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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8439 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/11/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10518/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palma Campania (NA) alla via Roma n. 285, presso lo studio degli avv.ti
QU RI e FR AN, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in OL alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere docente di ruolo in servizio presso l'Istituto Comprensivo IA AL - CA LE di OL (NA) e di Cont aver prestato servizio alle dipendenze del , durante il periodo preruolo, in forza di plurimi contratti di supplenza, in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
A.S. 2019/2020: contratto dal 15/01/2020 al 21/01/2020 per n. 6 ore di servizio settimanale, dal
10/02/2020 al 21/02/2020 per n. 10 ore di servizio settimanale, presso Istituto Comprensivo NA – I.C.
61 UR – NR – LI di OL (NA); sempre nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto
Comprensivo NA – I.C. 51 Oriani – Guarino di OL (NA) con contratti dal 20/02/2020 al 18/04/2020, dal 19/04/2020 al 06/06/2020, dal 09/06/2020 al 09/06/2020 per n. 7 ore di servizio settimanale.
A.S. 2020/2021: - contratto dal 02/11/2020 al 30/06/2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Comprensivo IA AL - CA LE di OL (NA);
A.S. 2021/2022: contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso
Istituto Comprensivo Casoria – I.C. Mauro Mitilini di Casoria (NA).
Lamentava di non aver goduto delle ferie e festività soppresse maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, per un totale di 15 giorni, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
lamentava, altresì, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione per cui il mancato godimento delle ferie non avrebbe potuto considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole.
Tanto premesso conveniva gli Enti resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:” I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione. II) conseguentemente condannare il al riconoscimento della somma totale di euro 962,40 frutto del Controparte_1 calcolo di cui sopra;
III) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Il , l si costituivano Controparte_1 Controparte_1 in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, la parziale prescrizione quinquennale del credito azionato e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale ed, in subordine, la riduzione del quantum richiesto, con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito del deposito di note conclusive autorizzate, il Tribunale osserva che:
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, CP_1 essendo proprio tale ente l'unico titolare del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza Cass. Civ. Sez. L. n. 34605/2024) ha chiarito che, nonostante la personalità giuridica e l'autonomia riconosciuta agli istituti scolastici dalla normativa (L. n. 59/1997), essi rimangono pienamente inseriti nell'organizzazione dello Stato. Per le questioni relative allo stato giuridico e al rapporto di lavoro del personale docente, che intercorre direttamente con l'Amministrazione centrale, la legittimazione passiva spetta al e non al singolo istituto. CP_1
L'istituto scolastico, in questo contesto, agisce come un organo dello Stato e non come un soggetto giuridico distinto e autonomo titolare del rapporto di lavoro, risultando, dunque, del tutto irrilevante la circostanza che solo il Dirigente Scolastico dei singoli Istituti in cui il ricorrente ha prestato servizio Cont negli anni indicati nel ricorso possa difendere il , essendo l'unico ad avere la documentazione necessaria.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con riguardo ai fatti di causa in diritto occorre richiamare quanto statuito dall'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95/2012 del 6/7/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7/8/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, la Suprema Corte sanciva che “20. Peraltro occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma
8 - seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa-secondo la quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età). 21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 in Controparte_3 causa C-619/2016 ; in causa C- 684/2016 ) Controparte_4 CP_5
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto
44);
A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza
, punto 52); Controparte_4
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo
1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46); - Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi
1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute
(sent. , punto 47); CP_5
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva
2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent.
, punto 72); CP_5
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali
"retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 n. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale- (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa)- il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione
(nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 n. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L.
n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio
2016, n.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
(Cassazione civile sez. lav., 08/07/2022, n. 21780).
Con ulteriore sentenza la Cassazione stabiliva che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268).
Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc.
L'applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie impone di accogliere integralmente la domanda attorea atteso che il non ha allegato né dimostrato di aver inutilmente invitato la CP_1 docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Stesso dicasi per le festività soppresse, pacificamente equiparabili ai giorni di ferie.
Dirimente ai fini del decidere è quanto, poi, recentemente stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
(...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
(...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715).
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020).
Quanto allo specifico profilo della quantificazione della domanda, devesi ritenere corretto il calcolo allegato da parte ricorrente il quale ha preventivamente scorporato, dal monte delle giornate di ferie maturate, i periodi di sospensione scolastica, così come eccepito dal resistente (cfr. note CP_1 conclusive depositate in data 09.11.2025). Cont Di conseguenza il deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, la somma capitale lorda di € 962,40 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , CP_1 con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna il a pagare alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 la somma capitale lorda di € 962,40 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36
l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, CP_1 liquida complessivamente in € 321,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in OL in data 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/11/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10518/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palma Campania (NA) alla via Roma n. 285, presso lo studio degli avv.ti
QU RI e FR AN, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in OL alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere docente di ruolo in servizio presso l'Istituto Comprensivo IA AL - CA LE di OL (NA) e di Cont aver prestato servizio alle dipendenze del , durante il periodo preruolo, in forza di plurimi contratti di supplenza, in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
A.S. 2019/2020: contratto dal 15/01/2020 al 21/01/2020 per n. 6 ore di servizio settimanale, dal
10/02/2020 al 21/02/2020 per n. 10 ore di servizio settimanale, presso Istituto Comprensivo NA – I.C.
61 UR – NR – LI di OL (NA); sempre nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto
Comprensivo NA – I.C. 51 Oriani – Guarino di OL (NA) con contratti dal 20/02/2020 al 18/04/2020, dal 19/04/2020 al 06/06/2020, dal 09/06/2020 al 09/06/2020 per n. 7 ore di servizio settimanale.
A.S. 2020/2021: - contratto dal 02/11/2020 al 30/06/2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Comprensivo IA AL - CA LE di OL (NA);
A.S. 2021/2022: contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso
Istituto Comprensivo Casoria – I.C. Mauro Mitilini di Casoria (NA).
Lamentava di non aver goduto delle ferie e festività soppresse maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, per un totale di 15 giorni, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
lamentava, altresì, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione per cui il mancato godimento delle ferie non avrebbe potuto considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole.
Tanto premesso conveniva gli Enti resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:” I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione. II) conseguentemente condannare il al riconoscimento della somma totale di euro 962,40 frutto del Controparte_1 calcolo di cui sopra;
III) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Il , l si costituivano Controparte_1 Controparte_1 in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, la parziale prescrizione quinquennale del credito azionato e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale ed, in subordine, la riduzione del quantum richiesto, con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito del deposito di note conclusive autorizzate, il Tribunale osserva che:
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, CP_1 essendo proprio tale ente l'unico titolare del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza Cass. Civ. Sez. L. n. 34605/2024) ha chiarito che, nonostante la personalità giuridica e l'autonomia riconosciuta agli istituti scolastici dalla normativa (L. n. 59/1997), essi rimangono pienamente inseriti nell'organizzazione dello Stato. Per le questioni relative allo stato giuridico e al rapporto di lavoro del personale docente, che intercorre direttamente con l'Amministrazione centrale, la legittimazione passiva spetta al e non al singolo istituto. CP_1
L'istituto scolastico, in questo contesto, agisce come un organo dello Stato e non come un soggetto giuridico distinto e autonomo titolare del rapporto di lavoro, risultando, dunque, del tutto irrilevante la circostanza che solo il Dirigente Scolastico dei singoli Istituti in cui il ricorrente ha prestato servizio Cont negli anni indicati nel ricorso possa difendere il , essendo l'unico ad avere la documentazione necessaria.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con riguardo ai fatti di causa in diritto occorre richiamare quanto statuito dall'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95/2012 del 6/7/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7/8/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, la Suprema Corte sanciva che “20. Peraltro occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma
8 - seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa-secondo la quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età). 21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 in Controparte_3 causa C-619/2016 ; in causa C- 684/2016 ) Controparte_4 CP_5
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto
44);
A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza
, punto 52); Controparte_4
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo
1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46); - Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi
1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute
(sent. , punto 47); CP_5
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva
2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent.
, punto 72); CP_5
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali
"retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 n. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale- (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa)- il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione
(nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 n. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L.
n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio
2016, n.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
(Cassazione civile sez. lav., 08/07/2022, n. 21780).
Con ulteriore sentenza la Cassazione stabiliva che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268).
Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc.
L'applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie impone di accogliere integralmente la domanda attorea atteso che il non ha allegato né dimostrato di aver inutilmente invitato la CP_1 docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Stesso dicasi per le festività soppresse, pacificamente equiparabili ai giorni di ferie.
Dirimente ai fini del decidere è quanto, poi, recentemente stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
(...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
(...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715).
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020).
Quanto allo specifico profilo della quantificazione della domanda, devesi ritenere corretto il calcolo allegato da parte ricorrente il quale ha preventivamente scorporato, dal monte delle giornate di ferie maturate, i periodi di sospensione scolastica, così come eccepito dal resistente (cfr. note CP_1 conclusive depositate in data 09.11.2025). Cont Di conseguenza il deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, la somma capitale lorda di € 962,40 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , CP_1 con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna il a pagare alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 la somma capitale lorda di € 962,40 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36
l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, CP_1 liquida complessivamente in € 321,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in OL in data 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario