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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/09/2024, n. 13982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13982 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cisterna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29699 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusto Parte_1 C.F._1 mandato alle liti posto in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Guerrasio (C.F. ); C.F._2
- attore- e
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 in forza di procura speciale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Ciliberti (C.F.
); C.F._4
- convenuta –
oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato. conclusioni per : «in via principale, accertato e dichiarato Parte_1
l'inadempimento dell'Avv. al contratto di mandato e di Controparte_1 prestazione di opera professionale ai sensi degli artt. 1176 co. 2 e 1218 cod. civ. nei confronti di per il suo patrocinio nella causa iscritta al Parte_1
n. RG. 17384/ 2012 - Tribunale Civile di Roma definita con sentenza n. 14109/2017 dell'11.7.2017 per l'effetto condannarla al risarcimento del danno ed al rimborso in favore del Sig. a) di € 12.295,00 Parte_1 pagate dal alla quali somme liquidate a titolo di spese Pt_1 CP_2 legali e lite temeraria nella sentenza di condanna del Tribunale Civile di Roma n. 14109/2017 dell'11.7.2017 oltre interessi legali dalla domanda;
b) di € 42.290,00 quale risarcimento del danno biologico e rimborso spese mediche e terapeutiche oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 9.9.2009 (data dell'incidente); c) di € 5.570,87 quale risarcimento del danno estetico oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 9.9.2009 (data dell'incidente); in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Avv. al contratto di mandato e di prestazione di Controparte_1 opera professionale ai sensi degli artt. 1176 co. 2 e 1218 cod. civ. nei confronti di per il suo patrocinio nella causa iscritta al n. RG. Parte_1
17384/ 2012 - Tribunale Civile di Roma definita con sentenza n. 14109/2017 dell'11.7.2017 per l'effetto condannarla al risarcimento del danno: a) di € 12.295,00 quali somme liquidate a titolo di spese legali e lite temeraria nella sentenza di condanna del Tribunale Civile di Roma n. 14109/2017 oltre interessi legali dalla domanda;
in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Avv. al Controparte_1 contratto di mandato e di prestazione di opera professionale ai sensi degli artt. 1176 co. 2 e 1218 cod. civ. nei confronti di per il suo Parte_1 patrocinio nella causa iscritta al n. RG. 17384/ 2012 - Tribunale Civile di Roma definita con sentenza n. 14109/2017 dell'11.7.2017 per l'effetto condannarla al risarcimento del danno: a) della minore somma di € 5.000,00 liquidata alla controparte a titolo di lite temeraria;
in ogni caso, condannare l'Avv. al pagamento delle spese, Controparte_1 compensi, rimborso forfettario e oneri accessori del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario delle spese e dei compensi»; per : «Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, Controparte_1 rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso proposta in quanto, per i motivi di cui al punto 1 del presente atto, infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, spese generali, Iva e Cap, del presente giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in Pt_1 giudizio l'avv. al fine di farne accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità professionale e, per l'effetto, al fine di far condannare la professionista convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi e consistenti: a) nelle somme pagate dall'attore a titolo di spese legali e per lite temeraria in forza della sentenza di condanna del Tribunale civile di Roma n. 14109/2017 emessa in data 11.07.2017 (pari ad
€ 12.295,00); b) nel danno biologico ed estetico (subiti in occasione del sinistro oggetto del giudizio patrocinato), comprese le spese mediche e terapeutiche sostenute dalla data dell'incidente (pari ad € 47.860,87).
2. A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data 09/09/2009, stava percorrendo la via del Mare in direzione Pomezia (RM) alla guida della propria moto “Honda Silver Wing 400” targata DM25639 allorquando, giunto in prossimità della rotonda antistante il distributore di carburante della , all'altezza del civico 197, era stato investito nella CP_3 parte posteriore da una autovettura rimasta sconosciuta;
che, in seguito all'impatto, lo stesso era stato sbalzato dal veicolo e, nel rovinare a terra, si era procurato una “frattura del piatto tibiale della gambe destra” tanto da rendersi necessario il suo ricovero presso la Casa ” ove – Controparte_4 previa sottoposizione ad un intervento chirurgico mirato – era rimasto in degenza dal 09/09/2009 al 14/10/2009; che, successivamente, lo stesso si era rivolto all'avv. al fine di proporre apposita azione Controparte_1 giudiziaria nei confronti dell' (ora ), Controparte_5 Controparte_6
, per ottenere il risarcimento di Controparte_7 tutti i danni subiti in occasione del sinistro;
che, sottoscritto il mandato, l'avv. aveva redatto e presentato in nome e per conto dell'odierno CP_1 attore denuncia-querela contro ignoti;
che, contestualmente, la stessa aveva notificato all' atto di citazione per risarcimento danni;
CP_2 che, nelle more del giudizio civile (iscritto al n. 17384/2012 R.G.) la Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Velletri, a esito delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria di Pomezia, aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'odierno attore per il delitto di cui all' art. 367 Cp (simulazione di reato); che, pur tuttavia, espletata l'istruttoria dibattimentale, il giudice monocratico - con sentenza n. 1622 del 19/06/2018, divenuta irrevocabile il successivo 28/12 – lo aveva assolto dal reato con la formula “il fatto non sussiste”; che, intanto, nel giudizio civile si era costituita l' , la CP_2 quale aveva chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese;
che, con successiva sentenza n. 14109/2017 il giudice adito aveva rigettato la domanda con la motivazione che “non risulta raggiunta la prova che il sinistro sia stato causato dalla condotta di guida di altro veicolo rimasto non identificato”, condannando il sig. alle spese, compensi ed Pt_1 accessori del giudizio liquidati in € 5.000,00, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 Cpc;
che, indi, l'odierna convenuta aveva comunicato al sig. la sola notizia dell'esito Pt_1 sfavorevole della sentenza, senza allegarne copia ed omettendo di informarlo circa l'avvenuta notifica della stessa da parte della
[...]
, con conseguente decorso del termine utile per l'impugnazione; CP_6 che, successivamente, il legale della aveva intimato al Controparte_6 sig. il pagamento della somma di € 12.295,60, allegando alla Pt_1 raccomandata copia della sentenza conclusiva del giudizio;
che, in quel momento, dalla lettura del provvedimento, il sig. aveva appreso che il Pt_1 comportamento professionale dell'avv. nella conduzione della CP_1 causa era stato omissivo, negligente e superficiale;
che, infatti, a dire di quel decidente, il difensore di parte attrice - successivamente all'instaurazione del giudizio - non aveva presenziato più alle udienze, omettendo finanche di formulare contestazioni con riguardo agli elementi più sfavorevoli per il proprio assistito;
che, in ragione di tanto, l'odierno attore aveva contestato all'avv. di aver subito un grave danno a CP_1 causa del suo comportamento negligente;
che, di contro, la stessa aveva riscontrato tale comunicazione riferendo di aver comunicato tale
“situazione incresciosa” alla società presso la quale essa era assicurata per i rischi professionali ); che, pertanto, in un momento CP_6 successivo, il sig. aveva chiesto formalmente all'avv. il Pt_1 CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti, consistenti nel mancato riconoscimento dei danni permanenti conseguenti al sinistro stradale oggetto del giudizio patrocinato, nelle spese mediche sostenute, nonché nelle somme a titolo di spese legali e per lite temeraria esborsate;
che, a sostegno della propria pretesa, il sig. aveva dedotto che l'odierna convenuta avesse Pt_1 omesso: a) di chiedere la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
b) di opporsi alla richiesta di acquisizione degli atti della Procura di Velletri, associandosi anzi alla richiesta di controparte ed omettendo di addurre nel giudizio civile che occorreva espletare l'istruttoria dibattimentale penale;
c) di redigere e depositare tutte le memorie ex art. 183, 6 co. Cpc;
d) di insistere nelle richieste istruttorie (prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio); e) di intervenire alle udienze del 07/01/2014, 09/02/2016, 12/12/2016 e 20/12/2016; f) di precisare le conclusioni, eventualmente rinnovando le istanze istruttorie contenute nella citazione;
g) di depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica ai sensi dell'art. 190 Cpc;
h) di comunicare al proprio assistito che il legale della le aveva notificato la sentenza, facendo Controparte_6 decorrere il termine utile per proporre appello.
3. Con comparsa datata 12/12/2022 si costituiva in giudizio l'avv.
[...]
, la quale deduceva l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1
a causa della totale assenza di prove circa l'inadempimento professionale e, dunque, chiedeva il rigetto della stessa.
4. All'udienza di prima comparizione del 29/09/2022, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI Cpc, la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori al 23/02/2023; in pari data, il giudicante ammetteva prova per testi per come formulata nell'atto di citazione e disponeva l'espletamento di una consulenza medico-legale sulla persona di parte attrice, incaricando all'uopo il dott. ; il successivo 15/03/2023 era rilasciato il Persona_1 calendario delle operazioni peritali, il Ctu prestava giuramento ed il giudice assegnava allo stesso il termine di 60 giorni per la conclusione delle operazioni;
che, la consulenza tecnica d'ufficio era depositata in data 20/07/2023; che, contestualmente, l'esame dei testimoni era effettuato dal giudice delegato alle udienze del 23/05/2023 e 04/10/2023; che, in data 23/05/2024, le parti precisavano le conclusioni ed il giudicante tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 Cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. La domanda risarcitoria proposta dall'attore risulta fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
6. Nel presente procedimento, il sig. ha convenuto in giudizio Pt_1
l'avv. al fine di farne accertare l'inadempimento professionale CP_1 relativamente alla precedente controversia dalla stessa patrocinata – iscritta al n. 17384/2012 R.G. ed avente ad oggetto “risarcimento da sinistro stradale” - e, per l'effetto, al fine di far condannare la professionista al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di € 60.155,87 (di cui € 12.295,00 a titolo di spese legali sostenute e lite temeraria;
42.290,00 a titolo di danno biologico subito e rimborso spese mediche sostenute;
5.570,87 a titolo di danno estetico).
7. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, Cc che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 Cc, comma 2, e art. 2236 Cc impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023); ed ancora, ne consegue che «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (cfr. Cass. 23740/2018); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto
o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n. 11906/2016).
8. Giova ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, incomba sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre grava sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II Cc, ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili. 9. Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, occorre rilevare come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico conferito all'avv. per la rappresentanza e difesa del CP_1 sig. nel giudizio civile avente a oggetto il risarcimento dei danni Pt_1 conseguente al sinistro stradale del 09/09/2009.
10. Dunque, a fronte della pacifica esistenza del mandato alle liti ed attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218 Cc, costituiva preciso onere probatorio del professionista quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, cioè, per quel che rileva nel presente giudizio avrebbe dovuto provare: 1) di avere l'avv. chiesto la sospensione del CP_1 giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
di essersi opposta alla richiesta di acquisizione degli atti della Procura di Velletri e di non essersi associata alle richieste di controparte;
di aver redatto e depositato tutte le memorie ex art. 183, 6 comma Cpc;
di aver insistito nelle richieste istruttorie;
di essere intervenuta nelle udienze del 07/01/2014, 09/02/2016, 12/12/2016 e 20/12/2016; di aver depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica ai sensi dell'art. 190 Cpc;
di non aver ricevuto la notifica della sentenza;
2) ovvero, di non avere potuto compiere i suddetti adempimenti per causa alla stessa non imputabile.
11. Orbene, la disamina della documentazione prodotta in atti non consente di ritenere assolto da parte del professionista l'onere di diligenza qualificata.
12. In particolare, l'avv. : CP_1
a) non ha mai chiesto la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale: ciò risulta dall'atto conclusivo depositato dall'odierna convenuta, nel quale – tramite le affermazioni che seguono - confermava di non aver provveduto a tanto «né, in presenza del superiore quadro istruttorio, può ragionevolmente ritenersi che la responsabilità dell'avv. possa individuarsi nel non aver consigliato la CP_1 proposizione dell'appello o nel non aver chiesto la sospensione del giudizio civile in relazione alla pendenza del procedimento penale nei confronti del
nonché «l'eventuale sospensione non avrebbe mai potuto essere Pt_1 concessa, in assenza del requisito della pregiudizialità» (v. pag.
6-7 comparsa conclusionale della convenuta); b) non ha provato di essersi opposta alla richiesta di acquisizione degli atti della Procura di Velletri né ha smentito di essersi associata alle richieste di controparte in tale senso;
c) non ha provato di aver depositato tutte le memorie ex art. 183, comma 6 Cpc (ed anzi, dai verbali in atti emerge che la stessa aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 186 comma 6 Cpc, indice del fatto che non avesse depositato tempestivamente le memorie); d) non ha insistito nelle richieste istruttorie precedentemente formulate: ciò emerge dalla sentenza resa ad esito del giudizio dalla stessa patrocinato, in cui si legge «nel presente giudizio non sono state espletate prove testimoniali a dimostrazione della dinamica del sinistro»; e) non ha provato di essere intervenuta nelle udienze del 07/01/2014, 09/02/2016, 12/12/2016 e 20/12/2016: tale circostanza è confermata dai verbali di udienza allegati all'atto di citazione, nonché dalla precitata sentenza laddove il giudicante statuiva «il difensore della parte non presenziava più alle udienze” (sentenza n. 14109/2017, pag. 5); f) non ha dimostrato di aver precisato le conclusioni, depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 Cpc: tali omissioni sono confutate dalle affermazioni contenute nelle note di replica della (v. allegato 19 alla citazione); Controparte_6
g) non ha provato di non aver ricevuto la notifica della sentenza da parte della convenuta vittoriosa: orbene, premesso che la prova di un evento negativo era pressoché impossibile, occorre precisare che in data 17/07/2017 l'avv. ha notificato il solo dispositivo della sentenza al CP_1 sig. (allegato 5 dell'atto di citazione), mentre il successivo 18/07/2017 Pt_1
l'avvocato di controparte ha notificato all'odierno attore una Controparte_6 raccomandata contenente sia la nota spese che copia della sentenza integrale, della quale è plausibile ritenere che il sig. sia venuto a Pt_1 conoscenza per la prima volta;
inoltre, a prescindere dall'effettivo inizio del decorso del termine breve per l'impugnazione (conseguente all'eventuale notifica della sentenza da parte della all'avv. ), Controparte_6 CP_1 quest'ultima ha indirettamente confermato di non aver consigliato la proposizione o meno dell'appello (il che rappresenta uno dei punti salienti dell'inadempimento professionale contestato, visto che l'assoluzione penale avrebbe superato il divieto ex art. 345 Cpc) tramite l'affermazione «né, in presenza del superiore quadro istruttorio, può ragionevolmente ritenersi che la responsabilità dell'avv. possa individuarsi nel non CP_1 aver consigliato la proposizione dell'appello o nel non aver chiesto la sospensione del giudizio civile in relazione alla pendenza del procedimento penale nei confronti del nonché «l'eventuale sospensione non Pt_1 avrebbe mai potuto essere concessa, in assenza del requisito della pregiudizialità» (v. pag. 6 comparsa di costituzione).
13. Dunque, la predisposizione del libello introduttivo, la partecipazione alla prima udienza di comparizione e la notifica del solo dispositivo della sentenza conclusiva del giudizio non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio, incombente sul professionista, di avere svolto il proprio mandato con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma II, Cc;
ed infatti, deve evidenziarsi come sia preciso onere del difensore quello di osservare un comportamento proattivo durante lo svolgimento dell'incarico e, nello specifico, di predisporre tutte le difese necessarie al raggiungimento del risultato, tenendo altresì informato il proprio assistito sull'andamento del giudizio e sui possibili risvolti dello stesso;
ciò in quanto – come precedentemente affermato - quella del difensore è un'obbligazione di mezzi, essendo lo stesso tenuto a svolgere diligentemente un'attività a prescindere dal conseguimento di un dato obiettivo;
tale assunto è stato altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che «sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'avvocato grava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso;
egli è tenuto a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole» (cfr. Cass. 14597/2004; Cass. 10289/2015); pertanto, anche la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità, oltre al fatto che «il mero rilascio della procura, necessaria all'esercizio dello ius postulandi, non è idoneo a dimostrare l'assolvimento del dovere di informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. 7708/2016).
14. Una volta accertata la condotta omissiva e negligente posta in essere dall'avv. ossia l'inadempimento contrattuale, si deve CP_1 osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 4742/2019); e, ancora, che «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (Cass. n. 25112/2017). 15. Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e per quanto d'interesse nel giudizio de quo, occorre evidenziare che, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale della convenuta avv.
, con condanna risarcitoria a suo carico, parte attrice è tenuta a CP_1 dimostrare, da un lato, che in mancanza delle talune delle omissioni del professionista, l'esito del giudizio, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subito un effettivo pregiudizio.
16. Dunque, nel caso de quo, deve rilevarsi come il primo dei presupposti possa ritenersi dimostrato;
invero, quanto all'accertamento dell'inadempimento professionale qualificato dell'avv. deve CP_1 ritenersi come, tenuto conto degli esiti della prova testimoniale espletata nel presente giudizio, secondo un giudizio controfattuale, nell'ipotesi in cui la professionista avesse chiesto la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale o avesse insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori (presentandosi alle udienze, depositando le memorie ex art. 186 comma 6 Cpc e depositando gli scritti conclusivi ex art. 190 Cpc) il giudizio R.G. n. 17384/2012 promosso in nome e per conto del sig. Pt_1 avrebbe avuto, secondo il noto principio del “più probabile che non”, un esito positivo (come d'altronde avvenuto in sede penale); parimenti, qualora fosse stato proposto tempestivamente appello avverso la sentenza n. 14109/2017 (o qualora l'avv. avesse semplicemente riscontrato CP_1 le richieste di chiarimenti del sig. consentendogli eventualmente di Pt_1 rivolgersi ad un altro legale), l'odierno attore avrebbe forse avuto la possibilità di poter risultare vittorioso in secondo grado, avvalendosi del giudicato penale a lui favorevole.
17. Ed infatti, giova evidenziare che – contrariamente all'assunto di parte convenuta (v. sopra) - il giudizio penale incoato (iscritto al n. 782/2013 R.G. e concluso con sentenza n. 1622/2018) si trovava in un chiaro rapporto di pregiudizialità o, comunque, di notevole interferenza rispetto a quello civile di cui si discute, in quanto avente ad oggetto l'accusa del sig. di Pt_1 simulazione di reato ex art. 367 Cp: logicamente, la successiva sentenza di assoluzione avrebbe del tutto verosimilmente e ragionevolmente inciso sulle sorti del giudizio civile patrocinato dall'avv. in quanto CP_1 concernente il risarcimento dei danni subiti al seguito del sinistro stradale del 09/09/2019 rispetto al quale era stata esclusa tale simulazione;
ciononostante, dal momento che la sospensione era pur sempre discrezionale, a rilevare in tale contesto è principalmente la circostanza secondo cui, nel caso in cui l'avv. avesse spiegato le opportune CP_1 difese (tanto nelle memorie ex art. 183, quanto negli atti conclusivi di cui all'art. 190 Cpc), insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori, l'esito positivo del giudizio iscritto al n. 17384/2012 R.G. sarebbe stato “più probabile che non”.
18. Ed infatti, dalle deposizioni rese dai sig.ri e Tes_1 Tes_2
– indicati come testimoni nell'atto introduttivo del giudizio
[...] patrocinato dall'avv. , ma effettivamente escussi nel solo giudizio CP_1 de quo - è dato affermare che qualora gli stessi fossero stati sentiti nella sede opportuna, il giudizio civile di cui si discute, più probabilmente che non, si sarebbe concluso con una sentenza di accoglimento (così come, a seguito della loro escussione nel processo penale, lo stesso si è concluso con una sentenza di assoluzione per il sig. ; in altre parole, Pt_1
l'inadempimento dell'avv. si sostanzia – tra l'altro - nella CP_1 circostanza per la quale lo stesso non ha formulato richieste istruttorie che sarebbero state, più probabilmente che non, idonee a consentire l'accoglimento della domanda.
19. Più specificatamente, all'udienza del 23/05/2023 era escusso il sig. teste di parte attrice, il quale riferiva: che il sinistro si era Tes_1 verificato più di dieci anni prima a fine estate;
che, quel giorno lo stesso percorreva via del Mare in direzione Torvaianica allorquando, all'altezza di una rotonda, con un benzinaio a sinistra, aveva visto la vettura davanti alla sua tamponare uno scooterone;
che, in un primo momento la conducente della vettura si era fermata, ma, mentre lo stesso prestava soccorso al ragazzo investito – unitamente ad altre persone – costei scompariva;
che, dopo l'impatto, l'investito era caduto a terra e stava sanguinando da una delle gambe, nonché dalla parte alta del corpo.
20. Il successivo 04/10/2023 era escusso il sig. Testimone_2 altro teste di parte attrice, il quale riferiva: che il giorno del sinistro viaggiava dietro il sig. e che tra lui e lo stesso c'erano una o due Pt_1 macchine di distanza;
che, dopo l'impatto l'odierno attore era caduto a terra e lo aveva visto e sentito urlare dal dolore.
21. In ragione di tanto, è ragionevole ritenere che qualora il professionista non si fosse reso inadempiente (in particolare, qualora l'avv.
avesse insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori) più CP_1 probabilmente che non la domanda risarcitoria avanzata dal sig. Pt_1 avrebbe trovato accoglimento, in quanto dal testimoniale oggi escusso è emerso che il sinistro non era stato simulato e che l'odierno attore aveva effettivamente subito un danno.
22. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, ossia l'ultimo onere della prova incombente su parte attrice, al fine di individuare la sussistenza di un effettivo danno ovvero pregiudizio in capo al sig. - causalmente Pt_1 riconducibile all'inadempimento qualificato dell'avv. - occorre CP_1 tenere conto, non solo delle spese effettivamente sostenute, ma anche del quantum risarcitorio che l'attore avrebbe presumibilmente ottenuto con la sentenza di accoglimento della propria domanda.
23. Invero, l'attore deduceva di aver subito i seguenti danni: la condanna alle spese del giudizio per il rigetto della domanda;
la condanna ex art. 96 Cpc;
la perdita del risarcimento del danno – da parte dell'assicurazione - subito in conseguenza del sinistro (comprensivo delle spese mediche sostenute); relativamente alle prime due voci di danno giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv.
[...]
