Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 8495 2017
RE PUBBL ICA IT ALIANA
I N NOME DEL PO PO LO ITAL IANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Gaetano
Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva
SENTENZA
nell a causa civil e i scritt a nel Ruolo General e degli affari ci v il i cont enziosi sotto il numero d'ordine 8495 dell 'a nno 2017
TRA
elett ivam ent e domi cili at a in Alt amura presso lo st udio Parte_1
dell'avv. che l a rappresent a e difende in virt ù di m andato all egat o Parte_2
all 'ist anza di fi ss azi one udienza del 6.10.2018
- RICO RRENTE -
E
e elet tivament e domi cili at i i n Controparte_1 Controparte_2
Altamura presso lo studio dell' avv. Giovanni Moramarco, che li rappresenta e difend e in vi rtù di mandat o all egato all a com parsa di costit uzi one e rispost a del
3.7.2017
- RESISTENT I -
Oggetto: manu ten zi one
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con ricorso depositato il 17.5.2017, , assumendo di possedere da oltre Parte_1
vent'anni un fondo rustico in agro di Altamura, riportato in catasto al foglio 121, particella 631, e di aver subito molestie da parte di e che avevano recintato il Controparte_1 Controparte_2
terreno con rete metallica, abbattendo il muretto ivi esistente, promuoveva azione di manutenzione
cessazione delle molestie.
I resistenti, costituitisi in giudizio, contestavano la domanda, assumendo di aver eseguito le opere di recinzione del terreno peer esserne entrati in possesso in virtù di atto preliminare di compravendita sottoscritto, in data 28.10.2016, con la proprietaria, CP_3
Il ricorso veniva rigettato con provvedimento del 9 marzo 2018, che la provvedeva a Parte_1
reclamare.
Anche il reclamo, iscritto al n. 6622/2018 R.G., veniva rigettato con provvedimento del 23.7.2018,
depositato in Cancelleria il 20.9.2018.
Con istanza del 6.10.2018, la ricorrente chiedeva la prosecuzione del giudizio nel merito e, in questa fase, si costituivano nuovamente in giudizio i convenuti, i quali, precisato che, nelle more, la aveva stipulato l'atto definitivo di compravendita del fondo de quo, concludevano per il CP_2
rigetto della domanda.
In corso di istruttoria, ammesso l'interrogatorio formale delle parti, come reciprocamente deferito,
lo stesso veniva assunto soltanto nei confronti dei convenuti.
Nell'udienza del 23 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione.
Il giudicante ritiene di condividere, in primo luogo, le motivazioni dell'ordinanza del 9 marzo
2018, emessa a definizione della fase sommaria del giudizio, ma soltanto relativamente alla accertata mancanza, in capo ai resistenti, di consapevolezza circa il possesso del terreno da parte della ricorrente, mentre non condivide la dedotta “sussistenza della situazione possessoria in capo alla
” (cfr. pag. 2 dell'ordinanza). Parte_3
Difatti, non sembra che la ricorrente abbia fornito prova del suo possesso del fondo - definito “da oltre 20 anni” - quantomeno “da oltre un anno”, come prescritto dall'art. 1170, secondo comma, c.c.,
periodo necessario ai fini della proposizione dell'azione.
La stessa, invero, nel ricorso introduttivo, ha chiesto l'ascolto degli informatori sulla circostanza, tra l'altro: “Vero è che la sig.ra conduce da oltre 20 anni il fondo rustico di Parte_4
proprietà della sig.ra e sito in C.da Grotte San Giorgio ad Controparte_3 CP_4 CP_5
Altamura, censito nel locale catasto terreni al foglio di mappa 121 particella 631”.
Orbene, l'uso del verbo “conduce” porta a ritenere che la possa essere stata mera Parte_3
detentrice del fondo, sulla scorta, probabilmente, di un contratto, anche di natura verbale, di affitto o di comodato.
Nella “Istanza di fissazione di udienza ex art. 703 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di merito”
del 6.10.2018, poi, la ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo, ha ribadito che aveva raggiunto con il precedente proprietario del terreno oggetto di causa, “un accordo per la Persona_1
compravendita, essendo già stata investita da quest'ultimo (ancora in vita) del compito di evitare, con le lavorazioni, l'insediamento di vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea” (cfr. pag. 1
dell'istanza), alienazione che non si era concretizzata per l'intervenuto decesso del e che gli CP_4
eredi del medesimo, ed i suoi due figli, e , avevano CP_3 CP_4 CP_5
individuato nella una migliore offerente (cfr. pag. 2). Controparte_2
Aggiunge poi “che il 21 febbraio 2017…. intuendo le intenzioni dei successori di vendere a terzi il fondo promesso a lei dal de cuius, avesse dapprima invitato la sig.ra e i suoi due figli a CP_3
procedere al tentativo di mediazione e, successivamente, avesse citato i medesimi per l'intervenuta usucapione dell'immobile” (cfr. pag. 3).
Da tali dichiarazioni si rileva agevolmente come la abbia provato ad acquistare il Parte_1
terreno, senza riceverne neppure il possesso di fatto - posto che non risulta versato in atti alcun preliminare di vendita che, se mai ci fosse stato, le avrebbe consentito di agire ex art. 2932 c.c. e non già per l'usucapione - per cui ha promosso la presente azione soltanto in seguito al fallimento delle trattative volte all'acquisto del terreno de quo.
Del resto, la stessa ammissione, da parte sua, di essere stata incaricata, dal de cuius, di “lavorare”
il terreno, conferma la conoscenza, da parte del proprietario del bene, del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente, principio che si ricava dall'art. 1144 c.c., per il quale “gli atti
compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”, posto che, con riferimento ad un fondo destinato ad uso agricolo, “non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cass., n. 11633/2024).
Né le dichiarazioni rese dagli informatori escussi in sede sommaria - le cui deposizioni, in quanto
“assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni
fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e
propri testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori” - le cui dichiarazioni sono
comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che
abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini
dell'eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte” (Cass., n. 21072/2021), circostanza che non ricorre nella fattispecie - hanno fornito prova univoca circa la conferma del possesso del bene da parte della . Parte_3
Peraltro, la si è sottratta all'interrogatorio formale, depositando, per l'udienza del Parte_1
25.1.2021, una giustificazione di malattia non riferita alla data dell'udienza stessa ma al mese di novembre 2020, e non depositando, per l'udienza del 5.7.2021, alcuna documentazione, come rilevato, peraltro, dal giudice all'epoca assegnatario del fascicolo, con ordinanza resa all'udienza del
5 luglio 2021, circostanza che consente al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti addotti nei capitoli di interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova emerso nel corso del giudizio.
Inoltre, dopo la detta udienza del 25.1.2021, nessuno è più comparso in udienza per la ricorrente,
la quale non ha reiterato le richieste istruttorie, sulle quali il giudice si era riservato di provvedere all'esito dell'interrogatorio, né ha precisato le conclusioni, in tal modo dimostrando un totale disinteresse alla decisione.
La domanda non può, pertanto, essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Rigetta integralmente la domanda.
2. Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese e competenze della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
662,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.
Bari, lì 11 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo