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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3831/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.3.2025
da
, cod. fisc. nata a [...], il giorno 20.1.1975, Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Assago, via Matteotti n. 23 entrambi con l'Avv. Laura Maria Pietrasanta, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 8.7.2006 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano
(Atto n. 730, Registro 1, P. 2 – Serie A - Anno 2006)
separati consensualmente con verbale dell'intestato Tribunale in data 9.7.2012 omologato con decreto del 24.9.2012
con i seguenti figli: nato in data [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 - il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Pt_3
della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, afferenti alla quotidianità. Resta inteso che ciascun genitore, nell'ambito di tale autonomia, potrà liberamente determinare i luoghi dove condurre con sé il figlio in vacanza, eventualmente anche all'estero (salvo comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo). Tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti saranno condivise dai genitori che si impegnano a scambiarsi le opportune Pt_3 informazioni nonché ad interagire periodicamente sui temi dell'educazione, istruzione e salute;
2 - La casa coniugale di Assago, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata nella sua interezza alla sig.ra che vi abiterà con che avrà, quindi, la residenza presso la mamma e che verrà Pt_1 Pt_3
iscritto nel suo stato di famiglia;
La signora sosterrà il pagamento di tutte le utenze (Elettricità, Pt_1
Gas), le imposte sui rifiuti ed i servizi comunali e le spese condominiali ordinarie mentre le spese condominiali straordinarie saranno ripartite tra le parti secondo la percentuale di loro proprietà. Il signor ha già lasciato la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali;
Pt_2
3– vivrà a settimane alterne a casa della mamma e del papà; le parti si danno atto che la Pt_3 settimana inizia dal lunedì all'uscita di scuola di quando non è a scuola i genitori Pt_3 Pt_3
si accorderanno per dove incontrarsi insieme a per accompagnarlo nel passaggio da un Pt_3 genitore all'altro;
4 -Per ciò che concerne le vacanze scolastiche ed estive, i genitori di volta in volta concorderanno modalità tali da permettere al figlio di trascorrere la metà del tempo con il padre e la restante metà con la madre: in via indicativa, salvo diversi accordi, il padre trascorrerà con il figlio la metà delle vacanze natalizie (alternando i periodi di anno in anno 25.12/31.12-1.1/6.1), la metà delle vacanze pasquali (alternando i periodi di anno in anno), la metà delle vacanze di carnevale (alternando i periodi di anno in anno) e 15 giorni continuativi, durante il mese di luglio e agosto (alternando il periodo di anno in anno in caso di disaccordo) mentre i ponti scolastici saranno di competenza del genitore con cui trascorrerà il week-end adiacente. Nel caso in cui il minore si allontani da entrambi i Pt_3
genitori durante le vacanze (es: vacanze con altri parenti, amici, gruppi organizzati) il tempo restante sarà ripartito tra i 2 genitori nella misura del 50%, se non diversamente concordato in precedenza.
Salvo condizioni eccezionali il genitore presso cui dimora il figlio si impegnerà a portarlo e riprenderlo negli impegni scolastici ed extrascolastici, fermo restando una collaborazione tra entrambi i genitori per garantire la dovuta assistenza al minore.
5- i genitori provvederanno al mantenimento diretto di quando è presso ciascuno di loro e Pt_3
condivideranno, invece, le spese straordinarie al 50% come meglio indicate nelle linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 14/11/2017:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
g) riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6 - I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
Pt_1 Pt_2
7-Le parti rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. dando atto di essere a conoscenza dei rispettivi redditi e, soprattutto, di non avanzare domande diverse rispetto a quella concernente il mantenimento del figlio minore.
ULTERIORI PATTUIZIONI:
A titolo di divisione del patrimonio comune e di totale definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi, le parti convengono quanto segue:
a) il signor (già proprietario del 40%) si impegna a cedere alla signora che si impegna Pt_2 Pt_1
ad accettare senza alcuna corresponsione in denaro, salvo l'accollo del mutuo residuo di cui infra, il
13,45% della propria quota di proprietà indivisa degli immobili (appartamento per civile abitazione posto al secondo piano dell'edificio denominato IL MELO composto da ingresso, soggiorno/cucina, disimpegno notte, camera matrimoniale, cameretta, due bagni, due balconi oltre a porzione di sottotetto agibile non abitabile collegata mediante scala interna al soggiorno, cantina e box) costituenti la casa coniugale, sita in Assago (MI) Via Papa Giovanni Paolo Secondo n. 7, censiti al
NCEU di quel comune come segue:
- foglio 9 – mappale 585 - sub. 771 – Casina Bazzana Inferiore snc, piani 2-3 - categoria
A2 - classe 2 – vani 5 – R.C. euro 697,22;
- foglio 9 – mappale 585 – sub. 785 – Casina Bazzana Inferiore snc, piano S1, categoria
C2, classe 2, mq. 3, superficie catastale mq. 4, R.C. euro 6.82;
- foglio 9 – mappale 585 – subalterno 714 – Cascina Bazzana Inferiore snc, piano S1, categoria C6, classe 3, mq. 32, superficie catastale mq. 34, R.C. euro 97,51.
