Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 50/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite nn. 50 e 56/2022 R.G., di appello avverso la sentenza n. 787/2021 pubblicata il 15/11/2021 dal Tribunale di Campobasso Sez- specializzata imprese in composizione collegiale nel procedimento n. 243/12 R.G., notificata il 17/1/22 avente ad oggetto: Cause di responsabilità. vs gli organi amministrativi e di controllo- Sez. Spec. Impresa
TRA
n. 50/22
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI DUILIO, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY N. 72 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZEO CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI N.64 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
(C.F. , P_ C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO COSTANTINO e dell'Avv. Daniela D'Angelo
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
n. 56/22
Pag. 1 a 12
(C.F.: , P_ C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO COSTANTINO E DELL'AVV. Daniela D'Angelo contro
URATORE DR. (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAZZEO CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI N.64 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_6 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/5/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. VIGLIOTTI DUILIO chiede che la Corte voglia così provvedere: Pt_1
“1) rigettare la domanda per come in primo grado proposta dall'attrice, odierna appellata, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto nonché rimasta priva del benché minimo supporto probatorio. 2) dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile e comunque privare di ogni effetto giuridico il sequestro conservativo emesso in suo danno ed in favore della AT del Fallimento nell'ambito del procedimento cautelare n.207/2012, in quanto lo Controparte_1 stesso non poteva essere proposto nella forma “ante causam” attesa la preventiva pendenza del presente giudizio. 3) condannare parte appellata al pagamento delle spese (in esse ricomprese quelle di entrambe le TU liquidate in danno del e da questi pagate ai Parte_1 professionisti incaricati) e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori e oneri previdenziali e fiscali come per legge, spese ed onorari in cui ricomprendere anche le spese relative alla fase cautelare la cui liquidazione, in quella sede, era stata riservata al merito”.
Per gli appellanti e gli Avv.ti Costantino D'Angelo e Controparte_4 P_ Daniela D'Angelo “precisano le conclusioni riportandosi a tutte quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, sempre impugnando ogni avversa deduzione, eccezione, documentazione, difesa e conclusione, poiché del tutto destituite di fondamento giuridico e fattuale”.
Per l'appellata curatela, l'avv. MAZZEO CARMELA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“-dichiarare : inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cpc, gli appelli i proposti da Parte_1
, e per le ragioni indicate in att i, ovvero dichiarare Controparte_4 P_ inammissibile, ai sensi dell'art. 348 cpc, le impugnazioni i della sentenza 787/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso;
-rigettare : definitivamente l'istanza di sospensione esecutiva della sentenza, oggi oggetto di gravame, richiesta dall'appellante in quanto Parte_1 inammissibile ed infondata in fatto e diritto per tutti i motivi spiegati con vittoria di spese della fase inibitoria;
-nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando integralmente la Parte_1 Controparte_4 P_ sentenza n. 787/2021, resa dal Tribunale di Campobasso il 05 -11 -2021 e pubblicata il 15 -11 - 2021, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi già esposti;
-respingere: con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti tutti contro la
[...]
per i motivi esposti in atti;
-respingere: definitivamente, l'istanza di Controparte_7 dichiarazione di nullità, inammissibilità e improcedibilità del sequestro conservativo emesso ai danni di ià confermato con provvedimento definitivo in sede di reclamo proposto Parte_1 da quest'ultimo innanzi il Tribunale del Riesame di Campobasso. Il sequestro, più innanzi indicato, è stato convertito, come per legge, in Pignoramento Immobiliare da cui è derivato, ex lege,
Pag. 2 a 12 procedimento esecutivo immobiliare n. 2/2022 R.G. Es. Immobiliari Tribunale di Campobasso nel quale lo stesso ha chiesto ed ottenuto conversione del pignoramento con Parte_1 pagamenti rateali mensili attualmente in atto “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 13/2/12 il proponeva azione di Controparte_7 responsabilità ex art. 146 c.2 LF confronti degli amministratori , Controparte_4 Pt_1
, , , chiedendone la condanna al
[...] Controparte_6 P_ Controparte_5 risarcimento del danno per le condotte illecite indicate in citazione da quantificarsi in giudizio oppure al pagamento in solido di una somma non inferiore a € 533.414,02, pari alla differenza tra l'attivo e il passivo.
Si costituivano:
amministratore della dal 14.02.2007 al 30.04.2008, Controparte_6 CP_1 chiedendo il rigetto della domanda;
amministratore di dal 30.04.2008 al 30.10.2008, unitamente al Parte_1 CP_8
, contestando la domanda;
CP
, amministratore dal 17 marzo 2009 alla data di fallimento, chiedendo il Controparte_5 rigetto della domanda;
contestando la domanda. Controparte_4
Veniva espletata una prima TU;
la causa, dopo essere stata riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo, per l'acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti cautelari di sequestro e per la rinnovazione della TU;
il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 787/2021, pubblicata il 15/11/2021 e notificata il 17/1/22, così provvedeva:
“1) In parziale accoglimento delle domande, condanna:
e l pagamento in via solidale in favore della AT Controparte_4 Parte_1 della dell'importo di euro 302.773,84; Controparte_1
e al pagamento in via solidale in favore della Controparte_4 P_ [...] dell'importo di euro 82.968,68 e dell'importo di euro 12.250,00; Controparte_9
al pagamento in favore della della Controparte_5 CP_7 Controparte_1 dell'importo di euro 42.063,01 e dell'importo di euro 726,50, il tutto per i motivi indicati in parte motiva;
2) Condanna Controparte_4 Parte_1 P_ Controparte_5 al pagamento in via solidale delle spese processuali in favore della Controparte_9
spese che liquida in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso
[...] forfettario del 15%;
3) Rigetta la domanda nei confronti di e compensa le spese processuali Controparte_6 tra la e;
Controparte_9 Controparte_6
4) Pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti Controparte_4 Pt_1
.”
[...] P_ Controparte_5 proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
14/2/22 e iscritta a ruolo il 16/02/2022, chiedendo che fosse rigettata la domanda e che fosse dichiarato nullo inammissibile , improcedibile ed inefficace il sequestro conservativo del procedimento cautelare 207/2012 proposto ante causam;
si costituiva la AT, chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituivano e chiedendo la riunione del procedimento Controparte_4 P_ relativo all'appello da loro proposto e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
-- Con distinto appello, poi riunito al precedente, proposto da e Controparte_4
Pag. 3 a 12 con citazione notificata il 9/2/22, ed iscritta a ruolo il 18/2/22 (proc. n. 56/2022 P_ R.G.), sono stati chiesti il rigetto della domanda e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituiva la AT, chiedendo il rigetto dell'appello.
, e venivano dichiarati contumaci con Controparte_6 Controparte_5 Parte_1 ordinanza del 26.1.23.
Rigettata la richiesta di inibitoria formulata da el procedimento n. 50-1/22, Parte_1 veniva disposta la riunione dei procedimenti;
con ordinanza del 30/5/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata curatela in relazione agli appelli riuniti.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Gli atti introduttivi risultano rispondenti a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni delle citazioni introduttive;
per completezza si rimanda ai singoli motivi di appello, nei quali vengono evidenziate carenze nell'esposizione delle critiche alla sentenza.
3. I motivi di appello proposti da sono i seguenti: Parte_1
1) mancata valutazione di circostanza discriminante;
2) violazione del principio dell'onere della prova;
3) violazione del principio che disciplina i criteri di acquisizione della prova;
4) violazione del principio di interpretazione e valutazione della prova;
5) mancata individuazione ed indicazione dei fatti produttivi di danni imputabili al e Pt_1 mancata esplicitazione del nesso eziologico che riconduce i fatti alla condotta del Pt_1
6) violazione del principio di intangibilità del giudicato;
7) erronea quantificazione a carico del delle somme da risarcire;
Pt_1
8) omessa risposta all'eccezione di nullità inammissibilità ed improcedibilità del sequestro conservativo richiesto ante causam ed emesso in danno del Pt_1
9) liquidazione delle spese ed onorari di causa in modo non conforme al diritto.
4. I motivi di appello proposti da e sono i seguenti: Controparte_4 P_
1) Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c..
2) Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
5. Con il primo motivo, il contesta la mancata considerazione di “circostanza Pt_1 discriminante” in considerazione del fatto che gli addebiti ascrivibili sarebbero solo quelli compresi tra il 30/4/2008 e il 30/10/08, periodo nel quale aveva rivestito la carica di Amministratore;
la condotta a lui imputata era quella relativa al contratto di locazione commerciale del 20/4/08 e al contratto di affitto di ramo di azienda del 22/4/2008, che non erano ricompresi nel periodo
Pag. 4 a 12 temporale sopra indicato;
si contesta che in detti contratti il aveva rivestito la qualità di Pt_1 rappresentante della locatrice e concedente ALOE snc e che per la aveva agito Controparte_9 in rappresentanza;
il non era intervenuto nei contratti nella qualità di Controparte_6 Pt_1 amministratore dalla motivo per cui nessuna responsabilità gestoria poteva essere a CP_9 lui addebitata in ordine alla stipulazione dei contratti;
il contratto di fitto di azienda aveva prodotto ricavi per € 1.457.000 e utili per € 17.500,00; il contratto di locazione aveva consentito all' CP_9 l'utilizzazione dei locali dal gennaio 2009.
In via preliminare, va rilevato che non risulta essere stata specificamente contestata la parte della sentenza impugnata nella quale è stato rilevato che il ha rivestito la carica di vice Pt_1 presidente del consiglio di amministrazione sin dalla costituzione della società, in quanto l'assemblea dei soci in sede di costituzione del 14/2/2007, nominava un consiglio di amministrazione, in carica a tempo indeterminato, composto da , con qualifica Controparte_4 di presidente, con funzioni di Vice Presidente, e , con Parte_1 Controparte_6 funzioni di amministratore delegato;
la composizione del consiglio di amministrazione veniva modificata con atto assembleare del 30 aprile 2008 (iscrizione al registro imprese del 21/11/2008), con la cessazione delle cariche conferite in sede di costituzione e conseguente nomina di un organo amministrativo composto da due amministratori con poteri disgiunti, nelle persone di Pt_1 e in data 30 ottobre 2008 (iscrizione presso il registro imprese del
[...] Controparte_4 26/11/2008), veniva a determinarsi la cessazione dalla carica di amministratore del sig. Parte_1
[...]
Per quanto sopra evidenziato è del tutto irrilevante che il on abbia sottoscritto quale Pt_1 amministratore della i contratti dell'aprile 2008, avendoli sottoscritti il , ma CP_9 CP_6 solo quale rappresentante della ALOE, in quanto nel periodo di tempo indicato, lo stesso Pt_1 era componente del consiglio di amministrazione ed era ben consapevole della sottoscrizione degli atti, proprio per lo stesso fatto che aveva partecipato alla conclusione dei contratti sottoscrivendoli quale rappresentante dell'ALOE; infine va rilevato che la responsabilità ascritta al non è Pt_1 consistita nella mera stipulazione dei contratti, ma nel fatto di avervi dato esecuzione mediante il pagamento di canoni effettuato in via anticipata, incidendo sul cattivo andamento della società e provocando il suo depauperamento.
L'affermazione relativa ai ricavi derivanti dal fitto di azienda pari a € 1.457.000 e utili per € 17.500,00 è del tutto priva di adeguata motivazione (come rilevato sopra in relazione all'art. 342 cpc, tenuto conto anche del fatto che la curatela ha dedotto la falsificazione del bilancio di cassa, con indicazione di ricavi non riscontrati;
va pure tenuto conto del fatto che nella sentenza impugnata è stato rilevato che l'unico bilancio depositato è quello del 2007 e che risulta l'omesso deposito dei bilanci successivi.
L'affermazione che i locali di cui alla locazione uso non abitativo del 20/4/2008 siano stati occupati dalla parts dal 2009, è del tutto priva di motivazione, tenuto conto anche del CP_9 fatto che nella sentenza impugnata si dà atto che lo stesso nella sua comparsa Controparte_4 di costituzione ha riconosciuto che i locali oggetto di locazione non vennero mai utilizzati dalla;
per altro verso risulta che l'attività commerciale di ricambi auto della veniva CP_9 CP_9 proseguita, a partire dal 2009, unicamente presso il punto vendita di Isernia.
6. Con il secondo motivo il ontesta la violazione dell'onere della prova: sia in ordine Pt_1 all'esistenza del danno per la società e al relativo ammontare;
sia in ordine ai fatti che avrebbero determinato il danno;
sia in ordine al nesso eziologico;
la AT non avrebbe fornito la prova del pagamento dei canoni di locazione, non avendo prodotto alcun documento al riguardo;
con la sentenza n. 343/18 passata in giudicato, il Tribunale di Campobasso aveva accolto l'opposizione della società Aloe avverso il decreto ingiuntivo richiesto dalla AT per la restituzione delle somme versate a titolo di canone di locazione, revocando il decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
I fatti che hanno determinato il danno allegati dalla curatela e riconosciuti dal Tribunale consistono nella stipulazione dei contratti e nella loro esecuzione;
quanto alla prova dei pagamenti il Tribunale ha ritenuto che la aveva effettuato pagamenti anticipati;
dalle risultanze CP_9 della TU era emerso che “ abbia effettuato i pagamenti analiticamente indicati alle pagg. CP_9
Pag. 5 a 12 57 e ss. della relazione, su fatture emesse da ALOE per l'attività di rettifica (mentre oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda era il commercio e non la rettifica, come invece indicato nelle fatture emesse dall'ALOE) e anche dopo che il contratto era stato risolto con riferimento all'affitto di azienda da esercitarsi nei locali di Campobasso. Pertanto, risulta che la ALOE abbia in maniera ingiustificata fatturato alla per attività di rettifica (che, invece, non era oggetto del CP_9 contratto di affitto di ramo di azienda), ed anche dopo la risoluzione (in data 19.12.2008) del contratto di affitto relativamente al ramo di azienda esercitato in Campobasso, e che la CP_9 abbia pagato dette fatture”.
Quanto alla contestazione di mancanza di prova dei pagamenti va rilevato che il ctu dott.
, a pag. 54 della relazione, precisa che i pagamenti sono avvenuti mediante uscite di Persona_1 cassa (come da partitario “denaro in cassa”) ed effetti cambiari ( come da partitario “effetti passivi commerciali ”); gli stessi pagamenti, in pari data, per gli stessi importi e per le medesime fatture sono stati riscontrati dal TU nel partitario dell'ALOE - conto del 2008 - (all. n. 5 Controparte_9 alla comparsa di costituzione e risposta dello stesso Sig. . Pt_1
Quanto alla contestazione relativa al fatto che con la sentenza n. 343/18, passata in giudicato, il Tribunale di Campobasso aveva accolto l'opposizione della società Aloe avverso il decreto ingiuntivo richiesto dalla AT per la restituzione delle somme versate a titolo di canone di locazione, revocando il decreto ingiuntivo, va rilevato che nella stessa sentenza impugnata è stato rilevato che “dalla stessa motivazione della sentenza n. 343/2018 del 22.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciata tra ALOE e la AT del fallimento nell'ambito del quale giudizio è stata pure espletata Controparte_9 ctu contabile, emerge che gli importi delle citate n. 5 fatture siano stati pagati da in misura CP_9 pari ad almeno 252.726,86, per cui non si ravvisa alcun contrasto con il decisum in quella sede (in cui l'opposizione è stata accolta in ragione della accertata sussistenza di un credito residuo della società Aloe di euro 28.073,17, valutati i complessivi rapporti di debito credito”; detta motivazione non è stata oggetto di specifica impugnazione e deve essere pienamente confermata.
Del tutto irrilevante è il riferimento al provvedimento emesso dal giudice della cautela, Dott. Russo, del quale non viene neppure indicato il contenuto, tenuto conto anche del rilievo della curatela che detto provvedimento ha ristretto l'ambito degli atti imputabili al proprio a Pt_1 quelli innanzi indicati.
7. Con il terzo motivo il contesta la violazione del principio che disciplina i criteri di Pt_1 acquisizione della prova in quanto il Tribunale, prima di ammettere le varie TU, di natura esplorativa, avrebbe dovuto verificare se la curatela avesse offerto la prova del pagamento asseritamente effettuato in favore dell'ALOE snc.
Il motivo è del tutto infondato.
La consulenza tecnica di ufficio è atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387/2020); la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 39257/2021); nella fattispecie in esame la TU è stata svolta su tutta la documentazione acquisita agli atti che ha comportato l'analisi della documentazione contabile offerta dalle parti e acquisita nel contraddittorio delle parti, ivi compresa quella della società Aloe.
8. Con il quarto motivo il contesta l'errata interpretazione e valutazione della prova;
Pt_1 il Tribunale aveva tenuto conto esclusivamente della seconda relazione, del TU , che Per_1 aveva seguito un ragionamento errato, in quanto “dalla documentazione in atti non emerge l'esistenza di altri fornitori diversi da Aloe in favore dei quali i pagamenti dovessero essere regolati con titoli”; all'epoca della costituzione dell' la stessa non disponeva di liquidità necessaria CP_8 per il pagamento dei canoni dovuti ad una data antecedente all'inizio dell'attività; l'anticipata emissione delle fatture era stata effettuata per creare una condizione di vantaggio fiscale ed
Pag. 6 a 12 operativo.
Il motivo è infondato.
Il fatto dedotto relativo all'inesistenza di altri fornitori diversi da Aloe in favore dei quali i pagamenti dovessero essere regolati con titoli, è del tutto irrilevante ai fini decisori;
il fatto dedotto che all'epoca della costituzione dell' la stessa non disponeva di liquidità necessaria per il CP_9 pagamento dei canoni è una mera allegazione della parte appellante, così come il fatto che l'anticipata emissione delle fatture era stata effettuata per creare una condizione di vantaggio fiscale ed operativo;
al contrario il tribunale, con ragionamento logico-giuridico chiaro ed esaustivo, ha specificato che il Ctu aveva analiticamente indicato per quali importi, in che data e per quale causale erano stati effettuati i pagamenti in favore di Aloe snc, in base all'esame della documentazione contabile in atti, con esame incrociato dei partitari delle due società, e con ricostruzione dei fatti la cui attendibilità deve essere confermata in questa sede (vedi pag. 28 della sentenza impugnata).
9. Con il quinto motivo il contesta la mancata individuazione dei fatti produttivi di Pt_1 danni e la mancata esplicitazione del nesso eziologico;
il Tribunale non avrebbe indicato la specifica condotta imputabile al né il danno derivante da detta condotta, né quantificato Pt_1 specificamente il danno imputabile al stesso. Pt_1
Il motivo è infondato.
Si richiama quanto già motivato in ordine al secondo motivo di appello in ordine alle condotte specificamente indicate dal tribunale, al nesso eziologico e al danno come specificato nella sentenza impugnata;
nella sentenza impugnata, il Tribunale precisa che il danno risarcibile andava computato proprio avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori ed al conseguente depauperamento della società poi fallita;
la stima del danno era da effettuarsi in misura pari alla alle somme oggetto di distrazione e cioè ai canoni contrattuali e ai rimborsi spese ingiustificati;
il tribunale ha specificamente indicato i canoni versati con indicazione dei singoli periodi di tempo, riferiti ai vari amministratori che si sono succeduti, accertando le singole responsabilità.
10. Con il sesto motivo il contesta la violazione del giudicato;
il Tribunale fondando Pt_1 la propria decisione sulla TU , che aveva ritenuto l'avvenuto pagamento, fatto di segno Per_1 Per_ contrario rispetto alla prima TU del dott. ; il Tribunale era pervenuto a conclusioni opposte rispetto alla sentenza n. 343/18 del tribunale di Campobasso, che aveva ritenuto che la curatela non avesse offerto la prova del pagamento e che i titoli commerciali a scadere, per la massima parte, erano tornati insoluti.
Il motivo è infondato. Per_ Preliminarmente va rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il TU con la relazione datata 17/10/13 hanno accertato che “Le origini del dissesto della società si Controparte_1 collocano nell'alveo delle operazioni commerciali poste in essere nel corso dell'esercizio 2008, periodo nel quale la società ha rilevato gli esercizi commerciali mediante la stipula di contratti di affitto di rami di azienda e realizzato consistenti volumi di vendita. Le modalità di condizione dell'impresa, tuttavia, sono risultate condizionate da particolari rapporti contrattuali che hanno obbligato la società verso la locatrice La stessa regolamentazione dei vari rapporti Pt_2 contrattuali tra le società, gestite da un medesimo soggetto economico, ha evidenziato le già richiamate anomalie che hanno condizionato la regolare prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Tali circostanze, quindi, hanno rappresentato un elemento condizionante ai fini della regolare prosecuzione di impresa, determinando il successivo dissesto aziendale e la conseguente declaratoria di fallimento” (vedi pagg. 33-35 della relazione). La seconda TU a firma del dott. è stata disposta a seguito di rimessione della causa sul ruolo al fine di eseguire Per_1 indagini supplementari, più specifiche, in relazione all'accertamento dei periodi di tempo e delle cariche sociali, alla ricostruzione delle vicende contrattuali, alla verificazione della contabilità della società e dei documenti contabili.
Come condivisibilmente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, dalla stessa motivazione della sentenza n. 343/2018 del 22.05.2018 emergeva “che gli importi delle citate n. 5
Pag. 7 a 12 fatture siano stati pagati da in misura pari ad almeno 252.726,86, per cui non si ravvisa CP_9 alcun contrasto con il decisum in quella sede (in cui l'opposizione è stata accolta in ragione della accertata sussistenza di un credito residuo della società Aloe di euro 28.073,17, valutati i complessivi rapporti di debito credito)”.
Ne consegue che nessuna violazione del giudicato può essere rilevata al riguardo, tenuto conto anche del fatto che la controversia dalla quale deriverebbe il giudicato è intervenuta tra soggetti diversi da quelli di cui al presente procedimento (nel primo tra il e la società Aloe, Pt_1 nel presente tra la curatela dell' e il . CP_9 Pt_1
11. Con il settimo motivo il contesta l'erronea quantificazione delle somme da Pt_1 risarcire;
la TU aveva quantificato in € 302.773,84 l'importo di danno imputabile al Per_1
senza considerare che il periodo di tempo da prendere in considerazione era quello dal 30 Pt_1 aprile al 30 ottobre 2008, periodo per il quale il danno sarebbe ammontato ad € 153.220,21.
Il motivo è infondato tenuto conto di quanto sopra già motivato in relazione al primo motivo, tenuto conto della nomina in data 14/2/2007 del consiglio di amministrazione, di cui ha fatto parte lo stesso inoltre va considerato che la curatela appellata con l'allegato “G” dell'atto di Pt_1 appello ha effettuato un calcolo presuntivo di ipotetica somma da corrispondere, introducendo nel presente giudizio di gravame fatti e prove nuove inammissibili.
12. Con l'ottavo motivo il contesta l'omessa risposta all'eccezione di Pt_1 nullità/inammissibilità del sequestro conservativo ante causam in danno del Pt_1
Il motivo è infondato.
Va rilevato che in ordine ai provvedimenti cautelari ante causam, l'ordinamento prevede specifici mezzi di impugnazione, che peraltro sono stati esperiti, mentre alcuna statuizione al riguardo può essere emessa da giudice del merito che deve pronunciarsi unicamente sull'accoglimento o su rigetto delle domande proposte;
all'esito del giudizio di merito, il provvedimento di sequestro conservativo si converte in pignoramento, nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 686 cpc, e come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
13. Con il nono motivo il contesta l'errata mancata compensazione parziale delle Pt_1 spese sul presupposto che la domanda aveva riguardato il risarcimento quantificato in € 533.414,00 mentre la sentenza aveva liquidato il risarcimento nell'importo minore di € 302.773,84, omettendo di disporre la compensazione delle spese in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Il motivo è infondato.
In via preliminare va rilevato che la somma di € 533.414,00, indicata dalla parte attrice, è relativa alla somma complessiva riguardante tutti i vari amministratori, mentre quella accertata nella sentenza di € 302.773,84 riguarda unicamente gli amministratori e Controparte_4 Pt_1 in solido;
va rilevato che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la
[...] compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è neppure tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. 22265/23; Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989); nella fattispecie il credito è stato accertato in concreto solo con l'espletamento della TU, che ha riconosciuto come dovuta la minor somma di € 302.773,84, così che il tribunale ha correttamente effettuato la liquidazione delle spese tenendo in considerazione il minor importo accertato (nessuna contestazione è stata effettuata in relazione al quantum liquidato, ma solo in relazione alla omessa compensazione); ne consegue che il motivo deve essere disatteso.
14. con la comparsa conclusionale, ha dedotto circa l'emissione della Parte_1 sentenza penale n. 475/2023, intervenuta nel corso del giudizio di appello, pronunciata dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 18/10/23, irrevocabile il 3/3/24, nei confronti di CP
, e , in relazione al reato di cui di cui
[...] Parte_1 Controparte_6 P_ agli artt. 110 c.p e 216 n. 1 RD 267/42, per aver essi posto in essere una serie di condotte di distrazione e/o di occultamento/sottrazione di somme, come meglio indicate nell'epigrafe della sentenza, quali soci amministratori della con la quale: sull'accordo delle parti ex Controparte_1
Pag. 8 a 12 art. 599 bis cpp riduceva ad anni due e mesi otto di reclusione la pena inflitta a;
P_ dichiarava inammissibili tutti gli altri motivi di appello;
confermava nel resto la sentenza in relazione a;
assolveva ex art. 530 cpv cpp e Controparte_4 Parte_1 P_
dal reato ascritto per non aver commesso il fatto. Controparte_6 ha fatto rilevare il fatto che con la sentenza indicata era stato assolto dal reato Pt_1 ascritto, che riguardava anche il versamento dei canoni di locazione per cui è causa, per non aver commesso il fatto.
Il motivo è infondato.
Come contestato dalla curatela l'art. 652 cpp prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima [c.p. 50, 51, 52, 53, 54], nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2; l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile;
nella fattispecie in esame la AT ha esercitato azione in sede civile e detta azione non è stata trasferita nel processo penale.
Ne consegue che alcun giudicato può derivare dalla citata sentenza della Corte di Appello, la quale, nel motivare la pronuncia di assoluzione ex art. 530 cpv, ha richiamato il dispositivo della sentenza 343/18 del Tribunale civile di Campobasso, deducendo del tutto genericamente “la mancanza di prova del versamento dei canoni”, (fatto invece escluso per quanto sopra evidenziato quanto al sesto motivo di appello) ed evidenziando che non si poteva escludere che vi fosse stata
“un' appropriazione interna all'impresa”.
Infine, del tutto irrilevanti ai fini decisori sono le allegazioni del elative alla pronuncia Pt_1 ex art. 599 bis cpp nei confronti di , nell'intento di attribuire la responsabilità Controparte_4 esclusiva delle condotte distrattive a quest'ultimo, tenuto conto sia del fatto che ai sensi dell'art. 445 co. 1 bis cpp la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili;
sotto diverso profilo la ritenuta responsabilità civile del , non esclude quella CP concorrente del secondo quanto sopra ampiamente motivato. Pt_1
15.1. Con il primo motivo, e contestano l'errata Controparte_4 P_ valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, con conseguente asserita violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; il contratto di locazione di locale commerciale del 20.04.2008, compresa la sottoscrizione in calce, era stato formalmente disconosciuto da CP
; sul punto, aveva ammesso di aver generato lui stesso tale scrittura e
[...] Parte_1 di averla sottoscritta con il nome “ ”; detto contratto, seppur datato 20.04.2008 Controparte_4
(data in cui era amministratore unitamente a , mentre Controparte_4 Persona_3 CP_6
era amministratore di , era stato registrato solo in data 30.03.2009, unica data
[...] CP_9 certa, quando ormai i Sigg. e non rivestivano più alcuna carica Controparte_4 P_ in nessuna delle citate due società; a prova di quanto precede doveva considerarsi l'azione di sfratto per morosità intentata da in data 20.11.2010, per il Controparte_10 mancato pagamento degli ultimi quattro mesi di affitto dei locali di cui al contratto del 20.04.2008, ovvero per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2010, nonché la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Campobasso – Sezione Penale, in data 03.04.2015, all'esito del giudizio instaurato a carico di il quale era stato ritenuto responsabile “del delitto p. e p. Parte_1 dall'art. 485 C.P., perché, al fine di procurarsi il vantaggio consistente nell'incassare, personalmente e senza coinvolgimento dell'altro socio, il canone annuo relativo all'affitto da parte della società Aloe snc, di cui l'indagato era socio unitamente a , in favore della Controparte_4
dell'immobile sito in Campobasso via Colle delle Api 108/E piano terra, falsificava Controparte_1 la firma di e la apponeva sul predetto contratto di locazione;
di tale contratto Controparte_4 poi faceva uso, riscuotendo i canoni ed attivando la procedura di sfratto per i canoni impagati nei confronti della In Campobasso, il 20.04.2008”; aveva avuto Controparte_1 Controparte_4
Pag. 9 a 12 conoscenza del contratto di locazione in questione soltanto nel mese di marzo del 2012, dalla dott.ssa , curatrice fallimentare;
sulla base delle dichiarazioni del Sig. CP_2 Pt_1 e della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso – Sezione Penale, succitata, gli
[...] appellanti dovevano essere ritenuti indenni da qualsiasi responsabilità in ordine alle vicende negative derivate alla in conseguenza del contratto del 20.04.2008; nel contratto Controparte_1 28 Ottobre 2008, intervenuto tra e relativo alla modificazione Controparte_4 Parte_1 del contratto di affitto del ramo di azienda a rogito Notar di Campobasso, n. di Rep. Per_4 128.265, Racc. n. 16.341, nulla veniva dedotto in relazione al contratto di locazione dei locali che a tale data era inesistente;
inoltre gli appellanti contestano che sono stati ritenuti responsabili anche per il danno derivato alla Società fallita conseguente ai rimborsi spese di euro 12.250,00 (su un totale di euro 14.792,75), poiché tale somma sarebbe stata nell'anno 2009, prima del 17.03.2009, quando i predetti rivestivano ancora la carica di amministratori, senza considerare che essi avevano già cessato da tale carica sin dal 19.12.2008; in data 19.12.2008, e Controparte_4
avevano ceduto le intere loro quote di compartecipazione nella P_ Controparte_1 in favore della in persona dell'amministratore, socio unico e legale Controparte_11 rappresentante, Sig. ; da quel momento in poi la aveva continuato Controparte_5 CP_9 l'attività commerciale relativa al solo ramo di azienda di Isernia, con i suoi lavoratori dipendenti ( , e – questi Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 ultimi due figli di ), assunti dal Sig. . Controparte_5 Controparte_5
15.2. Con il secondo motivo, e contestano la violazione Controparte_4 P_ del disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che , Controparte_4 nel disconoscere il contratto del 20.4.08, aveva praticamente dimostrato di essere completamente estraneo ai detti pagamenti dei quali non aveva ricevuto alcuna utilità; , invece, P_ non aveva avuto la benché minima possibilità di conoscere l'esistenza di detto contratto, poiché non vi è stata data alcuna prova che egli avesse emesso una qualche fattura e/o disposto qualche pagamento di canoni di affitto relativo al contratto del 20.04.2008.
15.3. Con il terzo motivo, e contestano la violazione o Controparte_4 P_ falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 146 l.f., 2043, 2056 e 2697 c.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., con riguardo alla prova della distrazione delle somme;
contestano che e sono stati amministratori Controparte_4 P_ CP_9 rispettivamente dal 30.04.2008 al 19.12.2008 e dal 28.10.2008 al 19.12.2008; P_ sarebbe totalmente estraneo alla gestione della società fallita poiché egli aveva ricoperto la carica di amministratore limitatamente al periodo sopraindicato (circa 1 mese e mezzo) e non anche per il periodo successivo, sino al 17.03.2009, data corrispondente all'aggiornamento nei registri della Camera di Commercio.
16. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Il via preliminare, va confermato l'accertamento operato dal tribunale circa la scansione temporale delle cariche di amministratore;
Controparte_4 Parte_1 CP_6
sono stati amministratori dalla data di costituzione della società, 14.02.2007, i primi due
[...] fino al 30.10.2008, fino al 30.04.2008; e dal CP_6 P_ Controparte_4
30.10.2008 al 17.03.2009; dal 17.03.2009; nel contempo va dato atto che è Controparte_5 incontestato che e erano amministratori e legali Controparte_4 Parte_1 rappresentanti dell'ALOE snc di AR PP & C. al momento della sottoscrizione dei contratti dell'aprile 2008 e fino al 19/12/2008 quando la società ha mutato denominazione nella Controparte_10
Come è dato di evincere dalla relazione dr. a pag. 150 “Con riferimento dalla Per_1 cessazione alla carica di amministratori occorre precisare la stessa è intervenuta con atto del 17/03/2009, seppure la cessione delle quote sociali sia intervenuta il 19/12/2008. Occorre, pertanto, non confondere i due momenti, tanto più se si considera che la carica di amministratore può essere assunta anche da soggetti terzi rispetto alla società (quindi, anche da soggetti non soci)”; peraltro lo stesso consulente ha dato atto del fatto che il CTP dei avevariconosciuto CP che “si può osservare ulteriormente che (…) - dal 01/11/2008 al 17/03/2009 la - Controparte_9 che vede nel proprio consiglio di amministrazione, i Sigg. e - versava Controparte_4 P_
Pag. 10 a 12 all'Aloe s.n.c. (rappresentata dai Sigg. e , quest'ultimo fino al Parte_1 Controparte_4 19/12/2008) la somma di € 82.968,68 (di cui € 43.964,59 fino al 19/12/2008)”; la stessa visura camerale (all. 2 , pag. 202 relazione ) conferma che la data dell'atto di variazione degli Per_1 organi sociali (cessazione) relativa a e è quella del 17/3/2009 Controparte_4 P_ (iscritta l'8/4/2009), difformemente da quanto sostenuto dagli appellanti.
Ciò premesso il Tribunale ha rilevato che dalla consulenza risultava che la Per_1 [...]
in relazione al contratto di locazione del 20.04.2008, aveva ricevuto dalla le CP_1 CP_12 fatture 346 del 30.06.2008 di euro 61.200,00 per canoni da gennaio a giugno 2009, quella 348 del 1.07.2008 di euro 30.600,00 per canoni da luglio a settembre 2009, quella n. 349 del 3.07.2008 di euro 30.600,00 per canoni da ottobre a dicembre 2009, quella n. 352 del 17.07.2008 di euro 93.600,00 per saldo dicembre 2009 e gennaio/agosto 2010, quella n. 370 del 17.09.2008 di euro 64.800,00 per canoni settembre/dicembre 2010 oltre gennaio e febbraio 2011; gli importi di cui alle fatture oggetto delle indicate note di credito risultavano pagati dalla alla ALOE, CP_1 sulla scorta della documentazione contabile in atti, avendo il ctu accertato che i pagamenti individuati nel partitario della – conto – erano stati Controparte_9 Controparte_13 riscontrati anche nel partitario della conto (con la Controparte_13 Controparte_9 sola eccezione del pagamento del 27/07/2010 relativamente alla fattura 121, per la quale la CP_9 contabilizza un pagamento di € 500,00 mentre la Aloe un incasso di € 458,00).
Il Tribunale sulla scorta della TU ha rilevato che i pagamenti dei canoni erano imputabili agli amministratori e , per l'importo di € 302.773,84, importo che Parte_1 Controparte_4 costituiva il danno risarcibile ascrivibile agli indicati amministratori;
deve essere pienamente confermata l'irrilevanza ai fini decisori del fatto che nella scrittura del 20/4/2008 la sottoscrizione del sia stata apposta dal e che quest'ultimo sia poi stato condannato Controparte_4 Pt_1 dal Tribunale per il reato di cui all'art. 485 cp, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza impugnata circa la consapevolezza del del contratto e dell'esecuzione dello stesso, tenuto CP conto dei numerosi pagamenti eseguiti e delle fatture emesse nel 2008, mentre rivestiva la carica di amministratore, sia della che dell'ALOE; allo stesso modo del tutto irrilevanti sono CP_9 le contestazioni relative alla mancanza di data certa del contratto di locazione, che sono del tutto superate dalle fatture in atti relative all'anno 2008 e dai riscontri incrociati dei partitari relativi ai pagamenti eseguiti;
del tutto irrilevante ai fini decisori è il rilievo della mancata menzione del contratto di locazione del 20/4/2008 nel successivo contratto del 28 Ottobre 2008, che aveva ad oggetto la modificazione del diverso contratto di affitto di ramo di azienda.
Infondata è pure la contestazione relativa all'assunta erronea affermazione della responsabilità degli appellanti anche per il danno derivato alla Società fallita conseguente ai rimborsi spese di euro 12.250,00, tenuto conto del fatto che, come sopra precisato, CP
e sono stati amministratori sino alla data del 17.03.2009, come risulta
[...] P_ dalla visura della CCIIA, a prescindere dal fatto che gli stessi avevano ceduto le rispettive quote di compartecipazione.
Ne consegue che devono essere pienamente confermati gli accertamenti di responsabilità di per il pagamento dell'importo di € 302.773,84 (in solido con Controparte_4 Parte_1
e della responsabilità di e per il pagamento in via solidale Controparte_4 P_ degli importi di euro 82.968,68 e dell'importo di euro 12.250,00.
17. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati in solido a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri medi, con l'aumento previsto per la difesa di un soggetto contro più soggetti.
Essendo il fallimento ammesso ex art. 144 del DPR 115/ 2002 al patrocinio a favore dello Stato per la costituzione in appello in forza di decreto del 23/2/22 emesso dal GD attestante la mancanza di fondi, il pagamento delle spese (liquidate nella misura integrale) deve essere eseguito in favore dello stato ex art. 133 DPR 115/ 2002; la Corte costituzionale con pronuncia n. 64 del 19/04/2024, ha statuito che “Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del
Pag. 11 a 12 beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione. Devono essere pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 133, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002”.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e in solido, di un ulteriore importo a titolo di Controparte_4 P_ contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, sez. specializzata imprese, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da (n. 50/22 RG ) e da e Parte_1 Controparte_4 (n. 56/22 RG), avverso la sentenza n. 787/2021 pubblicata il 15/11/2021 dal P_ Tribunale di Campobasso, sez. specializzata imprese, così provvede:
-rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
-condanna e in solido al Parte_1 Controparte_4 P_ pagamento, in favore della delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_9 disponendo che il pagamento sia effettuato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/'02 in favore dello Stato e liquidando tali spese in complessivi € 32.190,40 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
-dichiara che a carico degli appellanti e , in solido, Controparte_4 P_ sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 29/05/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 12 a 12