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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9562/2024 cui è riunito il procedimento n.
7896/2023
TRA
, difesa dall'avv. PRISCO GAETANO DANILO;
Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/04/24 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 09/06/22 veniva presentata istanza per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta, ma che la domanda non ha avuto esito positivo non essendo stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario alla visita del 29/07/22, all'esito della quale all'istante è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100%.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. concludeva confermando il giudizio espresso in sede amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
Il procedimento per ATP veniva pertanto riunito al presente, in applicazione analogica dell'art. 274 c.p.c.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso in opposizione è infondato.
1 Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma
1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio
2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Tale, o meglio, tali plurime finalità devono pertanto costituire, ad avviso del giudice adito, i necessari parametri cui deve essere informata l'interpretazione del testo normativo.
Tanto premesso, la disposizione richiamata stabilisce quanto segue:
«[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
[II]. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
2 [III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
[VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, finalizzato esclusivamente (per le ragioni che si specificheranno di seguito) alla verifica (ovviamente previo scrutinio dell'esistenza di un concreto interesse ad agire per il conseguimento di un diritto: Cass. Sez L Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L Sentenza n.
8533 del 27/04/2015) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi
3 esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
E, considerato che nella casistica giurisprudenziale il fattore di maggior conflitto è costituito dalla contestazione in ordine al requisito sanitario, la scissione nei due distinti giudizi deve ritenersi aderente alla ratio deflattiva, nella misura in cui, una volta risolto, con un procedimento snello e di più rapida definizione, il contrasto sul requisito sanitario, nell'ottica legislativa tale definizione è idonea ad impedire l'ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, e segnatamente ad impedire l'attivazione del giudizio ordinario, destinato all'accertamento del diritto “finale”; fermo restando che l'accertamento sanitario può essere rimesso in discussione, ma esclusivamente mediante il ricorso alla seconda fase di opposizione, limitato, secondo quanto si dirà appresso, alla sola denuncia di vizi che inficiano il percorso logico-procedimentale che ha condotto al predetto accertamento (in questi sensi v. Cass. Sez.
6-L
Sentenza n. 6084 del 17/03/2014; Sez 6-L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014;
Sez L Sentenza n. 9876 del 09/04/2019).
Ora, dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione», si evince che a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e,
4 specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Tanto premesso, è opportuno precisare che, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. 21.11.1988 n. 508, le condizioni per l'attribuzione del beneficio economico consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. A tal fine, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria
5 abitazione), ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del
30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). In particolare, è stato sottolineato che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez. L, Ordinanza n. 26092 del
23/12/2010). Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del
1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 12521/2009 cit.). La Cassazione ha altresì opportunamente chiarito che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma (Sez. L, Sentenza n. 14127 del
20/06/2006).
Nella specie, il c.t.u. ha ritenuto che per il grado delle patologie riscontrate la percentuale complessiva di invalidità sia pari al 100% senza
6 necessità di assistenza continua, senza che la parte sia impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
Osserva in questa sede la ricorrente:
«La CTU redatta dal Dott. non è condivisibile in quanto viziata da Per_1 diverse contraddizioni diagnostico valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Come si evince, infatti, dall'allegato parere sanitario reso dal Consulente di parte dell'odierno ricorrente, Dott. Non si concorda con le Persona_2 conclusioni del CTU per le seguenti motivazioni:
...
L'esito dell'esame clinico condotto dal CTU risulta in conflitto con quanto dichiarato dalla ricorrente e soprattutto con gli esiti dei numerosi controlli specialistici espletati nel corso degli anni dalla stessa.
...
A tal punto risulta doveroso evidenziare che l'istante già nel 2016 risultava affetta da vasculopatia cerebrale con episodio acuto ischemico esitato in emiparesi sx, nonché fibrillazione atriale;
epatopatia cronica
HCV positiva;
insufficienza renale cronica;
poliartrosi e mastectomia radicale sx».
Dopo aver poi ricostruito la storia clinica della paziente, e fatto riferimento alla diagnosi di dimissione ospedaliera formulata nel giugno
2017 (“ictus ischemico a sede temporo-occipitale dx in pz con esiti di ischemia cerebrale fronto-temporale omolaterale. Epilessia secondaria.
Aritmia da fibrillazione atriale (in TAO terapia) ed episodi di scompenso cardiaco con steno-insufficienza mitralica di grado lieve-moderato.
Insufficienza renale cronica”), rileva quanto segue:
«Nel marzo 2017 eseguiva controllo geriatrico che sostanzialmente confermava la diagnosi ospedaliera evidenziando altresì un deficit della memoria severo associata ad un ingravescente stato artrosico polidistrettuale, con turbe dell'equilibrio e deambulazione a piccoli passi con necessità di assistenza;
ADL = 1/6; IADL = 2/8 (ASL NA 1 DS 26 geriatria 08-03-2017 Dott. . Controllo geriatrico del 12-11-2019 Per_3 Con NA 1 visita geriatrica Dott. con diagnosi sovrapponibile ai Per_4 precedenti controlli, ma con evidente peggioramento della patologia osteo- articolare e della vasculopatia cerebrale. Infatti il geriatra testualmente riporta…riesce a raggiungere con l'aiuto la posizione eretta ed ad effettuare solo pochi passi instabili e striscianti se sorretta. All'uopo consigliava trattamento FKT arti superiori ed inferiori. In data 10-01-2020 veniva sottoposta a visita fisiatrica (Dott. , il quale Per_5 riscontrava la pz allettata e con disorientamento temporo-spaziale da vasculopatia cerebrale severa, deficit funzionali ed epilessia post-
7 ischemica cerebrale. Ancora in data 17-04-2023 il Dott. della Persona_6 Con sottoponeva a visita la Sig.ra riscontrando deficit CP_3 Pt_1 cognitivo da vasculopatia cerebrale (MMSE = 15/30); cardiopatia ipertensiva;
incontinenza urinaria;
ictus cererbale realizzante emi- ipostenia sx;
depressione; aritmia totale da fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
insufficienza renale cronica;
epatopatia cronica;
poliartrosi con deambulazione instabile e possibile con aiuto di terzi (ADL
= 2/6; IADL = 1/8). In data 22-05-2023 il Dott. specialista Per_5 fisiatra del Presidio Ospedaliero Loreto Crispi poneva diagnosi di ictus cerebrale con declino cognitivo mentre all'esame clinico riscontrava vasculopatia cerebrale cronico con deficit cognitivo;
ictus cerebrale realizzante emiparesi sx;
epilessia secondaria;
insufficienza renale cronica;
aritmia da fibrillazione atriale cronica;
gonalgia bilaterale da grave gonartrosi tre compartimentali e lombalgia cronica da grave lombartrosi con deficit funzionale, nonché dolore cronico neuropatia ed articolare. Evidenziava la necessità di assistenza continua per la non autonomia nelle ADL e prescriveva sedia a rotelle per gli spostamenti.
Detto ciò sembra che, secondo storia naturale delle patologie osteo- articolari e cerebro-vascolari, si sia verificato un ingravescente peggioramento nel corso degli anni, tanto da indurre lo specialista fisiatra alla prescrizione di una sedia a rotelle risultando, così come ai precedenti controlli clinici, la ricorrente non autonoma nelle ADL.
Pertanto sembra quantomeno strano questo netto miglioramento delle integrità psico-fisica della Sig.ra che manifesterebbe solo Parte_1 modeste turbe della memoria e sarebbe in grado di deambulare in autonomia.
Come già indicato, i tests indotti dai vari specialisti alla ricorrente evidenziavano valori di ADL oscillanti tra 1-2/6 e IADL 1-2/8».
In merito alle relazioni geriatriche, va subito chiarito che la c.d. valutazione multidimensionale costituisce un processo di tipo dinamico e interdisciplinare volto a identificare e descrivere, o predire, la natura e l'entità dei problemi di salute di natura fisica, psichica e funzionale di una persona non autosufficiente, e a caratterizzare le sue risorse e potenzialità.
Schematicamente, le aree tematiche fondamentali, o “dimensioni”, che configurano la natura multipla della valutazione, sono rappresentate da: salute fisica, stato cognitivo (o salute mentale), stato funzionale, condizione economica e condizione sociale.
La valutazione, che concretamente si effettua sulla base della compilazione, cartacea o informatizzata, di liste di quesiti (o item), si avvale dell'uso di cosiddette “scale” di natura monodimensionale, ciascuna delle quali cioè approfondisce una singola area o una specifica
8 articolazione di essa.
In particolare, le scale ADL (Activities of Daily Living) e IADL
(Instrumental Activities of Daily Living), con i loro vari indici, consentono al medico di apprezzare l'autosufficienza e le condizioni di salute globali dell'anziano o anche del bambino, se egli necessiti o meno di assistenza, stante le scarse risorse disponibili, ma si basano esclusivamente non già sull'osservazione diretta bensì sulle risposte fornite direttamente dal paziente al questionario che gli viene somministrato. Ed è del tutto evidente che, tali risposte non possono di per sé sole costituire in alcun modo una prova circa i fatti favorevoli al dichiarante, salvo che il consulente tecnico d'ufficio non le ritenga attendibili sulla base dell'osservazione diretta del paziente, osservazione che nel caso di specie ha dato luogo ad un risultato di segno esattamente opposto, come adeguatamente e congruamente chiarito dal consulente. Se, al contrario, fosse ad esempio sufficiente per il paziente non rispondere alle domande poste, al fine di accedere ad una valutazione in termini di non autosufficienza, il principio cardine dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c. risulterebbe radicalmente sovvertito in favore di un'interpretazione che affiderebbe interamente la genuinità della prova al mero arbitrio della stessa parte che intende far valere il diritto in giudizio.
Tanto premesso, il c.t.u. ha in primo luogo formulato la seguente diagnosi:
«ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 30% (Codice analogo
6441); artrosi polidistrettuale con deficit funzionali = 65% (Codici analoghi
7001, 7217, 7205); vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo = 30%
(Codice analogo 1102); insufficienza renale cronica = 35% (Codice analogo 6482); insufficienza venosa cronica agli arti inferiori = 20% (Codice analogo
6445)».
Dopo avere, poi, correttamente inquadrato, con un'ampia disamina, l'analisi richiesta ai fini dell'indennità di accompagnamento, rileva:
«In definitiva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiariti i presupposti essenziali, sono, dunque:
a) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
c) la cecità assoluta.
9 Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché la ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stata sottoposta dal sottoscritto, conserva la stazione eretta e la sua deambulazione, sebbene un po' rallentata, risulta, comunque, possibile in forma autonoma, al pari dei passaggi posturali.
Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante non è affetta da cecità assoluta.
Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisa-zione del Ministero della Sanità, sono costituiti da
“quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Il giudizio medico legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età.
Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esem-pio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via.
Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale
e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione.
Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata va-lutazione delle patologie che affliggono la ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultima di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la sig.ra la quale, come già evidenziato in precedenza, è apparsa Parte_1 sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio ed in grado di
10 deambulare autonomamente, sebbene lentamente, possa altrettanto autonomamente espletare gli atti quotidiani della vita».
Essendo pertanto le conclusioni del c.t.u. (fondate sull'osservazione diretta del paziente che con tutta evidenza ha ben altra valenza rispetto alle sopra menzionate valutazioni multidimemsionali), sorrette da motivazione congrua e perfettamente idonea a consentire di ricostruire il procedimento logico seguito dal consulente, né essendo ravvisabile nel ragionamento seguito alcun elemento di contraddizione, ogni altra valutazione atterrebbe a ragioni di merito come tali insindacabili dal giudice adito, ove, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivata la relazione peritale.
Né peraltro, la parte ha ritenuto di formulare, come sarebbe stato suo onere, osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Il ricorso va pertanto respinto.
Risulta comunque correttamente formulata la dichiarazione ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla
Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte attrice non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Napoli, 28/01/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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