Il tutto come pervenuto e meglio identificato in atto di compravendita in data 11.7.2017 a rogito del dott. Persona_1
b) l'atto con cui verrà data esecuzione al presente impegno preliminare sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile entro 60 giorni dal rilascio delle copie autentiche della sentenza di divorzio passata in giudicato. Le spese notarili, l'imposta di registro e ogni altro onere di natura fiscale conseguente al trasferimento delle quote dell'immobile saranno a carico di entrambe le parti al 50%.
La signora chiederà l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Pt_1
c) il contratto di mutuo relativo alla casa coniugale acceso dalle parti con la Controparte_1
– concesso con atto notarile del 11.7.2017 a firma del Notaio dott. n. 385 di Repertorio,
[...] Per_1
registrato a Milano il 17.7.2017 al n. 36170 serie 1T- continuerà ad essere pagato dalla signora Pt_1 che si accolla -con il consenso del signor l'intera quota residua del mutuo sino alla sua Pt_2
estinzione.
Le parti danno atto che la signora ha già iniziato a corrispondere integralmente la rata del Pt_1
mutuo dallo scorso mese di giugno 2024 compreso.
d) Le quote di comproprietà delle parti sull'immobile, a seguito della cessione prevista al precedente punto a), diventano le seguenti: 73,45 % di proprietà della signora e 26,55% di proprietà del Pt_1
signor Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano Firenze dai signori e in data 8.7.2006; Parte_1 Parte_2 Pt_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
7) Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.3.2025
da
, cod. fisc. nata a [...], il giorno 20.1.1975, Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Assago, via Matteotti n. 23 entrambi con l'Avv. Laura Maria Pietrasanta, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 8.7.2006 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano
(Atto n. 730, Registro 1, P. 2 – Serie A - Anno 2006)
separati consensualmente con verbale dell'intestato Tribunale in data 9.7.2012 omologato con decreto del 24.9.2012
con i seguenti figli: nato in data [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 - il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Pt_3
della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, afferenti alla quotidianità. Resta inteso che ciascun genitore, nell'ambito di tale autonomia, potrà liberamente determinare i luoghi dove condurre con sé il figlio in vacanza, eventualmente anche all'estero (salvo comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo). Tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti saranno condivise dai genitori che si impegnano a scambiarsi le opportune Pt_3 informazioni nonché ad interagire periodicamente sui temi dell'educazione, istruzione e salute;
2 - La casa coniugale di Assago, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata nella sua interezza alla sig.ra che vi abiterà con che avrà, quindi, la residenza presso la mamma e che verrà Pt_1 Pt_3
iscritto nel suo stato di famiglia;
La signora sosterrà il pagamento di tutte le utenze (Elettricità, Pt_1
Gas), le imposte sui rifiuti ed i servizi comunali e le spese condominiali ordinarie mentre le spese condominiali straordinarie saranno ripartite tra le parti secondo la percentuale di loro proprietà. Il signor ha già lasciato la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali;
Pt_2
3– vivrà a settimane alterne a casa della mamma e del papà; le parti si danno atto che la Pt_3 settimana inizia dal lunedì all'uscita di scuola di quando non è a scuola i genitori Pt_3 Pt_3
si accorderanno per dove incontrarsi insieme a per accompagnarlo nel passaggio da un Pt_3 genitore all'altro;
4 -Per ciò che concerne le vacanze scolastiche ed estive, i genitori di volta in volta concorderanno modalità tali da permettere al figlio di trascorrere la metà del tempo con il padre e la restante metà con la madre: in via indicativa, salvo diversi accordi, il padre trascorrerà con il figlio la metà delle vacanze natalizie (alternando i periodi di anno in anno 25.12/31.12-1.1/6.1), la metà delle vacanze pasquali (alternando i periodi di anno in anno), la metà delle vacanze di carnevale (alternando i periodi di anno in anno) e 15 giorni continuativi, durante il mese di luglio e agosto (alternando il periodo di anno in anno in caso di disaccordo) mentre i ponti scolastici saranno di competenza del genitore con cui trascorrerà il week-end adiacente. Nel caso in cui il minore si allontani da entrambi i Pt_3
genitori durante le vacanze (es: vacanze con altri parenti, amici, gruppi organizzati) il tempo restante sarà ripartito tra i 2 genitori nella misura del 50%, se non diversamente concordato in precedenza.
Salvo condizioni eccezionali il genitore presso cui dimora il figlio si impegnerà a portarlo e riprenderlo negli impegni scolastici ed extrascolastici, fermo restando una collaborazione tra entrambi i genitori per garantire la dovuta assistenza al minore.
5- i genitori provvederanno al mantenimento diretto di quando è presso ciascuno di loro e Pt_3
condivideranno, invece, le spese straordinarie al 50% come meglio indicate nelle linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 14/11/2017:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
g) riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6 - I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
Pt_1 Pt_2
7-Le parti rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. dando atto di essere a conoscenza dei rispettivi redditi e, soprattutto, di non avanzare domande diverse rispetto a quella concernente il mantenimento del figlio minore.
ULTERIORI PATTUIZIONI:
A titolo di divisione del patrimonio comune e di totale definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi, le parti convengono quanto segue:
a) il signor (già proprietario del 40%) si impegna a cedere alla signora che si impegna Pt_2 Pt_1
ad accettare senza alcuna corresponsione in denaro, salvo l'accollo del mutuo residuo di cui infra, il
13,45% della propria quota di proprietà indivisa degli immobili (appartamento per civile abitazione posto al secondo piano dell'edificio denominato IL MELO composto da ingresso, soggiorno/cucina, disimpegno notte, camera matrimoniale, cameretta, due bagni, due balconi oltre a porzione di sottotetto agibile non abitabile collegata mediante scala interna al soggiorno, cantina e box) costituenti la casa coniugale, sita in Assago (MI) Via Papa Giovanni Paolo Secondo n. 7, censiti al
NCEU di quel comune come segue:
- foglio 9 – mappale 585 - sub. 771 – Casina Bazzana Inferiore snc, piani 2-3 - categoria
A2 - classe 2 – vani 5 – R.C. euro 697,22;
- foglio 9 – mappale 585 – sub. 785 – Casina Bazzana Inferiore snc, piano S1, categoria
C2, classe 2, mq. 3, superficie catastale mq. 4, R.C. euro 6.82;
- foglio 9 – mappale 585 – subalterno 714 – Cascina Bazzana Inferiore snc, piano S1, categoria C6, classe 3, mq. 32, superficie catastale mq. 34, R.C. euro 97,51.
Il tutto come pervenuto e meglio identificato in atto di compravendita in data 11.7.2017 a rogito del dott. Persona_1
b) l'atto con cui verrà data esecuzione al presente impegno preliminare sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile entro 60 giorni dal rilascio delle copie autentiche della sentenza di divorzio passata in giudicato. Le spese notarili, l'imposta di registro e ogni altro onere di natura fiscale conseguente al trasferimento delle quote dell'immobile saranno a carico di entrambe le parti al 50%.
La signora chiederà l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Pt_1
c) il contratto di mutuo relativo alla casa coniugale acceso dalle parti con la Controparte_1
– concesso con atto notarile del 11.7.2017 a firma del Notaio dott. n. 385 di Repertorio,
[...] Per_1
registrato a Milano il 17.7.2017 al n. 36170 serie 1T- continuerà ad essere pagato dalla signora Pt_1 che si accolla -con il consenso del signor l'intera quota residua del mutuo sino alla sua Pt_2
estinzione.
Le parti danno atto che la signora ha già iniziato a corrispondere integralmente la rata del Pt_1
mutuo dallo scorso mese di giugno 2024 compreso.
d) Le quote di comproprietà delle parti sull'immobile, a seguito della cessione prevista al precedente punto a), diventano le seguenti: 73,45 % di proprietà della signora e 26,55% di proprietà del Pt_1
signor Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano Firenze dai signori e in data 8.7.2006; Parte_1 Parte_2 Pt_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
7) Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG