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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/08/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2712/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Michele TUCCI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t.; Controparte_1
CONVENUTA contumace avente ad oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.a traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1
Controparte_1
1.b Il era proprietario di un immobile al Largo Pignatari, n. 3, in Potenza. Pt_1
Egli e la avevano concluso, il 12 Giugno 2013, un Controparte_1 contratto, mercè il quale erano stati commessi alla società lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile.
L'immobile medesimo, nelle more, veniva vincolato dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici.
A direttore dei lavori veniva nominato l'Arch. . Controparte_2
Il 30 Gennaio 2014, l'impresa comunicava che il rapporto era cessato, perché il l'aveva indotta a compiere operazioni non regolari sotto il profilo fiscale: tale Pt_1 recesso, assumeva l'attore, era illegittimo, e la motivazione non rispondeva a verità.
1 N. 2712/2015 R.G.A.C.
Il cantiere era stato abbandonato, e senza l'adozione di cautele idonee a prevenire l'infiltrazione d'acqua nelle proprietà sottostanti: il chiedeva, di conseguenza, Pt_1 pronunziarsi la risoluzione del contratto, per l'inadempimento della controparte.
Al fine di fruire delle detrazioni fiscali previste dalla l. 449/1997, egli aveva chiesto alla società di ripetere, mediante bonifici, i pagamenti già compiuti attraverso assegni bancari: questi ultimi risultavano inidonei al godimento del beneficio.
Il non aveva portato in detrazione la fattura n. 15/2013, emessa dalla Pt_1
Controparte_1
Nell'immobile erano presenti delle soglie di marmo, costruite secondo le indicazioni della Soprintendenza, che avrebbero dovuto essere collocate nella loro sede, e, invece, erano scomparse: la loro mancata collocazione, inoltre, aveva cagionato danni alle sottostanti proprietà delle signore . Pt_2
Il aveva risarcito tali danni, nella misura di euro 700,00, in favore di Pt_1
e di euro 3.500,00, in favore di gli importi dovevano essere Parte_3 Parte_4 restituiti, con gli interessi.
I lavori oggetto della fattura n. 2/2013, emessa dalla convenuta, pur contabilizzati, non erano stati eseguiti: il aveva versato la somma di euro 8.800,00, che doveva Pt_1 essergli restituita, con gli interessi.
L'illegittimità del recesso comportava che la convenuta doveva corrispondere la penale contrattuale (art. 8), dovuta per il ritardo, pari ad euro 7.000,00, oltre agli interessi.
All'attore spettavano, altresì, «tutti i danni patiti e subendi derivanti dall'illegittimo recesso dal contratto operato dalla convenuta nonché dall'illegittimo abbandono del cantiere, che non veniva neanche messo in sicurezza, che si quantificano nella misura di € 20.000,00 ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 30/01/2014 sino al soddisfo».
1.c L'attore aveva incaricato la ancora, di lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile da lui condotto come sede dello studio professionale, in Potenza, alla Via Due Torri, n. 4: egli aveva pagato l'importo di euro 7.700,00, portato dalla fattura n.
17/2013, emessa dalla controparte, per l'acquisto di materiale e per l'allestimento del cantiere, ma l'appaltatrice non aveva compiuto i lavori: la somma, oltre agli interessi legali, doveva essere rimborsata.
L'attore, inoltre, doveva ottenere «il risarcimento di tutti i danni patiti e subendi derivanti dal grave inadempimento […] che si quantificano nella misura di € 4.300 ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 29/12/2013 sino al soddisfo.».
2. La convenuta rimaneva contumace, e tale veniva dichiarata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvenuta conclusione del contratto relativo all'immobile al Largo Pignatari, n. 3, è documentata per iscritto.
2 N. 2712/2015 R.G.A.C.
2. La nota col recesso della è, anch'essa, depositata agli Controparte_1 atti:
Essa si presenta generica e, sostanzialmente, priva di una chiara motivazione: si tratta, pertanto, di un recesso contrario alla legge: avendo l'appaltatore abbandonato il cantiere in questo modo, senza aver compiuto l'opera e manifestando, anzi, un espresso rifiuto di terminare l'esecuzione della prestazione, è fondata la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta dall'attore.
3. Il committente, odierno attore, chiedeva, ricevuta tale comunicazione, informazioni al direttore dei lavori (il quale risulta essere, altresì, il progettista), intorno a talune circostanze relative ai medesimi: la risposta era la seguente:
3 N. 2712/2015 R.G.A.C.
4. Gli accordi con le , insieme agli assegni adoperati per pagare loro le somme, Pt_2 sono documentati.
In assenza, tuttavia, di una relazione tecnica specifica, corredata di fotografie e di ogni altro elemento, tempestivamente formata e preferibilmente acquisita mediante un procedimento giudiziario (l'attore chiedeva, nell'atto di citazione, una c.t.u.: ma, verosimilmente, a prevenire probabili alterazioni dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto chiedere un accertamento tecnico preventivo: e, comunque, lo scrivente, sottentrato nella funzione di Giudice Istruttore a distanza di circa nove anni dall'introduzione della lite, e ad oltre dieci dai fatti, non avrebbe potuto disporre quella c.t.u., non ammessa dai giudici predecessori, ed oramai presumibilmente tardiva rispetto alla possibile evoluzione della condizione materiale), non è possibile riconoscere, sic et simpliciter, le intere somme richieste: anche perché lo stesso attore deposita la nota, già prima citata, del proprio professionista di fiducia, progettista e direttore dei lavori, dalla quale risulta
(punto numero 3) che non tutto il danno poteva essere stato cagionato dalle infiltrazioni provenienti dalla proprietà del . Pt_1
Mancando una qualunque altra e migliore modalità di determinazione del rispettivo apporto eziologico, si dovranno ridurre della metà gli importi pretesi.
4 N. 2712/2015 R.G.A.C.
Rimangono, pertanto, da rimborsare la somma di euro 350,00, quale metà dell'importo pagato a nonché la somma di euro 1.750,00, quale metà dell'importo pagato a Parte_3
oltre agli interessi legali, come da domanda, decorrenti dal 9 Luglio 2015: Parte_4 complessivamente, si tratta di una sorte capitale di euro 2.100,00.
5. L'importo di euro 8.800,00, portato dalla fattura della . Controparte_1
2/2013, e dall'assegno datato al 28 Giugno 2013, può essere riconosciuto: l'assegno, in realtà, non è firmato, ma può tarsi elemento a favore dell'attore dalla chiara e specifica dichiarazione del direttore dei lavori, contenuta nella nota prima menzionata (numero 2 della medesima): e, dunque, la medesima somma dev'essere restituita, con gli interessi legali dal 28 Giugno 2013 al soddisfo.
6. L'art. 8 del contratto relativo all'immobile al Largo Pignatari contempla una clausola penale:
La penale (senza aggiungere che non si comprende quale fosse l'esatto ammontare della medesima: «Eur 50,00 (diconsi euro cento)»), dovuta e richiesta per il ritardo, non può essere pretesa: l'inizio dei lavori, come da apposita dichiarazione presentata al Comune di Potenza, era previsto entro i trenta giorni dall'acquisizione della dichiarazione medesima al protocollo generale dell'ente, ossia entro trenta giorni dal 6 Dicembre 2013: sicché il termine di ultimazione non era ancora trascorso alla data del recesso, che, si ricorda, risaliva al Gennaio del 2014.
Si deve reputare, infatti, che il ritardo nell'adempimento non possa essere computato oltre la data del recesso, fosse esso giustificato o, come nella specie, ingiustificato, e tale da concretare il rifiuto di adempiere: da quella data in avanti, infatti, la prestazione rimane definitivamente inadempiuta, e può pretendersi o un'eventuale penale per il completo 5 N. 2712/2015 R.G.A.C.
inadempimento, oppure il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c., e la risoluzione
(Cass. civ., Sez. II, sent. 16.7.2001, n. 9637: «Il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ..»).
Se il recesso sopravviene prima del termine finale, previso per l'adempimento, allora, nessun ritardo, passibile di essere punito dalla penale, può dirsi maturato.
7. Il contratto di locazione dell'appartamento destinato ad ufficio, in Potenza, alla Via Due
Torri, n. 4, è stato prodotto dall'attore:
La metteva la fattura n. 17/2013, per la ristrutturazione Controparte_1 di quei locali: e veniva pagata mediante assegno datato al 31 Dicembre 2013.
La convenuta, tuttavia, non ha dimostrato di aver eseguito quanto avrebbe giustificato l'emissione dell'assegno: e, dunque, deve restituire ciò che riceveva: euro 7.700,00, oltre agli interessi legali dal 31 Dicembre 2013, fino al soddisfo.
L'inadempimento, del resto, è confermato dalle deposizioni dei testi Testimone_1
(udienza del 25 Ottobre 2016, al cui verbale si rinvia) e (udienza del Testimone_2
25 Luglio 2017, al cui verbale, nuovamente, si rinvia).
8. Le domande di risarcimento ulteriori, con liquidazione degli importi pretesi in euro
20.000,00 ed in euro 4.300,00, risultano prive di specificazione ed argomentazione, e non possono che essere rigettate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2712/2015 R.G.A.C., promossa da contro la in persona del l.r. p.t., Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara illegittimo il recesso della comunicato a Controparte_1 con nota datata al 30 Gennaio 2014, relativo al contratto inter Parte_1 partes, concluso il 12 Giugno 2013;
2. dichiara risolto, per inadempimento della il contratto inter Controparte_1 partes, concluso il 12 Giugno 2013;
3. condanna, previo accertamento della corresponsabilità nella causazione dei danni a Pt_3 ed a la a pagare a
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 2.100,00, oltre agli interessi legali dal 9 Luglio al soddisfo;
[...]
4. condanna la pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 7.700,00, oltre agli interessi legali dal 31 Dicembre 2013 al soddisfo;
5. condanna la pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 8.800,00, oltre agli interessi legali dal 28 Giugno 2013 al soddisfo;
6. condanna l' rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 555,28 per esborsi, oltre al
6 N. 2712/2015 R.G.A.C.
rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 14 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Michele TUCCI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t.; Controparte_1
CONVENUTA contumace avente ad oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.a traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1
Controparte_1
1.b Il era proprietario di un immobile al Largo Pignatari, n. 3, in Potenza. Pt_1
Egli e la avevano concluso, il 12 Giugno 2013, un Controparte_1 contratto, mercè il quale erano stati commessi alla società lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile.
L'immobile medesimo, nelle more, veniva vincolato dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici.
A direttore dei lavori veniva nominato l'Arch. . Controparte_2
Il 30 Gennaio 2014, l'impresa comunicava che il rapporto era cessato, perché il l'aveva indotta a compiere operazioni non regolari sotto il profilo fiscale: tale Pt_1 recesso, assumeva l'attore, era illegittimo, e la motivazione non rispondeva a verità.
1 N. 2712/2015 R.G.A.C.
Il cantiere era stato abbandonato, e senza l'adozione di cautele idonee a prevenire l'infiltrazione d'acqua nelle proprietà sottostanti: il chiedeva, di conseguenza, Pt_1 pronunziarsi la risoluzione del contratto, per l'inadempimento della controparte.
Al fine di fruire delle detrazioni fiscali previste dalla l. 449/1997, egli aveva chiesto alla società di ripetere, mediante bonifici, i pagamenti già compiuti attraverso assegni bancari: questi ultimi risultavano inidonei al godimento del beneficio.
Il non aveva portato in detrazione la fattura n. 15/2013, emessa dalla Pt_1
Controparte_1
Nell'immobile erano presenti delle soglie di marmo, costruite secondo le indicazioni della Soprintendenza, che avrebbero dovuto essere collocate nella loro sede, e, invece, erano scomparse: la loro mancata collocazione, inoltre, aveva cagionato danni alle sottostanti proprietà delle signore . Pt_2
Il aveva risarcito tali danni, nella misura di euro 700,00, in favore di Pt_1
e di euro 3.500,00, in favore di gli importi dovevano essere Parte_3 Parte_4 restituiti, con gli interessi.
I lavori oggetto della fattura n. 2/2013, emessa dalla convenuta, pur contabilizzati, non erano stati eseguiti: il aveva versato la somma di euro 8.800,00, che doveva Pt_1 essergli restituita, con gli interessi.
L'illegittimità del recesso comportava che la convenuta doveva corrispondere la penale contrattuale (art. 8), dovuta per il ritardo, pari ad euro 7.000,00, oltre agli interessi.
All'attore spettavano, altresì, «tutti i danni patiti e subendi derivanti dall'illegittimo recesso dal contratto operato dalla convenuta nonché dall'illegittimo abbandono del cantiere, che non veniva neanche messo in sicurezza, che si quantificano nella misura di € 20.000,00 ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 30/01/2014 sino al soddisfo».
1.c L'attore aveva incaricato la ancora, di lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile da lui condotto come sede dello studio professionale, in Potenza, alla Via Due Torri, n. 4: egli aveva pagato l'importo di euro 7.700,00, portato dalla fattura n.
17/2013, emessa dalla controparte, per l'acquisto di materiale e per l'allestimento del cantiere, ma l'appaltatrice non aveva compiuto i lavori: la somma, oltre agli interessi legali, doveva essere rimborsata.
L'attore, inoltre, doveva ottenere «il risarcimento di tutti i danni patiti e subendi derivanti dal grave inadempimento […] che si quantificano nella misura di € 4.300 ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 29/12/2013 sino al soddisfo.».
2. La convenuta rimaneva contumace, e tale veniva dichiarata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvenuta conclusione del contratto relativo all'immobile al Largo Pignatari, n. 3, è documentata per iscritto.
2 N. 2712/2015 R.G.A.C.
2. La nota col recesso della è, anch'essa, depositata agli Controparte_1 atti:
Essa si presenta generica e, sostanzialmente, priva di una chiara motivazione: si tratta, pertanto, di un recesso contrario alla legge: avendo l'appaltatore abbandonato il cantiere in questo modo, senza aver compiuto l'opera e manifestando, anzi, un espresso rifiuto di terminare l'esecuzione della prestazione, è fondata la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta dall'attore.
3. Il committente, odierno attore, chiedeva, ricevuta tale comunicazione, informazioni al direttore dei lavori (il quale risulta essere, altresì, il progettista), intorno a talune circostanze relative ai medesimi: la risposta era la seguente:
3 N. 2712/2015 R.G.A.C.
4. Gli accordi con le , insieme agli assegni adoperati per pagare loro le somme, Pt_2 sono documentati.
In assenza, tuttavia, di una relazione tecnica specifica, corredata di fotografie e di ogni altro elemento, tempestivamente formata e preferibilmente acquisita mediante un procedimento giudiziario (l'attore chiedeva, nell'atto di citazione, una c.t.u.: ma, verosimilmente, a prevenire probabili alterazioni dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto chiedere un accertamento tecnico preventivo: e, comunque, lo scrivente, sottentrato nella funzione di Giudice Istruttore a distanza di circa nove anni dall'introduzione della lite, e ad oltre dieci dai fatti, non avrebbe potuto disporre quella c.t.u., non ammessa dai giudici predecessori, ed oramai presumibilmente tardiva rispetto alla possibile evoluzione della condizione materiale), non è possibile riconoscere, sic et simpliciter, le intere somme richieste: anche perché lo stesso attore deposita la nota, già prima citata, del proprio professionista di fiducia, progettista e direttore dei lavori, dalla quale risulta
(punto numero 3) che non tutto il danno poteva essere stato cagionato dalle infiltrazioni provenienti dalla proprietà del . Pt_1
Mancando una qualunque altra e migliore modalità di determinazione del rispettivo apporto eziologico, si dovranno ridurre della metà gli importi pretesi.
4 N. 2712/2015 R.G.A.C.
Rimangono, pertanto, da rimborsare la somma di euro 350,00, quale metà dell'importo pagato a nonché la somma di euro 1.750,00, quale metà dell'importo pagato a Parte_3
oltre agli interessi legali, come da domanda, decorrenti dal 9 Luglio 2015: Parte_4 complessivamente, si tratta di una sorte capitale di euro 2.100,00.
5. L'importo di euro 8.800,00, portato dalla fattura della . Controparte_1
2/2013, e dall'assegno datato al 28 Giugno 2013, può essere riconosciuto: l'assegno, in realtà, non è firmato, ma può tarsi elemento a favore dell'attore dalla chiara e specifica dichiarazione del direttore dei lavori, contenuta nella nota prima menzionata (numero 2 della medesima): e, dunque, la medesima somma dev'essere restituita, con gli interessi legali dal 28 Giugno 2013 al soddisfo.
6. L'art. 8 del contratto relativo all'immobile al Largo Pignatari contempla una clausola penale:
La penale (senza aggiungere che non si comprende quale fosse l'esatto ammontare della medesima: «Eur 50,00 (diconsi euro cento)»), dovuta e richiesta per il ritardo, non può essere pretesa: l'inizio dei lavori, come da apposita dichiarazione presentata al Comune di Potenza, era previsto entro i trenta giorni dall'acquisizione della dichiarazione medesima al protocollo generale dell'ente, ossia entro trenta giorni dal 6 Dicembre 2013: sicché il termine di ultimazione non era ancora trascorso alla data del recesso, che, si ricorda, risaliva al Gennaio del 2014.
Si deve reputare, infatti, che il ritardo nell'adempimento non possa essere computato oltre la data del recesso, fosse esso giustificato o, come nella specie, ingiustificato, e tale da concretare il rifiuto di adempiere: da quella data in avanti, infatti, la prestazione rimane definitivamente inadempiuta, e può pretendersi o un'eventuale penale per il completo 5 N. 2712/2015 R.G.A.C.
inadempimento, oppure il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c., e la risoluzione
(Cass. civ., Sez. II, sent. 16.7.2001, n. 9637: «Il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ..»).
Se il recesso sopravviene prima del termine finale, previso per l'adempimento, allora, nessun ritardo, passibile di essere punito dalla penale, può dirsi maturato.
7. Il contratto di locazione dell'appartamento destinato ad ufficio, in Potenza, alla Via Due
Torri, n. 4, è stato prodotto dall'attore:
La metteva la fattura n. 17/2013, per la ristrutturazione Controparte_1 di quei locali: e veniva pagata mediante assegno datato al 31 Dicembre 2013.
La convenuta, tuttavia, non ha dimostrato di aver eseguito quanto avrebbe giustificato l'emissione dell'assegno: e, dunque, deve restituire ciò che riceveva: euro 7.700,00, oltre agli interessi legali dal 31 Dicembre 2013, fino al soddisfo.
L'inadempimento, del resto, è confermato dalle deposizioni dei testi Testimone_1
(udienza del 25 Ottobre 2016, al cui verbale si rinvia) e (udienza del Testimone_2
25 Luglio 2017, al cui verbale, nuovamente, si rinvia).
8. Le domande di risarcimento ulteriori, con liquidazione degli importi pretesi in euro
20.000,00 ed in euro 4.300,00, risultano prive di specificazione ed argomentazione, e non possono che essere rigettate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2712/2015 R.G.A.C., promossa da contro la in persona del l.r. p.t., Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara illegittimo il recesso della comunicato a Controparte_1 con nota datata al 30 Gennaio 2014, relativo al contratto inter Parte_1 partes, concluso il 12 Giugno 2013;
2. dichiara risolto, per inadempimento della il contratto inter Controparte_1 partes, concluso il 12 Giugno 2013;
3. condanna, previo accertamento della corresponsabilità nella causazione dei danni a Pt_3 ed a la a pagare a
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 2.100,00, oltre agli interessi legali dal 9 Luglio al soddisfo;
[...]
4. condanna la pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 7.700,00, oltre agli interessi legali dal 31 Dicembre 2013 al soddisfo;
5. condanna la pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 8.800,00, oltre agli interessi legali dal 28 Giugno 2013 al soddisfo;
6. condanna l' rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 555,28 per esborsi, oltre al
6 N. 2712/2015 R.G.A.C.
rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 14 Agosto 2025
IL GIUDICE
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