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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 794 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Pt_1
- CF - nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 20/12/1966, residente
[...] C.F._1 in VIA ADDA, n. 98 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CARUSO
NN - CF - PEC: - che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF Controparte_1
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/03/1971 e residente in [...], n. 98 C.F._3
88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'avv. AR NE - CF - C.F._4
PEC - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata Email_2 in calce al ricorso congiunto in oggetto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 30 ottobre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 23/10/2025 – che:
- i ricorrenti, in data 22/08/1993, contraevano matrimonio concordatario a Lamezia Terme regolarmente trascritto agli atti del registro dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, Atto N. 69 parte 2 serie A - anno
1993 (all.1); 2
- dalla loro unione sono nate 2 figlie: nata a [...] in data [...] e nata a Per_1 Per_2 Per_ Lamezia Terme in data 05/05/2006. è autonoma e autosufficiente. è iscritta al I anno Per_1 dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale;
- da tempo è insorta tra i coniugi una situazione di incomprensione e di incompatibilità caratteriale che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
- di fatto vivono già separati e la separazione è tutt'ora in essere;
- gli odierni ricorrenti hanno maturato la decisione di separarsi, stante l'impossibilità di una prosecuzione del matrimonio essendo, oramai da tempo, venuta meno l'affectio coniugalis.
- che la separazione consensuale seguirà le seguenti condizioni:
1. OBBLIGHI DI MANTENIMENTO VERSO LA NON AUTOSUFFICIENTE Per_ Il sig verserà direttamente alla figli , quale contributo per il mantenimento l'importo mensile di € Pt_1
200,00 da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito diretto sul c/c a lei intestato e/o in contanti e si obbliga, inoltre, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese impreviste e straordinarie relative alle esigenze della stessa.
2. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DELLA CASA CONIUGALE:
- il sig manifesta la chiara ed inequivoca volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento Parte_1 immobiliare della casa coniugale sita in Lamezia Terme alla Via Adda n. 98 di sua esclusiva proprietà in favore della sig.r che ne accetta il trasferimento in suo favore;
Controparte_1
- Nello specifico il sig. è unico proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme alla Via Adda 98 Parte_1 identificato al catasto fabbricati al Fg. 24, P.lla 686; sub 13, categoria A/4, Classe 3, Sup. 81mq; Rendita
192,90, a seguito di successione ereditaria (all. 2 visura storica). Nei fatti il sig. padre del CP_2 separando ha disposto con testamento pubblico n. 394 del 17/12/2001 che l'appartamento di sua Pt_1 proprietà fosse poi trasferito al figlio (all.3 testamento e certificato di morte); Pt_1
- il sig. , a sua volta, è divenuto proprietario del predetto immobile a seguito di compravendita CP_2
a favore dell'assegnatario in forma rateale con atto a firma del Notaio del 17/12/2001 N. Persona_3
259238 * Rep. N. 17443 (all. 4 atto compravendita);
- sull'immobile insisteva iscrizione ipotecaria che era stata iscritta a favore del di Catanzaro come da CP_3 atto di compravendita allegato sub 4. Deve rilevarsi come il pagamento sia stato onerato con conseguente cancellazione come da ispezione ipotecaria (all. 5);
- le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità l'immobiliare sono state iniziate anteriormente al
01/09/1967 e, successivamente, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica (cfr. pag. 2 allegato sub 4). Il sig. rilascia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Pt_1 attestante tale circostanza (all. 6);
- il sig. rilascia copia sottoscritta di dichiarazione del cedente ex art. 29 comma 1 bis legge 27/2/1985 Pt_1
n. 52 sulla conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari (all. 7);
- Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte 3
le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
- Il sig dichiara altresì che il condominio, per esplicita dichiarazione dell'amministratore Dott Pt_1 Parte_2
(all. 8), è sprovvisto di regolamento condominiale.
[...]
2.a. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
2.b. RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2.c. DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
2.d DICHIARAZIONI AI FINI DELL'UDIENZA E DEL TRASFERIMENTO
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari, senza assunzione di alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del trasferimento, all'esistenza di pesi e oneri o vincoli di qualsiasi genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare.
- I coniugi non hanno altri beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo (vedi in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tanto premesso, i sig.ri e , ut supra, domiciliati, rappresentati e difesi, Parte_1 Controparte_1 chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
4
2) La proprietà della casa coniugale viene trasferita alla sig.r per espressa dichiarazione del Controparte_1 sig e accettazione della IG.ra ; Parte_1 CP_1
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; Per_
5) il IG. verserà direttamente alla figlia , quale contributo per il mantenimento l'importo Parte_1 mensile di € 200,00 da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito diretto sul c/c a lei intestato e/o in contanti, e si obbliga, inoltre, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese impreviste e straordinarie relative alle esigenze della stessa.
I coniugi – in rito – chiedevano, altresì, di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare (vedi in atti
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 794 del 2025 R.G. avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1 rappresentato a e difeso a dall'Avv. CARUSO NN - CF - e sig.ra C.F._1 C.F._2
- CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. AR Controparte_1 C.F._3
NE - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente C.F._4 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 26 ottobre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva disposto che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 25 novembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria – in data 30 ottobre 2025 le relative note di trattazione scritta sostitutive della detta udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa la Collegio per la decisione.
Va rilevato che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti 5
stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 31 ottobre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro ferma volontà di non già riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai ad alcuni anni, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 794 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 20/12/1966, residente in [...],, C.F._1
n. 98 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CARUSO NN - CF
- PEC: - che lo rappresenta e difende in giudizio C.F._2 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - CF - nata in Controparte_1 C.F._3
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/03/1971 e residente in [...], n. 98 88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'avv. AR NE - CF - PEC C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in Email_2 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 20/12/1966, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. CARUSO NN - CF - e sig.ra - CF C.F._2 Controparte_1 6
– nata a LAMEZIA TERME (CZ), [...], a [...] volta rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
AR NE - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, C.F._4 alle seguenti e concordate condizioni:
- I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1. OBBLIGHI DI MANTENIMENTO VERSO LA NON AUTOSUFFICIENTE Per_ Il sig verserà direttamente alla figli , quale contributo per il mantenimento l'importo mensile di € Pt_1
200,00 da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito diretto sul c/c a lei intestato e/o in contanti e si obbliga, inoltre, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese impreviste e straordinarie relative alle esigenze della stessa.
2. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DELLA CASA CONIUGALE:
- il sig manifesta la chiara ed inequivoca volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento Parte_1 immobiliare della casa coniugale sita in Lamezia Terme alla Via Adda n. 98 di sua esclusiva proprietà in favore della sig.r che ne accetta il trasferimento in suo favore;
Controparte_1
- Nello specifico il sig. è unico proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme alla Via Adda 98 Parte_1 identificato al catasto fabbricati al Fg. 24, P.lla 686; sub 13, categoria A/4, Classe 3, Sup. 81mq; Rendita
192,90, a seguito di successione ereditaria. Nei fatti il sig. padre del separando ha CP_2 Pt_1 disposto con testamento pubblico n. 394 del 17/12/2001 che l'appartamento di sua proprietà fosse poi trasferito al figlio;
Pt_1
- il sig. , a sua volta, è divenuto proprietario del predetto immobile a seguito di compravendita CP_2
a favore dell'assegnatario in forma rateale con atto a firma del Notaio del 17/12/2001 N. Persona_3
259238 * Rep. N. 17443;
- sull'immobile insisteva iscrizione ipotecaria che era stata iscritta a favore del di Catanzaro come da CP_3 atto di compravendita allegato sub 4. Deve rilevarsi come il pagamento sia stato onerato con conseguente cancellazione come da ispezione ipotecaria;
- le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità l'immobiliare sono state iniziate anteriormente al
01/09/1967 e, successivamente, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica. Il sig. rilascia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale circostanza;
Pt_1
- il sig. rilascia copia sottoscritta di dichiarazione del cedente ex art. 29 comma 1 bis legge 27/2/1985 Pt_1
n. 52 sulla conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
- Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
- Il sig dichiara altresì che il condominio, per esplicita dichiarazione dell'amministratore Dott Pt_1 Parte_2
, è sprovvisto di regolamento condominiale.
[...]
2.a. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO 7
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
2.b. RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2.c. DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 69, parte II, serie A, anno 1993 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 794 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Pt_1
- CF - nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 20/12/1966, residente
[...] C.F._1 in VIA ADDA, n. 98 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CARUSO
NN - CF - PEC: - che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF Controparte_1
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/03/1971 e residente in [...], n. 98 C.F._3
88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'avv. AR NE - CF - C.F._4
PEC - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata Email_2 in calce al ricorso congiunto in oggetto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 30 ottobre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 23/10/2025 – che:
- i ricorrenti, in data 22/08/1993, contraevano matrimonio concordatario a Lamezia Terme regolarmente trascritto agli atti del registro dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, Atto N. 69 parte 2 serie A - anno
1993 (all.1); 2
- dalla loro unione sono nate 2 figlie: nata a [...] in data [...] e nata a Per_1 Per_2 Per_ Lamezia Terme in data 05/05/2006. è autonoma e autosufficiente. è iscritta al I anno Per_1 dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale;
- da tempo è insorta tra i coniugi una situazione di incomprensione e di incompatibilità caratteriale che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
- di fatto vivono già separati e la separazione è tutt'ora in essere;
- gli odierni ricorrenti hanno maturato la decisione di separarsi, stante l'impossibilità di una prosecuzione del matrimonio essendo, oramai da tempo, venuta meno l'affectio coniugalis.
- che la separazione consensuale seguirà le seguenti condizioni:
1. OBBLIGHI DI MANTENIMENTO VERSO LA NON AUTOSUFFICIENTE Per_ Il sig verserà direttamente alla figli , quale contributo per il mantenimento l'importo mensile di € Pt_1
200,00 da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito diretto sul c/c a lei intestato e/o in contanti e si obbliga, inoltre, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese impreviste e straordinarie relative alle esigenze della stessa.
2. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DELLA CASA CONIUGALE:
- il sig manifesta la chiara ed inequivoca volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento Parte_1 immobiliare della casa coniugale sita in Lamezia Terme alla Via Adda n. 98 di sua esclusiva proprietà in favore della sig.r che ne accetta il trasferimento in suo favore;
Controparte_1
- Nello specifico il sig. è unico proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme alla Via Adda 98 Parte_1 identificato al catasto fabbricati al Fg. 24, P.lla 686; sub 13, categoria A/4, Classe 3, Sup. 81mq; Rendita
192,90, a seguito di successione ereditaria (all. 2 visura storica). Nei fatti il sig. padre del CP_2 separando ha disposto con testamento pubblico n. 394 del 17/12/2001 che l'appartamento di sua Pt_1 proprietà fosse poi trasferito al figlio (all.3 testamento e certificato di morte); Pt_1
- il sig. , a sua volta, è divenuto proprietario del predetto immobile a seguito di compravendita CP_2
a favore dell'assegnatario in forma rateale con atto a firma del Notaio del 17/12/2001 N. Persona_3
259238 * Rep. N. 17443 (all. 4 atto compravendita);
- sull'immobile insisteva iscrizione ipotecaria che era stata iscritta a favore del di Catanzaro come da CP_3 atto di compravendita allegato sub 4. Deve rilevarsi come il pagamento sia stato onerato con conseguente cancellazione come da ispezione ipotecaria (all. 5);
- le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità l'immobiliare sono state iniziate anteriormente al
01/09/1967 e, successivamente, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica (cfr. pag. 2 allegato sub 4). Il sig. rilascia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Pt_1 attestante tale circostanza (all. 6);
- il sig. rilascia copia sottoscritta di dichiarazione del cedente ex art. 29 comma 1 bis legge 27/2/1985 Pt_1
n. 52 sulla conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari (all. 7);
- Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte 3
le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
- Il sig dichiara altresì che il condominio, per esplicita dichiarazione dell'amministratore Dott Pt_1 Parte_2
(all. 8), è sprovvisto di regolamento condominiale.
[...]
2.a. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
2.b. RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2.c. DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
2.d DICHIARAZIONI AI FINI DELL'UDIENZA E DEL TRASFERIMENTO
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari, senza assunzione di alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del trasferimento, all'esistenza di pesi e oneri o vincoli di qualsiasi genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare.
- I coniugi non hanno altri beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo (vedi in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tanto premesso, i sig.ri e , ut supra, domiciliati, rappresentati e difesi, Parte_1 Controparte_1 chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
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2) La proprietà della casa coniugale viene trasferita alla sig.r per espressa dichiarazione del Controparte_1 sig e accettazione della IG.ra ; Parte_1 CP_1
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; Per_
5) il IG. verserà direttamente alla figlia , quale contributo per il mantenimento l'importo Parte_1 mensile di € 200,00 da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito diretto sul c/c a lei intestato e/o in contanti, e si obbliga, inoltre, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese impreviste e straordinarie relative alle esigenze della stessa.
I coniugi – in rito – chiedevano, altresì, di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare (vedi in atti
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 794 del 2025 R.G. avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1 rappresentato a e difeso a dall'Avv. CARUSO NN - CF - e sig.ra C.F._1 C.F._2
- CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. AR Controparte_1 C.F._3
NE - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente C.F._4 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 26 ottobre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva disposto che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 25 novembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria – in data 30 ottobre 2025 le relative note di trattazione scritta sostitutive della detta udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa la Collegio per la decisione.
Va rilevato che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti 5
stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 31 ottobre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro ferma volontà di non già riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai ad alcuni anni, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 794 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 20/12/1966, residente in [...],, C.F._1
n. 98 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CARUSO NN - CF
- PEC: - che lo rappresenta e difende in giudizio C.F._2 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - CF - nata in Controparte_1 C.F._3
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/03/1971 e residente in [...], n. 98 88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'avv. AR NE - CF - PEC C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in Email_2 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 20/12/1966, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. CARUSO NN - CF - e sig.ra - CF C.F._2 Controparte_1 6
– nata a LAMEZIA TERME (CZ), [...], a [...] volta rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
AR NE - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, C.F._4 alle seguenti e concordate condizioni:
- I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1. OBBLIGHI DI MANTENIMENTO VERSO LA NON AUTOSUFFICIENTE Per_ Il sig verserà direttamente alla figli , quale contributo per il mantenimento l'importo mensile di € Pt_1
200,00 da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito diretto sul c/c a lei intestato e/o in contanti e si obbliga, inoltre, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese impreviste e straordinarie relative alle esigenze della stessa.
2. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DELLA CASA CONIUGALE:
- il sig manifesta la chiara ed inequivoca volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento Parte_1 immobiliare della casa coniugale sita in Lamezia Terme alla Via Adda n. 98 di sua esclusiva proprietà in favore della sig.r che ne accetta il trasferimento in suo favore;
Controparte_1
- Nello specifico il sig. è unico proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme alla Via Adda 98 Parte_1 identificato al catasto fabbricati al Fg. 24, P.lla 686; sub 13, categoria A/4, Classe 3, Sup. 81mq; Rendita
192,90, a seguito di successione ereditaria. Nei fatti il sig. padre del separando ha CP_2 Pt_1 disposto con testamento pubblico n. 394 del 17/12/2001 che l'appartamento di sua proprietà fosse poi trasferito al figlio;
Pt_1
- il sig. , a sua volta, è divenuto proprietario del predetto immobile a seguito di compravendita CP_2
a favore dell'assegnatario in forma rateale con atto a firma del Notaio del 17/12/2001 N. Persona_3
259238 * Rep. N. 17443;
- sull'immobile insisteva iscrizione ipotecaria che era stata iscritta a favore del di Catanzaro come da CP_3 atto di compravendita allegato sub 4. Deve rilevarsi come il pagamento sia stato onerato con conseguente cancellazione come da ispezione ipotecaria;
- le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità l'immobiliare sono state iniziate anteriormente al
01/09/1967 e, successivamente, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica. Il sig. rilascia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale circostanza;
Pt_1
- il sig. rilascia copia sottoscritta di dichiarazione del cedente ex art. 29 comma 1 bis legge 27/2/1985 Pt_1
n. 52 sulla conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
- Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
- Il sig dichiara altresì che il condominio, per esplicita dichiarazione dell'amministratore Dott Pt_1 Parte_2
, è sprovvisto di regolamento condominiale.
[...]
2.a. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO 7
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
2.b. RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2.c. DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 69, parte II, serie A, anno 1993 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)