della consu- lenza, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese legali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di appello, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio. CP_3
Anzitutto va rigettata l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello sollevata dall'appellata per la presunta violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze sull'affermazione di responsabilità del conducente del veicolo FZ840XH nella causa- zione del sinistro, nonché sull'entità dei danni asseritamente subiti dall'attrice..
Tuttavia, nel merito l'appello è solo parzialmente fondato.
In proposito, va premesso che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari re- sponsabilità sancita dall'art. 2054 comma secondo c.c. ha carattere meramente sussidia- rio, con la conseguenza che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di con- corrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto, va peraltro, precisato che ai fini del superamento della pre- sunzione di responsabilità, la prova liberatoria - costituita dall'avere tenuto una guida uniforme alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza - può essere acquisita indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento col comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ. ord.21/5/2019 n. 13672).
Nella specie, si reputa sufficientemente assolta dall'attrice la prova nei termini sopra evidenziati, essendo emerso dalla deposizione testimoniale resa da Controparte_7
in alcun modo legata alle parti che conduceva nella circostanza l'auto
[...] che seguiva quella della Only Business S.r.l.-il quale con dichiarazioni circostanziate ha riferito come il veicolo Volkswagen Tiguan di colore scuro, pur procedendo a velocità moderata, fosse stato frontalmente attinto da un Fiat Ducato bianco proveniente dall'opposto senso di marcia che aveva improvvisamente invaso l'opposta corsia.
A confermare le risultanze della prova testimoniale soccorrono poi le risultanze del mo- dello CAI sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti. Sul punto va osservato
3 che il primo giudice, correttamente interpretando l'art. 143 comma secondo C.d.A. e la presunzione che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi riportate (cfr. Cass. Civ.
Sez.III n.9488/2024), ha riconosciuto valore rilevante all'ammissione di responsabilità del trasfusa nel documento e alla descritta dinamica del sinistro, dalla quale CP_5 emerge il danneggiamento del veicolo di proprietà dell'appellata ad opera del mezzo
Fiat Ducato di proprietà di a causa dell'improvvisa invasione da parte di CP_3 quest'ultimo della carreggiata su cui il primo stava transitando. Inoltre, l'assicurazione convenuta non ha fornito elementi di segno contrario che consentano un'alternativa ri- costruzione dell'evento, né ha allegato circostanze dalle quali potersi desumere una condotta colposa, esclusiva o concorrente, a carico del conducente del veicolo tg.
FH256KE di proprietà dell'attrice.
Appare perciò immune da censure la motivazione addotta nella sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevata l'insussistenza di qualsivoglia prova contraria a superare la presunzione stabilita dall'art. 143 secondo comma C.d.A. per l'ipotesi di sottoscrizione del modello CAI, ha valorizzato gli ulteriori elementi di prova, nonché le risultanze del- la consulenza tecnica espletata, immune da vizi logici e corretta sul piano scientifico.
Non persuadono, infatti, le valutazioni del consulente dell'appellante in ordine alla non compatibilità tecnica dei danni riportati dal veicolo dell'attrice, dovendo condividersi con l'ausiliare del giudice la prospettazione della compenetrazione reciproca dei mezzi antagonisti, della coerenza tra i punti d'urto, considerata l'ubicazione, l'entità e la mor- fologia degli stessi, nonché dell'irrilevanza della mancata verifica di sversamento di li- quidi sulla sede stradale, in ragione della possibile presenza sotto il pianale dell'auto dell'attrice.
La disamina complessiva delle risultanze istruttorie consente, quindi, di ritenere provato il verificarsi del sinistro nelle modalità prospettate dall'attrice, sicché, in assenza di elementi che depongano per la responsabilità concorrente del conducente dell'auto tg.
FH256KE e avuto riguardo alla deposizione resa da va stabilita Testimone_1
l'addebitabilità del sinistro all'esclusiva condotta negligente del , Controparte_5 colpevole di avere invaso con il Fiat Ducato tg. FZ840XH la corsia opposta ove stava transitando il mezzo della a velocità moderata, in violazione Controparte_2 dell'art. 143 C.d.S., unico comportamento in collegamento causale con l'evento danno- so (cfr. Cass. Civ. Sez. VI ord. 15/9/20202 n.19115).
4 In ordine al quantum risarcibile, oggetto di gravame, considerati il preventivo prodotto dall'attrice in atti e la stima analitica dei danni redatta dal consulente tecnico, in assenza di specifiche contestazioni dell'appellante si reputa di poter riconoscere l'importo di €
13.717,89 con esclusione tuttavia del risarcimento del danno da fermo tecnico, difettan- do la prova del pregiudizio sofferto dal proprietario in conseguenza della mancata di- sponibilità del veicolo (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.14/3/2023 n.7358).
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, e la CP_3 [...]
vanno condannate in solido a risarcire in favore della Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 13.717,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente devalutata (trattandosi di debito di valore) dalla data del sinistro al soddi- sfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, attesa la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., deve essere confermata la statuizione di condanna in solido di e la CP_3 Controparte_8
, al pagamento di quelle liquidate per il primo grado nella sen-
[...] tenza impugnata, comprese quelle di consulenza tecnica. Per quanto concerne gli oneri del presente giudizio, l'accoglimento oltremodo parziale del gravame giustifica la com- pensazione degli stessi tra le parti nella sola misura di un terzo, restando le ulteriori a carico dell'appellante. In ragione della limitata complessità della controversia, tali oneri si liquidano complessivamente, alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M.
55/2014, in € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840 trattazione, € 851 decisione) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da di- strarsi in favore del difensore dell'appellata, a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
100 resa dal Giudice di Pace di Matera il 19/02/2024 da
[...]
con atto di citazione notificato il 4/3/2024 a Parte_1 [...]
e così provvede: Controparte_2 CP_3
5 - dichiara la contumacia di CP_3
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...] in solido al pagamento in favore della Controparte_9 [...] della somma di€ 13.717,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi le- Controparte_2 gali sulla somma annualmente devalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
- liquida le spese del presente giudizio in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandole tra le parti nella misura di un ter- zo e condannando per i restanti due terzi Controparte_10
alla rifusione in favore del difensore dell'appellata, antistatario.
[...]
Così deciso in Matera, il 13/8/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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