(v. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), il sig. ha CP_1 Pt_1 effettivamente provato di aver sostenuto la spesa della complessiva somma di € 12.295,00 a titolo di spese del giudizio e lite temeraria (v. allegato 23 memoria ex art. 183 n.1 Cpc); invece, per quanto concerne la prova del risarcimento “perso” nel precedente giudizio (conseguente ai danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro), occorre precisare quanto segue: a) relativamente ai danni patrimoniali, il sig. ha Pt_1 documentato tutte le spese mediche affrontate (v. allegato 16 alla citazione), le quali sono pari ad € 2.577,00; 2) per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali subiti dall'attore, gli stessi hanno trovato riscontro probatorio nella consulenza d'ufficio del Ctu dott. . Per_1
24. Ed infatti, il consulente all'uopo incaricato, esaminata la documentazione medica allegata, a seguito della visita espletata sulla persona del sig. , in risposta al quesito posto affermava e Parte_1 giustificava in modo del tutto convincente che “La natura delle lesioni subite dal periziando in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 09.09.2009 è chiaramente di tipo traumatico […]; in termini di danno biologico temporaneo si ritiene congrua una valutazione nella misura di: 60 giorni di Danno biologico temporaneo assoluto, 60 giorni di Danno biologico temporaneo parziale al 75%, 30 giorni di Danno biologico temporaneo parziale al 50% e di ulteriori 30 giorni di Danno biologico al 25% […]; in considerazione della compromissione funzionale, dell'accreditabile ed invalidante sintomatologia dolorosa e disfunzionale e degli esisti cicatriziali si ritiene congrua una valutazione in termini di Danno Biologico Permanente nella misura del 10% […]; in merito alla valutazione del danno estetico già ricompreso nella valutazione del danno biologico in quanto consistente negli esiti cicatriziali conseguenti all'intervento chirurgico subito dal periziando, si ritiene che le cicatrici descritte e obiettivate costituiscano un pregiudizio estetico minimo per cui si ritiene congrua una valutazione del 4% […]”.
25. Dalle risultanze offerte dalla compiuta istruttoria e, dunque, dalla espletata prova testimoniale e dalla CTU medico-legale (specialmente considerando l'assenza di qualsivoglia osservazione e/o contestazione delle parti alla consulenza tecnica), la prova del danno può dirsi raggiunta.
26. Indi, occorre procedere alla liquidazione del suddetto danno biologico, con la precisazione che si deve fare applicazione delle Tabelle legali previste per le microlesioni permanenti ex art. 139 C.d.a. in forza del canone giurisprudenziale di liquidazione del danno estetico. Il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato il danno come “un pregiudizio estetico minimo per cui si ritiene congrua una valutazione del 4%”; occorre considerare che, sulla base di quanto disposto dal d.m. del 03.07.2003 “se nella voce tabellare non è segnalata alcuna specificazione aggiuntiva inerente il danno estetico, quest'ultimo si ritiene non compreso nella valutazione percentuale indicata”; pertanto, sebbene il danno biologico e il danno estetico debbano essere ciascuno oggetto di specifico e dettagliato accertamento trattandosi di due distinti eventi sotto il profilo fenomenologico, la liquidazione deve essere unitaria, così come precisato dalla Corte di legittimità; e invero, il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salvo l'ipotesi di ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età - circostanze nella specie non ricorrenti e, comunque, non specificatamente allegate dall'attore; in particolare, secondo la Corte di legittimità “la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo, il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa;
ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento” (cfr. Cass. n. 26584/2022).
27. Ne consegue che, nel caso di specie, in base ai principi sopra indicati, per la corretta valutazione del danno estetico (privo d'incidenza funzionale), occorra procedere alla personalizzazione del danno biologico con un aumento del 30%, tenuto conto della natura del danno estetico
“minimo” (v. Ctu p. 13).
28. Applicando gli importi di cui al DM 16 luglio 2024, emesso ai sensi dell'art. 139 citato, si conseguono le seguenti somme:
a) per il primo punto di IP è previsto l'importo aggiornato di euro 947,30; il DM ha stabilito che «gli importi di cui al decreto del
[...] del 16 ottobre 2023, applicando la Controparte_8 maggiorazione dello 0,8% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2024», ragione per cui la somma di euro 8.195,82 prevista per l'anno 2023 deve essere incrementata dello 0.8% per cui è pari a euro 8.261,38; stima il decidente che il danno estetico imponga un appesantimento del punto base di liquidazione nella misura del 30% per cui l'importo definitivo è di euro 10.739,79, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data dell'evento - 09.09.2009 - (anni 39 - nato il [...]).
b) per l'invalidità temporanea il DM 16 luglio 2024 ha previsto l'importo giornaliero di euro 55,24 per cui: l' di giorni 60 è pari ad € 3.314.40; l' (al 75%) di giorni 60 è pari a € 2.485,80; l' (al 50%) di giorni 30 è pari a € 828,60; per l' (al 25%) di giorni 30, pari a € 414,30.
29. La somma dovuta a titolo di danno dinamico relazionale è pari a complessivi euro 17.782,89.
30. Al danno biologico occorre aggiungere, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, la circostanza che “all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (...) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851, Rv. 635701-01), essendosi ulteriormente precisato, da parte di questa Corte (quantunque con riferimento a lesioni che superano la soglia della micro-permanenza), che "in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)", di talché, "ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (così, in motivazione, Cass. 27 marzo 2018, n. 7513).
31. Dunque, nel caso in esame, appare altresì adeguato ritenere che al medesimo attore sarebbe stato riconosciuto anche un danno morale soggettivo che – ai sensi dell'art. 139 comma 3 C.d.a. – è pari al 20% e, quindi, incrementa il risarcimento sino a euro 21.339,46.
32. Infine, in mancanza di prova circa la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili (cfr. Cass. Civ. n. 6378/2023), è presumibile che alcuna ulteriore personalizzazione del danno biologico sarebbe stata riconosciuta.
33. Pertanto, è possibile affermare che al sig. sarebbe spettato Pt_1 il riconoscimento del danno non patrimoniale (comprensivo del danno estetico), pari a euro 21.339,46 oltre ovviamente al rimborso delle spese mediche documentate pari ad € 2.577,00, nonché delle spese del giudizio sostenute per l'ingiusta soccombenza pari ad € 12.295,00 (saldati il 20.10.2022).
34. Sul punto giova evidenziare che «in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli» (cfr. Cass. n. 37798 del 27/12/2022) per cui su tutti gli importi in questione, dalla rispettiva decorrenza, sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria.
35. Dunque, è necessario per il danno non patrimoniale (euro 21.339,46) individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. Assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (09.09.2009) e quella finale della odierna pronuncia (13/09/2024), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia), si perviene al seguente esito: € 16.377,18 + 21.339,46 : 2 = 18.858,32.
36. Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) per cui l'importo è pari a euro € 22.710,90.
37. Quanto alla somma dovuta per il rimborso delle spese mediche documentate pari ad € 2.577,00, in considerazione del tempo medio di esborso risulta equitativamente ex art.1226 Cc applicabile una rivalutazione a euro 3.000,00; mentre per le spese del giudizio sostenute per l'ingiusta soccombenza e pari ad € 12.295,00, in ragione del saldo definitivo al 20.10.2022 e dei pagamenti rateali praticati dal sig. se ne Pt_1 stima sempre equa la rivalutazione sino a euro 12.500,00.
38. Il risarcimento dovuto dalla convenuta è pari euro 38.210,90 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
39. Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico della convenuta avv. e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum (da euro 26.001 a euro 52.000) del numero e dell'importanza delle questioni trattate e sono liquidate come in atti;
inoltre, le spese giudiziali come liquidate devono distrarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Guerrasio dichiaratosi antistatario.
40. Le spese della Ctu redatta nel presente giudizio, rappresentata dalla somma già versata al consulente a titolo di acconto, sono poste definitivamente a carico della convenuta avv. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1 – disattesa ogni ulteriore domanda, istanza eccezione - così
[...] provvede: 1) accerta la responsabilità professionale della convenuta sig.ra ; CP_1
2) per l'effetto, condanna la convenuta sig.ra al pagamento, a CP_1 titolo risarcitorio, in favore dell'attore dell'importo di euro 38.210,90 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
3) condanna la convenuta sig.ra al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore dell'attore che liquida nell'importo di € 7.616,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Guerrasio dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente le spese della Ctu a carico della convenuta sig.ra
. CP_1
Roma, 13 settembre 2024. Il Giudice Alberto Cisterna sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere.